D.lgs 231/01
La legge e i suoi effetti sulle aziende
Reati previsti
Tipologie di reati e sanzioni erogate
Modello di gestione
Modello organizzativo e controlli
Codice Etico
Principi e norme di comportamento

spazio
\\ Home Page : Storico : D.Lgs 231/01 (inverti l'ordine)
Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
 
 
Di Stratos (del 01/02/2010 @ 15:54:05, in D.Lgs 231/01, linkato 687 volte)
Ci sono tre argomenti dei quali si parla molto e che se opportunamente razionalizzati, potrebbero contribuire alla definizione di un modello di sviluppo del sistema competitivo delle Imprese locali:

  • il primo è legato alla difficoltà di essere protagonisti e di competere sui mercati internazionali e locali, dovuto sopratutto alla distanza tra chi produce ed il consumatore finale, distanza determinata da una scarsa attitudine delle imprese a conoscere ed analizzare gli stili di consumo e l’ evoluzione costante delle esigenze espresse e latenti dei clienti finali.
  • il secondo è l’esigenza di integrazione tra i processi di produzione e quelli rivolti al mercato, sia per dare un senso compiuto alla catena del valore aggiunto che caratterizza il “Made in”,  sia per trovare modelli organizzativi che riducano il time to market, tempi di attraversamento compresi. Stimolando le imprese ad  analizzare e prendere in considerazione i fattori di successo, presenti in altri settori competitivi.
  • il terzo è il miglioramento delle capacità di internazionalizzazione e commerciali delle imprese, attraverso flessibilità nelle forniture con l’aggiunta di migliori e più ampi servizi al cliente, facilitandolo nella gestione della supply chain.

La recente situazione internazionale sta accelerando un inevitabile processo di cambiamento.

In questo contesto, come già è accaduto ciclicamente ogni 10/15 anni a partire dagli anni 70, saranno premiate quelle imprese capaci di trovare soluzioni per far fronte all’emergenze e che proietteranno il loro sguardo sul futuro a medio lungo  termine.
Questo momento deve essere utilizzato sia per difendersi sia per riorganizzare, ottimizzare, rivedere i propri comportamenti organizzativi. Ovvero definire nuove strategie per identificare e creare il vantaggio competitivo che consentirà, alle imprese più illuminate, di essere vincenti quando questa situazione burrascosa si attenuerà e tornerà il bel tempo.

La capacità di essere protagonisti e di competere:

Per ottenere vantaggi competitivi duraturi nel tempo esistono vari modelli di riferimento, che consentono di snellire e migliorare le organizzazioni; tutti questi modelli richiedono, alle persone che devono metterli in pratica, di acquisire competenze attualizzate nelle varie materie di gestione aziendale.

In alcuni settori produttivi locali, l’attitudine a copiare ciò che fanno gli altri è molto diffusa nell’imprenditoria e questo deve essere un gene presente in chi si occupa di moda. Purtroppo si copia solo ciò che si capisce e quindi si investe solo sulle tangibilità.

Innovare non vuol dire fare campionari nuovi, innovare significa disegnare nuovi e più efficaci processi organizzativi, migliorare i sistemi di relazione e partecipazione tra i fornitori della filiera, valorizzare e far crescere il capitale umano, imparare dagli errori e progettare, anche “prendendo spunto e migliorando”, da altri contesti industriali, modelli organizzativi, sistemi e quant’altro, sia necessario per ottenere e mantenere un reale vantaggio competitivo.

Da quello che ho avuto modo di leggere sui quotidiani, sulle relazioni fatte per conto della CCIAA ed all’interno di interviste ad imprenditori locali, non sempre sono ben accetti i modelli di organizzazione utilizzati da imprese che non siano simili a quelli locali ed ancora meno diffuso è l’impiego di manager provenienti da altri settori: “cosa ne possono capire?”.

È un po’ come ascoltare chi ha la sindrome della difesa ad oltranza della propria stirpe che, per non rischiare di mescolarla, finisce con il riprodursi con consanguinei, con i disastrosi effetti che ciò può creare.

In sintesi, parafrasando, Eriksson “ perché dobbiamo continuare ad essere noi stessi se, aggiungendo il nuovo,  possiamo essere migliori?”

Quando i mercati maturi diventano critici, tecnologie, macchine, impianti, sistemi, consentono vantaggi competitivi importanti ma limitati nel  tempo, chi ha disponibilità economiche può in poco tempo ridurre il vantaggio. Quando il vantaggio, oltre al contenuto tecnologico è costituito anche da un know how intellettuale, allora i tempi si allungano notevolmente ed il vantaggio competitivo rimane.

C’e da dire, a difesa del sistema imprenditoriale locale, che il know how intellettuale pratese ha consentito alla città di prosperare per oltre 50 anni.

Molti esperti di organizzazione internazionali hanno studiato il nostro modello produttivo ed in molti casi è stato copiato per ottenere flessibilità e competitività.

Dal mio punto di osservazione, in qualità di presidente di una società di consulenza aziendale, devo sottolineare che il sistema di per se può essere ancora valido, purché all’interno del sistema imprenditoriale vengano apportati piccoli ma decisivi cambiamenti, legati al modo di pensare e di gestire la propria “identità imprenditiva” e manageriale.

Premetto che l’intervento, ipotizzato nei paragrafi successivi, non ha la pretesa di ridurre l’impatto della crisi, che caratterizza i consumi ed influenza gli stili di vita dei consumatori di tutto il mondo, ma ha lo scopo di sensibilizzare ed orientare gli imprenditori verso forme più efficaci di gestione ed organizzazione aziendale sia della propria sia quella della filiera che, in un futuro momento di miglioramento dei consumi, li possa rendere ancora protagonisti nello sviluppo.

Il “Made In Prato, oggi ”

Organizzare il made in è di per se abbastanza semplice, pochi mesi dopo la nota vicenda della mucca pazza, organizzare la “tracciabilità di filiera” è diventato un approccio diffuso e semplice da attuare; le modalità sono ampiamente note ma gli ostacoli ed i vincoli per metterla in atto, in un comparto manifatturiero globalizzato come il tessile, sono di natura prevalentemente “Etica” e non solo. Le azioni delle lobby  per difendere gli interessi di chi è poco preoccupato dell’etica sono forti. È possibile che qualche evento straordinario legato alla salute modifichi il modo di pensare ed acceleri il cambiamento, ma è una speranza sulla quale è complesso agire in tempi brevi.

Al breve termine nelle decisioni d’acquisto del consumatore, il rapporto prezzo/qualità conterà ancora parecchio, per cui molto andrà fatto per ottimizzare la supply chain, che dovrà mantenere elevata la qualità e la flessibilità ma nel contempo dovrà essere in grado di ridurre i costi di produzione e distribuzione.

Le Soluzioni innovative andranno ricercate, ma la strada del produrre fuori Italia solo per abbassare i costi ci porta inevitabilmente ad un confronto con una concorrenza che su questi aspetti è molto più forte di noi e che, pur facendo prodotti di ottima qualità, non può vantare il nostro “MADE IN ITALY.”

Il paradosso del successo del Made in Italy è l’esempio fornito delle confezioni cinesi fatte a Prato e dintorni; il capo finito, confezionato a volte anche per conto di marchi famosi, è prodotto da aziende cinesi che a detta della stampa sono “quasi sempre poco in regola”.

Cinque anni fa era un piccolo mondo sommerso, ma ora rappresenta un’economia in forte sviluppo che è cresciuta copiando un modello molto simile a quello del distretto tessile abbigliamento, arricchito da quella propensione al lavoro duro che qualche decennio fa era la caratteristica predominante della microimpresa locale.

Quello che può aiutare il “made in Prato” è la definizione di “specifiche tecniche  e di  protocolli di produzione che rendano difficilmente copiabile il “prodotto tipizzato ed eco sostenibile locale”, da apporre sulle etichette dei prodotti  che, in alternativa al sistema Ecolabel, sia certificabile dagli enti di certificazione accreditati al Sincert. (vedi norme certificazione di prodotto)

Visto dall’elicottero il tessuto  “made in Prato” è in generale, per gli aspetti che qualificano le imprese, caratterizzato oggi dai seguenti aspetti, di cui tenere conto per progetti di cambiamento:

La distribuzione del potere nel territorio.

Le imprese che hanno maggior impatto sulla filiera, oltre ai lanifici sono le rifinizioni. In generale, costituiscono l’imbuto all’interno del quale si concentrano tutte le lavorazioni che caratterizzano il maggior numero dei tessuti locali.

In alcune rifinizioni il sistema è chiuso, in altre è aperto, ovvero all’interno lavorano pressoché a tempo pieno persone dipendenti dai lanifici che, oltre a controllare la qualità della loro produzione, negoziano fra loro e con la rifinizione i piani ed i programmi di lavoro (il più potente passa per primo gli altri aspettano). Il tutto,apparentemente senza nessun sistema informativo di pianificazione e controllo (ha sempre funzionato così!)

Un sistema aperto consente a chiunque di sapere cosa fa il proprio vicini di fabbrica e se crede lo può imitare. E’ vero che arrivi per secondo o terzo ma se il prodotto tira, l’economia complessiva ne trae vantaggio.

Per ciò che riguarda i produttori di tessuto, le cose stanno più o meno in questo modo: coloro che hanno relazioni significative con la distribuzione organizzata e/o indipendente e che hanno sviluppato un maggior livello di servizi sono quelli che, anche in questo momento critico, colgono le opportunità. Chi riesce a mantenere i fatturati degli anni precedenti può farlo perché essendo meglio organizzato riesce a coprire la quota di un collega che, più debole di lui, ha dismesso l’azienda; molti  ed a ragione, si stanno orientando verso prodotti di nicchia altri stanno in attesa di punte o code su cui lavorare.

Qualche segnale di ripresa si comincia ad avvertire nei settori che operano con il retail internazionale, laddove, indipendente dalla fascia di mercato, il contenuto estetico, la frequenza di collezioni  presentate è elevata (ogni 2/3 settimane) ed il prezzo è accessibile. Apparentemente in questa situazione il modello Prato dovrebbe essere perfetto, se non lo è dipende dal sistema di relazioni organizzative che si basa, in modo troppo spinto, sul concetto di “Sub” fornitura. Più avanti affronterò meglio il tema.

Per ultimi, ma sarebbero i primi, sono I fornitori delle materie prime, che essendo considerate di "monopolio” mantengono i loro interessi in relazione ai tipici parametri di mercato.

Risorse finanziarie,

in questi tempi è notevolmente aumentata l’incidenza del supporto delle banche. Il sistema Bancario prevede, a medio termine, forti indebitamenti da parte del settore. Le imprese sottocapitalizzate faranno fatica a superare il momento,  soprattutto quelle che in un recente passato hanno investito in tecnologie ed impianti, contando sulla continuazione del trend positivo dei consumi. Molti imprenditori dovranno, in attesa di momenti migliori, decidere se ricapitalizzare, disinvestendo da altre iniziative o indebitarsi ad oltranza. Una visione condivisa dei futuri scenari possibili, può aiutare a formulare un business plan con le varie alternative.

Risorse tecniche o tecnologiche,

I lanifici sono in massima parte dei "contenitori“, molte tecnologie relative al cardato ed al rigenerato hanno decine di anni, il grande know-how su questi prodotti, tipicamente Pratesi, è affidato alle competenze delle persone che compongono la filiera. In genere tali competenze non sono formalizzate e sono relative alla sola parte produttiva, poca è la sensibilità nei confronti della ricerca e lo sviluppo di nuovi e più efficaci modelli organizzativi tesi a ridurre tempi di attraversamento e costi. Molto di più è stato fatto per innovare le tecnologie per la produzione di tessuti fantasia, sia di fibre nobili che sintetiche. In quest’ambito le tecnologie sono elevate ma è il sistema di relazione tra le imprese che, nel suo complesso ed in questo momento critico, non le rende particolarmente efficaci,

Risorse umane,

le proprietà delle imprese sono parte integrante della strutture organizzative; in generale costituiscono il nucleo decisorio di tutte le attività d’impresa, le competenze delegate ai collaboratori sono poche ed il controllo su quasi tutte le fasi avviene da parte delle persone che fanno parte della proprietà.

Tutto ciò fa si che le imprese siano strutturate più per meriti di parentela che per capacità effettive.

Le aziende crescono nella misura del tempo imprenditoriale disponibile e non in base alle opportunità di mercato; se ti capita di non avere talenti in casa investi in immobili e ne prendi l’affitto. continuando così l’economia trainante si ferma.

La formazione manageriale è poco sentita, così come il miglioramento organizzativo; basta leggere i dati pubblicati dalla regione sulle richieste di contributi per la consulenza organizzativa per rendersi conto che, con poco più di 10 domande in un anno, il sistema locale può considerarsi un pochino refrattario all’apporto di nuove competenze.

Mi domando quali considerazioni su Prato stanno facendo i dirigenti ed il politici che in regione Toscana hanno deliberato gli aiuti contenuti nel POR CREO.

Quando i tempi si fanno difficili; invece di uscire allo scoperto ed affrontare le nuove sfide, alcune presone tendono a simulare il comportamento degli animali che si isolano e vanno in “letargo” con le scorte/competenze conosciute, per risvegliarsi in primavera. Già, ma quanto durerà questo inverno? 

Risorse economiche,

l’obiettivo di tutti noi imprenditori è arrivare al punto di pareggio intorno al mese di luglio ma, in relazione alla diminuzione dei volumi produttivi è difficile per molti ottenerlo prima di dicembre, bisogna innovare da subito, aspettare che passi il periodo richiede troppo tempo, se non si sa cosa fare meglio chiudere e tenere in “frigo” il capitale. E’ un approccio duro ma quando ritornerà il tempo migliore potresti non avere più le energie per presidiare la tua attività.

I naviganti quando si trovano nella burrasca si mettono alla cappa e aspettano che passi facendo economia su tutto, cibo acqua, carburante, ecc, se risalire il vento richiede energie che non possiedi, puoi perdere “tutto”. Non ha senso fare gli eroi.

Sistemi di gestione d’impresa,

La mia società opera in questa città dal 1980, in tutti questi anni ci siamo avvicinato spesso al mondo imprenditoriale ed in generale abbiamo colto molta diffidenza su tutto ciò che organizzativamente non proviene dalla cultura locale. Devo dire con ragione, leggendo sulla Nazione i bilanci del 2005, quindi di pochi anni fa, che ho scoperto che imprese con fatturati di 5 milioni di euro avevano utili dichiarati di 2, ho provato a fare due conti sui dati pubblicati ed è emerso un 30% medio ponderato prima delle tasse.

In quale altro contesto industriale puoi avere questi risultati? Mi si dice che questo trend di utili sia continuato sino al 2007. Con quale impegno, un imprenditore a capo di un’impresa di famiglia, aggiunge al suo modo di operare modelli organizzativi diversi? Ed a quale scopo deve farlo?

La crisi in atto è “bella pesante”: per far girare i magazzini i prezzi si abbassano e gli utili calano. Chi negli anni ha approfittato della capacità finanziaria per inserire nella propria organizzazione sistemi di gestione e comportamenti manageriali efficaci, anche per il solo gusto di far bene le cose, ora soffre molto meno degli altri e guarda il futuro con fiducia, chi ha investito in alte attività imprenditoriali, gestendole con sistemi tradi-zionali, ora fa fatica ed assume l’atteggiamento del “pugile suonato” (da una frase di M. Mairotti). In poche parole, con l’istinto si vince il primo round … ma è con la strategia che si porta a casa la vittoria.

Il “Made in Prato” è una strada da perseguire, ma con regole precise. Una delle prime regole da condividere è che il valore aggiunto del sistema produttivo, che garantisce il prodotto, deve essere reale, altrimenti è solo protezionismo e su questo fronte lo stimolo dovrebbe essere: costruiamo il valore aggiunto del Made in Prato e poi certifichiamone le peculiarità.

Innovare le  modalità  commerciali

Questo punto è il più complesso. Come puoi essere utile al tuo committente se non conosci la sua organizzazione? Se non sai cosa fa il tuo cliente a valle per soddisfare il cliente finale? Se non immagini nemmeno quale cliente finale raggiunge?

Non si può definire servizio la sola attività di preparazione di un ampio campionario e proporlo in modo indifferenziato al potenziale cliente dicendo: “scegli, se non trovi qualcosa per te, possiamo fare ancora di più! Basta che chiedi”. Non credo che ciò sia sufficiente per  superare la crisi .

Se vai ad una fiera qualsiasi di prodotti tessile/abbiglia-mento/pelletteria (Milano, Firenze, Parigi,) l’approccio è sempre quello “ tutto bello niente caro, tu chiedi e io faccio, prezzo buono”, detto in lingue diverse. Devo dire che anche in altri settori della PMI l’approccio è molto simile.

Perché nelle imprese ci si dimentica che esiste un consumatore finale che ha degli stili di vita molto differenti tra loro? Non conoscere l’evolvere degli stili di vita da parte di un impresa non consente di prevedere o di anticipare il cambiamento e quindi di essere comaker del suo cliente a valle della filiera. Senza queste competenze, come possono le imprese locali, contribuire alla progettazione del prodotto finale e diventare il valore aggiunto? Come possono consentire al proprio cliente a valle di competere con i leader di prezzo che provengono da quei  paesi in via di forte sviluppo che spesso non hanno regole da rispettare?

Se alla stessa fiera domandi a qualsiasi espositore per quale target è stato progettato il prodotto esposto, quando va bene ti dice di fascia alta/media, qualcuno ti fa capire che ne sa ma non applica e nella maggior parte dei casi ti guarda con aria interrogativa.

Il mercato con cultura occidentale è composto da oltre un miliardo di persone, le grandi multinazionali dividono i consumatori in una decina di segmenti e per ciascuno di essi (che decide in modi diversi cosa acquistare), progettano, innovano, promuovono i loro prodotti con modalità differenti, anticipando esigenze, gusti e stili di vita.

Non basta andare ad una fiera internazionale qualche giorno prima e guardare cosa è esposto nelle vetrine dei centri commerciali più all’avanguardia per capire le tendenze, è già qualcosa, meglio che niente, ma non può essere questo che ti rende un “Competitor”.

Per essere presenti sul mercato in modo significativo occorre proporre prima degli altri quello che il mercato potenzialmente è in procinto di chiedere, chi arriva dopo sarà sempre un outsider fra i protagonisti. E gli outsider, quando gli spazi si restringono ed i posti son pochi stanno fuori a guardare.

Occorre focalizzarsi maggiormente sui contenuti del  marketing mix, sia sul nostro che su quello del  cliente, osservare quest’ultimo in modo critico, non è detto che chi cura il retail sappia cosa fare, se va nella direzione sbagliata, noi rischiamo di seguirlo, come accaduto di  recente.

Costruire Il cambiamento.

Con tutto questo pistolotto non voglio dire che il “sapere manageriale” risolve tutti i problemi delle imprese, quello che so è che l’ignoranza manageriale non solo non ne risolve nessuno, ma ne crea.

La soluzione va trovata definendo quali scenari affronteremo nei prossimi anni, quali cambiamenti potrebbero avvenire all’interno degli stili di vita dei consumatori e quindi quali comportamenti di acquisto ci troveremo ad affrontare.

Dopo di che, all’interno di un processo di comunicazione, dall’alto verso il basso e viceversa, cominciamo come imprenditori a pensare quali esigenze dovrà soddisfare la distribuzione dei prodotti di abbigliamento, per soddisfare i suoi clienti e poi ancora, cosa dovremo sapere noi per poter supportare il nostro cliente a valle nella filiera, perché lui a sua volta possa supportare il suo e così via.

La soluzione da sempre è porre il “cliente impresa ed il consumatore al centro” delle nostre attenzioni, quindi catalogare ed analizzare il flusso di informazioni provenienti dal mercato. Occorrerà importare dai settori industriali più evoluti le buone pratiche manageriali, tradurle e migliorarle, diffonderle verso collaboratori e fornitori, coinvolgerli nello stabilire quale valore aggiunto progettare, realizzare e comunicare dei propri prodotti, il valore del brand e del Made in.

Progettiamo il nostro futuro. Cominciamo a domandarci che “cosa vorremo che il mondo dicesse di noi” e “come vorremmo che fosse percepita la nostra capacità imprenditoriale”.

Prato sta cambiando, anzi è già cambiata e così il modo in cui nel mondo è percepita; siamo passati da una percezione di città degli stracci a quella di città delle 10.000 imprese ed ora a città dei cinesi, con un ‘etica del business” molto levantina e di frontiera.

Questo dimostra che, se all’interno del nostro contesto succede qualcosa di eclatante e di innovativo, il tam tam  di comunicazione lo amplifica e le “etichette” prendono nuove forme.

Se questo è vero abbiamo di fronte a noi “un ‘occasione unica”, nel contesto critico generale, nella quale potremmo dimostrare al mondo la nostra capacità di cambiare e di migliorare la nostra economia.

Riflettiamo con attenzione sulle “capacità di cambiamento” e del modo di fare impresa, che Prato ha dimostrato di avere nel primo dopo guerra. Possiamo farlo ancora ed in tempi più brevi anche perché buona parte del lavoro, anche se da migliorare,  è già fatto.

Una città come la nostra ha un valore di base, insito nel DNA delle persone che la abitano, che pochissime altre città del mondo hanno: “lo spirito imprenditoriale”.

La crisi sta creando non pochi problemi alle aziende, presto sul mercato ci saranno non solo persone in cerca di occupazione ma anche imprenditori in cerca di opportunità e con capitali, anche se piccoli, da investire.

A queste risorse preziose occorre fornire ogni supporto possibile perché possano avere non solo una visione di ciò che sta accadendo al distretto (documento prodotto in luglio 2009 dal prof Rullani per la CCIAA di Prato) ma anche e soprattutto, una visione delle esigenze da soddisfare che emergono, negli abitanti in un pianeta che sta cambiando per molti aspetti, politici, economici, climatici, etici e quant’altro.

Pur essendo vero che quando si parla di Prato, generalmente si pensa al tessile, è altrettanto vero che nell’economia Pratese esistono anche altre attività manifatturiere fra le quali spiccano l’edilizia e la meccanica. 

Queste imprese come quasi tutte le altre attività locali ruotano  intorno al comparto tessile, dal quale assorbono sia gli umori sia  gli stili imprenditoriali, credo che i contenuti di questo documento siano stimoli significativi anche perle  loro realtà. 

Un argomento al quale prestare attenzione ma al quale non va delegato il futuro del distretto  è rappresentato da servizi, logistica, commercio, ristorazione, centri commerciali, ecc, producono occupazione e volume di affari solo se le capacità di spesa del bacino di utenza al quale sono destinati ha capacità economiche.

Quando il manifatturiero non tira, il bacino di utenza non ha capacità di spesa e la sola ricchezza prodotta dalle imprese di servizi è destinata ad essere marginale per l’economia del distretto.

Per creare occupazione stabile e duratura occorre stimolare i portatori di interesse nel promuovere  opportunità e competenze, per ottenere, all’interno del nostro territorio, un’attività manifatturiera competitiva

Per ottenere questo risultato è necessario che chi governa il territorio e può influire sulle scelte strategiche abbia la visione, delle variegate dinamiche necessarie per creare opportunità d’impresa e che si dia da fare per rendere attrattiva,  anche ad investitori provenienti da altre aree del paese e del mondo,  la nostra cultura imprenditoriale e lavorativa. Il loro obiettivo dovrà essere quello di intervenire per creare sia importanti piattaforme logistiche sia per promuovere joint venture con i nostri imprenditori sia per investire in attività ad alto valore aggiunto. In molte università italiane si attivano, ogni anno, centinaia di  “spin-off” con contenuti di innovazione elevati, creiamo le condizioni per selezionare progetti avviati ed offrire, a queste giovani imprese, partecipazioni di capitali e spazi operativi per l’avvio di nuove attività. Si tratta solo di  copiare alcune delle buone pratiche  dei nostri colleghi imprenditori provenienti dalla Cina e migliorarle. 

Provo ad Introdurre una provocazione sul cambiamento.

 se ci si riflette per qualche minuto ci si può  rendere conto che Prato è stato il primo esempio tangibile di “green economy”. Tutta la green economy si regge sul concetto del riutilizzo, in vari modi,  dei materiali che hanno esaurito la loro funzione principale. Proviamo a proseguire sulla strada del riciclo che ben conosciamo.  Ampliamo le competenze verso il recupero dell’energia; ogni volta che progettiamo un nuovo prodotto misuriamo quanto è green, poniamoci questo come obiettivo da raggiungere.

Il  concetto di green economy è contenuto nella metafora del  “cono” del gelato ( il principio è un po’ scurrile ma efficace, ovvero dopo che hai usato il prodotto puoi mangiare il contenitore e smaltirlo in modo ecologico).

Per esempio la maggior parte della lana prodotta in Italia (contiene piombo e amianto) si getta in discarica, una buona parte della lana prodotta dalle pecore allevate in Toscana  è  comunque   utilizzabile, percorre poca strada per arrivare in filatura, è una  lana  più complessa da lavorare ma con gli opportuni accorgimenti alle macchine si può tessere ed entrare nel ciclo  “Green” . E’ un prodotto di nicchia, qualche iniziativa è già in corso con un discreto successo. Perché non estendere il concetto, In Italia pascolano 10 milioni di pecore, pensate a quanta energia occorre per smaltire tutta quella lana, in relazione al fatto che il processo di allevamento non è pensato in conformità al principio del cono del gelato.

Oltre Il 90% di ciò che produciamo nel mondo diventa rifiuto, gli spazi di miglioramento sono enormi.

Facciamo in modo che la nostra città si conquisti, non solo nel tessuto cardato e rigenerato, una  “reputazione Green”, le basi a cui riferirsi ci sono tutte. Iniziamo a coniugare fotovoltaico, recupero energetico, cardato impatto zero, rigenerato,  lana Toscana, ecc, ed il progetto green economy comincia a prendere forma. E’ l’esempio di un approccio strategico per stare al passo con il cambiamento e continuare ad emergere nel business.

Considerazioni sulle criticità del sistema tessile Pratese

Proviamo ad analizzare le criticità del processo dalla progettazione del campionario alla fatturazione al cliente e quindi, utilizzando i più attuali ed efficaci modi di fare impresa, articolare le proposte:

le considerazioni che di seguito illustro, scaturiscono da alcune analisi approfondite fatte su imprese di successo del territorio che, in relazione al loro volume d’affari, dialogano e si interfacciano con le tipicità delle imprese che caratterizzano la filiera.

Da un punto di vista scientifico il campione è piccolo, dal punto di vista sostanziale, quanto rilevato può fornire stimoli per l’approfondimento. Per quanto riguarda il giudizio organizzativo e normativo mi sono avvalso della collaborazione di miei colleghi più competenti di me sugli aspetti operativi (E. Bianchi, M. Bianchi, L. De Michele, L. Gamurzi R. Landi,).

  • Il sistema produttivo tessile di Prato può funzionare ancora. Non ci sono altri modi ugualmente efficaci, per garantire flessibilità e tempi di risposta, in un contesto caratterizzato dalla moda e da un sistema distributivo sempre più globalizzato, all’interno del quale, il concetto di stagione non vale più.

Il retail evoluto si sta sempre più organizzando per innovare e rendere emozionali i concept espositivi, al loro interno le collezioni ruotano settimanalmente. Per essere comaker credibili dobbiamo star loro davanti di almeno un passo.

  • Rendere affidabile il sistema. i collegamenti tra le imprese che fanno parte della filiera sono governati “a braccio” con il foglio, la biro ed il telefono. Di tutto quello che succede di positivo o negativo nel processo di produzione, non rimane traccia se non per gestire le contestazioni. In ogni caso se viene utilizzato un supporto informatico, capita spesso di veder scrivere le cose a penna e poi quando il lavoro è terminato imputare il dato, per cui la storia degli errori si perde nelle menti dei dispositori.
  • Decidere e governare il cambiamento. Se suggerisci di provare a migliorare qualcosa che non sia legato alla “macchina” la risposta è sempre quella “abbiamo sempre fatto così”. Non ho ancora capito quanto ciò dipende dalla  paura del cambiamento o dalla diffidenza verso l’innovazione, tipica di chi sa di non sapere e si preoccupa di fare brutta figura per il fatto che qualcuno se ne accorga. Anche se non vogliamo cambiare il mondo ci cambia, tanto vale decidere da soli come cambiare.
  • Ridurre i tempi di attraversamento. Dal momento dell’ideazione del campionario, la pezza gira nel territorio come se fosse una pallina da flipper: “mamma mia quanta strada” prima di arrivare al lanificio per la consegna al cliente e quanto stress inutile!

Capisco che c’è tutta una micro economia che campa sul flipper, ma non è solo riempiendo la città di super strade che si riducono i tempi di attraversamento. 

  • Curare  la Tracciabilità. Tutto il sistema è governato da una distinta base/scheda prodotto, che fornisce indicazioni di massima su quello che c’è da fare, ma sulla quale, in genere, non si registra o non si controlla quello che è accaduto e quando i conti non tornano è colpa di qualcun altro. Per cui si rifanno gli stessi errori.
  • Ridurre i rischi. Negoziato il prezzo della lavorazione con chi sta a valle ed a monte del lanificio, qualsiasi cosa accada, la responsabilità del risultato è “scaricata” sul contoterzista, venirne fuori è un problema suo.  È un po’ come dire che, se la tua automobile consuma troppo, la responsabilità è del benzinaio e non da come schiacci l’acceleratore.

Eppure sono convinto che gli imprenditori Pratesi nel guardare le gare di formula 1  si saranno accorti che da qualche anno la vittoria si gioca anche sul tempo del pit-stop: quando i componenti della squadra sono distanti tra loro, hanno obiettivi poco chiari e non collaborano, dal particolare al generale, per ottenere il massimo risultato, i tempi si allungano.

  • Allearsi per competere Ultima considerazione e poi mi fermo, è che il tuo collega imprenditore è spesso considerato un concorrente, mentre di fatto i concorrenti sono in un’altra nazione. Se continui a proporti al mercato da solo, per quanto tu ampli il campionario, il tuo volume di fornitura, avrà sempre un piccolo potere contrattuale nei confronti di un retail evoluto ed affidabile.

Come si può capitalizzare il know how esistente? Aggiungerne del nuovo? Socializzarlo orizzontalmente e verticalmente in tutte le imprese che costituiscono la filiera? in quale modo da far si che Prato diventi rapidamente, per fare una metafora, una “Porsche 911”?  Ovvero l’auto che più di ogni altra ha mantenuto le sue caratteristiche distintive. Dopo 40 anni di miglioramenti, apparentemente impercettibili, la passione di tutte le maestranze per il miglioramento continuo la rende ancora l’auto sportiva più venduta del mondo.

Poi per continuare potrei citare Ferrari, Harley o la Fiat di Marchionne e ancora la Toyota che da sempre è la prima nell’innovare con successo tutti i contenuti di prodotto e di processo. Queste imprese che si differenziano per la politica del “miglioramento continuo nella continuità”. Non cercano solo idee brillanti e colpi di fortuna, ma utilizzano tecnologie organizzative sofisticate. Il loro successo deriva dalla cultura del miglioramento che si ottiene attraverso la formazione continua dei propri dipendenti, che imparano tutti i metodi esistenti per  fare in gruppo ed individualmente le cose bene senza errori già dalla la prima volta. Queste imprese comunicano con i fatti e con tutti i mezzi di informazione possibili,  al mercato, il loro prezioso valore aggiunto. Bene! Prato può  fare altrettanto!

I capitali di Prato sono la capacità imprenditoriale e la conoscenza di come si tesse, continuiamo su questa strada aggiungendo competenze manageriali ed operative, insistiamo sulle capacità di diventare squadra raccordando, nelle imprese,  in modo più efficace i vari componenti del processo produttivo e commerciale.

Da molti anni, quando si parla di crisi, dalla cultura orientale, abbiamo recuperato la metafora dei due ideogrammi, ovvero uno significa rischio e l’altro opportunità, ma è anche vero che la parola crisi proviene dal greco, ovvero separo e decido.

Prato deve scindersi dai modelli organizzativi obsoleti, decidere cosa vuol essere da grande e poi darsi da fare per diventarlo.  Magari deciderlo  mentre si sta mangiando, in modo riflessivo, il  “cono del gelato”.

Suggerimenti alle imprese della filiera tessile

Quindi tenendo conto della situazione, delle criticità del punto precedente e delle considerazioni complessive emerse nel lavoro effettuato dal prof. Rullani per la  CCIAA, ecco cosa potrebbe fare, sia al breve che al medio lungo termine, il terziario innovativo associato all’unione per le imprese tessili Pratesi. Lo scopo dei suggerimenti è quello di proporsi, ai portatori di interessi ed agli imprenditori del territorio come, facilitatori del’innovazione organizzativa e manageriale che possa consentire ai lanifici pratesi di   presentarsi, al retail internazionale, non solo come fornitore qualificato ma come partner per lo sviluppo del business.

  • Promuovere efficienza: avviare un progetto di recupero di efficienza e di riduzione dei costi  analizzando in dettaglio il sistema organizzativo /operativo (lanificio – filatura -tessitura – rifinizione- logistica- forniture industriali, ecc), per definire in ordine di priorità quali contenuti dei processi produttivi migliorare e come intervenire su quelli che, pur essendo adeguati alla situazione in atto, hanno implicazioni nella gestione dei cambiamenti da apportare in relazione alle strategie deliberate.
  • Razionalizzare la filiera: creare momenti di confronto per analizzare le opportunità di integrazione fra più imprese della filiera per arrivare alla costituzione di “Pool di Imprese”, che, opportunamente integrate tra loro, siano in grado di: creare economie di scala nei processi produttivi, ausiliari e di supporto, anticipare le esigenze del consumatore finale, razionalizzare e comunicare, in modo appropriato, il loro valore aggiunto al mercato.
  • Creare sinergie logistico produttive: progettare con le imprese, aderenti l’iniziativa, un piano di miglioramento e di integrazione tra i sistemi di gestione dei processi di produzione del tessuto finito, creando un tavolo di confronto tra “potenziali partner” per valutare, oltre ai plus dell’iniziativa, i dettagli sui quali intervenire per la sua realizzazione.
  • Facilitare fusioni ed integrazioni : iniziare a creare le condizioni per fare in modo che i  “Pool”, delle imprese promotrici coinvolte, si colleghino in modo più efficace tra loro. Il terziario si può attivare per ricercare e validare la stesura di forme contrattuali o societarie tese a rendere operativa l’attività nel medio termine agendo, dove occorre con le giuste modalità, per migliorare le leve finanziarie o accedere alla fonti disponibili con progetti concreti..
  • Favorire  la comunicazione: progettare ed Installare un sistema informativo integrato all’interno delle imprese che costituiscono il Pool e mettere a punto un sistema di gestione delle risorse complessive in grado di mantenere elevati i livelli di qualità e di riduzione delle difettosità in fase di lavorazione.
  • Creare standard sui quali fare benchmarking e divulgare riferimenti oggettivi per un miglioramento continuo: realizzare, attraverso la partecipazione del personale delle imprese coinvolte nel pool ed all’interno di un percorso formativo top down, la progettazione e la produzione di procedure per la gestione del processo principale e dei processi di supporto che siano migliorative rispetto alle attuali.

    Nuovi modelli organizzativi, nuovi sistemi di analisi e di miglioramento dei processi  modificano i contenuti delle informazioni che attualmente servono per decidere. Occorrerà pertanto formalizzare indicatori standard In tale modo si può consentire a tutta l’organizzazione di operare seguendo identici criteri e standard nell’anticipare le non conformità di prodotto e di processo.

Tutto ciò si può ottenere se il progetto di cambiamento viene fatto in modo organizzato, supportato da analisi statistiche e da modelli di problem solving  diffusi e socializzabili, su questa parte il contributo del terziario innovativo è insostituibile.

In sintesi la ragione d’essere del terziario innovativo è quello di ricoprire un ruolo di facilitatore affiancando le imprese nell’implementazione del cambiamento.  A tale scopo dovrà monitorare i progressi, produrre e comunicare indicatori di benchmarking, ecc.  diffondere, con l’esempio e la formazione, la cultura del miglioramento continuo. Operando, con il coordinamento ed il supporto operativo delle società di servizi delle associazioni, in tutte quelle imprese che possono contribuire alla creazione del valore aggiunto della città

Il futuro appartiene a chi sa immaginarlo e socializzarlo.

Questo progetto inizia  dalla definizione del futuro che vogliamo costruire anche per le prossime generazioni.

Un futuro che probabilmente sarà molto diverso dal passato, potrà racchiudere una serie di implicazioni a medio lungo termine che, già da ora, dovrebbero coinvolgere chi prende  decisioni sui piani di sviluppo del territorio

Se il futuro sarà diverso, tutti coloro che, all’interno del territorio curano gli interessi della business community, dovranno necessariamente agire diversamente.  Difficilmente potremo continuare a fare impresa con le stesse modalità di ora o fare politica con la stessa visione di ieri dei nuovi bisogni della popolazione.

Lo scopo del progetto è quello di mantenere elevato il capitale imprenditoriale del distretto, (industriali, commercianti artigiani, professionisti, ecc).

Pertanto, oltre ad aggiungere nuovi valori e più attuali competenze ai protagonisti delle attività d’impresa, il progetto, per creare sinergie sul valore del “Brand Prato” , deve suggerire cosa fare dell’ex area Banci affinché diventi un polo di attrazione e di immagine, stabilire come riqualificare gli imprenditori che desiderano modificare la propria attività, identificare quali interessi sostenere con le città vicine su tematiche riguardanti trasporti, e logistica, impostare le modalità, attraverso le quali rapportarsi positivamente con l’economia Cinese per integrarla, in modo costruttivo, in questa visione del cambiamento, suggerire quale percorso deve proporre il museo d’arte moderna, ecc.

Chi  desidera proporsi come parte attiva per la sua realizzazione,  è autorizzato ad  utilizzare questo documento come memoria sulle attività da svolgere

 

Nota.

Per alcune iniziative, suggerite in questo documento, la Regione Toscana) mette a disposizione contributi che possono arrivare fino al 60% del costo della consulenza.

Rif. (POR/FESR 2007-2013 e PRSE 2007-2010)

 

Redatto da Riccardo Compagnoni,

con il contributo del direttivo del Terziario Innovativo,

 aderente all’Unione Industriali di Prato

Riccardo Compagnoni

r.compagnoni@stratos.it 

www.stratos.it

 

 

Il tema della composizione dell’Organismo di Vigilanza costituisce uno degli argomenti più delicati della responsabilità amministrativa degli enti e proprio in questi giorni ho avuto almeno quattro richieste di chiarimento sull’argomento.
La ragione di questo interesse dipende da vari fattori, tra cui:

  • l’esenzione da responsabilità dell’ente passa anche dalla valutazione della adeguatezza di tale organismo ad assolvere ai compiti ad esso attribuiti dalla legge,
  • tale adeguatezza viene valutata, oltre che sui poteri di verifica effettivamente conferiti all’OdV, sulla correttezza della composizione dell’organismo stesso, e cioè sulla sua effettiva autonomia, o meglio ancora sulla effettiva autonomia dei suoi componenti. 

Purtroppo le indicazioni della norma sotto questo profilo sono di scarso aiuto: infatti, l’art. 6 D.Lgs. 231/01 afferma solo che “il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo”, senza altro precisare sui gradi di autonomia minimi necessari.

La scelta del legislatore, se da un lato può apparire positiva perché lascia libertà di scelta alle aziende in funzione della propria situazione organizzativa, dall’altro, dando luogo ad  interpretazioni ed applicazioni non omogenee, espone le aziende al giudizio imprevedibile della magistratura.

La indeterminatezza del concetto di idoneità, a causa dell’interpretazione giurisprudenziale che di volta in volta indica requisiti nuovi e/o diversi, rende alla fine non individuabile con certezza cosa sia necessario fare per avere un OdV composto in maniera tale da rendere applicabile, in presenza anche delle altre condizioni poste dalla norma, l’esimente prevista dal decreto.

E quindi come deve essere composto l’OdV?

Le opinioni sono diverse: vedrò di farne un quadro, anche se non esauriente, e poi di trarne delle conclusioni.

In primo luogo il collegio sindacale non è assolutamente identificabile con l’OdV, anche se è riconosciuto che suoi membri possono essere anche membri dell’OdV: questo perché il Collegio da un lato non è dotato dei poteri autonomi di iniziativa gestionale e di controllo cui fa riferimento il decreto e inoltre perché il collegio stesso potrebbe essere oggetto di controlli da parte dell’OdV.

Comunque il collegio sindacale deve assicurare soci e mercato riguardo l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della azienda e quindi dovrà acquisire informazioni sul modello 231 e sul suo funzionamento avendo come interlocutore proprio l’OdV.

L’introduzione nel decreto  dei “reati societari” (che hanno origine o comunque coinvolgono gli organi amministratori) ha portato ha escludere l’identificazione dell’OdV con strutture interne come gli uffici legali, le segreterie generali e qualunque soggetto o funzione con una precisa dipendenza gerarchica e non dotata di poteri autonomi di iniziativa e di controllo.
Inoltre attualmente molteplici pareri giurisprudenziali, oltre che dottrinali, hanno fatto emergere alcune indicazioni:

  • è opportuno che i componenti dell’OdV non appartengano ad organi sociali, ritenendosi però compatibile la presenza nell’OdV di un membro del Collegio Sindacale;
  • è opportuno che nell’OdV siano presenti professionisti esterni che, oltre a requisiti di autonomia e indipendenza, siano possibilmente dotati di professionalità adeguate a verificare le aree aziendali più soggette all’accadimento di reati presupposto;
  • Mentre sul secondo punto vi è accordo completo, sul primo punto, l’appartenenza o meno di membri dell’OdV ad organi sociali e quindi la presenza di cosiddetti “amministratori indipendenti” all’interno dell’organismo, si è creata una diversità di interpretazione all’interno della dottrina in quanto alcuni ritengono compatibile tale presenza, mentre altri no.

    Il mio parere, senza addentrarmi in dispute dottrinali che non mi competono, è pragmaticamente (e forse semplicisticamente) quello di seguire le indicazioni della magistratura.

    Se il parere diffuso espresso dalla funzione che poi dovrà giudicare e valutare l’adeguatezza dell’OdV è quello che non è opportuna la presenza di cosiddetti “amministratori indipendenti” non vedo perché le aziende, già caricate di non indifferenti oneri economici ed organizzativi per l’implementazione del modello, debbano anche farsi carico del rischio di difendere in giudizio una posizione dottrinale di principio che per loro è del tutto indifferente.

    In questa fase di complessiva non chiarezza su molti aspetti della applicazione del decreto 231/01 non pare proprio opportuno che le imprese si facciano carico del rischio  di un onere improprio ed ulteriore quale quello di difendere davanti al magistrato una posizione dottrinale che, per quanto possa essere ritenuta condivisibile, non trova concorde neanche tutta la dottrina e per di più non è ritenuta corretta dalla magistratura.

    Le conseguenze potrebbero essere disastrose.

    Infatti si andrebbe incontro non solo a costi ulteriori di difesa dovuti:

    • al fatto di dover  dimostrare l’effettiva indipendenza dell’amministratore coinvolto (cosa spesso di non immediata evidenza e di non semplice prova visti gli intrecci di rapporti che spesso, pur legittimamente, caratterizzano la vita aziendale) ,
    • al fatto di dovere sostenere giudizialmente la correttezza della posizione teorico/dottrinale,

    ma ancor di più si incorrerebbe nel rischio di vedersi non riconosciuta l’efficacia esimente di un  modello pur valido nelle altre sue parti, con conseguenze che è meglio neanche immaginare.

    E questo per cosa? Per difendere una posizione di principio che non porta alcun vantaggio all’azienda neanche dal punto di vista operativo, visto che la presenza nell’OdV di un sindaco o di un altro soggetto esterno al posto di un “amministratore indipendente” non ne cambia assolutamente la sostanza e le implicazioni per l’azienda stessa.

    Come costituire allora l’OdV?

    Una forma classica  mi pare sia quella della presenza al suo interno:

    • della funzione di Internal Audit,
    • di un sindaco
    • di un esperto esterno professionalmente preparato su quei reati presupposto il cui accadimento è valutato maggiormente possibile.

    Questa è una forma di composizione mi pare accettata da tutti: è chiaro che poi dovranno essere presenti gli altri requisiti richiesti dalla norma

    Per quanto riguarda l’ipotesi dell’organo monocratico è da rilevare che con sentenza del 17/11/2009 il tribunale di Milano ha ritenuto adeguato il modello organizzativo di una azienda in cui era costituito:

    l'organo di vigilanza (Compliance Officer: CO), di composizione monocratica, regolato secondo le linee guida di Confindustria.
    Tale posizione veniva ricoperta dal Preposto al controllo interno nonché responsabile dell'internal auditing (si trattava perciò di un soggetto di provata esperienza e professionalità nello svolgimento dell'incarico di vigilanza).
    Tale figura veniva inoltre sganciata dalla sottoposizione alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo e posta alle dirette dipendenze del Presidente. (estratto della sentenza 17.11.2009 del GIP Enrico Manzi del Tribunale di Milano)

    Da tenere presente che la soluzione dell’organismo monocratico, che di norma veniva raccomandata per le imprese di piccole dimensioni, sia dalla dottrina che dalle linee guida di associazioni di categoria, in questo caso è stata ritenuta valida per una azienda quotata alla Borsa Italiana con un fatturato di 2 miliardi di euro, probabilmente a causa dello scardinamento da posizioni di dipendenza gerarchica del Compliance Officer.

    Personalmente non mi scosterei da queste due forme, evitando altre soluzioni: già ad oggi non esiste una certezza assoluta di fare bene e quindi eviterei di alzare il livello di incertezza.

     
    Di Dott. Francesco Manneschi (del 10/11/2009 @ 09:46:46, in D.Lgs 231/01, linkato 183 volte)
    In un momento in cui la crisi costringe a ripensare e a ridisegnare gli scenari interni ed esterni all’impresa diventa indispensabile superare l’approccio al modello 231 visto esclusivamente come mero strumento di prevenzione nei confronti della azione penale.

    Errori da evitare

    La percezione del modello 231 come ulteriore adempimento la cui efficacia esimente è da dimostrare ha creato un circolo vizioso: poiché non sono sicuro che il modello mi tuteli, allora, per risparmiare risorse ed impegni, implemento un modello solo formale, standard, non cucito addosso all’impresa, modello che poi sarà certamente bocciato dal magistrato in quanto inadeguato, rinforzando così il dubbio sulla sua potenzialità esimente.

    È evidente che fare un modello puramente formale è completamente inutile, sia sotto l’aspetto giudiziario che sotto quello organizzativo, ambito quest’ultimo dove invece il modello 231, per le sue caratteristiche di strumento gestionale e strategico, può essere la base di un unico sistema integrato di controlli teso al miglioramento della gestione di impresa e al mantenimento della creazione di valore nel tempo, oltre che a garantire la conformità normativa (compliance).

    Attualmente nella gran parte delle imprese assistiamo ad una stratificazione di sistemi di controllo nati sotto la pressione normativa o di mercato.

    Responsabilità degli enti, privacy, sicurezza del lavoro, antiriciclaggio, certificazioni “volontarie” spesso imposte dal mercato, ecc., hanno spinto a interventi settoriali, limitati a rispondere ad una unica esigenza contingente, con più soggetti coinvolti (sindaci, organismi di vigilanza, internal audit, responsabili sicurezza, qualità, ambiente, revisori dei conti e altri ancora).

    Come dicevo questo ha portato alla esistenza di più sistemi di controllo non connessi e che non comunicano tra di loro, con la conseguenza di avere duplicazioni di attività, conflitti, aumento dei costi, dispersione di risorse e raggiungendo spesso il risultato non voluto di non avere neanche una sicura tutela dal rischio, per non parlare di un miglioramento organizzativo.

    Opportunità insite nell’implementazione corretta del modello

    Partendo da una corretta implementazione del sistema di risk management previsto dalla 231 si deve arrivare invece ad integrare fra di loro i vari sistemi aziendali per giungere ad avere un sistema integrato di controlli interni, sulla base del quale tutti gli attori dell’impresa devono agire coerentemente con l’obiettivo di far raggiungere ad ogni attività dell’azienda il maggior valore sostenibile.

    Un unico sistema integrato di controlli, fondato su attività di risk management, a cui giungere attraverso una revisione dei programmi di controllo esistenti, deve diventare un obiettivo strategico della azienda teso a garantire efficacia ed economicità delle attività ed è un presupposto per guidare l’impresa attraverso i nuovi contesti nati dalla crisi.

    Benefici per il management

    Infatti un sistema integrato supporta i processi decisionali e quindi la capacità, sia reattiva che proattiva, dell’impresa di rispondere agli stimoli del mercato e quindi di mantenere alto il livello delle prestazioni aziendali, garantendo il mantenimento della creazione di valore, in quanto la gestione dei rischi si estende dalla assicurazione della conformità normativa (compliance) alla gestione ottimale delle strategie(mercati, risorse, organizzazione), della gestione (logistica, customer satisfaction, frodi, acquisti) e della finanza (tesoreria, fisco, pagamenti, investimenti, finanziamenti).

    Si arriva quindi, anche per imprese medio piccole, alla possibilità di costruirsi un sistema di governance che riportando in una unica cornice la progettazione, realizzazione, controllo e revisione delle attività organizzative e gestionali consente di gestire al meglio sia i rischi che la creazione del valore assicurando i livelli di efficacia ed efficienza ed il contenimento massimo dei costi.

    Comunicare il valore dell’azienda

    I vantaggi che un sistema di governo porta all’azienda sono potentemente rafforzati ed amplificati dalla possibilità di poter comunicare al mercato, inteso come comunità di stakeholders, il valore dell’impresa ed il conseguente livello qualitativo assicurato e dimostrabile dei propri beni e servizi, nonché il livello di responsabilità sociale della azienda che, gestendo al meglio gli impatti occupazionali, di sicurezza, finanziari, economici, ambientali, di conformità, ecc., interagisce sinergicamente con il territorio, la comunità sociale, i dipendenti, i clienti e i fornitori.

     
    Di Dott. Francesco Manneschi (del 04/08/2009 @ 09:36:15, in D.Lgs 231/01, linkato 177 volte)
    È stato emanato lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e . correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n . 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n . 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

    Il nuovo decreto porta sia cambiamenti al vecchio decreto sia chiarimenti e soluzioni ad aspetti che erano rimasti irrisolti nella precedente formulazione.

    Viene risolto il problema della data certa prevista sia dall'articolo 16 (delega delle funzioni) che dall'articolo 28 (documento della sicurezza).

    Per quanto riguarda la data posta sulla delega non è richiesta alcuna formalità, mentre per il documento sulla sicurezza la data certa sarà quella della sottoscrizione contestuale del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, ove previsto, del medico competente.

    In caso di lavoro irregolare , con lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 20% degli occupati nell'azienda abbiamo la sospensione dell'attività.

    Irregolari sono quei lavoratori non indicati, al momento della verifica, nei documenti obbligatori.

    Abbiamo la sospensione dall'attività anche quando siano accertate gravi e ripetute violazioni in materia di sicurezza: tali gravi violazioni saranno indicate con decreto del ministro del Lavoro ed in attesa in attesa di questo provvedimento, le gravi violazioni sono quelle elencate nell'allegato 1 al D.Lgs. 81/08.

    Viene fortunatamente specificato cosa si intende per reiterazione e cioè il caso in cui nei cinque anni successivi a una violazione, accertata con sentenza o con prescrizione obbligatoria definitiva, lo stesso soggetto ne commette un'altra di uguale natura.

    Il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare è di competenza degli ispettori del lavoro, mentre per le gravi e ripetute violazioni in materia di sicurezza sono competetnti sia gli ispettori del lavoro sia quelli della Asl.

    La sospensione non si applica quando il lavoratore irregolare è l'unico dipendente.

    Per la valutazione dello stress correlato si attendono le linee guida entro fine anno.

    Per gli appalti il decreto amplia il campo di applicazione per la verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi dell'appaltatore.

    Il documento dei rischi da interferenze deve essere elaborato anche per appalti di servizi e forniture. I costi per le misure adottate o da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze devono essere indicati e non sono soggetti a ribasso.

    Viene introdotto un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico.

    Il sistema sarà inizialmente applicato all’edilizia tramite una sorta di patente a punti per la valutazione della idoneità delle imprese o dei lavoratori autonomi edili.

    Tale idoneità verrà verificata valutando la presenza di attività di formazione e l'assenza di sanzioni.

    Il sistema prevede l'attribuzione a ogni azienda o lavoratore autonomo edile di un punteggio iniziale: l'azzeramento causato da successive sanzioni determina l'impossibilità per l'impresa o il lavoratore autonomo di operare.

    Un decreto ministeriale da emanare entro il 31 dicembre 2010 disciplinerà particolari adeguamenti nei confronti di coop sociali e volontariato della protezione civile.

     
    Di Dott. Francesco Manneschi (del 13/07/2009 @ 14:21:51, in D.Lgs 231/01, linkato 397 volte)
    Il Disegno di Legge 1441-ter-B (diventato poi 1195 B) trasformato in legge il 9 luglio “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” che vi allego, è un testo molto articolato che contiene disposizioni in numerose materie.

    Tra i principali contenuti, che possono interessare singole aziende o comparti specifici:

  • disposizioni in materia di reti di impresa con una serie di agevolazioni in vari ambiti (fiscali, autorizzativi, ecc.)

  • disposizioni in materia di ricerca

  • semplificazione di procedure

  • norme riguardanti le cooperative

  • proprietà industriale, contrasto alla contraffazione

  • tutela della qualità dei prodotti agroalimentari ed ittici

  • norme sul nucleare, gas, elettricità, ed energie alternative

  • riqualificazione energetica degli edifici

  • nuove regolamentazioni e chiarimenti per autotrasporto, ferrovie e TPL

    Da valutare anche l’art. 23 che autorizza la Guardia di Finanza, nello svolgimento della attività conoscitiva svolta per conto dell’Autorità Garante dei prezzi, ad agire “con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lettera m), e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68”

    La legge introduce anche numerose modifiche agli articoli del codice penale in tema di marchi e brevetti.

    • Carcere da 1 a 4 anni e multa fino a 35mila euro per chi altera o riproduce marchi e diritti di proprietà industriale protetti da brevetto oppure introduce in Italia e commercia, al fine di trarne profitto, prodotti con segni falsi o alterati.

    • Viene introdotta l'aggravate specifica (quasi il doppio della pena) se il fatto è commesso attraverso l’uso di mezzi e attività continuative e organizzate e c'è una attenuante di pena se si collabora con le forze di polizia.

    • Per i prodotti contraffatti scatta la confisca, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno.

    • Carcere, invece, fino a 2 anni e multa fino a 20mila euro per chiunque fabbrica o adopera industrialmente prodotti o beni usurpando il titolo proprietario e per chi altera indicazioni geografiche o denominazioni di prodotti agroalimentari protetti: inoltre talili false indicazioni non possono più essere regolarizzate se la merce è già immessa nel mercato.

    • Sconti di pena (fino a 2/3) per chi collabora ma anche confisca dei prodotti e dei locali ove vengono prodotti, detenuti, venduti materiali contraffatti, salvo il diritto del proprietario in buona fede.

    • I beni mobili iscritti in pubblici registri, navi, imbarcazioni, natanti, aeromobili sequestrati, sono affidati all'autorità giudiziaria in custodia per, poi, essere consegnati a altri enti pubblici e utilizzati per fini di giustizia, di protezione civile o tutela ambientale.

    Per quanto riguarda il D.Lgs. 231/01 oltre alle predetta modifiche al codice penale vi è l’introduzione egli articoli 25-bis.1 e 25-nonies nel decreto 231.

    Art. 25-bis.1

    (Delitti contro l’industria e il commercio).

    1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

    b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

    2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

    Art. 25-novies.

    (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore).

    1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

    2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

    Per completezza dell’informazione di seguito riporto i testi (parzialmente sintetizzati)degli articoli di codice che vengono riscritti o inseriti:

    l’art. 473 diventa “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni” pena della reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 2.500 a 25.000 euro per contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi o per uso di tali marchi o segni distintivi e reclusione da uno a quattro anni e multa da 3.500 a 35.000 euro per contraffazione o alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali o per uso di tali brevetti, disegni o modelli industriali: le pene si applicano a chiunque contraffà o altera pur potendo conoscere l’esistenza del titolo di proprietà industriale.

    l’art. 474 diventa “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi” chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

    Chiunque detiene perla vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

    è introdotto l’art. 474-bis “Confisca” Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti. Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.

    è introdotto l’art. 474-ter “Circostanza aggravante” iche nel caso di commissione in modo sistematico dei reati porta sostanzialmente al raddoppio delle pene previste

    è introdotto l’art. 474-quater “Circostanza attenuante” che riduce le pene dalla metà ad un terzo in caso di collaborazione con le autorità da parte del reo.

    è introdotto l’art 517-ter (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale). – Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. è introdotto l’art. 517-quater. – (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). –Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

    è introdotto l’art. 517-quinquies. – (Circostanza attenuante.– che riduce le pene dalla metà ad un terzo in caso di collaborazione con le autorità da parte del reo.

  •  
    Di Dott. Francesco Manneschi (del 08/06/2009 @ 14:13:38, in D.Lgs 231/01, linkato 187 volte)
    Con sentenza Cassazione Penale n° 19764/09 è stato confermata la legittimità del sequestro preventivo ai fini della confisca in capo all’azienda e a chi aveva materialmente compiuto il reato in un caso di corruzione.

    La Corte ha altresì stabilito che tale misura può prevalere sugli interessi dei creditori in caso di fallimento dell’azienda.

    Il caso, riportato dal Sole 24 Ore del 18 maggio, riguarda due amministratori di una società che avevano reso più fioca la vista di un funzionario delle entrate infilandogli negli occhi alcune mazzette di euro e rendendo così possibili rimborsi e compensazioni iva non dovute.

    Dato che l’azienda era fallita, con il rischio di non poter recuperare nulla, il Gip aveva esteso il sequestro (3 milioni di euro) anche ai patrimoni dei due amministratori.

    La difesa degli imprenditori sosteneva che essendo stato unico il profitto, poiché era stato disposto il sequestro a carico dell’azienda il patrimonio personale doveva tenersi indenne.

    Per la Cassazione invece la responsabilità dell’ente e quella delle persone si cumulano e, anche se non si può parlare in senso stretto di concorso nel reato, il caso specifico è ad esso paragonabile in quanto il reato è stato reso possibile dalla partecipazione di più responsabilità.

    E questo è quanto prevede anche il D.Lgs. 231/01 per il quale la responsabilità penale personale non viene assorbita dalla responsabilità dell’ente in quanto è la condotta del collaboratore dell’azienda che commette un reato che genera vantaggio per l’azienda stessa e tale vantaggio consente l’estensione della responsabilità anche all’ente.

    In base a ciò scatta la responsabilità solidale della persona fisica e dell’ente che permette di effettuare il sequestro preventivo ai fini della confisca per l’intero importo sia sull’azienda che sul soggetto.

    L’importo del sequestro non può comunque superare l’importo del profitto del reato e nel caso specifico l’ordinanza del Gip è stata annullata perché non era chiaro questo limite all’importo sequestrabile.

     
    Il presente articolo vuole illustrare sinteticamente un possibile percorso volto alla realizzazione di un Modello Organizzativo, successivamente riconducibile alle Linee Guida UNI-INAIL o alla certificazione OHSAS 18001:2007, idoneo alla prevenzione dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro indicati nell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/01.

    1.Il primo passo è ovviamente quello della conoscenza dei fenomeni. Si dovrà fare quindi un’analisi dettagliata sulla casistica aziendale di infortuni sul lavoro e malattie professionali per ciascuna unità produttiva e in relazione ai singoli reparti che compongono l’area di produzione, in modo da coprire l’intero ciclo di produzione dei beni o erogazione di servizi. Ad esempio in un’azienda distribuita su più unità dovrà, tramite il Registro Infortuni di ciascuna unità, ricostruire e dettagliare tramite indicatori l’andamento degli infortuni occorsi ai propri dipendenti in ciascuna sede per un periodo congruo di tempo (tre/cinque anni) per avere un dato significativo, per pervenire:.

    • alla rilevazione del numero totale degli infortuni;

    • alla identificazione degli infortuni con le caratteristiche di cui all’art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 e quindi infortuni con conseguenze mortali ovvero con lesioni gravi e/o gravissime

    • alla attribuzione degli infortuni ai vari reparti di ogni unità produttiva, per rilevarne l’incidenza percentuale sul totale degli eventi infortunistici e sul sub-totale costituito dagli eventi rilevanti ai sensi dell’art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 per capire su quale unità si concentra il maggior numero di casi che possono determinare la responsabilità dell’ente;

    • alla attribuzione degli infortuni:

    • a fattori imprevedibili e ineliminabili,

    • alla disattenzione e/o distrazione da parte degli addetti,

    • ad un deficit di sorveglianza da parte delle persone a ciò preposte,

    • a carenze imputabili all’azienda, • a carenze formative e informative verso gli operatori,

    • a carenze strutturali sempre imputabili all’azienda.

    2.Eseguita questo analisi sarà opportuno controllare le situazioni che hanno dato causa agli infortuni più gravi e se le fonti di pericolo sono state eliminate in ottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite da organi di controllo.

    3.Si dovrà quindi verificare se i rischi che hanno portato ad infortuni sono stati adeguatamente individuati e stimati nel Documento sulla Valutazione dei Rischi per procedere ad una eventuale revisione del Documento stesso.

    Grande attenzione nella valutazione dei rischi dovrà essere data alla valutazione dei rischi da interferenza (art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/08) nel caso di appalti, il D.U.V.R.I. È bene ricordare che l’art. 30 lettera c) del D.Lgs. 81/08 richiama esplicitamente la necessità che il modello organizzativo esimente valuti le interferenze da appalto e che trattandosi di un documento relativo alla valutazione di un rischio, il D.U.V.R.I. dovrà essere sottoscritto dal datore di lavoro.

    4.Fatta questa analisi, prevista dall’art. 6, comma 2, lettera a) D.Lgs. 231/01, si dovranno individuare le responsabilità aziendali collegate ai processi decisionali e gestionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in particolare chi ricopre le “posizioni di garanzia” previste:

    quindi il datore di lavoro, il dirigente e il preposto, così come definiti nell’art.2, comma 1, lettere b), d) ed e) D.Lgs. 81/2008 e questo anche se tali ruoli sono ricoperti “di fatto” in assenza di formale investitura, vista l’equiparazione di cui all’art. 299 D.Lgs. 81/08. 5.Si dovrà elaborare uno specifico organigramma della sicurezza in cui siano evidenziati i compiti e le responsabilità delle singole funzioni (chi fa cosa, come lo fa e a chi riporta) con particolare attenzione ai casi in cui il frazionamento di responsabilità avviene mediante il trasferimento di poteri (tramite delega) da un soggetto ad un altro.

    6. Si individueranno i soggetti che possono impegnare la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/01 per i reati di cui all’art. 25-septies, che saranno gli apicali (il Datore di Lavoro e il Direttore di Stabilimento munito di specifica delega/procura per l’adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro) e i non apicali, quali i dirigenti e i preposti alla sicurezza, oltre a tutti gli altri dipendenti dell’ente, ai quali sia comunque riconosciuto dalla legge o dall’ente un contributo anche minimo alla attuazione degli obblighi in materia di prevenzione in materia e quindi anche gli stessi lavoratori, destinatari degli obblighi posti dall’art. 20 D.Lgs. 81/08. Una volta effettuata l’analisi dei rischi ai fini del D.Lgs. 231 art. 25-septies ed individuate le responsabilità si potrà passare ad adeguare i protocolli esistenti e a redigere quelli mancanti Pare opportuno che i protocolli non coincidano con le procedure: infatti i protocolli devono essere piuttosto l’espressione della policy aziendale e non contenere il dettaglio di ciò che viene operativamente fatto per rispettare tale policy. Per fare un esempio il protocollo enuncerà il fatto che per effettuare pagamenti di fatture al di sopra di certi importi sono necessarie almeno due firme, mentre la procedura specificherà operativamente gli uffici coinvolti, i ruoli coinvolti, gli importi al di sopra dei quali è necessaria la doppia firma. Questa modalità eviterà il rischio di avere un Modello contenente anche le procedure che intralcerebbe l’attività operativa dell’azienda ed eliminerà l’inconveniente di dovere aggiornare e rivedere il Modello Organizzativo ogni volta che ci siano cambiamenti di procedure o introduzione di procedure nuove rese necessarie da richieste di mercato o di norme o di miglioramento di processo, ma che non vanno ad intaccare il principio della segregazione dei compiti. Sarà poi l’Organismo di Vigilanza a valutare se le procedure sono adeguate al rispetto del protocollo. Nell’ambito specifico della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 sarà quindi necessario evidenziare attraverso quali scelte l’azienda ha pianificato i processi gestionali e decisionali in materia individuando i mezzi e gli strumenti operativi e i soggetti preposti all’attuazione delle misure di prevenzione, mirando al massimo livello di sicurezza possibile in funzione della attività e della organizzazione dell’impresa: l’OdV verificherà poi l’adeguatezza delle misure operative previste e vigilerà sulla loro concreta attuazione. Ribadisco che il mantenimento di un processo dinamico di verifica e di adeguamento del Modello, a parte le indicazioni dell’art. 30 del D.Lgs. 81/08 che ne fa un richiamo specifico, sono garantiti solo dalla presenza di un sistema di gestione che una volta messo in piedi conviene certificare OHSAS 18001:2007 per avere una verifica di parte terza come ulteriore garanzia nei confronti degli organi di controllo e della magistratura. Per chi vuole approfondire ci sono due articoli in materia sul n° 2/2009 della “Rivista 231”

     
    Nella impostazione preventiva e cautelare adottata nel D.Lgs. 231/2001 è previsto all'art. 53 il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 19) del profitto del reato che può avere un'importanza operativa e un impatto nei confronti del soggetto che lo subisce tali da eguagliare quelli delle misure interdittive nei confronti dell'ente.

    L'ampiezza della sua possibile portata applicativa si può ricavare da recenti pronunce della magistratura.

    A parte il caso Impregilo e quello della Banca Popolare di Lodi più volte riportati nelle loro evoluzione giurisprudenziale, tra le altre pronunce vi è stata la condanna per le tangenti pagate all' Inail per ottenere appalti da dipendenti e collaboratori della My Chef, società fornitrice di buoni-pasto.

    La My Chef è stata condannata a quattro delle sanzioni previste dalla legge:.

    • una sanzione pecuniaria (75 mila euro),

    • l' interdizione dal contrattare con la pubblica amministrazione,

    • la confisca del profitto (un milione di euro,

    • la pubblicazione della sentenza su un quotidiano.

    Più recentemente il tribunale di Cosenza ha emesso una sentenza analoga nei confronti di un società che aveva indebitamente percepito fondi ai sensi della 488 attraverso la presentazione di false fatture e di documentazione di spese gonfiata per l’acquisizione di attrezzature e macchinari.

    L’amministratore è stato condannato a tre anni di reclusione e l’azienda è stata condannata, come nel caso My Chef, a quattro delle sanzioni previste dalla legge:

    • una sanzione pecuniaria (75 mila euro),

    • l' interdizione a pubblicizzare beni e servizi,

    • la confisca del profitto (2 milioni di euro),

    • la pubblicazione della sentenza.

    In questo caso la confisca è stata applicata per equivalente in quanto i fondi percepiti erano già stati in parte utilizzati.

    Come profitto del reato è stato considerato l’intero importo del contributo in quanto totalmente collegato con l’illecito, anche se una parte dei contributi era stata effettivamente utilizzata per l’acquisto di macchinari, ma proprio per questo non si poteva applicare la esenzione dalla confisca prevista dall’art. 19 quando l’illecito profitto può essere restituito al danneggiato, in quanto lo Stato non poteva essere risarcito tramite la consegna di macchinari.

    Oltre a questi sono sempre più numerosi i casi in cui tale provvedimento viene applicato anche a realtà di dimensioni non rilevanti, casi che quindi non hanno un forte impatto mediatico ma solo un forte impatto sulla vita aziendale e sul suo proseguimento.

     

    Il D.Lgs. 231/01 nel codice penale.
    Il disegno di legge 1043 prevede l’inclusione del D.Lgs. 231/01 nella parte generale del codice penale.

    "Sparirebbe così la dizione di “responsabilità amministrativa” degli enti trasformandosi tale responsabilità direttamente in penale eliminando l’escamotage introdotto dal decreto per superare il principio che le società non possono delinquere.

    La motivazione di tale cambiamento, che era già stato indicato dalla commissione Pisapia, risiede essenzialmente nella volontà di dare maggiore incisività e visibilità alle sanzioni la cui portata non è spesso compresa appieno dalle aziende proprio per la dizione di “responsabilità amministrativa” ed indurre quindi le aziende stesse ad una più attenta attività di prevenzione e controllo attraverso un percorso di miglioramento organizzativo.

    Tutela della proprietà industriale
    È stato presentato in senato una integrazione del D.Lgs. 231/01 che dovrebbe modificare l’art. 25-bis del decreto, articolo che diverrebbe

    “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento

    Sarebbe introdotta nell’articolo 25-bis la lettera f-bis che prevederebbe “per i delitti di cui agli articoli 473 (contraffazione e usurpazione del marchio) e 474 (introduzione e commercio nello Stato di prodotti falsi o usurpativi) del codice penale la sanzione pecuniaria sino a 500 quote”e la applicazione di tutte le sanzioni interdittive (interdizione dall’esercizio della attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, divieto di contrattare con la PA salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni e servizi) per un periodo da 3 a 12 mesi. La normativa avrà grossa ricaduta per tutte le imprese importatrici che dovranno prestare particolare attenzione alla autenticità dei marchi riportati sui prodotti importati.

    L’art. 474 prevede infatti la sanzione non solo nei confronti di chi “introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero prodotti industriali realizzati usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli industriali” ma anche di chi “fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, usurpazione o introduzione nel territorio dello Stato….. detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in commercio la merce di cui al primo comma.

     
    Di Stratos (del 16/03/2009 @ 14:06:18, in D.Lgs 231/01, linkato 775 volte)

    Tratto della relazione di Riccardo Compagnoni “Saper guardare oltre la crisi”
    Ci sono tre argomenti dei quali da qualche tempo si parla molto e che potrebbero contribuire allo sviluppo del sistema competitivo delle Imprese.

    • il primo è legato alla capacità di competere sui mercati internazionali e locali,
    • il secondo è l’esigenza di integrazione tra i processi di produzione e quelli rivolti al mercato, per dare un senso compiuto alla catena del valore aggiunto che caratterizza il “Made in.”,
    • il terzo è il miglioramento delle capacità commerciali delle imprese attraverso la fornitura di migliori servizi al cliente.
    La recente situazione internazionale sta accelerando un inevitabile processo di cambiamento.

    In questo contesto, come già è accaduto ciclicamente ogni 10/15 anni, a partire dagli anni 70, saranno premiate quelle imprese capaci di trovare soluzioni per far fronte all’emergenzee che proietteranno il loro sguardo sul futuro a medio termine.

    Questo momento deve essere utilizzato sia per difendersi che per riorganizzare, ottimizzare, rivedere i propri comportamenti organizzativi, definire nuove strategie, identificare e creare il vantaggio competitivo che consentirà alle imprese più illuminate di essere vincenti quando questa situazione burrascosa si attenuerà e tornerà il bel tempo.


    Capacità di competere:
    Per ottenere vantaggi competitivi duraturi nel tempo esistono vari modelli di riferimento che consentono di snellire e migliorare le organizzazioni, tutti questi modelli richiedono alle persone che devono metterli in pratica di acquisire competenze in varie materie di gestione aziendale.


    In alcuni settori produttivi ad esempio la Moda, l’attitudine a copiare ciò che fanno gli altri è ancora molto diffusa nell’imprenditoria , deve essere un gene presente in chi si occupa di moda, (vedi il recente caso, diventato gossip dei pantaloni di Armani e di Dolce e Gabbana) purtroppo si copia solo ciò che si capisce e quindi si investe solo sulle tangibilità ma ancora pochissimo su nuovi processi, procedure e sul capitale umano.


    Da quello che ho avuto modo di leggere sui quotidiani, all’interno di interviste fatte a vari imprenditori, non sempre sono ben accetti, i modelli di organizzazione utilizzati da imprese che non siano simili a loro ed ancora meno diffuso l’impiego di manager provenienti da altri settori, che ne possono capire. È un po’ come ascoltare chi ha la sindrome della difesa ad oltranza della propria stirpe, pur di non rischiare di mescolarla finisce con il riprodursi con consanguinei, con i disastrosi effetti che ciò può creare.


    Le tecnologie, macchine e gli impianti consentono vantaggi competitivi importanti ma limitati nel tempo, chi ha disponibilità economiche può in poco tempo ridurre il vantaggio ma se il vantaggio, oltre ad essere tecnologico è anche di di know intellettuale, allora i tempi si allungano notevolmente ed il vantaggio competitivo rimane.


    Il “Made In”.
    Un aspetto da risolvere da risolvere, fra l’altro di semplice attuazione, è mettere in atto meccanismi di tracciabilità di filiera, le modalità ampiamente note, gli ostacoli al metterlo in atto sono di natura prevalentemente “Etica” Al breve termine nelle decisioni d’acquisto del consumatore, il rapporto prezzo/qualità conterà ancora parecchio per cui molto andrà fatto per ottimizzare la supply chain, mantenendo elevata la qualità e la flessibilità ma nel contempo ridurre i costi di produzione e distribuzione.


    Le Soluzioni innovative andranno ricercate, ma la strada del produrre fuori Italia solo per abbassare i costi ci porta inevitabilmente ad un confronto con una concorrenza che su questi aspetti è molto più forte di Noi e che pur facendo prodotti di ottima qualità non può vantare il nostro “Made In”.


    L’esempio del successo del Made in Italy è fornito delle confezioni Cinesi fatte a Prato e dintorni; il capo finito, confezionato sempre più spesso per conto marchi famosi, è prodotto da aziende “quasi sempre poco in regola”. Cinque anni fa era un piccolo sommerso ora rappresenta un’economia in forte sviluppo che è cresciuta copiando un modello molto simile a quello del distretto tessile abbigliamento, arricchito da quella propensione al lavoro duro che qualche decennio fa era la caratteristica predominante della microimpresa.


    Il “made in” è una strada da perseguire, ma con regole precise.


    Migliorare e sviluppare maggiori capacità commerciali fornendo servizi aggiuntivi al cliente
    Questo punto è il più complesso, Come puoi essere utile al tuo committente se non conosci la sua organizzazione, cosa fa il tuo cliente a valle per soddisfare il cliente finale e quale cliente finale raggiunge?


    Si può definire servizio il preparare un catalogo ampio e immenso e proporlo in modo indifferenziato al potenziale cliente dicendo “scegli se non trovi qualcosa per te, possiamo fare ancora di più! Basta che chiedi”. Non credo proprio. Se vai ad una fiera qualsiasi di prodotti tessile/abbigliamento/pelletteria (Milano, Firenze, Parigi) l’approccio è sempre quello “ tutto bello niente caro”, detto in lingue diverse. Negli altri settori della PMI e non solo, l’approccio è spesso molto simile.


    Perché nelle imprese ci si dimentica che esiste un consumatore finale che ha degli stili di vita molto differenti tra loro. Se chi fa parte di una filiera non conosce l’evolversi degli stili di vita come può prevedere o anticipare il cambiamento e quindi essere comaker del suo cliente a valle della filiera? Come può contribuire al progettare il valore aggiunto, che serve al tuo cliente a valle, per competere con il leader di prezzo.


    Il mercato con cultura occidentale è composto da oltre un miliardo di persone, le grandi multinazionali segmentano i consumatori in una decina di segmenti e per ciascuno di questi, poiché decide in modi diversi cosa acquistare, progettano innovano promuovono il loro prodotti con modalità differenti.


    Se ad una fiera domandi a qualsiasi espositore, per quale target è stato progettato il prodotto esposto, quando va bene ti dicono di fascia alta/media, qualcuno si capisce che ne sa ma non applica e la maggior parte dei casi ti guarda con aria interrogativa.


    Leggi sui giornali di provincia che Il marketing non rende, (Tirreno qualche giorno fa), ma di che marketing si parla? Di quello messo in pratica da chi ha inventato un nuovo tipo prodotto unico appassionante e irripetibile ma non è stato compreso dal mercato. Se avessero preparato un “business plan” adeguato tenendo conto anche delle variabili del Marketing Mix, forse sarebbe andata meglio.


    Costruire Il cambiamento.
    Con tutto questo pistolotto non voglio dire che il “sapere manageriale” risolve tutti i problemi delle Imprese, quello che so è che l’ignoranza manageriale non solo non ne risolve nessuno ma ne crea.


    La soluzione va trovata definendo quali scenari affronteremo nei prossimi anni, quali cambiamenti potrebbero avvenire all’interno degli stili di vita dei consumatori e quindi quali comportamenti di acquisto ci troveremo ad affrontare. Dopo di che, all’interno di un processo di comunicazione bottom-up e top-down, cominciamo come imprenditori a pensare quali esigenze dovrà soddisfare la distribuzione dei prodotti che contribuiamo a costruire o costruiamo, per soddisfare i suoi clienti? e poi ancora, cosa dovremo sapere noi per poter supportare il nostro cliente a valle nella filiera, perché lui a sua volta possa supportare il suo? e così via.


    La soluzione da sempre è porre il “cliente al centro” delle nostre attenzioni, quindi catalogare ed analizzare il flusso di informazioni provenienti dal mercato.


    Importare dai settori industriali più evoluti le buone pratiche manageriali tradurle e migliorarle, diffonderle verso collaboratori e fornitori, coinvolgerli nello stabilire quale valore aggiunto progettare realizzare e comunicare dei propri prodotti, del brand e del “Made in”è’ l’unica strada possibile per essere fra coloro che disponendo sempre un vantaggio competitivo, da offrire ai propri clienti, superano con maggiore disinvoltura le crisi e mantengono il successo sul mercato.

     
    La Camera ha concesso la fiducia al Governo sul decreto Milleproroghe, come modificato in Senato.


    Ricordiamo che il testo approvato al Senato ha recepito l'emendamento del Governo al decreto legge Milleproroghe.


    Il maxiemendamento governativo accoglie alcune proposte emerse in commissione e fra questi due nuovi commi dell'articolo 32 [Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81]: All'articolo 32 sono aggiunti i seguenti commi: «2-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".


    2-ter. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 2"»


    Si può affermare pertanto che il Testo Unico è in vigore dal 1° gennaio, con le dilazioni al 16 maggio relative a: • Valutazione dei Rischi da Stress da lavoro correlato,

    • Data certa del Documento di Valutazione dei rischi,

    • Comunicazione all’INAIL o all’IPSEMA dei dati, per fini statistici e informativi, relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento, mentre a fini assicurativi, trasmissione delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni,

    • Divieto delle visite mediche preassuntive.

    fonte: Senato e Camera aggiornamento 19 febbraio 2009
     
    Di Dott. Francesco Manneschi (del 03/03/2009 @ 09:37:43, in D.Lgs 231/01, linkato 230 volte)
    Il rischio di incorrere in sanzioni in conseguenza di un reato informatico commesso da un dipendente è diventato una realtà lo scorso anno con le novità introdotte con la legge 48/08 che ha modificato il decreto 231/01 introducendo nel medesimo decreto i reati informatici tra i reati presupposto.


    Questo tipo di reato può quindi incidere fortemente sulla buona gestione dell’impresa a causa delle pesanti sanzioni economiche ed interdittive previste dalla 231.


    I reati possono derivare da falso compiuto su documenti informatici, per frode commessa dal certificatore della firma elettronica, per danneggiamento di dati e programmi utilizzati dallo Stato o altri enti pubblici o di pubblica utilità, per il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.


    A fronte di un rischio assai pesante come conseguenze vi è una oggettiva difficoltà di controllo in quanto chiunque può compiere questa particolare fattispecie di reati e non vi è un’area funzionale di interesse prevalente e il controllo di tutti i dipendenti spesso non è difficile: è impossibile.


    Inoltre, come dicevo, non vi è un’area di interesse prevalente da tenere sotto controllo in quanto il reato informatico non è fine a se stesso,ma è utilizzato per commettere o coprire un altro reato e quindi è difficilmente individuabile sino a che non si realizza l’obiettivo finale dell’azione delittuosa.

    Il rischio è amplificato dal fatto che la pubblica amministrazione sta allargando ed intensificando sempre di più i rapporti telematici con le imprese e con questo cresce il numero di potenziali occasioni di commissione di reato con la conseguente possibilità di incorrere nelle sanzioni della 231.


    Per chi è interessato allego un articolo comparso su Rivista231 del Dott. Giuseppe Dezzani.

     
    La Cassazione penale con sentenza 42300/2008 ha chiarito il concetto di “profitto del reato” nel caso di un gruppo di imprese che in Puglia per ottenere la gestione di 11 RSA (residenze sanitarie assistenziali) aveva deciso di accorciare i tempi attraverso generose donazioni agli amministratori locali.


    Il Pubblico Ministero aveva fatto ricorso contro la decisione del Tribunale che aveva negato il sequestro cautelare dell’intero valore dell’appalto a fini della confisca.


    Secondo il Tribunale l’utile del reato assoggettabile a sequestro preventivo deve essere misurato (non è detto che debba coincidere, può anche essere diverso) sull’utile netto ricavabile dall’esecuzione del contratto, tenuto conto anche dei profitti futuri che per l’appaltatore costituiscono un credito, pur se non ancora esigibile.


    La Cassazione ha respinto il ricorso del PM prendendo a riferimento la sentenza della Cassazione sezioni penaliunite che recentemente ha affrontato il caso Impregilo (sequestro di 750 milioni di euro) e che ha individuato come profitto del reato “il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato che va determinato tenendo conto dell’utilità eventualmente conseguita in concreto”.


    Quindi, pur assodato che il contratto frutto d un reato di corruzione ha una causa illegittima, la conclusione è che , almeno nei casi presi in esame, non può essere preso come profitto del reato l’intero valore dell’appalto: questo anche perché la Pubblica Amministrazione ha comunque usufruito della prestazioni erogate dall’impresa condannata.

    Se il profitto del reato non può essere in questi casi fatto coincidere con il valore dell’appalto è anche vero che non esiste una neanche un corrispondenza con il profitto in senso aziendale (utile netto derivante da ricavi meno costi).


    Inoltre il sequestro del profitto del reato è stato ricondotto anche dal Tribunale di Bari all’utile dell’intero gruppo, non solo all’utile dell’azienda direttamente coinvolta nella attività di corruzione.


    È infatti l’intero gruppo, secondo la nozione riconosciuta nell’ordinamento giuridico, a trarre vantaggio da risultati del crimine e a non avere messo in piedi un adeguato sistema di controlli supervisionato da un Organismo di Vigilanza.

     
    La Cassazione con sentenza 29203/08 ha sancito che solo il completo rispetto della normativa antinfortunistica da parte del lavoratore lo garantisce per il pieno risarcimento del danno subito (vedi anche Sole 24 Ore del 12/01/2009, Norme e tributi, pag.4).


    Il caso valutato riguardava un capo squadra, con funzioni anche di responsabile della sicurezza, che nel momento in cui gli operai si rendevano conto della eccessiva pericolosità di una certa operazione in cantiere,avvisato, interveniva e rimaneva coinvolto in una caduta da sette metri di altezza riportando gravi lesioni.

    L’Inail risarciva un danno minore rispetto a quello subito ed il capo squadra ha chiesto al condanna del datore di lavoro per il danno differenziale.


    I giudici avevano respinto la richiesta in quanto l’infortunato era non solo capo squadra, ma anche responsabile per la sicurezza addestrato a tale compito attraverso specifici e periodici corsi di formazione e nella sua funzione aveva trascurato di adottare le adeguate misure di sicurezza.


    L’infortunato ha quindi presentato ricorso in Cassazione sostenendo la responsabilità del datore di lavoro che avrebbe dovuto predisporre adeguati sistemi di sicurezza nel cantiere e che essendo la responsabilità della sicurezza disposta su tre livelli di gerarchia, tale responsabilità non poteva arrivare all’infortunato che aveva una posizione di quarto livello.


    La Cassazione ha respinto il ricorso affermando in linea di massima che ogni lavoratore deve preoccuparsi della propria sicurezza e di quella di chi gli sta intorno coerentemente con la sua formazione e con le istruzioni ed ai mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro.


    La Corte ha argomentato che anche se la responsabilità è suddivisa tra datore di lavoro, dirigenti e preposti si deve individuare in funzione della fase del processo a chi operativamente spetta la scelta delle modalità attuative e delle attrezzature.


    Quindi anche un capo squadra può rivestire la carica di preposto se opportunamente formato e formalmente investito dl’incarico a prescindere dal suo livello di inquadramento contrattuale. Nel caso in oggetto il ricorrente era stato correttamente istruito e nominato e per questo gli era stata attribuita a responsabilità di un gruppo di operai anche in relazione agli obblighi per la sicurezza.


    Quindi avendo “accettato tale ruolo, per il quale era stato addestrato, la qualifica di IV livello non può esimerlo per sottrarsi agli obblighi di sicurezza inerenti al ruolo rivestito”.


    Faccio notare l’importanza data dalla Cassazione sia alla formazione che alla formalità della nomina, che era stata accettata espressamente dal ricorrente.

     
    Il decreto legge 30/12/2008 n. 207 conferma la proroga prevista riguardo la scadenza della valutazione dello “stress lavoro correlato” e della apposizione della data certa sul documento di valutazione dei rischi unificandola al 16 maggio 2009 con la scadenza dell’obbligo di comunicazione a fini statistici a INAIL e IPSEMA (lavoratori marittimi) delle assenze dei lavoratori per almeno un giorno escluso quello dell’evento e con l’entrata in vigore del divieto di visite mediche preassuntive da parte del medico competente, quando vi è l’obbligo della sorveglianza sanitaria.


    Viene così ridimensionata la previsione dello slittamento al 30/06 delle scadenze per la valutazione del rischio da stress e per l’apposizione della data certa sul documento di valutazione dei rischi

    che comunque dovrà essere redatto secondo le indicazione dell’81/08 a partire dal 1° gennaio 2009.

    La proroga (secondo un parere condivisibile comparso sul Sole 24Ore del 02/01/09 a pag. 19 firmato Luigi Caiazza) per quanto riguarda lo stress lavoro-correlato è applicabile solo alle sanzioni penali derivanti dalla non applicazione della norma, ma si ritiene che non possa avere rilevanza in sede civile per i datori di lavoro aderenti alle associazioni datoriali ( in pratica tutte) che il 9 giugno 2008, su invito rivolto da parte della Commissione UE, hanno recepito l’Accordo Europeo sui rischi stress lavoro-correlati dell’8 ottobre 2004 (vedi News n.24 del 10/07/2008).


    È bene ricordare che lo stress lavoro-correlato non è una malattia e può riguardare qualunque tipo di azienda, di qualunque settore e di qualunque dimensione ed è la risposta dell’organismo o della psiche alla difficoltà/impossibilità di adattarsi a un determinato contesto lavorativo, anche non particolarmente critico.


    Come già indicato nelle precedente Newsletter, ritenute potenzialmente stressanti e comunque dannose per la salute, in ambito lavorativo, alcune principali condizioni oggettive e soggettive possono essere: • rumore, temperatura dell’ambiente di lavoro, esposizione costante al rischio, umidità, • mancanza di responsabilità o autonomia, gap tra competenze e ruolo bassa o non adeguata retribuzione, • mancanza di informazioni, inadeguatezza della strumentazione, insicurezza della propria posizione lavorativa, • violenza e incomunicabilità, carico e ritmo di lavoro, orari di lavoro, incongruenze organizzative, • clima lavorativo, orario di lavoro ecc. A questi fattori possono sommarsi e fare da moltiplicatore anche i fattori dovuti a genere, età, provenienza.

    Compito del datore di lavoro sarà, in collaborazione con l’RSPP, adottare adeguate misure atte a prevenire, ridurre, eliminare tali situazioni.
     
    D.Lgs. 231, ambiente e motivazione della misura cautelare nei confronti della società

    La Cassazione con due sentenze ha chiarito alcuni aspetti legati al D.Lgs. 231/01.

    Con la sentenza n° 41329/2008 ha ribadito che, anche se è previsto l’allargamento della platea dei reati presupposto previsti dal D.Lgs 231/01, all’attuale stato dell’arte non è possibile da parte del giudice allargare la lista delle fattispecie ai reati ambientali che infatti non sono previsti nell’ampia elencazione del decreto.

    Quindi la responsabilità amministrativa degli enti non è estendibile ai reati ambientali anche se la legge 29 settembre 2000 n° 300, art. 11, comma 1, lettera d, ha delegato all’esecutivo l’applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa anche per

    quanto riguarda la commissione di reati in materia ambientale.

    Il precedente Governo approvò in sede di Consiglio di Ministri un disegno di legge che prevedeva l’introduzione dei reati ambientali tra quelli previsti dal decreto, ma tale disegno di legge non fu approvato dal Parlamento a causa della caduta del Governo stesso: l’attuale Governo dovrebbe presentare il prossimo anno un decreto attuativo della delega, ma al momento i reati ambientali restano esclusi dalla disciplina della 231.

    Altro argomento riguarda l’applicazione della sanzioni interdittive nei confronti della società (Cassazione seconda sezione penale n° 30412/2008) su cui la Cassazione osserva che per la validità dell’applicazione della sanzione interdittiva in via cautelare deve essere oggetto di attenta valutazione sia l’esistenza del reato presupposto sia la presenza del vantaggio o dell’utile tratto dall’ente a seguito del compimento dell’illecito: in alternativa alla valutazione del vantaggio può essere considerato l’accertamento della ripetizione nel tempo degli illeciti commessi.

    Proroga D.Lgs. 81/08 al 30/06/2009 e adempimenti formali al 16/05/2009

    La proroga prevista riguarda solo la valutazione dello “stress lavoro correlato” e l’apposizione della data certa sul documento di valutazione dei rischi il cui aggiornamento decorre comunque da 1° gennaio 2009.

    È stato prorogato al 16 maggio 2009 l’obbligo di comunicazione a INAIL e IPSEMA (lavoratori marittimi) l’obbligo di comunicare a fini statistici le assenze dei lavoratori per almeno un giorno escluso quello dell’evento ed alla stessa data è stato rinviato il divieto di visite mediche preassuntive da parte del medico competente, quando vi è l’obbligo della sorveglianza sanitaria.

    Responsabilità del direttore generale.

    Nella S.p.A. la responsabilità del direttore generale è allineata con quella degli amministratori solo nel caso in cui la sua nomina è stata prevista e regolamentata nell’atto costitutivo oppure è stata deliberata dal consiglio di amministrazione (Cassazione civile 28819/2008)
     
    Di Dott. Francesco Manneschi (del 04/12/2008 @ 11:16:34, in D.Lgs 231/01, linkato 213 volte)
    La Cassazione, attraverso una serie di sentenze, sta ridefinendo il mobbing, sostituendosi in questo al legislatore.

    Come primo aspetto rilevante si può notare che non appare più necessaria la diagnosi medica che identificava come conseguenza del mobbing una sindrome depressiva indotta da comportamenti vessatori: adesso è possibile iniziare una causa apportando come ragione esclusiva la violazione dei propri diritti derivante da comportamenti ritenuti vessatori e non anche la conseguenza lesiva della psiche.

    Il secondo aspetto rilevante è che si sta passando dalla responsabilità individuale del mobber (colui che opera la vessazione) alla responsabilità del datore di lavoro, cioè,

    di colui che in base al D.Lgs. 81/08 deve garantire al lavoratore “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia e di infermità” così come viene definita la “salute” all’art 2 del predetto decreto.

    Il datore di lavoro deve quindi fare in modo che l’ambiente di lavoro sia sereno attraverso azioni di controllo ed interventi correttivi e con questa attività evitare il compiersi di azioni di mobbing.

    Premesso che un ambiente di lavoro sereno corrisponde agli interessi aziendali anche ai fini di una corretta gestione dei processi, la pesante conseguenza dei due punti precedenti potrebbe essere che il datore di lavoro si trovi a rispondere di mobbing:

    • solamente perché non riesce a dimostrare al giudice l’esistenza di una valida ragione per il proprio comportamento verso il dipendente, anche se tale ragione esisteva,

    • a causa del comportamento di terzi sui quali, come ben si sa, il controllo è estremamente difficile, in particolare riguardo a comportamenti che si attuano solamente verso il mobbizzato e che possono essere non sempre percepibili dal contesto.

    Inoltre è stato sentenziato che la durata del comportamento vessatorio non deve essere necessariamente protratta per lungo tempo, ma può avere anche durata inferiore a sei mesi e che si può configurare il mobbing anche con la sola presenza di frasi irriguardose.

    La giurisdizione del giudice ordinario per quanto riguarda il mobbing è stata allargata anche la pubblico impiego.

    Resta invece ancora determinato che il mobbing non è un reato e che quindi per il dipendente che si considera perseguitato è aperta solo la via del procedimento civile per il risarcimento del danno, a meno che ovviamente non vi siano anche gli estremi di maltrattamenti o molestie sessuali o comunque di altri reati.

    L’azienda inoltre non risponde per mobbing se sposta il lavoratore in altri reparti e ad altre funzioni al fine di eliminare tensioni esistenti in un determinato reparto

     
    Data certa L’art. 28 comma 2 del decreto 81/08 prevede che il documento di valutazione del rischio, che va aggiornato per ogni cambiamento anche della organizzazione, deve avere data certa.

    Poiché in una azienda i cambiamenti di qualunque natura possono essere molto frequenti dare data certa ai conseguenti aggiornamenti può essere molto oneroso o complicato se si ricorre ai sistemi finora molto spesso consigliati: notaio, timbro postale o posta certificata.

    Il Ministero del Lavoro ha dato per fortuna una indicazione,

    (già adottata in alcune aziende) che semplifica la soluzione: una volta che si è modificato il documento è sufficiente riunirsi con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per condividere le novità e fare un verbalino sottoscritto della riunione.

    Stress lavoro-correlato
    ,

    Qui le risposte sono meno semplici e chiare.

    Considerare la componente psicologica del lavoratore comporta infatti la presenza di una strumentazione che dovrebbe essere standardizzata e riconosciuta valida per tutte le aziende da parte degli organi di verifica.

    L’unico modello a cui al momento si può far riferimento è l’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 (che vi allego) in base al quale si deve rilevare su gruppi di lavoratori la presenza di fattori oggettivi (alto numero di assenze, numero di incidenti, ecc.) e soggettivi prendendo poi i provvedimenti necessari.

    Per l’elemento oggettivo si possono individuare dei parametri abbastanza certi, l’individuazione degli elementi soggettivi solleva molti più dubbi.

    Pare che entro l’anno siano in pubblicazione da parte del Ministero delle linee guida per dare certezze alle imprese e che al momento le indicazioni agli organi di controllo siano di ritenere validi tutti i sistemi di valutazione adottati e quindi dinon applicare sanzioni, ma al limite richiedere integrazioni.

    Quello che ne deriva è che un sistema di valutazione, per quanto empirico e grezzo, deve essere comunque adottato, in attesa di futuribili chiarimenti e sperando nella bontà degli enti di controllo.

    Paese di provenienza

    Anche cui non è del tutto chiaro cosa voglia la legge, se curare solamente gli aspetti di comunicazione legati alla lingua (cartellonistica ed istruzioni plurilingue, immagini) o altri aspetti derivanti da differenze culturali, di razza o di altro.

    Al momento l’unica cosa da fare, abbastanza ovvia, pare essere quella di curare le differenze di lingua in modo da rendere la comunicazione il più sicura possibile.
     
    Riprendo l’argomento trattato nella newsletter n° 29 in quanto è stata pubblicata la sentenza relativa alla condanna per responsabilità da cattiva gestione degli amministratori di una società, condannata a sua vota al pagamento di una sanzione pecuniaria per corruzione, in quanto detti amministratori non avevano implementato il modello previsto dal decreto 231, sentenza a cui avevo accennato nella predetta newsletter.

    La sentenza è la n. 1774/08 del tribunale di Milano, VIII Sezione civile: gli amministratori sono stati condannati,

    al risarcimento del danno derivante dalla condanna della società da loro gestita. ,

    Tale sentenza fa sorgere una sorta di “obbligo” alla adozione dei modelli di gestione del rischio previsti dal decreto indotto dalla prassi giurisprudenziale.

    Non un vero e proprio obbligo, in quanto l’adozione dei modelli è volontaria, ma certamente una forte spinta che supera la precedente concezione che riteneva i modelli “necessari, ma non obbligatori”, vista anche l’onerosità delle sanzioni previste dal decreto 231/01.

    Ricordiamo che l’efficace adozione del modello salvaguarda l'ente dalle conseguenze di reati commessi da amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori da cui anche lo stesso ente ha tratto un vantaggio.

    Viene a costituirsi quindi un obbligo di fatto, poiché si trovano ad essere coinvolti (e condannati) gli amministratori, in una azione di responsabilità civile, per inadeguata gestione in quanto non hanno adottato il modello quando la società da loro amministrata sia penalmente condannata ai sensi di uno dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01. L’ovvio ragionamento è che la scelta (e quindi la responsabilità) di adottare o meno il modello è di competenza degli amministratori e quindi se l’azienda viene condannata in quanto non protetta dal modello, l’amministratore stesso ne risponde in sede civile.

    Parrebbe inoltre che si debba motivare anche la non adozione del modello in modo che siano chiare le valutazioni che hanno portato a tale decisione: in altri termini non deve essere stata la sola inerzia e la mancata attenzione all’interesse aziendale a portare alla conclusione di non redigere il modello.

    Nel caso in oggetto il presidente del consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato avrebbero potuto far deliberare al CdA la costruzione del modello oppure motivare nella stessa sede le ragioni della mancata adozione: l’inerzia completa ha portato alla condanna.
     
    Di Dott. Francesco Manneschi (del 13/10/2008 @ 16:39:58, in D.Lgs 231/01, linkato 860 volte)

    Recentemente è stata posta la domanda su quali possano essere i rapporti attuali e futuri tra la normativa di Basilea II ed il D.Lgs. 231/01 riguardo la valutazione del rating per le imprese in funzione dei rischi giuridici derivanti da sanzioni ai sensi del medesimo D.Lgs. 231/01 (di seguito 231).


    Vorrei quindi analizzare i rapporti tra le due normative valutando le opportunità,

    che comunque nascono per le imprese che, anche su spinta di leggi, ottimizzano e garantiscono il livello e la correttezza delle prestazioni della propria organizzazione.,

    Per chi eventualmente non conoscesse o non avesse chiaro in cosa consiste per le imprese Basilea II faccio un breve ed incompleto riassunto.

    Basilea II

    Basilea II consiste in un sistema di regole seguendo le quali le banche si dotano di un patrimonio adeguato a fronteggiare il rischio principale della loro attività ossia l’insolvenza delle imprese da loro affidate.
    Prima di Basilea II il metodo era quello dell’8%, cioè a fronte di 100 euro di finanziamento la banca ne accantonava 8.

    Questa regola è stata valutata riduttiva sia per la gestione del rischio sia per un’equa valutazione della reale qualità creditizia delle imprese.

    È stato quindi rivisto il metodo di valutazione in modo da consentire alle banche di “pesare” l’affidabilità dei clienti mediante un rating analitico e quindi effettuare gli accantonamenti in misura inversamente proporzionale al rating stesso: più alto è il rating (maggiore affidabilità) più basso è l’accantonamento.

    Con rating, in ambito bancario, si intendono i metodi per classificare il merito di credito di un soggetto in modo da giungere ad una pesatura oggettiva della capacità creditizia del cliente e quindi alla costituzione da parte della banca di un adeguato capitale interno (confronta in Banca d’Italia, “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006).

    In realtà i metodi di rating previsti da Basilea II possono tenere conto anche di altri parametri oltre che del solo rischio di insolvenza ed utilizzare metodi di valutazione più o meno complessi, ma non è questa la sede per approfondire tali argomenti.

    In questo caso a noi interessano gli aspetti essenzialmente qualitativi (e non quantitativi e andamentali) che vengono valutati nei modelli di rating delle banche.

    Quindi in conseguenza di Basilea II con più precisione la banca valuta la composizione patrimoniale e l’affidabilità del cliente, meno somme dovrà accantonare come patrimonio di vigilanza: questo da un lato dovrebbe (speriamo) portare la banca a migliorare le proprie prestazioni gestionali e dall’altro ad abbassare il costo del denaro per i clienti più virtuosi.

    Basilea II ed il D.Lgs. 231/01

    Il sistema, fondato come detto su parametri anche qualitativi, ha certamente un forte collegamento con la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi della 231, in quanto chiaramente un’impresa che adotta ed attua efficacemente il modello organizzativo previsto dal decreto fornisce agli istituti di credito ulteriori garanzie sulla continuità del business aziendale e sulla efficienza gestionale e quindi sulla sua capacità di restituzione dei finanziamenti ottenuti.

    In particolare per le piccole/medie imprese che non essendo ovviamente soggette a valutazione da parte di società di rating (Moody’s, Standard & Poor’s, ecc.) non possono che subire le valutazioni dei sistemi di rating delle banche con cui operano.

    Direi di più: visti gli attuali scandali legati ai mutui suprime ed alla quantomeno errata valutazione di affidabilità espressa su alcune multinazionali e banche da parte delle agenzie indipendenti di rating, appare opportuno anche per le aziende più grandi di dotarsi (come del resto molte già fanno) di propri reali, e non fittizi, compliance programs che consentano un'autonoma negoziazione delle condizioni di trattamento con le banche.

    Tanto più che  gli Istituti di Credito sono stati “esortati” dalla BCE ad analizzare autonomamente la situazione delle società affidate, evitando di accettare acriticamente il rating espresso dalle agenzie (vedi J.C. TRICHET, presidente BCE,  Il Sole 24 Ore, 3/10/2007).

    Tutte le aziende  (ma le piccole/medie maggiormente) quindi otterranno benefici dal riuscire a fornire alle banche un quadro della propria affidabilità il più trasparente e controllabile possibile, tale da consentire una valutazione verificabile: la possibilità di dimostrare il controllo e l’annullamento del rischio giuridico va proprio nella direzione di aumentare l’affidabilità dell’impresa.

    Infatti poiché le banche valutano in base a Basilea II  l’affidabilità dell’impresa nel suo complesso (e in una prospettiva di medio-lungo periodo), è evidente che non restano fuori da questo giudizio quelle componenti, fondamentali sul piano qualitativo, che comportano rischi giuridici a carico dell’impresa.

    Il rischio giuridico derivante dal D.Lgs. 231/01

    Il rischio giuridico maggiore ai fini del recupero del credito verso l’impresa è chiaramente il fallimento, ma le sanzioni previste dalla 231 possono trasformarsi per le banche in rischi giuridici di livello poco inferiore. 

    Infatti è chiaro che il credito verso una società colpita da una sanzione interdittiva,  come la revoca di autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività, è fortemente compromesso poiché l’azienda non sarà più condizione di operare ed avrà enormi difficoltà a recuperare  le risorse per far fronte alle proprie obbligazioni: quindi alla fine le conseguenze, dal punto di vista della banca, saranno del tutto analoghe a quelle di un fallimento.

    Però a differenza che nel fallimento i rischi giuridici derivanti dalle sanzioni della 231 sono controllabili ed abbattibili adottando ed efficacemente attuando il Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal decreto stesso, Modello che non è altro che un sistema di risk management focalizzato sui reati presupposto ed integrato con un Codice Etico, un Sistema Disciplinare e un Organismo di Vigilanza.

    L’adozione del Modello appare sempre più necessaria anche  considerando  che il già ampio catalogo dei reati presupposto è in fase di allargamento.

    Dopo reati da sicurezza dei luoghi di lavoro, da riciclaggio e reati informatici il Parlamento ha dato delega al Governo per l’introduzione nel Codice Penale del reato di corruzione tra privati, reato che comporterà anche le sanzioni previste dalla 231, e si parla dell’introduzione dei reati ambientali e dei più gravi reati fiscali.

    Come già indicato in una precedente newsletter inoltre appare notevolmente rischiosa l’introduzione di reati colposi, con le sanzioni indicate  nella 123/07, riprese e riviste nell’art. 300 dell’81/08.

    Nessuna impresa, anche la più tranquilla,  può dirsi sicura che tali reati non avvengano al proprio interno, con conseguente compromissione delle attività aziendali a causa delle sanzioni interdittive (ma anche economiche: si pensi alle sanzioni pecuniarie sino a 1,5 ml di euro o alla confisca del prezzo o del profitto del reato) previste dalla 231: tale compromissione può essere eliminata o attenuata tramite l’adozione del Modello Organizzativo di Risk Management previsto dal decreto.

    Tale sistema di Risk Management deve essere implementato in azienda, anche non perfetto, ma in modo a dare  evidenza della volontà dell’azienda di voler evitare che suoi collaboratori delinquano o comunque sbaglino: deve essere  un  sistema che non sia non pacco di carta dentro un armadio.

    Le società che si dotino ed efficacemente attuino i Modelli di Organizzazione di cui all’art.  6 della 231 potranno aspirare ad un rating migliore rispetto a quelle che ne sono sprovviste, fatto che si tradurrà in un minor costo del denaro.

    È importante anche tener conto che poiché (come ripetuto più volte) l’adozione del modello consiste essenzialmente nell’implementazione di un sistema di risk management, questa applicazione comporta in ogni caso un'ulteriore garanzia di creazione di valore e di business continuity, a prescindere da quanto previsto dalla 231.

     
    Di Dott. Francesco Manneschi (del 03/10/2008 @ 15:42:50, in D.Lgs 231/01, linkato 5466 volte)

    (La presente news letter è la sintesi (spero) ragionata di alcuni articoli apparsi sul SOLE 24 ORE di lunedì 29/09/2008 nella rubrica “Norme e Tributi”.)

    La tesi svolta nell’articolo (che mi trova sostanzialmente d’accordo) è che si sta delineando un contesto in cui la scelta della “adozione ed efficace attuazione” del Modello Organizzativo (e dei conseguenti obblighi di vigilanza) previsto dal D.Lgs. 231/01 non è più una scelta, per quanto necessaria, ma si sta trasformando in obbligo (come già avviene su disposizione CONSOB per aziende quotate in Borsa).

    Lo spunto parte da una sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato l’amministratore delegato di un'azienda, soggetta ad un procedimento ex D.Lgs. 231/01, a risarcire la propria impresa,

    per “i danni da quest’ultima subiti in connessione con l’omessa adozione di un adeguato modello organizzativo”.

    Ne consegue che i vertici aziendali che non abbiano adottato un adeguato modello organizzativo, e quindi predisposto le necessarie attività di gestione del rischio, potranno essere chiamati, attraverso un’azione di responsabilità, a rispondere dei danni subiti dall’azienda stessa.

    Direi che la cosa era prevedibile e che non dovrebbe creare grande stupore (vedi art 2392 c.c.), ma forse non ci si era resi conto delle implicazioni insite nella normativa.

    In altri termini non si è correttamente valutato che è perfettamente inutile costruire modelli organizzativi che sono solamente dei pacchi di carta sotto i quali non esiste nulla a livello di reali sistemi di controllo e attività di vigilanza: nel caso della 231 l'ente di certificazione non è riconosciuto dal SINCERT, ma dal Ministero di Grazia e Giustizia e si chiama MAGISTRATURA, ente le cui verifiche possono avere effetti ben più devastanti rispetto a quelli derivanti da una verifica ISO.

    Inoltre ci si poteva e ci si può aspettare solo un allargamento del numero dei reati presupposto inseriti nella normativa e richieste sempre più stringenti di adeguamento a modelli di conformità e trasparenza e di adozione di compliance programs.

    Infatti, ormai si vive in un contesto dove alla globalizzazione economico/finanziaria corrisponde sempre di più una globalizzazione legislativo/etica che non può essere elusa se si vuol mantenere (a livello di singola azienda come di sistema Stato) una credibilità, affidabilità e reputazione in ambito nazionale ed internazionale.

    Anche le ultime vicende dei mutui subprime non fanno altro che spingere l’opinione pubblica ed il sistema verso una richiesta e una conseguente adozione di controlli e di impegni più precisi e documentabili.

    Ma oltre le sentenze dei giudici sono sempre più anche le Regioni che con specifici provvedimenti (vedi SOLE 24 ORE del 29/09/08 pag. 1 di “Norme e Tributi”)stanno spostando l’asse della scelta dell’implementazione di adeguati modelli organizzativi da facoltativa a necessaria per tendere verso obbligatoria.

    Da tempo ormai clausole specifiche in cui si richiede (pena l’interruzione del rapporto) o l’adozione di modelli 231 o la dichiarazione di non essere incorsi in alcuno dei reati presupposti o di non essere indagati sulla base dei medesimi sono inserite nei bandi di gare e nei contratti stipulati da enti pubblici e da società a capitale pubblico proprio per evitare di trovarsi in contatto con imprese che siano incappate in qualche reato presupposto del D.Lgs. 231/01.

    La legge all’art. 9 comma 2 lettera c) prevede, infatti, come sanzione per le aziende, irrogata anche in via cautelare prima di arrivare in giudizio, “il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio” e gli enti, visto l’intreccio di rapporti a livello di appalti, nelle concessioni, nelle convenzioni vogliono evitare il rischio di trovarsi senza saperlo a contatto con aziende coinvolte in tale sanzione o che non sono dotate di adeguati programmi di prevenzione.

    Ma oltre questo aspetto di pura tutela giudiziaria le Regioni stanno individuando nel modello previsto dal D.Lgs. 231/01 uno strumento “non unicamente per la prevenzione di eventuali illeciti, ma quale ulteriore garanzia della migliore organizzazione e trasparenza dell’operato delle Aziende” (Regione Lombardia, DCR VIII/257/06 e DGR 30/05/07 n. 8/4799).

    Quindi le Regioni stanno utilizzando i modelli di prevenzione reati al proprio interno e nei rapporti con i privati anche come una risorsa per rispondere alla maggiore sensibilità verso le garanzie e alla richiesta di trasparenza delle operazioni commerciali.

    Per evitare il proliferare di normative regionali magari non ben coordinate è stato suggerito di reintrodurre una norma (L. 311/04, art.1 comma 82 poi abrogato) che prevedeva l’obbligo dei modelli 231 per enti e società che utilizzavano finanziamenti a carico dello Stato o della Comunità Europea “anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione dei lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all’attività produttiva”.

    Un’ultima notizia: la previsione (art. 18) della pubblicazione delle sentenze di condanna alle sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231/01 su uno o più giornali indicati dal giudice è stata sostituita con la pubblicazione da 15 a 30 giorni sul sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it ); resta immutata la previsione dell’affissione della sentenza nella bacheca del comune dove ha sede l’azienda condannata.
    Comunque la pubblicazione non è obbligatoria, ma è disposta a discrezione del giudice.

     

    Su richiesta di alcuni lettori torno a tentare di dare, con la collaborazione del Dott. Massimo Bianchi, un quadro sintetico degli aspetti organizzativi richiesti dalla nuova normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, aspetti organizzativi che hanno assunto una rilevanza decisiva in quanto possono costituire l’elemento chiave che, in caso di incidente, porta alla assoluzione anziché alla condanna secondo anche quanto previsto dal D.Lgs. 231/01.

    Ruoli

    Il datore di lavoro deve progettare la struttura organizzativa per la sicurezza, composta, in funzione della complessità aziendale, da dirigente per la sicurezza, preposto, responsabile e addetti SPP, medico competente, addetti ai vari servizi (antincendio, pronto soccorso, ecc.).

    Vista la premessa diviene quindi opportuno, anche se non cogente, non fermarsi al semplice elenco delle funzioni preposte al controllo ed alla gestione degli aspetti relativi alla salute dei lavoratori e alla conformità delle strutture ed impianti ai dettami normativi.

    Il datore di lavoro, coadiuvato dai suoi collaboratori interni e/o esterni, dovrà quindi redigere un vero e proprio organigramma della sicurezza, avvalorato da un mansionario che:

    • descriva nel dettagli i rapporti gerarchici e le dipendenze funzionali;
    • riassuma i compiti e le funzioni che la persona nominata, con formale nomina scritta, è chiamato a svolgere;
    • richiami l’individuo a prestare sempre il massimo impegno in ragione del miglioramento continuo del livello di sicurezza aziendale.

    La forma scritta è necessaria (anche se non obbligatoria) sia per dare piena consapevolezza al nominato dei suoi compiti (che altrimenti potrebbero esser mal compresi con conseguenze negative sul livello di sicurezza) sia per dare ulteriore evidenza documentale, in caso di incidente, dell’attività di prevenzione svolta dal datore di lavoro.

    Possono essere coinvolti anche altri soggetti come i progettisti dei luoghi, i fornitori di attrezzature, montatori, installatori, ecc. in base alla realtà specifica.

    Nel caso di cantieri sono coinvolti anche alti soggetti: committente, datore di lavoro impresa affidataria, responsabile dei lavori, coordinatore per sicurezza durante la progettazione, coordinatore per sicurezza durante i lavori.

    Vanno perciò individuate le persone, capaci e dotate di adeguate deleghe, in grado di tutelare il concetto di salute (intesa come benessere fisico, mentale e relazionale) introdotto nel D.Lgs. 81/08 e andrà particolarmente coinvolta la funzione preposta alla gestione delle risorse umane.

    In particolare per quanto riguarda i Preposti essi hanno  sostanzialmente gli stessi obblighi previsti per i Dirigenti per la Sicurezza, con la differenza che essi ricoprono un ruolo nell'organizzazione dell'impresa con poteri ed autonomia più limitati in confronto a quelli dei Dirigenti per la Sicurezza

    La definizione di Dirigente per la Sicurezza deriva dalla attività effettivamente svolta dal soggetto  e non ha nessuna correlazione con il conferimento di un vero incarico dirigenziale: un capo reparto può essere un Dirigente per la Sicurezza, a prescindere dalla sua qualifica professionale, mentre alcuni Dirigenti (ad es. Direttore Amministrativo o un Amministratore Delegato con delega all’area commerciale) sono spesso dei semplici Preposti per la Sicurezza  .

    Il Preposto ha, in sostanza, la funzione di controllo diretto ed immediato dell'attività lavorativa e, conseguentemente, un certo potere di impartire ordini ed istruzioni agli operai dipendenti.

    Il margine di autonomia concesso di regola, è connesso sempre alla qualifica che in concreto viene attribuita al dipendente nell'ambito dell'impresa.

    Il limite di autonomia del Preposto è direttamente proporzionale al grado di cognizioni tecniche in suo possesso e alla posizione che egli assume nell’organizzazione aziendale.

    Pertanto ai Preposti, di norma, sono riconosciuti i seguenti poteri:

    • impartire ordini agli operai subordinati affidati alla loro sorveglianza;
    • dare istruzioni sui modi corretti di eseguire in sicurezza le operazioni più pericolose;
    • controllare che il lavoro venga eseguito correttamente anche sotto l'aspetto della sicurezza;
    • vigilare in modo diretto e generale sull’esecuzione delle mansioni impartite ai lavoratori coordinati dal Preposto.

    Al Preposto (come anche al Dirigente per la Sicurezza) non è richiesta una particolare qualifica in quanto ciò che conta sono le mansioni in concreto affidategli e svolte.

    Per quanto riguarda la nomina del Preposto, visto che l’art. 17 del D.Lgs. 81/08 che indica le attività non delegabili del datore di lavoro, si può affermare che tale nomina è delegabile ad altri soggetti.

    Si devono anche programmare misure adeguate a migliorare nel tempo i livelli di sicurezza (art. 28 comma 2) e quindi definire le conseguenti procedure.

    Modello organizzativo

    L’obiettivo specifico del modello organizzativo è quello di prevenire l’omicidio colposo e le lesioni colpose gravi e gravissime derivanti dalla inosservanza della normativa sulla tutela della sicurezza e questo comporta:

    •  individuazione e descrizione di fattori organizzativi e gestionali  da implementare (sistemi, procedure, funzioni, programmi, ecc.)
    • definizione e attuazione di una politica aziendale per la salute e la sicurezza.

    Questo significa che le azioni e gli strumenti realizzati per la sicurezza non sono sufficienti di per se a eliminare/ridurre/contenere il rischio aziendale di pesanti sanzioni se non sono inquadrati in  un preciso sistema per la gestione della sicurezza che assicuri la realizzazione di “ciò che si deve fare” in materia.

    Oltre a questo risultato  di tipo giudiziario un buon modello organizzativo riducendo il numero degli incidenti consente di ridurre i costi ne deriverebbero in ogni caso (interruzione di attività, ritardi di consegne, spese legali, perdita di reputazione, ecc.) e, sistematizzando e quindi semplificando la attività di controllo, consente di liberare energie da dedicare al core business aziendale.

     organigramma 
    Al fine di evitare le pesanti sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 il modello dovrà essere integrato (come prevede tale normativa) con la stesura di un adeguato Codice Etico e la costituzione di un Organismo di Vigilanza che sorvegli l’attuazione della norma.

    La eventuale certificazione OHSAS 18001 o il SGSL UNI-INAIL a coprire solo (e non è poco, ma non è sufficiente) la parte riguardante la gestione operativa ed il sistema di monitoraggio della sicurezza (come ho già indicato nella news letter n° 17 del 23/04/08, consultabile sul sito STRATOS, la certificazione OHSAS 18001 o l’applicazione del SGS UNI INAIL non sono sufficienti di per se  a garantire l’esimente prevista dal medesimo D.Lgs. 231/01).

     

    Mi auguro che abbiate passato delle buone vacanze e che il ritorno al lavoro non sia stato troppo traumatico: io ho sofferto molto, ma mi sto riadattando piano piano e quindi ricomincio  a tormentarvi con la corrispondenza che si era interrotta un mese fa.

    231
    In Calabria la finanziaria regionale 2008 ha imposto l’obbligo dell’adozione del modello 231 per i privati che gestiscono servizi pubblici.

    Tale obbligo, circoscritto ad un’area geografica in cui i rischi di interferenze da parte della criminalità organizzata è molto alto, è comunque indice della tendenza sempre più diffusa della Pubblica Amministrazione (all’interno della quale ricomprendo anche tutte le aziende ex pubbliche ora “privatizzate”) a tutelarsi nei rapporti con i privati tramite la richiesta di adozione di modelli organizzativi adeguati ad impedire i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 (chi volesse il Catalogo Reati presupposto231 aggiornato all'aprile 2008, mandi una mail al dott. Manneschi manneschi@stratos.it)

    PRIVACY
    Un’altra notizia riguarda la privacy (D.Lgs.196/03) e coinvolge aziende che non trattano dati sensibili se non quelli relativi allo stato di salute e di malattia dei dipendenti (compreso i contratti a progetto) senza indicazione della diagnosi e le notizie relative alla loro adesione a sindacati.

    Il titolare al trattamento può sostituire il DPS con una autocertificazione in cui dichiara che in azienda sono trattati solo i dati sopra indicati e che il loro utilizzo è protetto dalle regole di sicurezza indicate dal D.Lgs. 196/03. (art. 29 L. 6 agosto 2008 n°133, allegato alla presente)

    L’agevolazione non scatta se vengono trattati dati giudiziari, anche se solo ai fini del rapporto di lavoro, e qualunque altro dato sensibile.

    Il titolare al trattamento dichiarando che i dati sensibili dei dipendenti sono stati trattati “in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte” non si impegna solo per le misure “minime”, ma per quelle “adeguate” indicate all’art. 31 del D.Lgs. 196/03.

    Questa semplificazione fa sorgere un problema: nel caso di non applicazione delle misure di sicurezza in presenza del DPS abbiamo una contravvenzione sanabile con il ravvedimento operoso (art. 169 privacy), mentre nel caso di autocertificazione alla contravvenzione si aggiunge il falso ideologico in atto pubblico (reclusione fino a due anni, art. 483 C.P.)

    Nello stesso articolo  29 il Ministro per la Semplificazione ha dato incarico al Garante per la Privacy di individuare modalità semplificate per l’adozione delle misure minime per il trattamento dei dati sopra indicati e delle informazioni personali usate in ambito lavorativo per finalità amministrative e contabili: il provvedimento che adotta tali modalità (da rivedere periodicamente) dovrà essere emesso entro il 22 ottobre.

     

    N.B. Il messaggio è simbolico e non preclude la possibilità di altre scelte: mare, montagna, collina, campagna, città d’arte ecc. ecc. sono ugualmente ritenute valide come esimenti dallo stress (speriamo funzioni).

    Cordiali saluti e buone vacanze a tutti: ci risentiamo a settembre (se torno…..)

    Dott. Francesco Manneschi

     

    Il nuovo decreto sulla sicurezza (81/08) elabora all’art. 2 lettera o) una nuova definizione giuridica di salute. (vedi anche il Sole 24 Ore di lunedì 14/07/08 pag. 17): o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità.

    La differenza non è da poco, anzi direi che è profonda e cambia notevolmente l’approccio necessario per la redazione di una adeguata valutazione dei rischi.

    Infatti  l’obbligo di “valutare tutti i rischi”  (art. 17) viene allargato ai rischi con impatto sociale e psichico: la definizione dell’art. 2 si ricollega anche alla analoga indicazione di obbligo di valutazione di stress lavoro-correlato, differenze di genere, età e provenienza nell’art 28 del TU (vedi news letter 19 e 24).

    Quindi se il datore di lavoro deve garantire, o quantomeno perseguire, il “completo benessere fisico, mentale e sociale” deve agire  almeno su tre livelli:

    1. qualità anche fisica del lavoro, volta non solo alla prevenzione di problemi fisici, ma a uno “star bene”  fisico sul luogo di lavoro attraverso una adeguata ergonomia
    2. qualità psichica del lavoro, volta non solo a prevenire patologie psichiche, ma a garantire uno stato mentale di benessere o almeno di assenza di malessere
    3. qualità relazionale del lavoro, quindi presidio delle relazioni  e della vita sociale in ambiente di lavoro

    La salute sul lavoro non è perciò più un problema solo di ordine sanitario ed è rivolto non più e non solo alla collettività dei lavoratori, ma al singolo lavoratore.

    Le implicazioni di tale nuovo contesto non sono da sottovalutare:

    • come già detto obbligo di una valutazione di i tutti i rischi (art. 17) coerente con il  nuovo concetto di salute e quindi con utilizzo di metodologie  e professionalità adeguate (ad esempio analisi del clima, psicologo, ecc.)
    • scelta di RSPP in grado di ben comprendere e  gestire questa nuova nozione giuridica di “salute”
    • indicazione dei criteri adottati per la valutazione dei rischi (art. 28 comma 2) integrata chiarendo i criteri di valutazione dei rischi psichici e sociali, ed esplicitando:
      • le relative misure di prevenzione  e protezione
      • il piano di attuazione
      • la formazione e l’informazione previste
    • assegnazione di compiti ai singoli lavoratori (art. 18 comma 1 lettera c) che tenga conto della nuova definizione di salute (non mettere, se possibile, esquimesi negli altiforni, senegalesi nelle celle frigorifere, troppo timidi al pubblico, ecc. ecc.) effettuando una valutazione caso per caso e documentandola

    Commentando quanto sopra direi che questo nuovo concetto di salute comporterà per le aziende uno sforzo non lieve sia per la modifica di cultura d’impresa richiesto sia per l‘impiego di risorse consulenziali, professionali e di metodologie che ovviamente hanno un costo che deve garantire comunque un ritorno.

    Il ritorno può venire dall’andare nella direzione verso cui si sono ad oggi mosse per loro scelta le imprese più lungimiranti e che può portare grossi benefici, se si sanno cogliere le opportunità derivanti da una gestione ottimale delle risorse umane, che restano la risorsa per eccellenza delle aziende.

    Il lavoratore soddisfatto del proprio ruolo , delle proprie responsabilità, inserito in un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista fisico e relazionale o che comunque si sente “seguito” dall’azienda è in grado di dare un contributo notevole al raggiungimento degli obiettivi aziendali, come appunto succede nelle aziende più lungimiranti che, guarda caso, sono anche quelle più redditive ed in cui la business continuity è meglio garantita .

    Il contributo Stratos: L’avvio dei progetti di consulenza e formazione,  i momenti di verifica e  di riesame, sono definiti e curati da un “Team”, composto da Ingegneri, Psicologi, Economisti, esperti di Marketing, Comunicazione, Didattica web e Formazione.   Il valore aggiunto del loro contributo, ci consente  di tenere sempre conto delle varie implicazioni presenti nei progetti di cambiamento  e realizzare interventi particolarmente efficaci. Le nostre referenza in materia sono una garanzia di risultato.

     

    La sentenza n° 26654 della Corte di Cassazione Sezioni Unite sul caso Impregilo ha stabilito che deve essere rivisto l’importo del sequestro ai fini della confisca a cui era stato sottoposto il gruppo Impregilo  stesso ed è intervenuta anche in merito alla responsabilità solidale di più enti coinvolti nel compimento dello stesso reato e sul cumulo delle sanzioni.

    Ricorderete che l’importo sottoposto a confisca raggiungeva la cifra astronomica di 750 milioni di euro, che praticamente rappresentavano tutto il denaro che a vario titolo era finito in cassa a Impregilo.

    Riassumendo i buona sostanza la Cassazione ha affermato che siccome non tutta la attività di Impregilo è stata delittuosa necessita collegare il valore del sequestro  ai soli proventi derivanti dal compimento di illeciti che indicativamente dovrebbe attestarsi intorno ai 300 milioni di euro.

    Ricordando che le sanzioni derivanti dal D.Lgs. 231/01 vanno a sommarsi a quelle delle persone fisiche coinvolte e non a sostituirsi a queste nella stessa sentenza sono stati rigettati tutti gli altri ricorsi di Impregilo.

    Prima obiezione respinta quella relativa alla responsabilità solidale delle imprese facenti  parte di un raggruppamento, per cui è perfettamente anche richiedere l’intero importo del sequestro ad una sola delle aziende del raggruppamento e non richiedere a ciascuna la quota del suo profitto illecito.

    Seconda obiezione respinta quella relativa al cumulo tra sanzioni economiche e sanzioni interdittive: la legge vieta solo il cumulo di sanzioni interdittive tra di loro, ma consente l’applicazione contemporanea della misura economica e di quella interdittiva, con conseguente forte aggravio della pena.

    Allego alla presente il testo della sentenza: la parte che direi è più interessante è quella che va dal terzultimo  capoverso di pag. 20 (da: E’ di agevole intuizione………) fino a tutto il punto 9 (pag. 25)

     
    Di Dott. Francesco Manneschi (del 10/07/2008 @ 12:04:39, in D.Lgs 231/01, linkato 259 volte)

    Il nuovo testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08, art. 28, vedi news letter n°19) ha introdotto lo stress lavoro-correlato tra i fattori di rischio da valutare.

    L’art. 28 parla anche di valutazione di differenze di genere (sesso), età e provenienza da altri paesi:
    lo stress lavoro-correlato è stato però in particolare oggetto di un accordo quadro europeo dell’8 ottobre 2004, recepito il 9 giugno scorso da un accordo (vedi allegato alla mail) tra le associazioni dei datori di lavoro ed i sindacati.

    Per questo motivo e per la complessità e l’ampiezza delle implicazioni (cui accennavo nelle news n° 19) mi è sembrato opportuno presentare l’intero provvedimento con alcuni brevi commenti.

    Parte del contenuto proviene da un articolo di Cinzia Frascheri sul sito www.626.cisl.it

    DEFINIZIONE

    Quando si parla di stress deve essere chiaro che con questo termine non s’intende l’aggressione (uno stimolo di diversa natura: stressors), ma la risposta dell’organismo all’aggressione e che questa risposta non è rigidamente predeterminata, ma può variare da un individuo all’altro, secondo il temperamento, l’età, l’istruzione, le abitudini comportamentali, le specifiche abilità e la valutazione soggettiva dell’evento o condizione scatenante.

    Possiamo definire il Coping come la capacità che l’individuo possiede per gestire efficacemente una situazione di stress ottenendo degli effetti che perfezionano la qualità della sua interazione con l’ambiente.

    ASPETTI DEL LAVORO POTENZIALMENTE STRESSATI

    Ritenute potenzialmente stressanti e comunque dannose per la salute, in ambito lavorativo, si possono evidenziare alcune principali condizioni, di diversa natura:

    • rumore,  temperatura dell’ambiente di lavoro, esposizione costante al rischio, umidità
    • mancanza di responsabilità o autonomia, gap tra competenze e ruolo bassa o non adeguata retribuzione
    • mancanza di informazioni, inadeguatezza della strumentazione,  insicurezza della propria posizione lavorativa
    • violenza e incomunicabilità, carico e ritmo di lavoro, orari di lavoro, incongruenze organizzative
    • clima lavorativo, ecc.

    A questi fattori possono sommarsi e fare da moltiplicatore anche i fattori dovuti a genere, età, provenienza: un nigeriano in una cella frigorifera o un esquimese in un altoforno piuttosto che una donna a scaricare sacchi di cemento sono certamente più a rischio di stress di altri a causa di innegabili fattori soggettivi,  la cui valutazione non deve comunque portare a discriminazione (se no era troppo facile!!)

    Testo definitivo sostenuto dalle delegazioni negoziali dei datori di lavoro e dai lavoratori

    Note e commenti

    Art. 1 - Introduzione
    1. Lo stress lavoro-correlato è stato individuato a livello internazionale, europeo e nazionale come oggetto di preoccupazione sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. Dopo aver individuato la necessità di una specifica azione congiunta in questa materia e anche al fine di anticipare una consultazione della Commissione in ordine allo stress, le parti sociali europee hanno incluso questa materia nel programma di lavoro del dialogo sociale 2003-2005.

    Si è sottolineato che il problema dello stress riguarda non solo i lavoratori, ma anche i datori di lavoro e con essi anche tutti i livelli della dirigenza.

    2. Potenzialmente lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dal settore di attività o dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro. Ciò non significa che tutti i luoghi di lavoro e tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati. Viene fatto solo un breve riferimento alle aziende di diversa dimensione e non viene dato risalto al fatto che le aziende medio-piccole hanno problematiche ed esigenze diverse dalle medio-grandi.
    3. Affrontare la questione dello stress lavoro-correlato può condurre ad una maggiore efficienza e ad un miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori, con conseguenti benefici economici e sociali per imprese, lavoratori e società nel suo complesso. Quando si affrontano i problemi dello stress lavoro-correlato è essenziale tener conto delle diverse caratteristiche dei lavoratori nel senso specificato dal secondo capoverso dell’articolo 3. La diversità delle risorse umane è ovviamente una considerazione importante quando si affrontano i problemi dello stress lavoro-correlato.
    Viene fatto un accenno al tema della diversità inteso nell’accezione più ampia che non si limita a considerare solo l’elemento del sesso (uomo-donna), ma anche tutti gli altri aspetti (età, razza, handicap…) e che è stato ripreso anche nel D.Lgs. 81/08
    Art. 2 – Finalità
    1. La finalità del presente accordo è quella di accrescere la consapevolezza e la comprensione dello stress lavoro-correlato da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti, e attirare la loro attenzione sui segnali che potrebbero denotare problemi di stress lavoro-correlato. Viene sottolineata l’importanza dell’informazione e della formazione per tutti i soggetti in ambiente di lavoro.

    2. L’obiettivo del presente accordo è offrire ai datori di lavoro ed ai lavoratori un quadro di riferimento per individuare e prevenire o gestire problemi di stress lavoro-correlato. Non è invece quello di attribuire la responsabilità dello stress all’individuo.
    Si sottolinea l’importanza della prevenzione e del monitoraggio delle condizioni di lavoro e dell’organizzazione.
    3. Le parti sociali europee, riconoscendo che le molestie e la violenza sul posto di lavoro sono potenziali fattori di stress lavoro-correlato, verificheranno nel programma di lavoro del dialogo sociale 2003-2005, la possibilità di negoziare uno specifico accordo su tali temi. Pertanto, il presente accordo non concerne la violenza, le molestie e lo stress post – traumatico. Si esclude in maniera precisa alcun tipo di responsabilità (colpevolizzazione) del singolo nell’essere soggetto a disturbi derivanti da stress.
    Art. 3 - Descrizione dello stress e dello stress lavoro-correlato
    1. Lo stress è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro.  
    2. L’individuo è assolutamente in grado di sostenere una esposizione di breve durata alla tensione, che può essere considerata positiva, ma ha maggiori difficoltà a sostenere una esposizione prolungata ad una pressione intensa. Inoltre, individui diversi possono reagire differentemente a situazioni simili e lo stesso individuo può reagire diversamente di fronte a situazioni simili in momenti diversi della propria vita. Si fa una corretta indicazione del valore di certi livelli di stress. La pur giusta indicazione sulle diverse capacità di reazione dei singoli e dei singoli in momenti diversi complica invece le modalità di valutazione
    3. Lo stress non è una malattia ma una situazione di prolungata tensione può ridurre l’efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute. Viene esplicitato il concetto di esposizione prolungata affinché possa delinearsi un rischio di stress.
    4. Lo stress che ha origine fuori dall’ambito di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ad una ridotta efficienza sul lavoro. Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato può essere causato da fattori diversi come il contenuto del lavoro, l’eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione, etc. Viene  distinto dallo stress lavoro correlato il problema/fenomeno stress in generale e derivante dall’esterno dell’ambiente lavorativo. Inoltre è preciso il riferimento all’organizzazione del lavoro.
    Art. 4 - Individuazione di problemi di stress lavoro-correlato
    1. Data la complessità del fenomeno stress, il presente accordo non intende fornire una lista esaustiva dei potenziali indicatori di stress. Comunque, un alto tasso di assenteismo o una elevata rotazione del personale, frequenti conflitti interpersonali o lamentele da parte dei lavoratori sono alcuni dei segnali che possono denotare un problema di stress lavoro-correlato.  
    2. L’individuazione di un eventuale problema di stress lavoro-correlato può implicare una analisi su fattori quali l’eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro (disciplina dell’orario di lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori ed i requisiti professionali richiesti, carichi di lavoro, etc.), condizioni di lavoro e ambientali (esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore, sostanze pericolose, etc.), comunicazione (incertezza in ordine alle prestazioni richieste, alle prospettive di impiego o ai possibili cambiamenti, etc.) e fattori soggettivi (tensioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di mancanza di attenzione nei propri confronti, etc.). In questo articolo è rilevante il riferimento all’organizzazione del lavoro perché richiama direttamente il legame tra i rischi di natura psico-sociale (come lo stress) e l’organizzazione del lavoro.
    Da notare il richiamo ad elementi non così immediatamente correlati ai rischi di natura psicosociale come il rumore, il calore e le sostanze pericolose.
    3. Qualora si individui un problema di stress lavoro-correlato, occorre adottare misure per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. Il compito di stabilire le misure appropriate spetta al datore di lavoro. Queste misure saranno adottate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti.  
    Art. 5 - Responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori
    1. Secondo la direttiva-quadro 89/391, tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo giuridico di tutelare la salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori. Questo dovere si applica anche in presenza di problemi di stress lavoro-correlato in quanto essi incidano su un fattore di rischio lavorativo rilevante ai fini della tutela della salute e della sicurezza.  Tutti i lavoratori hanno un generale dovere di rispettare le misure di protezione determinate dal datore di lavoro. Come indicato nel D.Lgs. 81/08 sono messi in relazione anche qui i temi della salute e sicurezza sul lavoro e lo stress.
    2. La gestione dei problemi di stress lavoro-correlato può essere condotta sulla scorta del generale processo di valutazione dei rischi ovvero attraverso l’adozione di una separata politica sullo stress e/o con specifiche misure volte a identificare i fattori di stress.
    Vengono così inseriti i rischi di natura psico-sociale (tra i quali lo stress) tra quelli oggetto di valutazione dei rischi e la necessità di promuovere pertanto interventi di tutela preventiva e non solo assistenziale.
    Art. 6 - Prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress lavoro-correlato
    1. La prevenzione, l’eliminazione o la riduzione dei problemi di stress lavoro-correlato può comportare l’adozione di varie misure. Queste misure possono essere collettive, individuali o di entrambi i tipi. Possono essere introdotte sottoforma di specifiche misure mirate a fattori di stress individuati o quale parte di una politica integrata sullo stress che includa misure sia preventive che di risposta. Si conferma la natura collettiva del fenomeno e la necessità di azioni preventive.
    2. Laddove nel luogo di lavoro non siano presenti professionalità adeguate, possono essere chiamati esperti esterni, secondo la legislazione europea e nazionale, gli accordi collettivi e la prassi. Si considera la possibilità di avvalersi di interventi da parte di soggetti esperti esterni all’azienda.
    3. Una volta adottate, le misure anti-stress dovrebbero essere regolarmente riviste per valutare se sono efficaci, se consentono un uso ottimale delle risorse e se sono ancora idonee o necessarie.  

    4. Tali misure potrebbero includere, per esempio:

    • misure di gestione e comunicazione, chiarendo, ad esempio, gli obiettivi aziendali ed il ruolo di ciascun lavoratore ovvero assicurando un adeguato sostegno da parte della dirigenza ai singoli lavoratori ed ai gruppi o conciliando responsabilità e potere di controllo sul lavoro o, infine, migliorando la gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro, le condizioni lavorative e l’ambiente di lavoro
    • la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per accrescere la loro consapevolezza e conoscenza dello stress, delle sue possibili cause e di come affrontarlo e/o adattarsi al cambiamento
    • l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, secondo la legislazione europea e nazionale, gli accordi collettivi e la prassi
    Nella inevitabile genericità delle indicazioni derivanti da accordi di questo tipo non è trascurabile la sottolineatura dell’importanza della formazione, della comunicazione, del coinvolgimento a tutti i livelli, della centralità dell’organizzazione del lavoro e delle condizioni di questa.
    Art. 7 - Realizzazione e sviluppo nel tempo

    1. Nel contesto dell’articolo 139 del Trattato, il presente accordo quadro volontario europeo impegna i membri dell’UNICE/UEAPME, CEEP e ETUC (e l’unione dei comitati EUROCADRES/CEC) ad applicarlo in conformità alle procedure ed alle specifiche prassi proprie della gestione e del lavoro negli Stati membri e nei Paesi della Area Economica Europea.
    Viene ribadito l’impegno da parte dei firmatari a promuovere l’accordo, a prescindere anche da quanto prevede l’obbligo di legge di valutazione dello stress lavoro correlato all’interno della valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/08 da effettuarsi entro il 1° gennaio 2009.
    2. Inoltre, le parti firmatarie invitano le rispettive organizzazioni affiliate nei Paesi candidati ad applicare il presente accordo.  
    3. Le organizzazioni affiliate forniranno un resoconto sull’applicazione del presente accordo al Comitato per il Dialogo Sociale. Nei primi tre anni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il Comitato per il Dialogo Sociale predisporrà annualmente una tabella riepilogativa sull’evoluzione in corso relativamente all’applicazione dell’accordo. Un rapporto completo sulle misure attuative adottate sarà predisposto dal Comitato per il Dialogo Sociale nel corso del quarto anno. Importante anche l’impegno di monitoraggio dell’applicazione nel tempo.
    4. Le parti firmatarie valuteranno e rivedranno l’accordo in qualsiasi momento a decorrere dal quinto anno dalla data della firma, se richiesto da una di esse.  
    5. In caso di controversie sul contenuto del presente accordo, le organizzazioni affiliate interessate possono congiuntamente o separatamente rivolgersi alle parti firmatarie, che risponderanno congiuntamente o separatamente.  
    6. Nell’applicazione del presente accordo, le associazioni aderenti alle parti firmatarie eviteranno oneri superflui a carico delle piccole e medie imprese. Viene fatto un riferimento un po’ più preciso agli oneri per le piccole e medie imprese
    7. L’applicazione del presente accordo non costituisce valida base per ridurre il livello generale di protezione fornito ai lavoratori nell’ambito dello stesso.  
    8. Il presente accordo non pregiudica il diritto delle parti sociali di concludere, a livello adeguato, incluso quello europeo, accordi che lo adattino e/o lo integrino in modo da tener conto di specifiche necessità delle parti sociali interessate.  

     

    Sono state modificate alcune scadenze ed adempimenti
    Immagino che ne siate già a conoscenza, ma vista la ridondanza normativa in cui si vive ne do notizia sperando di non dovermi nuovamente riaggiornare.
    Scadenza valutazione rischi ex D.Lgs. 81/08: spostata al 1° gennaio 2009 ( la modifica è contenuta nel DL 97/08 che va in discussione dall’8 luglio ma, stante l’attuale situazione di maggioranza parlamentare, non ci dovrebbero essere problemi di approvazione.)
    Comunicazione all’INAIL degli incidenti di un giorno: anche questo adempimento slitta al 1° gennaio 2009.
    Assegni: limite di non trasferibilità spostato a 12.499,99 euro e abolizione dell’obbligo di indicazione del codice fiscale del girante nel caso di assegni liberi. È stato abolito anche l’obbligo per i professionisti di incassare solo tramite assegno, bonifico, moneta elettronica.

    Sentenza uso software duplicati
    La Corte di Cassazione ha ribadito, come già era normalmente ritenuto, (sentenza 25104/08 terza sezione) che basta il solo uso (e non il commercio) di software duplicato per integrare la violazione penale della legge sul diritto di autore e non una semplice sanzione amministrativa.

    Vista l’ampiezza del numero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti entrati a far parte del D.Lgs. 231/01 alcuni lettori mi hanno chiesto di averne un elenco completo.
    Eccolo di seguito e buon divertimento.

    • Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01).
      • Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
      • Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
      • Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
      • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
      • Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).
    • Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7].
      •  falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
      •  accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
      • detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
      • diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
      • intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
      • installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
      • danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
      • danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
      • danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
      • danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
      • frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
    • Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01).
      • Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.);
      • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
      • Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
      • Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
      • Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
      • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
      • Concussione (art. 317 c.p.).
    • Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001].
      • Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
      • Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
      • Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
      • Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
      • Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
      • Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
      • Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
      • Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.).
    • Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].
      • False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
      • False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
      • Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34;
      • Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.);
      • Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
      • Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
      • Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
      • Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
      • Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
      • Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
      • Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
      • Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
      • Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
      • Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
      • Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).
    • Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].
    • Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].
    • Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5 - ].
      • Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
      • Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
        • Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
        • Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
        • Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
        • Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
        • Tratta di persone (art. 601 c.p.);
        • Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
    • Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].
      • Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
      • Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).
    • Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9].
      • Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
      • Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
    • Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]. Ricettazione (art. 648 c.p.).
      • Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
      • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

    La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione ai seguenti reati:

    • Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).
      L’art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
      • Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
      • Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
      • Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
      • Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
      • Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogato dall’art. 64, co. 1, let. f);
      • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f);
      • Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
      • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
      • Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
     

    La “struzzo strategy” applicata ai Modelli di Organizzazione e Gestione previsti dal D.Lgs. 231/01

    In questi giorni ho ricevuto da alcuni lettori la consueta obiezione “a che serve  fare il Modello di Organizzazione previsto come esimente dal D.Lgs. 231/01 se poi il giudice sancisce che siccome il reato è stato commesso il modello non era efficace e quindi non applica l’esimente?” o detto in termini più diretti: fare il Modello non serve a niente.

    È opportuno mi pare affrontare nuovamente alcuni aspetti.

    Il primo aspetto è che il decreto NON DICE CHE IL MODELLO DEVE RENDERE IMPOSSIBILE COMMETTERE REATI (DOLOSI O COLPOSI), MA DICE CHE IL MODELLO DEVE ESSERE IDONEO A PREVENIRE REATI.

    Questo significa che NEL CASO VENGA COMMESSO UN REATO DEVONO ESSERE REALIZZATE DUE CONDIZIONI perché il modello dispieghi la sua capacità esimente:

    1. LA POSSIBILITA’ DI PROVARE DA PARTE DELL’AZIENDA  CHE IL MODELLO E’ STATO AGGIRATO IN FRODE ALL’AZIENDA STESSA DA PARTE DEL SOGGETTO CHE HA COMMESSO IL REATO
    2. CHE E’ STATA ATTUATA UN'ADEGUATA ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL VIGILANZA DA PARTE DELLE FUNZIONI PREPOSTE

    Il secondo aspetto è chiarire bene cosa comporta realizzare queste due condizioni.

    Comporta quello che un'azienda ragionevolmente organizzata dovrebbe fare di default: gestire il “rischio reato” così come gestisce (si spera) gli altri rischi aziendali, di mercato, strategici, valutari,finanziari, legali, contrattuali,reputazionali.

    Questo non vuol dire che sia semplice, ma del resto la prevenzione del rischio reato, come quella degli altri rischi aziendali, trova la sua principale ragione d’essere nell’ottica dell'efficienza stessa dell’impresa e della sua capacità e potenzialità di conseguire gli obiettivi, in quanto la legalità è presupposto di esistenza, continuità e tutela della reputazione dell'azienda.

    In altre termini il D.Lgs. 231/01 richiede di sviluppare quella che dovrebbe essere la “normale” attività di risk management tenendo conto anche di quelli che sono i reati presupposti, individuando e controllando le aree di potenziale rischio di accadimento.

    Se l’azienda già svolge un'attività di risk management, anche se in modo embrionale attraverso proceduralizzazioni parziali o meglio tramite l’applicazione non puramente formale di sistemi qualità di tipo ISO, può abbastanza facilmente implementare un circuito virtuoso che la porti a maggiormente valutare il rischio reato in un'ottica di controllo di processo, utilizzando al meglio le procedure già esistenti.

    Se l’azienda non svolge attività di risk management è bene che cominci a farlo (qualunque sia la sua dimensione) a prescindere dai rischi derivanti dal D.Lgs. 231/0.

    Infatti, è ovvio che la complessità del contesto socio-economico-legale pone limiti oggettivi all’azione “intenzionalmente razionale” dell’imprenditore e del management ed all’efficacia dei meccanismi più semplici ed informali di condotta gestionale, richiedendo idonee soluzioni organizzative ed informative di gestione della complessità.

    La frammentazione dei ruoli e l’articolazione organizzativa possono rendere inefficaci gli impegni coerentemente presi dai massimi livelli aziendali: è evidente che i conseguenti rischi comportamentali si accentuano nelle aziende più complesse, ma è anche vero che nelle aziende più semplici sono necessari controlli più semplici.

    Il terzo aspetto è chiarire perché così frequentemente la magistratura giudica i modelli inefficaci.

    Il perché è semplice: sono modelli completamente inapplicati e che spesso descrivono realtà completamente diverse da quella a cui dovrebbero fare riferimento, in altre parole sono Modelli fatti male e/o non applicati.

    E questo è conseguenza della pervicace applicazione della “struzzo strategy”, efficace definizione di Cesare Businelli (Anklesaria Group Inc.) per descrivere la speranza di molti che nulla succeda alla loro azienda, speranza sorretta dall’illusione che in questa non esistano aree critiche perché “tanto da noi questo lo facciamo di già”.

    Questa speranza/illusione porta a pensare che dato che a me niente non succede (e comunque faccio già tutto) posso tranquillamente mettere in atto una realizzazione formale del modello, facendomi stendere dal consulente (o autoproducendomi) la copia perfetta di altri mille modelli rintracciabili su internet, misurando la sua efficacia sul numero di pagine o sul blasone di chi lo ha scritto.

    Conseguentemente dalla lettura dei provvedimenti giurisdizionali risulta che abbiamo dei bellissimi modelli, che sotto il profilo letterario fanno invidia alla Divina Commedia, ma che dal punto di vista dell'applicazione e dell'effettiva aderenza alla realtà aziendale sono distanti come la terra dal sole.

    Risulta poi difficile durante un interrogatorio dimostrare ad un giudice che “tanto da noi queste cose si fanno di già” sulla base di un puro enunciato verbale, quando molto spesso in realtà “queste cose” o non si fanno o si fanno male o non esiste nessuna traccia formale della loro attuazione.

    Per questo è consigliabile fare modelli snelli che, anche se non perfetti, verifichino veramente le attività ritenute rischiose (è inutile mettere controlli dove sono “ragionevolmente” non si corrono rischi) con un sistema di controlli che, senza essere asfissiante, dia realmente al magistrato la visione della volontà dell’azienda di impedire la commissione dei reati.

    Ho usato il termine “ragionevolmente” ma lo ho evidenziato perché non vorrei che fosse equivocato come l’indicazione di una “struzzo strategy” che uscita dalla porta rientra poi dalla finestra.

    La “ragionevolezza” di un profilo di rischio basso mi deriva in ogni caso solo da un'accurata, precisa e periodicamente effettuata mappatura e valutazione dei rischi, calata nella specifica realtà aziendale nella quale dovrà trovare attuazione.

    link

     
    Di Dott. Francesco Manneschi (del 19/06/2008 @ 11:04:47, in D.Lgs 231/01, linkato 291 volte)

    Indagine ASSONIME sulla applicazione del D.Lgs. 231/01

    È stata pubblicata (vedi allegato) l’indagine ASSONIME (associazione delle società per azioni) sulla attuazione del D.Lgs. 231/01.

    La sintesi dell’indagine (pag. 35 dell’allegato) evidenzia gli aspetti di seguito riportati.

    L’indagine ha focalizzato:

    • modello adottato
    • organismo di vigilanza
    • problematiche legate ai gruppi
    • formazione/informazione ai dipendenti
    • aggiornamento del modello organizzativo.

    È stato generalmente riconosciuto il valore del sistema in quanto la normativa ha indotto una revisione delle strutture organizzative aziendali anche in termini di efficienza, portando all’inserimento di più precise procedure ed alla messa a punto  del  sistema di controlli, consentendo un miglior governo dell’azienda attraverso attività di risk management.

    È stato invece criticato il continuo allargamento della platea dei reati presupposto che comporta un corrispondente adeguamento continuo del modello organizzativo con conseguente incremento dei costi.

    Rilevanza viene data alla attività dell’Organismo di Vigilanza nella sua funzione di supporto al mantenimento della conformità normativa (attuazione della compliance integrata).

    Ruolo essenziale per la funzionalità del modello viene riconosciuto alla informazione/formazione dei collaboratori, in particolare per quanto riguarda le tematiche etiche che ricollegano il decreto ai concetti della Responsabilità Sociale d’Impresa.

    Decreto Legge 92/08 “"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"

    Il decreto legge 92 del 23/05 pubblicato in GU il 26/05/2008 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione presenta alcuni aspetti rilevanti anche per quanto riguarda le violazioni alla prevenzione infortuni.

    Il decreto infatti opera per colpire anche quelle violazioni di legge che comunque creano allarme sociale, pur non rientrando nel campo della “sicurezza” in senso stretto (non del lavoro) di cui tanto si parla in questi giorni.

    In tal senso, oltre ad una serie di inasprimenti relativi alla sicurezza stradale, viene modificato l’art. 589 del Codice Penale aumentando la pena per omicidio colposo derivante da inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro che passa da un massimo di 5 anni di reclusione ad un massimo di 6 anni, mantenendo inalterato il minimo di 2 anni.

    A tale sanzione vanno aggiunte quelle previste dall’art. 300 del D.Lgs. 81/08 la sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote (da 64.500 euro a 774.500 euro) e quelle  interdittive da tre mesi ad un anno.

    Inoltre l’art. 61del D.Lgs. 81/08 prevede la immediata comunicazione all’INAIL e all’IPSEMA da parte del PM, nel caso vi sia esercizio dell’azione penale, per i reati di omicidio e lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza così da consentire a questi Enti l’azione di regresso e la costituzione come parte civile e permettere  l’intervento delle organizzazioni sindacali e della associazione dei familiari delle vittime del lavoro.

    L’aumento della pena massima porta anche la prescrizione del reato da 10 a 12 anni.

    Decreto Legge 97/08  "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché  in materia fiscale e di proroga di termini"

    Il Decreto 97/08 del 3 giugno pubblicato in GU ed entrato in vigore lo stesso giorno ha abrogato i commi  da 29 a 34 della legge 248/06 ed il decreto interministeriale del 25/02/08 n. 74 : Art 3 comma 8.” I commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché  il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74, sono abrogati”.

    Conseguentemente non sono più in vigore gli adempimenti  documentali/amministrativi indicati nella news letter n° 14 dell’8 aprile.

    Viene meno così anche la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore per quanto riguarda il versamento delle ritenute fiscali: tale responsabilità invece resta tra appaltatore e subappaltatore  (comma 28 art. 35 L.248/06 . L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e' tenuto il subappaltatore.)

    Continua a sussistere in base all’art. 29 del D.Lgs. 276/03 la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore e con ciascuno dei subappaltatori nel limite dei due anni dal termine dell’appalto per quanto riguarda i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti.

     

    SCADENZA PER REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

    La stesura del documento di valutazione dei rischi deve essere predisposto entro il 29/07/08.

    Il datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP ed il medico competente deve predisporre un documento che contenga:

    • relazione di valutazione di rischi e indicazione dei criteri di valutazione
    • indicazione delle misure di sicurezza
    • programma di interventi di miglioramento delle misure adottate
    • individuazione delle procedure di attuazione delle misure e dei ruoli che devono attuarle
    • che dovranno essere ricoperti da soggetti con adeguate competenze
    • nominativi del RSPP, RLS e medico competente
    • individuazioni di mansioni che comportano rischi specifici cui andranno destinati lavoratori con adeguate competenze e professionalità

    Le aziende più attente avranno già sviluppato documenti in linea con quanto sopra, per cui se nel tempo sono stati fatti gli aggiornamenti richiesti da:

    • modifiche significative del processo produttivo
    • modifiche significative dell’organizzazione del lavoro e della sicurezza
    • evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione
    • accadimento di infortuni significativi
    • segnalazioni della sorveglianza sanitaria

    in realtà non ci dovrebbe essere nulla da fare salvo valutare i rischi derivanti da stress lavoro correlato, nonché quelli derivanti da diversità di genere, età e da provenienza da altri paesi, come indicato nella news letter n°19.

    Per quanto riguarda queste ultime tipologie di rischio è probabile che qualcosa sia stato fatto (vedi valutazione del rischio per la movimentazione dei carichi in funzione di sesso ed età).

    Pare comunque opportuno riesaminare le varie situazioni esistenti in azienda in quanto è improbabile sia già stata fatta una valutazione completa di tutti questi aspetti.

    Questo è ancor più vero nelle situazioni in cui il rischio appare basso e la soglia di attenzione da parte del datore di lavoro si abbassa anch’essa: in questi casi il verificarsi di un infortunio potrebbe avere conseguenze disastrose per l'azienda che non avesse effettuato la valutazione di queste tipologie di rischio.

     

    DENUNCIA INFORTUNI

    Il T.U. è entrato in vigore il 15/05/08 ed all’art. 9 prevede la comunicazione a fini statistici a INAIL e IPSEMA di tutti gli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento.

    Tale previsione porta certamente ad un appesantimento organizzativo e al rischio di sanzioni che vanno dai 2.500 ai 7.500 euro per la mancata comunicazione.

    Dato che al momento non esistono moduli per effettuare tale comunicazione (che ripeto è già operativa) conviene per il momento utilizzare i moduli predisposti per la denuncia di infortuni superiori a tre giorni.

    Inoltre si consiglia di effettuare la registrazione dell'informazione, della formazione e dell’addestramento erogato ai lavoratori dopo il 15/05 su registri interni appositamente predisposti, visto che le Regioni non possono avere rilasciato entro tale data il “libretto del cittadino” (art. 37) su cui tali registrazioni dovrebbero essere effettuate.

     

    Il nuovo T.U. sulla Sicurezza contiene una serie di prescrizioni che possono condizionare in modo significativo l’attività aziendale e la business continuity , sia per le implicazioni organizzative (ed economiche) che per le conseguenze sanzionatorie (economiche ed interdittive).

    Mi pare quindi opportuno occuparmene anche se l’oggetto della news letter non è specificatamente quello della sicurezza dei luoghi di lavoro che invece ultimamente sta diventando l’argomento prevalente viste le novità introdotte in tale materia.

    Proprio perché l’obiettivo di ridurre al minimo (al vero “incidente”) gli infortuni sul lavoro è pienamente condivisibile è opportuno considerare con attenzione le conseguenze di alcuni articoli del decreto sull'organizzazione aziendale e valutare come è possibile rispondere alle richieste della norma.

    Gli aspetti più complessi del D.Lgs. 81/08 riguardano proprio gli ambiti organizzativo/ ambientali in senso stretto, che restano in qualche misura “intangibili”, difficilmente riconducibili a misurazioni certe.

    Una sala operatoria deve avere minimo 15 ricambi d’aria completi in un’ora e questo riesco a misurarlo: ma come faccio a misurare e contenere (art. 28) lo stress da lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, ed i rischi derivanti dalle differenze di genere (credo che “genere” sia il modo politicamente corretto per dire “sesso” ), età e provenienza da altri paesi (culture e lingue)?

    Chiaramente i modi per farlo ci sono, ma in che tempi e con quali modalità sono realisticamente applicabili nelle piccole e medie imprese italiane e direi anche in molte grandi aziende?

    E chi nella Pubblica Amministrazione ha competenze tali da essere in grado di valutare la reale applicazione di protocolli volti a contenere il rischio in questi ambiti? Quali sono gli strumenti di valutazione di questi fattori che sono messi a disposizione degli enti di controllo per evitare il rischio di decisioni arbitrarie e difformi da territorio a territorio?

    Entriamo nel merito: stress da lavoro correlato.

    Il dettagliato accordo siglato a Bruxelles nel 2004 prevede che potenzialmente lo stress può colpire in ogni luogo di lavoro ogni lavoratore a prescindere dalle dimensioni aziendali, dal settore, dal contratto o rapporto di lavoro.

    Da tali situazioni soggettive conseguono malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche, relazionali, sociali, i lavoratori non si sentono in grado di colmare il gap con quanto loro richiesto o rispetto alle attese nei loro confronti.

    Tale situazione è causata da fattori come il contenuto e l’organizzazione del lavoro, l’ambiente di lavoro, la scarsa comunicazione, ecc.

    L’individuazione di tale rischio può avvenire attraverso l’analisi dell’organizzazione e dei processi (orari e carichi di lavoro), le condizioni e l’ambiente di lavoro (rumore, fumi, calore, luminosità,ecc.), la comunicazione (la carriera, il futuro, ecc.).

    La responsabilità di tale valutazione (identificazione fattori di stress, prevenzione, riduzione, eliminazione) è del datore di lavoro che deve stabilire adeguate misure di intervento.

    Tale obbligo è sanzionato penalmente con l’arresto da 2 a 4 mesi e con l’ammenda da 500 a 2.500 euro, sempre che non porti come conseguenza i reati presupposti previsti dall’art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 (lesioni gravi e gravissime o omicidio colposo) con le conseguenze indicate nella news letter n° 11.

    Gli altri tre punti lasciano ancora più perplessi in quanto non è chiaro su cosa poggino e risultano estremamente generici.

    Genere

    Ovvero sia sesso: come si fa a differenziare senza violare i principi costituzionali di parità? Come misuro il rischio? Come dimostro la misurazione? Come e cosa monitoro?  Dove è descritta la diversa rischiosità in base al “ genere”?

    Età

    La legge ad oggi tutela solitamente in maniera specifica i minori e non i maggiorenni: l’art. 28 di chi parla, dei minori o a chi si riferisce: ai minorenni e ai prossimi alla pensione o solo ai minorenni o a chi altro?

    Nazionalità

    Anche questa è una categoria fortemente variabile non solo in funzione dell’origine, ma anche in base alle caratteristiche del singolo che difficilmente possono essere adeguate con una formazione contestuale all’inizio del rapporto di lavoro.

    E poi come si stabilisce chi ha più necessità di tutela e di interventi di supporto: l’ingegnere senegalese che parla francese e poco italiano, il rumeno poco istruito che parla bene l’italiano, il pakistano poco istruito che parla solo pakistano e un po’ di inglese ecc. ecc………

    A fronte di una carenza di indicazioni precise abbiamo gli Enti che controllano spesso in base ad una discrezionalità umorale non collegata ad una vera e reale tutela dal rischio di infortunio per il lavoratore.

    Per la verità frequentemente anche gli Enti di controllo (pur se animati dalle migliori intenzioni) si muovono con estrema difficoltà derivante anche per loro dall'indeterminatezza della norma: tale indeterminatezza porta spesso ad adottare l’interpretazione più restrittiva della legge per evitare rischi di incriminazione per omessi atti di ufficio o ancora peggiori ipotesi di collusione con l’imprenditore.

    E resta comunque per il datore di lavoro l’obbligo di adeguarsi entro il 29 luglio. 

     

    COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE CONTABILE 

    Il Ministero dell’Economia ha messo in pubblica consultazione un documento sulle modalità di recepimento della direttiva comunitaria 43/2006 sulla revisione contabile.

    In base al documento i compiti di revisione contabile sui bilanci saranno sottratti al collegio sindacale anche per le società di capitali non quotate e che non devono redigere un consolidato.

    Questo aumenterà gli oneri per le S.p.A. e per le Sr.l. che dovranno rivolgersi ad un revisore contabile esterno per il controllo del bilancio mentre il collegio sindacale si specializzerà nel controllo dell’operato del management.

    La conseguenza potrebbe essere quella che le aziende adottino un sistema monistico di corporate governance, e quindi senza collegio sindacale (il sistema monistico prevede un consiglio di amministrazione, cui spetta la gestione dell’impresa, che nomina al suo interno un comitato di controllo che non esercita il controllo contabile, bensì il controllo sul corretto esercizio dell’amministrazione, mentre il controllo contabile è affidato a un revisore esterno- art dal 2409/16 al 2409/19 c.c.).

    Il documento prevede comunque l’esonero per le società di piccole dimensioni, quelle cioè  che possono redigere il bilancio in forma abbreviata rispondendo a due su tre dei seguenti parametri: stato patrimoniale inferiore a 4,4 mln. di euro, volume di affari non superiore a 8,8 mln., meno di 50 dipendenti.

    DURC

    La circolare n° 5/2008 del Ministero del Lavoro (che alleghiamo) a pag. 8  chiarisce che il DURC va comunque rilasciato in presenza di un contenzioso amministrativo non definito.

    Per le imprese di costruzione il DURC è obbligatorio anche nei lavori privati non soggetti ad appalto (art. 90, comma 9, let. c D.Lgs. 81/08)

    NUOVO T.U. SULLA SICUREZZA

    Il 30 aprile è stato pubblicato sulla G.U. il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008).

    La norma entrerà in vigore il 15 maggio 2008 e da poi 90 giorni di tempo (29 luglio) alle aziende per mettersi in regola con il documento di valutazione.

    Il testo non si discosta da quello presentato in precedenza e quindi al proprio interno prevede l’indicazione delle caratteristiche che i modelli di organizzazione devono avere per non incorrere nelle sanzioni del D.Lgs. 231/01: per le considerazioni su tali indicazioni rinvio alla precedente news letter n° 17.

    Al testo sono collegati 51 allegati: insieme alla presente vi inviamo solo il primo relativo a “Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale”: gli altri allegati, così come il testo completo della norma, sono facilmente rintracciabili sul sito del Sole 24 Ore all’indirizzo:

    http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/2008/03/decreto-sicurezza-testo-allegati.shtml?uuid=89b13914-ecde-11dc-b95e-00000e25108c&DocRulesView=Libero

    INFORTUNIO DI LAVORATORE ESPERTO

    La Cassazione con sentenza n° 9817/08 della sezione Lavoro ha stabilito che il datore di lavoro risponde (anche se in maniera proporzionalmente ridotta) per l’infortunio del lavoratore anche se questo è molto esperto e al momento dell’infortunio ha commesso grave leggerezza non rilevando una precedente negligenza altrui.

    L’esonero totale del datore di lavoro si ha solo quando “sono presenti i caratteri dell’abnormità, in opinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento” (Il Sole 24 Ore, lunedì 21/04, pag. 37).

     

    Il “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi” per la partecipazione ad appalti e subappalti previsto dall’art. 27 del nuovo TU sulla sicurezza

    CERTIFICAZIONE OHSAS 18001 E SGSL UNI-INAIL

    Ho ricevuto in questi giorni alcune richieste di chiarimento sul fatto che il conseguimento della certificazione OHSAS 18001 oppure l’applicazione del SGSL UNI-INAIL siano di per se sufficienti per conseguire l’esimente rispetto alle fattispecie di reato previste dall’art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 (lesioni colpose gravi o gravissime o omicidio colposo derivanti da mancata applicazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro).

    Premesso che ad oggi si ragiona sul Testo Unico sulla Sicurezza entrato in Consiglio dei Ministri, firmato dal Presidente della Repubblica, ma non ancora pubblicato sulla G.U., si può comunque affermare che la sola certificazione OHSAS 18001 o l’applicazione del SGSL UNI-INAIL non sono sufficienti a conseguire l’esimente.

    Intanto lo stesso TU all’art. 30 comma 5 recita:

    In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti”.

    Quindi i due modelli indicati sono validi (per le sole parti corrispondenti) per un primo periodo: successivamente il modello organizzativo dovrà fare riferimento ai parametri indicati nel medesimo art. 30 ai commi precedenti, anche se ovviamente una certificazione 18001 o l’applicazione del modello SGSL aiuteranno molto.

    Per il resto faccio riferimento alle “Linee Guida” di Confindustria di cui vi ho inviato sintesi con la News Letter n° 15: tali “Linee Guida” sono state approvate dal Ministero della Giustizia e quindi le indicazioni in esse contenute sono da ritenersi giuridicamente valide.

    Sintetizzando ulteriormente si può dire che il Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/01 ha comunque e sempre come presupposto per la sua efficacia esimente l’esistenza:

    • del Sistema di Controlli Interni articolato su:
        • Codice Etico
        • struttura organizzativa
        • formazione e addestramento
        • comunicazione e coinvolgimento
        • gestione operativa
        • sistema di monitoraggio della sicurezza
    • dell’Organismo di Vigilanza
    • del Sistema Sanzionatorio

    La certificazione OHSAS 18001 ed il SGSL UNI-INAIL coprono solo (e non è poco, ma non è sufficiente) la parte riguardante la gestione operativa ed il sistema di monitoraggio della sicurezza, tutto il resto resta scoperto.

    SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI

    Sarà da valutare la portata dell’art. 27 del TU (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi), non indirizzato specificatamente alla prevenzione delle fattispecie dell’art 25 septies D.Lgs 231/01 e dell’art. 30 del TU.

    Tale sistema di qualificazione, espressamente indicato nella legge delega L. 123/07 (art. 1, comma 1, lett. m) e s), comporterà la necessità di adeguamento ai requisiti richiesti per chi voglia partecipare a gare di appalto o ottenere subappalti come indicato al comma 2:

    “Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti”.

    Quale rapporto ci sarà tra un Modello Organizzativo valido ai fini del D.Lgs. 231/01 e tale sistema di qualificazione?

    In altre parole l’avere un Modello Organizzativo, magari appoggiato a una certificazione OHSAS 18001, valido come esimente nei confronti dei reati presupposti indicati all’art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 consentirà anche di avere la qualificazione automaticamente o più facilmente? Oppure ci sarà un ulteriore appesantimento di adempimenti?

    Tale sistema di qualificazione dovrà (dovrebbe) essere approvato con DPR entro 12 mesi dall’entrata in vigore del TU (art. 6, comma 8, lettera g del medesimo TU): aspettiamo fiduciosi........

     

    IMPRESA SOCIALE

    Sono stati pubblicati sulla G.U. 86 dell’11/04/08 i 4 decreti ministeriali del 24 gennaio (vedi allegato), due del Ministero dello Sviluppo Economico e due del Ministero della Solidarietà Sociale, di attuazione del D.Lgs. 155/06.

    I quattro decreti riguardano:

    1. criteri di calcolo dei ricavi per rientrare tra le imprese sociali (i ricavi dell’impresa sociale devono superare il 70% del totale ricavi: sono comprese anche le organizzazioni che operano imputando i ricavi per cassa computando le entrate riferibili all’anno di riferimento)
    2. elenco degli atti da depositare presso il Registro delle Imprese
    3. linee guida per redigere il bilancio sociale
    4. linee guida per operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

    Si ricorda che per le imprese sociali la redazione del bilancio sociale è obbligatoria ed esso deve essere approvato congiuntamente con il bilancio di esercizio e depositato al Registro delle Imprese entro 30 giorni dall'approvazione assieme all’altra documentazione.

    APPALTI E RESPONSABILITÀ SOLIDALE

    A seguito di numerose richieste, invio assieme alla presente gli allegati (all. n°1 - all. n°2 - all. n°3) al decreto interministeriale del 25 febbraio 2008 sulla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, allegati la cui compilazione solleva le aziende dalla complessa procedura prevista dal decreto.

    Mi scuso per non averli allegati alla precedente comunicazione e con chi invece li riceve per la seconda volta.

    LICENZIABILITÀ DOPO IL RINVIO A GIUDIZIO

    La Corte di Cassazione (sentenza sezione lavoro n° 7983/08) ha riconosciuto valido il licenziamento dopo il rinvio a giudizio del dipendente che abbia commesso negligenze gravi o comunque azioni tali da compromettere gravemente il rapporto fiduciario, senza attendere la conclusione del processo penale.

    La notizia e l’estratto della sentenza sono pubblicati a pag. 36 del Sole 24 Ore di lunedì 14/04/08.

     

    Il testo completo delle linee guida è scaricabile dall’indirizzo:

    www.confindustria.it/Aree/lineeg.nsf/(WebDataIST)?OpenView&MenuID=572E9F6FDD21FCBCC1256F90002FB00

    Queste le principali novità per la Parte Generale (Cap. I - IV):

    Cap. I - Individuazione dei rischi e protocolli

    Le principali novità riguardano, com'era prevedibile, l'integrazione nelle Linee Guida delle norme di comportamento a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

     

    • Identificazione dei rischi. Si sottolinea che "Riguardo al rischio di comportamenti integranti i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, l’analisi deve necessariamente estendersi alla totalità delle aree/attività aziendali."
    • Progettazione del sistema di controlli. Con riferimento al rischio di comportamenti illeciti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, si richiama il "sistema degli adempimenti obbligatori" previsto dal D.Lgs. 626/94 ritenuto idoneo (laddove opportunamente integrata / adeguata in funzione del “modello organizzativo” previsto dal D. Lgs. n. 231/2001) "agli effetti esonerativi dello stesso D. Lgs. n. 231/2001".
    • Definizione di rischi accettabile. "nei casi di reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del D. Lgs. n. 231/2001, è rappresentata dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell’evento-morte/lesioni personali) violativa del modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 da parte dell’apposito organismo".
    • Passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio - analisi dei rischi potenziali. L’analisi delle possibili modalità attuative dei reati previsti dall'art. 25 septies (omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime...) "corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri previsti dall’art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994 e dalle altre disposizioni normative e regolamentari aventi lo stesso oggetto e profilo, quali, ad esempio, il D. Lgs. n. 494/1996 e s.m.i."
    • Passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio - Valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi. La nuova versione delle "Linee Guida" distingue tra sistema dei controlli preventivi per la prevenzione dei reati dolosi (che non presenta novità rispetto alla precedente versione) e sistema dei controlli preventivi per la prevenzione dei reati colposi ex art. 25 septies. Con riferimento a quest'ultimo, il sistema di controlli si articola nei seguenti elementi: Codice Etico, struttura organizzativa, formazione e addestramento, comunicazione e coinvolgimento, gestione operativa, sistema di monitoraggio della sicurezza. Il riferimento alle “Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro” è particolarmente evidente sia nel riferimento alla "gestione operativa" ("Il sistema di controllo, relativamente ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe integrarsi ed essere congruente con la gestione complessiva dei processi aziendali.") sia nell'introduzione esplicita di un sistema di monitoraggio su 2 livelli, il primo livello di monitoraggio "svolto generalmente dalle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo da parte dell’operatore, sia da parte del preposto/dirigente", il secondo livello di monitoraggio svolto dall'azienda e volto a verificare la "funzionalità del sistema preventivo adottato". Le citate “Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro” sono poi ulteriormente richiamate nello "schema generale" dei controlli. 

    Cap. II - Codice etico con riferimento ai reati ex D.Lgs. 231/2001 e sistema disciplinare

    • Codice etico. In considerazione dell’estensione della responsabilità amministrativa a numerose fattispecie di reato, l'indicazione è quella di "arricchire lo schema proposto con ulteriori e più dettagliate indicazioni. In particolare, l’ente dovrebbe valutare, con riguardo ad ogni singola fattispecie di reato cui si applica il decreto 231, quale sia il rischio specifico di commettere quel determinato reato ed introdurre principi etici ad hoc."
    • Sistema disciplinare. "Agli effetti della salute e sicurezza sul lavoro, sarà opportuno inserire nel regolamento disciplinare aziendale - o, in mancanza, indicare in modo formale come vincolanti per tutti i dipendenti - i principali doveri dei lavoratori, mutuandoli dalle previsioni dell’art. 5 del D. Lgs. n. 626/1994". 

    Cap. III - L'Organismo di vigilanza

    • Quanto ai compiti, requisiti e poteri dell'organismo di vigilanza, Confindustria si limita a sottolineare che "L’estensione dell’applicazione del decreto 231 ai delitti colposi pone un problema di rapporti tra il piano della sicurezza e quello del modello organizzativo, nonché tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l’organismo di vigilanza. L’autonomia di funzioni proprie di questi organi non consente di ravvisare una sovrapposizione dei compiti di controllo, che sarebbe quindi tanto inutile quanto inefficace. Deve essere chiaro pertanto, così come specificato nell'apposita parte del Case Study, che i diversi soggetti deputati al controllo svolgono i propri compiti su piani differenti."
    • Con riferimento all'autonomia ed indipendenza, si ribadisce che "conformemente alle prime indicazioni giurisprudenziali, i componenti interni dell’Odv non dovrebbero svolgere [...] funzioni operative".
    • Per quanto concerne le professionalità necessarie per la gestione delle tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l’Odv dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d’incendio), comprese quelle previste dalle normative di settore quali, ad esempio, il già citato D. Lgs. n. 494/1996".
    • Quanto alla scelta tra "utilizzo di strutture aziendali di controllo esistenti o costituzione di un organismo (di vigilanza) ad hoc", non ci sono particolari novità da segnalare, se non il fatto che Confindustria ritiene "da escludere, relativamente alla prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la conferibilità del ruolo di Organismo di controllo al responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui al D. Lgs. n. 626/19942".
    • Gli "obblighi di informazione dell’organismo di vigilanza" sono estesi prevedendo che "L’organismo di vigilanza dovrebbe altresì ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro".
    • Con riferimento, infine, all’eventuale insorgere di una responsabilità penale in capo all’Organismo in caso di commissione di illeciti da parte dell’ente a seguito del mancato esercizio del potere di vigilanza sull’attuazione e sul funzionamento del Modello, Confindustria si esprime nuovamente in senso negativo: "Tale situazione non muta con riferimento ai delitti colposi realizzati con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Anche in questo caso l’Organismo di vigilanza non ha obblighi di controllo dell’attività, ma doveri di verifica dell'idoneità e sufficienza dei modelli organizzativi a prevenire i reati." 

    Cap. IV - Modelli organizzativi e soglie dimensionali: una chiave di lettura per le piccole imprese.

    Il capitolo dedicato alle c.d. "piccole imprese" è stato integrato per gli aspetti normativi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, relativamente all'articolazione dei controlli preventivi ed alla configurazione dell'organismo di vigilanza.

     
    Responsabilità solidale nei subappalti tra appaltatore e subappaltatore
    È stato firmato (25/02/08) il decreto ministeriale che da attuazione alla responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore (prevista dal Dl 223/06) per quanto riguarda versamenti:
    1. di ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente
    2. premi assicurativi (i contributi previdenziali erano già previsti da altre norme)


    L’appaltatore verrà ritenuto responsabile solidalmente con il subappaltatore per i mancati versamenti sopra elencati a meno che non abbia ricevuto dal subappaltatore tutta la documentazione indicata al comma 3 dell’articolo 2 del decreto (che alleghiamo).

    Il subappaltatore deve comunicare il codice fiscale dei soggetti impiegati e ogni variazione intercorsa.

    Nelle situazioni in cui si verifica una forte rotazione dei soggetti impiegati (pulizie, edilizia) pare opportuno predisporre controlli affinché l’appaltatore non venga chiamato a rispondere di mancati versamenti relativi a soggetti che non hanno mai lavorato nell’appalto specifico.

    La norma non vale per il committente, sottoposto solo a sanzione amministrativa.


    Soggetti definiti “lavoratori” dal nuovo TU sulla sicurezza (approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 01/04/08).

     Il nuovo TU sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ha notevolmente allargato la platea dei soggetti coinvolti in quanto “lavoratori”. Sono esclusi dalla normativa:

    • gli addetti ai servizi domestici
    • il lavoro gratuito diverso dal volontariato o dallo stage
    • gli appartenenti alle forze armate ed alla polizia

    Tutti gli altri rientrano:
    • lavoro subordinato in qualunque forma
    • parasubordinato e autonomo quando opera all’interno dell’azienda
    • lavoro privato
    • lavoro pubblico
    • socio lavoratore di società o cooperativa
    • stagisti
    • partecipanti a corsi di formazione professionale
    • volontari (pubbliche assistenze, Vigili del Fuoco, protezione civile, ecc)
    • soggetti addetti a lavori socialmente utili
    • collaboratori dell’impresa familiare

    Per quanto riguarda le scuole università, biblioteche, musei, archivi pubblici e le attività marittime, portuali e del trasporto aereo verranno emanati specifici decreti: fino a quel momento resta valido quanto indicato nel D.Lgs. 626/94 (art. 1 comma 2).
    A prescindere dalla tutela accordata dalla legge il numero dei lavoratori impiegati comporta diversi livelli di rigore della norma.

    Non sono computati nel numero dei lavoratori impiegati (ancorché tutelati dalla legge):
    • i collaboratori dell'impresa familiare
    • gli stagisti
    • i soggetti che seguono corsi di formazione professionale
    • gli assunti a tempo determinato in sostituzione di chi abbia diritto alla conservazione del posto
    • chi svolge prestazioni occasionali di tipo accessorio
    • chi svolge attività personali di volontariato
    • i lavoratori socialmente utili
     

    ANTIRICICLAGGIO

    Si ricorda che in base al D.Lgs. 231/07(antiriciclaggio), dopo che dal 29 dicembre 2007 sono entrate in vigore specifiche norme di identificazione del cliente a carico  degli intermediari finanziari e dei professionisti, dal 30 aprile 2008 scattano le limitazioni all’uso di denaro contante e titoli al portatore previsti dal medesimo decreto.

    Tali limitazioni consistono in:

    • divieto di trasferimento di denaro contante e libretti postali o bancari o titoli al portatore entro la soglia dei 5.000 euro
    • assegni bancari o postali per importo pari o superiore a 5.000 euro con clausola di non trasferibilità (i carnet di assegni saranno ora consegnati con clausola di non trasferibiltà salvo richiesta diversa da parte del cliente con il costo aggiuntivo di 1,50 euro ad assegno)
    • gli assegni “liberi” sempre entro la soglia dei 5.000 euro dovranno portare indicato il codice fiscale del girante pena la non incassabilità
    • assegni circolari,vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro non trasferibili solo su richiesta del cliente (costo 1,50 euro)
    • gli attuali libretti al portatore dovranno essere riportati nei limiti dei 5.000 euro entro il 30 giugno 2009

    Il decreto 231/07,  oltre ad introdurre l’articolo 25 –opties nel decreto 231/01, ha previsto anche specifiche responsabilità di informazione a carico dell’Organismo di Vigilanza (vedi news letter del 15/01/2008).

    DIMISSIONI VOLONTARIE

    Con circolare del 25/03/08 il Ministero del Lavoro fornisce un chiarimento completo sia sulle modalità di attuazione che sui soggetti interessati alla nuova normativa.

    In particolare si specifica che il lavoratore può inviare direttamente e autonomamente on-line il modulo di dimissioni previa registrazione al sito www.mdv.lavoro.gov.it ;, senza alcuna validazione da parte di terzi (soggetti abilitati) e sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione della normativa i rapporti di agenzia.

    TU SULLA SICUREZZA

    Le Commissioni Lavoro di Camera (19/03) e Senato (20/03) hanno approvato il nuovo TU Sicurezza.

    Sono state apportate alcune correzioni, tra cui quella di maggior interesse dal  nostro punto di vista è l’ampliamento a sei mesi dei tempi a disposizione delle aziende per adeguarsi alla nuova normativa.

    A questo punto il Governo dovrebbe riapprovare per la seconda volta il decreto entro il 2 aprile.

    CRIMINALITÀ INFORMATICA: ratifica della Convenzione di Budapest

    Con il voto definitivo del Senato è stata ratificata anche in Italia la Convenzione Budapest il 23 novembre 2001. La Convenzione estende la portata del reato informatico, includendo tutti quelli in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica.  La Convenzione ha come obiettivo la realizzazione di una politica comune fra gli Stati membri mediante l'adozione di una legislazione che consenta di combattere il crimine informatico in maniera coordinata, e tende:

    • ad armonizzare le fattispecie di reato riguardanti la criminalità informatica;
    • a dotare i Paesi firmatari degli strumenti necessari allo svolgimento delle indagini e al perseguimento dei crimini correlati all'area informatica;
    • a costruire, infine, un efficace regime di cooperazione internazionale.

    In particolare, la Convenzione prevede un certo numero di fattispecie che saranno sottoposte a misure normative di diritto penale sostanziale e che le parti devono adottare a livello nazionale.

    Si tratta:

    • dell'accesso illegale, intenzionale e senza diritto, a tutto o a parte di un sistema informatico;
    • delle intercettazioni illegali e cioè delle intercettazioni di dati informatici, intenzionali e illecite, effettuate, attraverso mezzi tecnici, durante trasmissioni non pubbliche;
    • dell'attentato all'integrità dei dati (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione e soppressione dei dati informatici) fatto intenzionalmente e senza autorizzazione;
    • ell'attentato all'integrità dei sistemi, e quindi:
      • un impedimento grave al funzionamento di un sistema informatico, effettuato intenzionalmente e senza diritto mediante il danneggiamento,
      • la cancellazione il deterioramento,
      • l'alterazione e la soppressione dei dati informatici;
    • dell'abuso intenzionale e senza autorizzazione di dispositivi (e cioè la produzione, la vendita, l'ottenimento per l'uso, l'importazione, la diffusione e altra forma di messa a disposizione), compresi i programmi informatici, specialmente concepiti per permettere la commissione dei delitti sopra citati, nonché di parole chiave (password) o di codici di accesso o di sistemi analoghi che consentano di accedere a tutto o a parte di un sistema informatico.
     

    Un cliente ha posto il seguente quesito: è sufficiente per l’azienda far firmare periodicamente al Direttore Generale e a tutte le altre funzioni (interne ed esterne) che operano in maniera significativa con la PA un documento in cui dichiarano di aver tenuto comportamenti corretti nei rapporti con la PA stessa, al fine di poter conseguire l’esimente rispetto ai reati presupposto del D.Lgs. 231/01.

    Direi che non è sufficiente.

    Si deve poter dimostrare che chi ha commesso il reato lo ha fatto eludendo precise indicazioni e controlli posti in essere dall’azienda.

    E quindi è vero che i collaboratori devono essere consapevoli dell’impegno etico dell’azienda, ma tale consapevolezza deve essere verificata non solo sotto il punto di vista dell’apprendimento, ma anche sotto quello dei comportamenti, attraverso opportuni controlli sul rispetto delle procedure adottate, procedure e controlli la cui adeguatezza deve essere ciclicamente misurata.

    Va comunque ben valutato il ruolo del soggetto per graduare il rapporto livello controlli/livello conoscenza.

    Si può presupporre che dirigenti o comunque soggetti abilitati a trattare con la PA abbiano una maggior consapevolezza degli impegni etici aziendali connaturata proprio al ruolo.

    Non è detto però che tale consapevolezza si traduca in comportamenti conseguenti, per cui è opportuno e possibile prevedere controlli più intensi (ad esempio più firme) per tali funzioni.

    Mentre nel caso, ad esempio, di un autista che offre 100 euro ad un finanziere perchè chiuda un occhio su qualche sua magagna che comunque porta vantaggio all’azienda, i controlli sono praticamente impossibili.

    Diventa quindi indispensabile in questo caso dimostrare che il soggetto sapeva che certi comportamenti sono contrari all’etica aziendale e assolutamente proibiti: quindi minor possibilità di controllo, maggior intensità di conoscenza.

     
    Di Dott. Francesco Manneschi (del 13/03/2008 @ 15:28:07, in D.Lgs 231/01, linkato 332 volte)

    Il nuovo TU sulla sicurezza approvato da Consiglio dei Ministri la scorsa settimana contiene al suo interno alcune conferme e alcune novità rispetto a quanto anticipato nelle precedenti news letter per quanto riguarda la validità di esimente dei modelli organizzativi e per gli aspetti sanzionatori previsti dall’art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 introdotto dall’art. 9 della L.123/07.

    Premesso che il TU sulla sicurezza, di cui alleghiamo copia, deve essere ancora approvato in via definitiva (domani 12/03 comincia l’iter con una Conferenza Stato Regioni straordinaria) qui riportiamo alcuni aspetti correlati o vicini al D.Lgs. 231/01 che non erano stati affrontati nella precedente news letter del n° 10 del 07/03.

    VALIDITÀ DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

    Per quanto riguarda la validità come esimente (nel campo specifico della sicurezza dei luoghi di lavoro), come già vi avevamo anticipato, la valutazione sul Modello Organizzativo viene sottratta alla completa discrezionalità del magistrato.

    Le imprese che adotteranno le dettagliate misure standard previste all’art. 30 del testo, supportate da adeguati sistemi di registrazione delle attività svolte, avranno la garanzia di sfuggire agli effetti della 231 per quanto riguarda le previsioni dell'art. 25 septies.

    In una fase iniziale sarà sufficiente l’avere adottato modelli conformi alle linee guida SGS UNI-INAIL o al BS OHSAS 18001:2007 che potranno in seguito essere integrati con i requisiti individuati dalla commissione costituita a questo scopo (art.6).

    Sono previste forme agevolative per aziende fino a 50 addetti.

    RIMODULAZIONE SANZIONI ARTICOLO 25-SEPTIES D.LGS.231/01

    Le sanzioni previste dalla L.123/01 e applicate tramite il D.Lgs. 231/01 sono state rimodulate (art. 300 che sostituisce il contenuto dell’art. 25 septies del D.Lgs. 231) in funzione della gravità dell’incidente e della responsabilità del datore di lavoro e/o dei dirigenti.

    Infatti mentre fino ad ora la sanzione pecuniaria prevista è sempre di 1.000 quote (da 258.000 euro a 1.549.000 euro) più tutte le sanzioni interdittive. Se viene approvato nei tempi dovuti il nuovo TU prevede:

    Omicidio colposo causato da mancato rispetto da parte del datore di lavoro degli obblighi non delegabili (art. 17):

    • sanzione pecuniaria pari a 1.000 quote
    • applicazione delle sanzioni interdittive (da 3 mesi a 1 anno) che consistono nella:
        • sospensione o revoca di autorizzazioni
        • esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti e contributi
        • divieto a contrattare con la PA

    Omicidio colposo causato dalla violazione degli altri obblighi posti a carico del datore di lavoro e dei dirigenti (art. 18):

    • sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote (da 64.500 euro a 774.500 euro)
    • applicazione delle sanzioni interdittive da 3 mesi a 1 anno

    Lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro:

    • sanzione pecuniaria sino a 250 quote (fino a un massimo di 387.250 euro)
    • applicazione delle sanzioni interdittive sino a 6 mesi

    SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

    Nel nuovo TU è prevista l’introduzione (art. 27) di un sistema di qualificazione dal punto di vista della sicurezza per imprese e professionisti che vogliano partecipare a gare di appalto.

    Tale accreditamento (che dovrà essere messo a punto dalla Commissione prevista all’art. 6) sarà indispensabile per la partecipazione a gare di appalto o subappaltie per l’ottenimento di agevolazioni, finanziamenti, ecc. legati ai medesimi appalti o subappalti.

    Al decreto sono collegati 51 allegati che potete trovare all’indirizzo sotto riportato:

    http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/2008/03/decreto-sicurezza-testo-allegati.shtml?uuid=89b13914-ecde-11dc-b95e-00000e25108c&DocRulesView=Libero

    Nel primo di questi allegati sono indicate le cause che possono portare alla sospensione dell'attività da parte delle autorità di vigilanza prevista dall’art 14.

     

    PREMESSA

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita al Governo dalla L. 123/07 in materia di salute e sicurezza del lavoro.

    Il testo, che ha raccolto il parere sfavorevole (pur con diverse sfumature) delle organizzazioni imprenditoriali a causa dell’impostazione ritenuta di tipo più repressivo che preventivo, non è ancora precettivo e deve ora avere il parere positivo delle commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Stato-Regioni, per poi tornare in Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva.

    Aldilà di ogni considerazione di merito riportiamo una sintesi dei contenuti del provvedimento visti i suoi legami con il D.Lgs. 231/01 ed i suoi impatti sull’organizzazione e rimandiamo ulteriori eventuali commenti (peraltro già abbondantemente presenti sui media) al momento dell'approvazione definitiva del decreto.

    Con il vostro contributo nelle prossime comunicazioni vorremmo affrontare, oltre agli aspetti normativi, (è questa la ragione del blog) il tema di un modello operativo di risk management, adeguato alla realtà delle aziende italiane, che:

    • consenta il mantenimento della conformità normativa (compliance), non limitata solo alla sicurezza dei luoghi di lavoro, ma anche a tutti gli altri ambiti (231, privacy, ambiente, bilancio, ecc.)
    • faciliti la definizione ed il conseguimento degli obiettivi aziendali
    • promuova l’efficacia dell'attività operativa

    e quindi garantisca la creazione di valore e la continuità aziendale (business continuity).

    I CONTENUTI DEL NUOVO TU SULLA SICUREZZA

    Il provvedimento ridefinisce in un’ottica di sistema le regole sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, fino ad oggi contenute in una serie di normative emanate nell’arco di quasi 60 anni, e sostituirà il D.Lgs. 626/94.

    I titoli principali del provvedimento, oltre 300 articoli, riguardano:

    • luoghi di lavoro
    • attrezzature e DPI
    • cantieri temporanei e mobili
    • segnaletica
    • movimentazione manuale dei carichi
    • videoterminali
    • agenti fisici (rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, ecc.)
    • sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni, mutageni, ecc.)
    • agenti biologici
    • atmosfere esplosive

    Queste le principali novità:

    • ampliamento del campo di applicazione, riferito a tutti i lavoratori che operano in un determinato ambiente, senza alcuna differenziazione di tipo formale e quindi compresi i lavoratori autonomi ed equiparati, a domicilio e a distanza, a progetto e interinali
    • rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali (destinati a operare, su base territoriale o di comparto, ove non vi siano in azienda rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)
    • creazione di un rappresentante di sito produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose
    • riordino e coordinamento delle attività di vigilanza per migliorare l’efficienza degli interventi. Viene creato un sistema informativo, pubblico ma al quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro
    • finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese. È previsto l’inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro
    • eliminazione o semplificazione degli obblighi formali, se non rilevanti per le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
    • istituzione del libretto sanitario e di rischio personale per ogni lavoratore
    • revisione del sistema delle sanzioni: in base ai criteri indicati dalla legge delega 123/2007 è stata prevista la pena dell’arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività ad elevata pericolosità:
        • in casi meno gravi di inadempienza è previsto che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda o della sola ammenda, con una graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni
        • al datore di lavoro che si metta in regola non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria
            • Il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all’obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 euro a un massimo di 24.000. Tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore.
        • restano inalterate le norme del codice penale per l’omicidio e le lesioni colpose gravi o gravissime causate dal mancato rispetto delle norme
        • in caso di colpa dell'azienda in un infortunio con lesioni gravi o gravissime o omicidio colposo, vengono applicati all’azienda sanzioni amministrative da un minimo di 258.000 fino a 1.549.000 euro e la sospensione dell'attività. Scattano inoltre l'interdizione alla collaborazione con le P.A. e alle partecipazioni ai pubblici appalti e gare d'asta(art. 25 septies D.Lgs. 231/01), nonché le relative imputazioni penali.
        • rimangono in vigore le norme già previste sulla sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di violazioni gravi o quando risultino in nero oltre il 20% dei lavoratori (vedi anche Decreto Ministeriale 24/10/2007 del Ministero del Lavoro). La sospensione termina con la regolarizzazione dei lavoratori in nero e l'eliminazione delle situazioni di rischio. E il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino ad un anno
     
    Di Dott. Francesco Manneschi (del 06/03/2008 @ 09:36:21, in D.Lgs 231/01, linkato 3311 volte)

    CONSIDERAZIONI SULLA EFFICACIA DEI MODELLI ORGANIZZATIVI

    Il Sole 24 Ore del 3 marzo 2008 riporta un interessante articolo del Dott. Paolo Ielo (Gip presso il Tribunale di Milano) che conferma le impostazioni di fondo che abbiamo già indicato in altre comunicazioni riguardo all'efficacia dei Modelli Organizzativi e alla necessità che tali Modelli non diventino degli inutili orpelli con l’unica conseguenza di appesantire l’attività aziendale.

    Va notato che l’espansione continua e non ancora terminata dei reati presupposti indicati nel decreto rende la definizione da parte della norma dei contenuti dei modelli organizzativi per certi versi carente e per altri eccessiva.

    L’esempio riportato è quello dell’art. 6 del decreto sulla necessità di previsione di controlli sulle modalità di gestione delle risorse finanziarie, attività indispensabile per chi ha rapporti con la Pubblica Amministrazione o in presenza di rilevanti e complesse attività finanziarie, ma inutile per quanto riguarda la sicurezza dei luoghi di lavoro.

    Resta quindi sempre complessa la corretta individuazione:

    • delle modalità di costruzione del Modello Organizzativo ( che non deve essere generico, ma specifico per l’ente), tenendo conto della sua applicabilità anche a realtà di piccole dimensioni
    • dei criteri di valutazione dell’efficacia di tali modelli
    • dei componenti dell’Organismo di Vigilanza.

    È opportuno precisare che i Modelli Organizzativi finalizzati alla prevenzione di reati non sono altro che sistemi di Risk Management focalizzati su precise aree di rischio.

    E infatti l’articolo, pur nel linguaggio complesso della magistratura, ribadisce che nella costruzione del sistema di prevenzione dei reati (compliance program) le componenti del Modello dovranno essere costruite, identificate e valutate in funzione delle finalità che persegue: quindi il modello avrà un contenuto minimo di controllo su tutte le aree aziendali e previsioni specifiche più ampie nelle aree valutate a maggior rischio.

    Ne consegue che:

    • risk assessment e management
    • definizione delle modalità di formazione e attuazione delle decisioni
    • obblighi informativi verso l’OdV
    • sistema disciplinare
    • formazione/informazione con verifica dell’efficacia

    fanno parte del contenuto minimo di ogni Modello Organizzativo, ma che potranno/dovranno essere declinati in maniera diversa/adeguata alle singole aree di rischio così da poter essere realmente efficaci o quantomeno riuscire a dimostrare che l’ente ha fatto tutto il possibile affinché l’evento negativo non si verificasse.

    L’efficacia del Modello sarà tanto più elevata tanto più questo sarà snello e quindi realmente attuato/attuabile.

    Si deve tener conto che un sistema di Risk Management deve essere compatibile anche a livello di costi e quindi invece di introdurre nuove procedure sarà opportuno concentrarsi sulle procedure già esistenti, valutare il loro contributo all’efficacia nella gestione del rischio e integrare la stessa gestione del rischio nelle attività operative di base.

    L’articolo termina con una nota interessante (e se si vuole rassicurante) sui criteri di valutazione in sede di giudizio, che, nel pesare l’adeguatezza del modello, dovranno attenersi a valutazioni premianti che riconoscano l’assenza di responsabilità dell’ente, anche in presenza di reato, quando esitano le condizioni di concreta efficacia del Modello.

    DIMISSIONI VOLONTARIE: CHIARIMENTI MINISTERIALI SULLE NUOVE MODALITÀ, OBBLIGATORIE DAL 5 MARZO 2008

    Solo ieri è stata diffusa la circolare ministeriale, contenente i chiarimenti sulle nuove modalità di presentazione delle dimissioni volontarie, obbligatorie da oggi 5 marzo 2008.

    In allegato inviamo la circolare e ribadiamo gli aspetti di maggior rilievo che emergono da una prima lettura del testo.

    In primo luogo il Ministero ha chiarito che le nuove modalità non si applicano nel caso di

    • dimissioni nel periodo di prova
    • dimissioni per giusta causa (causate dal datore di lavoro)
    • risoluzione consensuale (in cui la volontà di recedere dal rapporto è reciproca)
    • abbandono del posto di lavoro da parte del lavoratore e sua non rintracciabilità (pare opportuno predisporre una qualche forma di prova dell'effettiva indisponibilità dei lavoratori)

    Come già detto l’obbligo di presentare le dimissioni secondo le nuove modalità riguarda: lavoratori subordinati, associati in partecipazione, soci di cooperative, collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto e mini-cocopro; restano invece escluse le collaborazioni occasionali nelle quali non si ravvisa un coordinamento tra lavoratore e committente.

    Il lavoratore potrà accedere al sistema on-line per compilare ed inviare il modulo tramite i seguenti soggetti “abilitati”: Centri per l’Impiego, Direzioni Provinciali del Lavoro e, quando sarà firmata la convenzione, patronati e sindacati.

    Nel caso in cui intenda precompilare il modulo autonomamente dovrà comunque recarsi presso uno dei soggetti “abilitati” per la validazione di quanto contenuto nel modulo stesso (in altri termini il soggetto “abilitato” deve sempre asseverare la reale volontà di dimissioni del lavoratore: tale procedura lascia perplessi in quanto non era indicata nella L.188/07, così come non era previsto l’esclusivo utilizzo di internet, ma anche di sistemi cartacei)

    Al termine della compilazione, il modulo verrà protocollato e gli verrà attribuito un codice unico e quindi una ricevuta contenente tutti i dati inseriti nel modulo unitamente ai dati di invio che permettono la non contraffabilità e la decorrenza dei 15 giorni di validità delle dimissioni. Questa ricevuta dovrà essere stampata e consegnata dal lavoratore al datore di lavoro.

    La novità non riguarda le dimissioni già presentate (entro il 04/03/2008) da lavoratori che si trovino nel periodo di preavviso, in quanto la nuova disciplina decorre da oggi 5 marzo.

    Pertanto, le dimissioni già presentate con le precedenti modalità sono da ritenersi valide a tutti gli effetti, anche se la cessazione del rapporto avrà luogo dopo il 5 marzo 2008.

     

    CORRUZIONE PRIVATA

    Martedì 19/02 la Camera ha definitivamente approvato la Comunitaria 2007 al cui interno vi è la delega al governo ad approvare entro un anno un D.Lgs. che dia attuazione alla direttiva comunitaria (2003/568/GAI) sulla lotta alla corruzione nel settore privato, introducendo il nuovo reato nel Codice Penale.

    L’esempio tipico della corruzione tra privati è quello del responsabile acquisti che richiede tangenti e dell’impresa che ne offre per assicurarsi commesse ed ordini.

    L’obiettivo, nel quadro della cooperazione penale internazionale, è quello di garantire la trasparenza dell’esercizio dell'attività economica, colpendo le funzioni coinvolte con la reclusione da uno a cinque anni.

    Per rendere più efficace l’impianto sanzionatorio il decreto dovrà contenere anche una forma di responsabilità a carico della società che ha tratto vantaggio dall’illecito e tale responsabilità dovrà essere ribadita con sanzioni di tipo economico e di tipo interdittivo allargando così il numero dei reati presupposto del D.Lgs. 231/01, inserendolo tra le fattispecie indicate nella sezione III del capo I.

    Con il nuovo reato viene colpita la condotta di chi, in ambito lavorativo, intenzionalmente:

    1. sollecita o riceve, per se o per terzi
    2. oppure dà, offre o promette
    3. direttamente o tramite un intermediario
    4. un indebito vantaggio di qualsiasi natura
    5. oppure accetta la promessa di tale vantaggio
    6. nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive
    7. per conto di un'entità del settore privato
    8. al fine di compiere o omettere un atto
    9. in violazione di un dovere
    10. purché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all’acquisizione di beni e servizi. 

    Nello stesso decreto dovrà essere disciplinato il provvedimento di confisca emesso in uno Stato dell’Unione da eseguire in un altro Stato.

     Inoltre il Senato in settimana dovrebbe approvare:

    • la disciplina di recepimento della Convenzione di Merida del 2003 che introduce la responsabilità della società per aver indotto un testimone alla falsa testimonianza
    • il recepimento della Convenzione di Budapest del 2001 introducente la responsabilità della società nel danneggiamento di sistemi informatici e nel trattamento illecito di dati.

    SOSPENSIONE DELLA ATTIVITÀ

    La sospensione dell'attività prevista dall’art. 5 della L. 123/07 è stata applicata in tre mesi in 1.160 casi:

    1.158 per uso di lavoro nero (in misura pari o superiore al 20% della forza lavoro), 1 per reiterate violazioni su tempi di lavoro e riposi, 1 per reiterate violazioni alle norme in materia di tutela della sicurezza e della salute.

    Sostanzialmente la norma, pur essendo rivolta a tutte le attività imprenditoriali, ha colpito prevalentemente imprese di costruzioni di piccole dimensioni, sottoposte alla maggior parte dei controlli degli ispettori delle Direzioni Provinciali del Lavoro.

    Comunque dato che le violazioni in materia di tutela della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro che al momento possono comportare la sospensione dell'attività e anche l’interdizione a trattare con la pubblica amministrazione ed alla partecipazione a gare pubbliche per un periodo di tempo che può arrivare a due anni. sono quelle indicate nell’allegato al DM 24/10/2007 (che comprendono anche la sospensione del rilascio del DURC), allego tale documento alla presente con un piccolo glossario di parziale decodifica degli articoli indicati.

     

    DIMISSIONI VOLONTARIE

    Sulla Gazzetta Ufficiale 42 del 19/02 è stato pubblicato il decreto 21/01/08 del Ministro del Lavoro per l’adozione del modulo ministeriale per le dimissioni volontarie dei lavoratori.

    Rispetto a quanto comunicatovi con la news letter n° 6 vi sono alcune modifiche riguardanti i contenuti e la forma del modulo che risulta semplificato rispetto a quanto anticipato (vedi Il Sole 24 Ore del 20/02 pag. 33).

    Viene invece confermato che:

    • l’obbligo della nuova procedura decorre dal 5 marzo
    • sono tenuti all’adempimento i lavoratori con contratto di lavoro:
      • subordinato
      • di collaborazione coordinata e continuativa
      • a progetto
      • di natura occasionale
      • di associazione in partecipazione con apporto di lavoro
      • soci di cooperative
    • il modulo può essere compilato solo via internet (www.lavoro.gov.it )
    • il lavoratore non può compilare il modulo in autonomia, ma solo presso sedi abilitate (attualmente Centri per l’impiego, direzioni provinciali del lavoro, uffici comunali e in seguito pare anche presso patronati e sindacati)
    • il modulo va prima inviato al ministero, poi stampato e consegnato al datore di lavoro che ha poi 5 giorni per le comunicazioni agli uffici competenti.

    Deve essere confermato che in questa procedura non rientrano le dimissioni consensuali.

    Non è chiaro cosa fare in caso di abbandono del posto di lavoro da parte del lavoratore: al momento appare conveniente aprire un procedimento disciplinare piuttosto che dichiarare dimissioni di fatto.

    TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

    Entro il 28/02 verrà presentato in consiglio dei ministri la parte relativa all’articolo primo della delega che comprende anche la parte sanzionatoria, nonostante alcune difformità di parere tra le parti sociali e il Governo.

    Appare forte la probabilità di un nulla di fatto visto che il testo dopo l’approvazione dovrà passare al vaglio delle commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Stato-Regioni ed i tempi sono molto stretti rispetto alla scadenza elettorale.

     

    DURC

    Una notizia positiva (segnalatami dal Dott. Massimo Bianchi): l’interpretazione della circolare 5/2008 del Ministero del Lavoro sul DM 24/10/2007 relativo al Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) è che le irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicate dal DM 24 ottobre 2007 come cause ostative al rilascio del Durc, escludono dai benefici normativi e contributivi ma non bloccano l’attività d’impresa.

    La circolare afferma che le imprese di tutti i settori devono presentare il Durc anche per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie «per la realizzazione di investimenti». Inoltre, il Durc rientra tra la documentazione necessaria per l’assegnazione di appalti pubblici in tutti i settori o per l’abilitazione (permesso di costruire o Dia) all'esecuzione di appalti privati nel settore dell’edilizia.

    Il Durc è richiesto anche ai lavoratori autonomi anche se privi di dipendenti, «nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia».

    Nel decreto è stata inserita la regola in base alla quale, in pendenza di contenzioso amministrativo e sino alla decisione dello stesso, la regolarità contributiva va sempre dichiarata.

    Inoltre ai soli fini della partecipazione a gare di appalto, non osta al rilascio del Durc un'omissione contributiva «non grave».

    La gravità del debito è poi individuata secondo due parametri:
    - uno scostamento «inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione»;
    - o, comunque, «uno scostamento inferiore ad Euro 100,00», fermo restando un obbligo di pagamento di tali importi entro 30 giorni dal rilascio del Durc.

    Quindi anche in presenza di uno scostamento superiore al 5%, il Durc è comunque rilasciato qualora il debito contributivo sia inferiore ad Euro 100,00.

    Il DM intende inoltre penalizzare le imprese che, pur in regola con gli obblighi contributivi, non rispettano altri parametri di regolarità sul piano della legislazione sociale indicando alcune condizioni ostative al rilascio del DURC.

    Per quanto riguarda l’efficacia della sanzione accessoria costituita dal non rilascio del Durc, è indispensabile verificare se essa opera con riferimento agli appalti, alle sovvenzioni comunitarie ed ai benefici normativi e contributivi, o sia limitata solo a queste ultime agevolazioni.

    Poiché il comma 1176 della Finanziaria 2007 fa esplicito riferimento al Durc finalizzato alla fruizione dei benefici normativi e contributivi – si legge nella circolare – l’ambito di efficacia delle cause ostative connesse alla violazione della disciplina in materia di tutela delle condizioni di lavoro non può essere esteso al Durc rilasciato in occasione di appalti pubblici e privati ma sia da riferirsi al Durc richiesto ai soli fini della fruizione dei predetti benefici normativi e contributivi.

    DIMISSIONI

    Il decreto ministeriale (non ancora approvato) che attua la legge 188/08 prevede che le dimissioni volontarie del lavoratore potranno essere rassegnate solo compilando apposito modulo su internet, anche se la legge prevedeva che appositi moduli cartacei (non falsificabili) fossero disponibili presso le direzioni provinciali del Lavoro, gli uffici comunali e i Centri per l’Impiego.

    Sono obbligati i lavoratori subordinati, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, di collaborazione occasionale, i soci di cooperative.

    Il modulo attualmente previsto è abbastanza complicato e di non semplice compilazione nelle sue 6 sezioni (vedi Il Sole 24 Ore del 18/02 pag. 37).

    La procedura di compilazione e consegna dovrebbe essere la seguente:

    Il lavoratore accede al sito www.lavoro.gov.it in un’area specifica per la gestione del modello si registra compila il modello trasmette telematicamente il modello al ministero stampa il modello lo consegna al datore di lavoro il datore di lavoro comunica l’avvenuta cessazione del rapporto entro 5 giorni.

     

    Pare che il sistema sanzionatorio (peraltro non ancora noto) previsto dal nuovo Testo Unico sulla Sicurezza dei Luoghi di Lavoro verrà costruito con sanzioni più leggere di quanto si prevedeva.

    Questo a causa di una serie di circostanze concomitanti quali la crisi di governo che spinge a chiudere il D.Lgs. in tempi stretti su spinta di tutte le parti sociali e le perplessità avanzate da Confindustria su alcuni aspetti del Testo Unico fra cui le sanzioni.

    Tutti, infatti, concordano sul fatto che più che sanzioni occorrono prevenzione, diffusione della cultura della sicurezza e regole certe.
    (la parte seguente è ispirata e in buona parte tratta dall’articolo apparso a pag. 35 del Sole 24 Ore di venerdì 08/02 del Prof. Renato Palmieri, docente di Diritto penale-commerciale presso l’Università di Bologna)

    Il problema delle regole certe si presenta in maniera forte in ambito 231 per quanto riguarda l’efficacia come esimente del modello organizzativo: infatti, la tendenza di molti giudici è quella di valutare come inadeguato il modello organizzativo in quanto il reato è stato commesso.



    In altri termini alcuni (non pochi) giudici ritengono automaticamente che poichè si è realizzato il reato allora il modello organizzativo creato per impedirlo non era idoneo allo scopo, seguendo uno schema di giudizio “a posteriori” assolutamente non corretto.

    Dato che l’esistenza del modello organizzativo in ogni caso ribalta l’onere della prova, in quanto deve essere il giudice che dimostra la sua inefficacia, tale tesi è palesemente di comodo perchè evita al giudice la fatica di valutare obiettivamente l’efficacia del modello: gli apparati giudiziari normalmente a fronte di novità si rifugiano in giudizi a posteriori e solo dopo che si è sviluppata un'ampia esperienza giudiziaria e tecnologica arrivano a stabilire parametri empirici attraverso cui valutare a priori la validità degli strumenti adottati e quindi a ritenere adeguati comportamenti anche se non coronati da successo.

    Del resto la legge stessa dice che deve essere ritenuto valido il modello che può essere eluso solo in frode all’azienda stessa.

    Quindi la congruità del modello e dei comportamenti dovrebbe essere valutata in base alla ragionevole alta probabilità che la prevenzione abbia successo: sembra semplice, ma non lo è in quanto non è facile stabilire i parametri di probabilità in base ai quali valutare a priori la congruità di un certo comportamento rispetto a un dato evento.

    Per venire in soccorso ai giudici appare quindi utile avere un modello organizzativo semplice che si basi su una precisa definizione delle responsabilità e dei flussi informativi, su procedure semplici e chiare focalizzate sulle attività a rischio, su controlli periodici dimostrabili e sulla ciclica verifica della conoscenza delle regole da parte degli operatori.

    Inoltre appare utile registrare i near misses o “quasi incidenti” (incidenti potenziali che non si verificano per mera casualità) e sull'esperienza derivante da questi sviluppare attività di controllo e di revisione procedurale attraverso cui sia dimostrabile che la prevenzione ha una ragionevolmente alta possibilità di successo.

     

    Il Gip Giovanna Verga con ordinanza del 24/01/08 ha ammesso la costituzione come parte civile della parte lesa (in questo caso l’Agenzia delle Entrate) nel rinvio a giudizio nei confronti di una società imputata per fattispecie previste dal D.Lgs. 231/01.

    Fino ad ora la possibilità di costituirsi parte civile in un procedimento 231 era stata negata da tutti i giudici: le motivazioni che hanno mosso il giudice Verga le potete trovare a pagina 32 del Sole 24 Ore di sabato 26 gennaio 2008.

    Aldilà delle motivazioni la decisione, se verrà seguita anche da altri magistrati, può portare ad un ampliamento delle possibilità risarcitorie delle parti lese (nell’articolo si fa riferimento ai 36.000 risparmiatori coinvolti nel caso Parmalat che hanno fatto la stessa richiesta nel processo contro le banche estere) Rilevante è anche l’ordinanza della Corte di Cassazione (n° 4018 del 24/01/08 seconda sezione penale) redatta da Piercamillo Davigo.

    L’ordinanza fa riferimento al sequestro preventivo ai fini della confisca di 750 milioni di euro effettuato nei confronti di IMPREGILO per le vicende legate allo smaltimento dei rifiuti in Campania.

    La difesa di IMPREGILO aveva sostenuto che andava sottoposto a confisca solo l’utile netto dell'attività illecita e quindi ricavi meno costi. Il giudice valuta tale tesi insussistente in quanto in tutte le situazioni il profitto del reato è identificato con i ricavi del reato senza possibilità di dedurre i costi: il profitto del reato del traffico di stupefacenti non può essere ridotto dal costo sostenuto per l’acquisto della droga.

    Del resto se fosse confiscato solo l’utile netto non ci sarebbe in realtà nessuna sanzione per l’azienda (salve le sanzioni pecuniarie e il risarcimento del danno), ma solo un mancato guadagno e questo vanificherebbe la finalità deterrente della legge. In questi stessi giorni anche CALCESTRUZZI (del gruppo Italcementi) è indagata ai sensi della 231 per il reato di truffa ai danni dello stato commesso con finalità di agevolare cosa nostra: per questo sono stati sequestrati beni per circa 600 milioni.

    Il caso ha anche portato in carcere l’amministratore delegato e altri tre dirigenti dell’azienda per una serie di reati che avrebbero portato alla costituzione di fondi neri da destinare alla mafia attraverso la fornitura di cemento di cattiva qualità in numerose commesse pubbliche: la nomina di un comitato di saggi (tra cui Pier Luigi Vigna) effettuata il 23/12/07 da Italcementi per verificare le irregolarità della controllata è stata considerata operazione tardiva e di maquillage.

     

    Sanzioni 231

    Alcuni senatori, tra cui Felice Casson (Ulivo) e Oreste Tofani (AN) presidente della Commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro, hanno presentato il 21/12/07 un disegno di legge correttivo del D.Lgs. 123/07 per qualificare come “delitti” e non come “contravvenzioni” le violazioni più gravi alla normativa antinfortunistica, legate anche al D.Lgs. 231/01.

    Il regime sanzionatorio (ammenda ed arresto), derivante dalle contravvenzioni (aggiuntivo a quello previsto dal D.Lgs. 231 nei confronti della società), è stato ritenuto eccessivamente blando, sia per la brevità della prescrizione (4 anni) sia per il fatto che in alcuni casi di violazione accertata da ispettori (anche in assenza di incidente) la sanzione può ridursi ad una pena pecuniaria e all’adempimento della prescrizione indicata dall’ispettore.

    I tecnici dei ministeri puntano a punire parte delle violazioni più gravi con la solo pena dell’arresto fino a tre anni, mentre il disegno di legge Casson/Tofani attraverso la trasformazione di alcune violazioni da contravvenzioni a delitti prevede la reclusione da due a sette anni, con allungamento della prescrizione e con possibilità di arresto in flagranza e di ricorso ad intercettazioni.

    Riguardo le sanzioni nei confronti dell'azienda, le valutazioni dei senatori sono state positive proprio per il collegamento con il D.Lgs. 231/01.




    Test anti-droga per lavoratori adibiti a mansioni rischiose


    E’ stato pubblicato un provvedimento della Conferenza Stato-Regioni, in attuazione del T.U. in materia di tossicodipendenza (DPR 309/90), che impone ai datori di lavoro l’obbligo di sottoporre al test anti-droga i dipendenti, neo-assunti o già in forza, adibiti a mansioni particolarmente rischiose per la sicurezza, quali la guida di mezzi di peso superiore a 3,5 tonnellate e di macchine di movimentazione terra e merci.

    Questi i punti principali del provvedimento (vedi allegato):

    • L’obbligo di accertamento sanitario, effettuato dal medico competente, dovrà essere effettuato preventivamente all’adibizione al lavoro per quanto riguarda i lavoratori neo-assunti, mentre sarà periodico (di norma annuale) per i dipendenti già in forza.
    • Il medico che ritenga necessari ulteriori accertamenti sul lavoratore visitato, invierà lo stesso al SERT o presso alle altre strutture competenti per il giudizio definitivo.
    • Qualora venisse accertata la tossicodipendenza di propri lavoratori, il datore di lavoro dovrà rimuovere il dipendente dalla mansione a rischio e adibirlo ad altra mansione.
    • Il datore di lavoro che non sospende il lavoratore tossicodipendente dall’esercizio della mansione a rischio è punito con una sanzione che va da un minimo di 5 mila ad un massimo di 26 mila euro o con l’arresto da 2 a 4 mesi; il lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiuti di sottoporsi all’accertamento sanitario è punito con una sanzione che va da un minimo di 103 ad un massimo di 309 euro o con l’arresto fino a 15 giorni.
    • I costi di tutti gli accertamenti sia preventivi che periodici sono a carico del datore di lavoro.

    Al momento non sono ancora stati emanati i criteri per gli accertamenti sanitari specifici. Pertanto, in assenza delle nuove indicazioni, i medici competenti dovranno fare riferimento alle procedure previste nel “vecchio” decreto sulla tossicodipendenza (Decreto n.186/90) che, peraltro, come evidenziato da Confindustria, non risulta appropriato rispetto alle nuove esigenze di accertamento (ad esempio, non riguarda la verifica della tossicodipendenza “occasionale”, ma solo di quella “abituale”).

    Tale difficoltà applicativa è già oggetto di numerosi dibattiti e confronti a livello nazionale e locale e l’Unione si è attivata al fine di rimuovere gli impedimenti per una corretta gestione del nuovo obbligo.

    Per chi fosse interessato a valutare personalmente, il testo integrale dell'atto d'intesa.
     
    Di Dott. Francesco Manneschi (del 15/01/2008 @ 16:08:22, in D.Lgs 231/01, linkato 197 volte)
    Venerdì 11/01 ha avuto luogo un vertice tra Ministero del Lavoro e Ministero della Salute da un lato e le imprese (CGIL, CISL, UIL, Confindustria, Confcommercio, Confartigianto, ABI) e le Regioni dall’altro, per la messa a punto del Titolo I del nuovo Testo Unico sulla Sicurezza.

    Entro una decina di giorni, al prossimo incontro tra le parti, dovrebbe essere pronto il testo definitivo comprensivo di apparato sanzionatorio, anticipando la scadenza della delega che è a maggio 2008.

    Al momento risulta confermata sostanzialmente la bozza pubblicata (scarica documento ) e quindi:

      • individuazione sistemi di certificazione della sicurezza (art. 26);
      • obbligo di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori con contratto a termine, di somministrazione lavoro, di lavoro intermittente per i datori di lavoro che non redigono il documento per la valutazione dei rischi aziendali (art. 29);
      • applicazione della responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/01) e delle relative esimenti per reati derivanti da violazione di norme antinfortunistiche (obbligo di redazione di modelli organizzativi per alcune tipologie di azienda) come già indicato nella L. 123/07 (art. 30);
      • riconoscimento dei sistemi OHSAS 18000 o SGSL UNI-INAIL come un valido strumento per la dimostrazione della effettiva attuazione dei requisiti previsti da D.Lgs. 231/01 per il conseguimento dell’esimente (art. 30).


    A fronte di un sostanziale irrigidimento dei criteri di valutazione dei rischi aziendali, previsto dal nuovo Testo Unico, dovrebbe essere riconosciuta la facoltà d'interpello nei confronti della PA e dato un periodo di 2 anni di adeguamento per le imprese sotto i 10 dipendenti.

    Al momento in cui sarà meglio definito anche questo ambito legato al D.Lgs. 626/94 posterò un “riassunto” delle aree di applicazione del D.Lgs. 231/01 con le implicazioni conseguenti e le possibili soluzioni.
     
    Come anticipato è entrato in vigore l’art. 25 – octies del D.Lgs. 231/01 che estende le sanzioni del decreto anche ai reati di Ricettazione (art. 648), Riciclaggio (art. 648 bis) ed Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter).

    I reati di riciclaggio e d'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01, ma esclusivamente se transnazionali (ex art. 10 L. 146/06). A seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati – unitamente alla ricettazione – divengono rilevanti anche su base nazionale.

    Tale articolo è stato introdotto dal D.Lgs. 231/07 (non è uno scherzo: hanno lo stesso numero e cambia l’anno, tanto per semplificare le cose) di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

     
    art. 25 - octies
    Titolo:
    Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o
    utilita' di provenienza illecita.

    Testo: in vigore dal 29/12/2007
    inserito da: DLG del 21/11/2007 n. 231 art. 63

    1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del
    codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800
    quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da
    delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel
    massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
    2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano
    all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una
    durata non superiore a due anni.
    3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della
    giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui
    all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.


    Per specifiche tipologie di società - intermediari finanziari o altri soggetti comunque esercenti attività finanziaria artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del Decreto), il Decreto Legislativo prevede una modifica del ruolo dell’Organismo di Vigilanza, cui competono specifici obblighi di comunicazione nei confronti delle Autorità di Vigilanza, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’UIF (D.Lgs. 231/07, art. 52).

    All’Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001 (insieme ad altri organi di controllo, ad es. il Collegio Sindacale) sono attribuiti precisi obblighi, previsti dall’art. 52 del Decreto, essendo tenuto a comunicare:

    1. alle autorità di vigilanza (Consob, Banca d’Italia), tutte le violazioni delle disposizioni da queste emanate, relative agli obblighi di adeguata verifica del cliente, all’organizzazione, registrazione, alle procedure e controlli interni istituiti per prevenire il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (art. 7 comma 2 del Decreto);
    2. al titolare dell’attività o al legale rappresentante, le violazioni delle prescrizioni in tema di “Segnalazione di operazioni sospette” (art. 41 del Decreto);
    3. al Ministero dell’Economia e delle Finanze, le infrazioni alle disposizioni concernenti le “Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore” (art. 49 del Decreto) e il “Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia” (art. 50 del Decreto) di cui abbiano notizia;
    4. alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria), le violazioni degli “Obblighi di registrazione” (art. 36 del Decreto) e conservazione dei documenti e delle informazioni precedentemente acquisite dall’ente per assolvere gli “obblighi di adeguata verifica della clientela”.

    Per la prima volta, quindi, a carico dell’Organismo di Vigilanza, sono stati previsti degli obblighi di segnalazione verso l’esterno dell’ente (in particolare, ad autorità di vigilanza) prevedendo, di fatto, una sorta di obbligo di denuncia sconosciuto nella normativa sin qui vigente.

    Ai nuovi compiti dell’Organismo di Vigilanza corrispondono nuove e più gravi responsabilità, dato che l’omissione degli obblighi di comunicazione, sopra elencati, comporta una responsabilità penale per i componenti dell’Organismo stesso.
     
    Pagine: 1 2