| D.lgs 231/01 La legge e i suoi effetti sulle aziende |
Reati previsti Tipologie di reati e sanzioni erogate |
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Codice Etico Principi e norme di comportamento |
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Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 19/07/2006 @ 11:46:10, in D.Lgs 231/01, linkato 15967 volte)
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il principio della responsabilità delle persone giuridiche in materia penale, stralciando la consolidata massima di diritto sostanziale “societas delinquere non potest”.
Gli enti interessati dalla nuova disciplina sono in generale tutti gli enti dotati di personalità giuridica, nonché le società e associazioni, anche se prive di tale carattere.
La pericolosità della norma sta anche nel fatto che le sanzioni, in particolare quelle interdittive e la confisca possono essere irrogate dal GIP in via cautelare prima di giungere al giudizio, immediatamente: si rischia quindi di avere il blocco della attività fino ad un anno per poi essere assolti in tribunale.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 19/07/2006 @ 11:59:55, in D.Lgs 231/01, linkato 22042 volte)
Le tipologie di reati previste dal D.Lgs. 231 interessano le attività economiche di ogni carattere e dimensione ed alcune di esse sono anche assai diffuse nella pratica quotidiana, potendo, oltretutto, riferirsi a qualsiasi elemento inserito nell’organizzazione aziendale.
Il decreto, come aveva del resto previsto la delega iniziale al governo, è diventato un contenitore con lo scopo di prevenire la commissione dei reati indicati a cui a breve saranno aggiunti:
Tali integrazioni non appaiono eludibili in quanto vanno a rispondere a precise richieste della normativa europea.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 19/07/2006 @ 12:07:09, in D.Lgs 231/01, linkato 21283 volte)
La responsabilità delle imprese, sostanzialmente assimilabile a quella penale, è evitabile unicamente se le stesse hanno adottato preventivamente dei Modelli Organizzativi e Gestionali idonei a prevenire la commissione di reati da parte dei propri rappresentanti e/o dipendenti, escludendo per questo la propria responsabilità (attività di Risk Assessment e Risk Management). Sintesi delle caratteristiche dei componenti del Modello di Organizzazione e Gestione A. Codice Etico: Il codice di comportamento viene redatto in relazione alle specifiche caratteristiche dell’ente, con eventuale riferimento al codice elaborato dalle associazioni rappresentative di categoria
B. Modello Organizzativo: Il Modello Organizzativo in senso stretto è un documento, formato sulla realtà specifica dell’Ente, nel quale si ha:
Allegate alle procedure generali si sviluppano delle procedure specifiche le quali prevedono che:
C. Sistema Disciplinare: Un punto qualificante nella costruzione del modello è costituito dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico, nonché delle procedure previste dal modello. D. Organismo di Vigilanza: L’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che l’ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l’organo dirigente ha,fra l’altro:
L’Odv deve essere caratterizzato da:
Tali caratteristiche sono individuate nel Regolamento Generale dell’Organismo di Vigilanza.
Inoltre, ciascuno dei soggetti chiamati ad assumere l'incarico dell'Organismo deve:
Ciascuno dei soggetti chiamati individualmente ad assumere l'incarico di componente dell'Organismo deve rispondere ad opportuni requisiti di onorabilità, in modo che l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della propria condotta non siano pregiudicati.
L’Organismo deve essere dotato di adeguati poteri di controllo e verifica definiti dal Consiglio di Amministrazione e riportati all’interno del Regolamento Generale
Di Dott. Francesco Manneschi (del 24/08/2007 @ 11:34:57, in D.Lgs 231/01, linkato 25163 volte)
Il codice di comportamento viene redatto in relazione alle specifiche caratteristiche dell’ente, con eventuale riferimento al codice elaborato dalle associazioni rappresentative di categoria Il codice di comportamento afferma i principi etici minimi relativi al D.Lgs. 231/01 cui l’ente e i suoi collaboratori devono attenersi, integrati eventualmente con i principi etici propri dell’Ente:
Di Dott. Francesco Manneschi (del 08/10/2007 @ 15:47:24, in D.Lgs 231/01, linkato 183 volte)
(sintesi degli articoli apparsi su Il Sole 24 Ore, 2 ottobre 2007, pag. 31) Precisiamo che per:
Le sanzioni, in assenza di un modello efficace ed attuato, sono:
Deve essere chiaro che nel caso specifico non si tratta di rifare o riadeguare la 626 (se la normativa è applicata), così come è anche per le altre fattispecie previste dal D.Lgs. 231/01: si tratta invece di costituire un modello organizzativo (sostanzialmente di risk management) che:
Di Dott. Francesco Manneschi (del 15/10/2007 @ 15:39:36, in D.Lgs 231/01, linkato 234 volte)
(sintesi degli articoli apparsi su Il Sole 24 Ore, 8 ottobre 2007, pag. 41)
Il caso BPL (attuale Banca Popolare Italiana) è stato risolto con l’accoglimento da parte del GIP Clementina Forleo della richiesta di patteggiamento in base alle seguenti valutazioni: effettiva adozione e attuazione di un nuovo modello di organizzazione e gestione atto a scongiurare il compimento di reati. Modello che, come dice la sentenza, è “finalizzato –con previsti costanti aggiornamenti- a garantire un assetto ottimale dell’istituto e una continua sorveglianza dello stesso”. Tale modello è frutto di una precisa mappatura dei rischi, di una precisa definizione di ruoli e competenze, di una attenta valutazione di tutti i reati compresi ad oggi nel D.Lgs. 231, con particolare attenzione quelli legati alla attività principale dell’istituto. BPI ha poi provveduto a versare (con vincolo a favore del procedimento) la somma di 94 milioni di euro che è il valore del profitto derivante dai reati commessi. L’affinamento del modello organizzativo non era stato ritenuto sufficientemente adeguato per Impregilo che è stata condannata all’interdizione a trattare con la PA in campo ambientale per 1 anno ed alla confisca di 750 milioni di euro: Impregilo non aveva neanche provveduto al versamento del profitto derivante dall’illecito commesso. I commenti poi riguardano l’allargamento dell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 ai comportamenti colposi oltre che a quelli volontari o dolosi nel campo della sicurezza dei lavoratori, così come previsto dall’art. 9 della L. 123/07, fatto che aumenta notevolmente il rischio dei destinatari della normativa, riguardando eventi di frequente e probabile accadimento presso quasi tutti gli enti, società e associazioni, con conseguenze nefaste, non solo di tipo pecuniario, ma anche interdittive e di esclusione dalla partecipazione a gare e dal rapporto con la PA, a meno di non avere sviluppato ed attuato un adeguato modello organizzativo. La necessità di un adeguato modello di prevenzione è ribadita anche a causa del fatto che le attività poste in essere saranno valutate da un pubblico ministero, dai suoi consulenti e da un giudice e quindi con una cultura ed un approccio alquanto diversi da quelli della gestione di impresa.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 19/10/2007 @ 15:33:47, in D.Lgs 231/01, linkato 5422 volte)
L’articolo dell’Avv. Maurizio Arena comparso in data 08 ottobre sul sito FILO DIRITTO che esamina una parte dello schema di disegno di legge del 27/07/07 di recepimeto della III direttiva CEE in materia di antiriciclaggio e che inserisce gli specifici reati nelle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/01.
Per quanto questa normativa sia di interesse prevalente per il comparto finanziario (banche, finanziarie, assicurazioni, ecc.) può comunque avere delle implicazioni che coinvolgono altri soggetti (vedi modalità di pagamento, limiti a libretti, ecc.). Da notare il ruolo particolare dato all’Organismo di Vigilanza a cui viene attribuita una vera e propria posizione di garanzia, con sanzioni di tipo penale: aldilà della rilevanza delle pene, lascia perplessi la nuova veste attribuita all’OdV, che, visto l’allargamento continuo delle fattispecie previste dal D.Lgs. 231 potrebbe trovarsi caricato di responsabilità non più solo interne all’azienda.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 26/10/2007 @ 14:56:29, in D.Lgs 231/01, linkato 202 volte)
(sintesi degli articoli apparsi su Il Sole 24 ore del 21 ottobre 2007, pag. 21)
Tribunale di Milano, sezione decima penale, sentenza 31/07/07. Il Tribunale, accogliendo la ricostruzione della Procura, ha condannato alle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 una azienda per un illecito (in questo caso una corruzione) iniziato prima dell’entrata in vigore del decreto e terminato dopo la sua emanazione. Non ha valso alla difesa che alla data in cui si sono effettuate le azioni ultime dell’illecito non esistessero linee guida approvate dal Ministero di Grazia e Giustizia per la redazione di modelli organizzativi e che quindi l’azienda non lo avesse adottato. La società non aveva adottato nessuna misura equivalente e cioè individuare le attività in cui possono essere commessi reati, prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire, individuare modalità di gestione idonee ad impedire la commissione dei reati, prevedere comunque l’obbligo di informazione verso un organismo delegato a vigilare: l’azienda avrebbe dovuto adottare tutte queste cautele per sperare di non essere sanzionata. L’azienda oltre che alle sanzioni pecuniarie è stata anche sanzionata con il divieto a contrattare per un anno con la pubblica amministrazione in quanto non aveva provveduto né alla rimozione delle carenze organizzative, né al risarcimento integrale del danno, né alla messa a disposizione del profitto conseguito ai fini della confisca. Chiaramente tale sentenza amplia l’ambito di aggressività della norma.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 05/11/2007 @ 14:25:45, in D.Lgs 231/01, linkato 254 volte)
La commissione Greco (presieduta dal PM Francesco Greco e composta dai PM Paolo Ielo e Piercamillo Davigo, oltre che da rappresentanti delle associazioni di categoria come ABI e Confindustria) sarà sicuramente prorogata fino a fine anno per giungere ad una soluzione condivisa da tutti i componenti su alcuni importanti aspetti:
1. riduzione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive per i reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro:
2. allargamento della operatività del decreto a nuove tipologie di illecito, in particolare:
3. limitazione della discrezionalità del giudice nel valutare l’efficace attuazione del modello organizzativo attraverso l’indicazione di forme organizzative più snelle e più aderenti a modelli di risk management.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 21/11/2007 @ 12:45:08, in D.Lgs 231/01, linkato 187 volte)
Faccio seguito alla comunicazione del 19/10 relativa al recepimento da parte dello Stato italiano della Terza direttiva comunitaria antiriciclaggio in quanto venerdì 16/11 il governo ha approvato definitivamente il decreto legge al riguardo.
Si allarga l’area dei reati contestati dal decreto 231/01 con l’introduzione di tre nuovi delitti:
il cui compimento prevede, come indicato nella direttiva, una forma di responsabilità a carico delle aziende o enti. Le pene pecuniarie sono:
Sanzioni interdittive (per non più di due anni):
Per quanto riguarda l’Organismo di Vigilanza, sono resi più stringenti i suoi obblighi in quanto è introdotto per la prima volta l’obbligo di comunicazione alle autorità di vigilanza, al ministero dell’Economia, all’Uif (Unità di informazione finanziaria) per una serie specifica di comportamenti illeciti di cui può venire a conoscenza. Nonostante tale normativa coinvolga prevalentemente gli enti bancari e finanziari in genere, comporta una serie di conseguenze anche per le imprese, come riportato nel testo scaricabile dal post del 19/10.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 21/11/2007 @ 12:55:02, in Sicurezza, linkato 1143 volte)
Vi segnalo che, come riportato su Il Sole 24 Ore, 5 novembre 2007, pag. 33, il cosiddetto “Pacchetto Sicurezza”, disegno di legge in questi giorni in via di discussione in Parlamento, prevede al proprio interno la revoca di tutti i finanziamenti pubblici e delle agevolazioni di vario genere (contributi, mutui a tasso agevolato) e il divieto di accesso ai medesimi nel caso in cui l’azienda incorra nei reati di:
Le fattispecie che possono verificarsi anche senza dolo o che possono essere compiute da dipendenti/collaboratori dell’azienda anche all’insaputa della medesima sono la 1), 3), 4) e 5). In particolare, il punto 3) va a sommarsi a quanto previsto dall’art. 9 della L.123/07 che introduce l’art.25-septies al D.Lgs. 231/01. Leggi l'articolo
Di Dott. Francesco Manneschi (del 11/12/2007 @ 12:15:09, in D.Lgs 231/01, linkato 204 volte)
La Commissione Greco, che sta elaborando le modifiche da apportare al D.Lgs. 231/01, ha proposto, come già accennato in una precedente comunicazione, l’introduzione nel D.Lgs. 231/01:
Così dopo l’introduzione, tramite la L. 123/07, dell’art. 25 septies che collega le sanzioni 231 ad alcuni reati derivanti da omessa applicazione del D.Lgs. 626/94, si allarga notevolmente la quantità delle fattispecie previste dal decreto. In particolare preoccupante è l’introduzione di fattispecie colpose dove l’interesse o il vantaggio per l’ente non sono così diretti come nelle fattispecie dolose. Questa modifica se, come sembra sicuro, sarà approvata dal governo, comporterà (analogamente a quanto previsto per i reati dolosi)l’esclusione della responsabilità dell’ente:
Altra novità significativa introdotta a carico dell’organismo di vigilanza è l’obbligo (con relativa responsabilità)di segnalazione alle autorità di sorveglianza per violazioni dell’antiriciclaggio. Sono previste anche delle semplificazioni per le piccole imprese, ma al momento non è dato di sapere quali siano di preciso tali semplificazioni (anche se possono essere intuibili) nè quale siano i parametri dimensionali ed i relativi limiti per la definizione di piccola impresa ai fini della 231.
News n°9/07: Possibile negazione del rilascio del DURC per i reati dall'art.25 septies del D.Lgs.231
Di Dott. Francesco Manneschi (del 19/12/2007 @ 12:08:30, in Sicurezza, linkato 6672 volte)
Dal 2008 le imprese potranno vedersi negato il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) con conseguente impossibilità per l’azienda stessa di partecipare a gare di appalto, opere, servizi e forniture pubbliche e di godere dei benefici normativi e contributivi concessi in materia di lavoro. Con Decreto Ministeriale del 24/10/2007 (che alleghiamo) il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha stabilito che dal 30 dicembre ’07 i datori di lavoro potranno vedersi negare il rilascio del DURC per gli stessi reati colposi derivanti da violazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro previsti dall’art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 introdotto dalla L. 123/07 (lesioni colpose gravi o gravissime ed omicidio colposo). Il decreto prevede nell’allegato A anche altre cause ostative del rilascio del DURC (per periodi da 3 a 24 mesi): inviamo anche file di parziale decodifica di tale allegato altrimenti poco comprensibile. Il decreto non limita tale disciplina alle imprese a maggior rischio (edili, industria pesanti, chimica, ecc), ma la applica a tutte le attività. Restando nell’ambito più specifico relativo ai reati previsti dal D.Lgs. 231/01 (articoli 589 e 590 del codice penale) tale sospensione va da un minimo di 18 mesi ad un massimo di 24 mesi. Per fare un esempio “terrorista” (!!!) un qualunque incidente colposo che comporti una prognosi superiore a 40 giorni con conseguente condanna per lesioni gravi può portare, con l’attuale normativa:
... oltre alle sanzioni specifiche previste dal codice penale. Tale impianto pare, a parere di chi scrive, francamente eccessivo anche perchè mentre la parte 231 è in ogni caso demandata alla discrezionalità (anche se parziale ed a volte pericolosa) di un giudice, la parte relativa al DURC non prevede ambiti di discrezionalità, ma solo la sua puntuale ed automatica applicazione da parte degli enti amministrativi preposti alla emanazione del DURC stesso. Quindi a fronte di una condanna per lesioni colpose gravi (anche con conseguenze irrilevanti) il pubblico dipendente dell’INAIL non può far altro che negare il rilascio del DURC con il rischio di far chiudere o danneggiare gravemente l’azienda e colpendo il lavoratore stesso ed i suoi colleghi . Ad appesantire ulteriormente il quadro, come se non bastasse, nel vertice di lunedì 17 dicembre tra Ministero del Lavoro, Regioni e parti sociali è stata discussa una bozza di decreto legislativo, predisposta dal ministero stesso, che prevede che solo imprese dotate di standard di sicurezza certificati potranno partecipare a gare di appalto o ricevere incentivi pubblici. Al momento non è dato sapere quali siano gli standard di sicurezza richiesti (che saranno definiti dalla Commissione consultiva del Ministero del Lavoro) e a quale “certificazione” si intenda riferirsi: certamente si tratta anche in questo caso di una stretta rispetto all’attuale livello di rigore della 626. Quanto detto vale a meno che l’azienda o l’ente, oltre che applicare puntualmente la legge, non sia in grado di dimostrare la propria mancanza di responsabilità diretta o indiretta in quanto è avvenuto attraverso adeguati strumenti di gestione del rischio.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 21/12/2007 @ 11:38:23, in Sicurezza, linkato 207 volte)
Gli articoli 26 ed 30 del nuovo Testo unico sulla sicurezza, che dovrebbe essere approvato nel suo complesso entro maggio 2008, contengono delle indicazioni che possono avere al breve forti ripercussioni sull'organizzazione dell'azienda. L’art. 30, come già indicato nella L. 123/07, conferma la necessità del modello organizzativo 231 come strumento di esenzione e lo rende obbligatorio per alcune categorie di aziende, tra cui quelle sanitarie, facendo riferimento alle OHSAS 18001 o al SGSL dell’UNI-INAIL come sistemi validi per la dimostrazione della effettiva attuazione dei requisiti previsti dall’articolo stesso per il conseguimento dell’esimente.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 15/01/2008 @ 16:00:55, in D.Lgs 231/01, linkato 3781 volte)
Come anticipato è entrato in vigore l’art. 25 – octies del D.Lgs. 231/01 che estende le sanzioni del decreto anche ai reati di Ricettazione (art. 648), Riciclaggio (art. 648 bis) ed Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter).
I reati di riciclaggio e d'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01, ma esclusivamente se transnazionali (ex art. 10 L. 146/06). A seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati – unitamente alla ricettazione – divengono rilevanti anche su base nazionale.
Tale articolo è stato introdotto dal D.Lgs. 231/07 (non è uno scherzo: hanno lo stesso numero e cambia l’anno, tanto per semplificare le cose) di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
art. 25 - octies
Titolo:
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o
utilita' di provenienza illecita. Testo: in vigore dal 29/12/2007
inserito da: DLG del 21/11/2007 n. 231 art. 63 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del
codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per specifiche tipologie di società - intermediari finanziari o altri soggetti comunque esercenti attività finanziaria artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del Decreto), il Decreto Legislativo prevede una modifica del ruolo dell’Organismo di Vigilanza, cui competono specifici obblighi di comunicazione nei confronti delle Autorità di Vigilanza, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’UIF (D.Lgs. 231/07, art. 52).
All’Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001 (insieme ad altri organi di controllo, ad es. il Collegio Sindacale) sono attribuiti precisi obblighi, previsti dall’art. 52 del Decreto, essendo tenuto a comunicare:
Per la prima volta, quindi, a carico dell’Organismo di Vigilanza, sono stati previsti degli obblighi di segnalazione verso l’esterno dell’ente (in particolare, ad autorità di vigilanza) prevedendo, di fatto, una sorta di obbligo di denuncia sconosciuto nella normativa sin qui vigente.
Ai nuovi compiti dell’Organismo di Vigilanza corrispondono nuove e più gravi responsabilità, dato che l’omissione degli obblighi di comunicazione, sopra elencati, comporta una responsabilità penale per i componenti dell’Organismo stesso.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 15/01/2008 @ 16:08:22, in D.Lgs 231/01, linkato 197 volte)
Venerdì 11/01 ha avuto luogo un vertice tra Ministero del Lavoro e Ministero della Salute da un lato e le imprese (CGIL, CISL, UIL, Confindustria, Confcommercio, Confartigianto, ABI) e le Regioni dall’altro, per la messa a punto del Titolo I del nuovo Testo Unico sulla Sicurezza.
Entro una decina di giorni, al prossimo incontro tra le parti, dovrebbe essere pronto il testo definitivo comprensivo di apparato sanzionatorio, anticipando la scadenza della delega che è a maggio 2008.
Al momento risulta confermata sostanzialmente la bozza pubblicata (scarica documento ) e quindi:
A fronte di un sostanziale irrigidimento dei criteri di valutazione dei rischi aziendali, previsto dal nuovo Testo Unico, dovrebbe essere riconosciuta la facoltà d'interpello nei confronti della PA e dato un periodo di 2 anni di adeguamento per le imprese sotto i 10 dipendenti.
Al momento in cui sarà meglio definito anche questo ambito legato al D.Lgs. 626/94 posterò un “riassunto” delle aree di applicazione del D.Lgs. 231/01 con le implicazioni conseguenti e le possibili soluzioni.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 25/01/2008 @ 10:04:35, in D.Lgs 231/01, linkato 1746 volte)
Sanzioni 231
Al momento non sono ancora stati emanati i criteri per gli accertamenti sanitari specifici. Pertanto, in assenza delle nuove indicazioni, i medici competenti dovranno fare riferimento alle procedure previste nel “vecchio” decreto sulla tossicodipendenza (Decreto n.186/90) che, peraltro, come evidenziato da Confindustria, non risulta appropriato rispetto alle nuove esigenze di accertamento (ad esempio, non riguarda la verifica della tossicodipendenza “occasionale”, ma solo di quella “abituale”). Tale difficoltà applicativa è già oggetto di numerosi dibattiti e confronti a livello nazionale e locale e l’Unione si è attivata al fine di rimuovere gli impedimenti per una corretta gestione del nuovo obbligo. Per chi fosse interessato a valutare personalmente, il testo integrale dell'atto d'intesa.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 08/02/2008 @ 18:57:27, in D.Lgs 231/01, linkato 249 volte)
Il Gip Giovanna Verga con ordinanza del 24/01/08 ha ammesso la costituzione come parte civile della parte lesa (in questo caso l’Agenzia delle Entrate) nel rinvio a giudizio nei confronti di una società imputata per fattispecie previste dal D.Lgs. 231/01. Fino ad ora la possibilità di costituirsi parte civile in un procedimento 231 era stata negata da tutti i giudici: le motivazioni che hanno mosso il giudice Verga le potete trovare a pagina 32 del Sole 24 Ore di sabato 26 gennaio 2008. Aldilà delle motivazioni la decisione, se verrà seguita anche da altri magistrati, può portare ad un ampliamento delle possibilità risarcitorie delle parti lese (nell’articolo si fa riferimento ai 36.000 risparmiatori coinvolti nel caso Parmalat che hanno fatto la stessa richiesta nel processo contro le banche estere) Rilevante è anche l’ordinanza della Corte di Cassazione (n° 4018 del 24/01/08 seconda sezione penale) redatta da Piercamillo Davigo. L’ordinanza fa riferimento al sequestro preventivo ai fini della confisca di 750 milioni di euro effettuato nei confronti di IMPREGILO per le vicende legate allo smaltimento dei rifiuti in Campania. La difesa di IMPREGILO aveva sostenuto che andava sottoposto a confisca solo l’utile netto dell'attività illecita e quindi ricavi meno costi. Il giudice valuta tale tesi insussistente in quanto in tutte le situazioni il profitto del reato è identificato con i ricavi del reato senza possibilità di dedurre i costi: il profitto del reato del traffico di stupefacenti non può essere ridotto dal costo sostenuto per l’acquisto della droga. Del resto se fosse confiscato solo l’utile netto non ci sarebbe in realtà nessuna sanzione per l’azienda (salve le sanzioni pecuniarie e il risarcimento del danno), ma solo un mancato guadagno e questo vanificherebbe la finalità deterrente della legge. In questi stessi giorni anche CALCESTRUZZI (del gruppo Italcementi) è indagata ai sensi della 231 per il reato di truffa ai danni dello stato commesso con finalità di agevolare cosa nostra: per questo sono stati sequestrati beni per circa 600 milioni. Il caso ha anche portato in carcere l’amministratore delegato e altri tre dirigenti dell’azienda per una serie di reati che avrebbero portato alla costituzione di fondi neri da destinare alla mafia attraverso la fornitura di cemento di cattiva qualità in numerose commesse pubbliche: la nomina di un comitato di saggi (tra cui Pier Luigi Vigna) effettuata il 23/12/07 da Italcementi per verificare le irregolarità della controllata è stata considerata operazione tardiva e di maquillage.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 14/02/2008 @ 17:14:57, in D.Lgs 231/01, linkato 197 volte)
Pare che il sistema sanzionatorio (peraltro non ancora noto) previsto dal nuovo Testo Unico sulla Sicurezza dei Luoghi di Lavoro verrà costruito con sanzioni più leggere di quanto si prevedeva.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 26/02/2008 @ 14:52:09, in D.Lgs 231/01, linkato 341 volte)
DURC Una notizia positiva (segnalatami dal Dott. Massimo Bianchi): l’interpretazione della circolare 5/2008 del Ministero del Lavoro sul DM 24/10/2007 relativo al Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) è che le irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicate dal DM 24 ottobre 2007 come cause ostative al rilascio del Durc, escludono dai benefici normativi e contributivi ma non bloccano l’attività d’impresa. La circolare afferma che le imprese di tutti i settori devono presentare il Durc anche per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie «per la realizzazione di investimenti». Inoltre, il Durc rientra tra la documentazione necessaria per l’assegnazione di appalti pubblici in tutti i settori o per l’abilitazione (permesso di costruire o Dia) all'esecuzione di appalti privati nel settore dell’edilizia. Il Durc è richiesto anche ai lavoratori autonomi anche se privi di dipendenti, «nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia». Nel decreto è stata inserita la regola in base alla quale, in pendenza di contenzioso amministrativo e sino alla decisione dello stesso, la regolarità contributiva va sempre dichiarata. Inoltre ai soli fini della partecipazione a gare di appalto, non osta al rilascio del Durc un'omissione contributiva «non grave». La gravità del debito è poi individuata secondo due parametri: Quindi anche in presenza di uno scostamento superiore al 5%, il Durc è comunque rilasciato qualora il debito contributivo sia inferiore ad Euro 100,00. Il DM intende inoltre penalizzare le imprese che, pur in regola con gli obblighi contributivi, non rispettano altri parametri di regolarità sul piano della legislazione sociale indicando alcune condizioni ostative al rilascio del DURC. Per quanto riguarda l’efficacia della sanzione accessoria costituita dal non rilascio del Durc, è indispensabile verificare se essa opera con riferimento agli appalti, alle sovvenzioni comunitarie ed ai benefici normativi e contributivi, o sia limitata solo a queste ultime agevolazioni. Poiché il comma 1176 della Finanziaria 2007 fa esplicito riferimento al Durc finalizzato alla fruizione dei benefici normativi e contributivi – si legge nella circolare – l’ambito di efficacia delle cause ostative connesse alla violazione della disciplina in materia di tutela delle condizioni di lavoro non può essere esteso al Durc rilasciato in occasione di appalti pubblici e privati ma sia da riferirsi al Durc richiesto ai soli fini della fruizione dei predetti benefici normativi e contributivi. DIMISSIONI Il decreto ministeriale (non ancora approvato) che attua la legge 188/08 prevede che le dimissioni volontarie del lavoratore potranno essere rassegnate solo compilando apposito modulo su internet, anche se la legge prevedeva che appositi moduli cartacei (non falsificabili) fossero disponibili presso le direzioni provinciali del Lavoro, gli uffici comunali e i Centri per l’Impiego. Sono obbligati i lavoratori subordinati, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, di collaborazione occasionale, i soci di cooperative. Il modulo attualmente previsto è abbastanza complicato e di non semplice compilazione nelle sue 6 sezioni (vedi Il Sole 24 Ore del 18/02 pag. 37). La procedura di compilazione e consegna dovrebbe essere la seguente: Il lavoratore accede al sito www.lavoro.gov.it in un’area specifica per la gestione del modello si registra compila il modello trasmette telematicamente il modello al ministero stampa il modello lo consegna al datore di lavoro il datore di lavoro comunica l’avvenuta cessazione del rapporto entro 5 giorni.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 26/02/2008 @ 14:56:03, in D.Lgs 231/01, linkato 186 volte)
DIMISSIONI VOLONTARIE Sulla Gazzetta Ufficiale 42 del 19/02 è stato pubblicato il decreto 21/01/08 del Ministro del Lavoro per l’adozione del modulo ministeriale per le dimissioni volontarie dei lavoratori. Rispetto a quanto comunicatovi con la news letter n° 6 vi sono alcune modifiche riguardanti i contenuti e la forma del modulo che risulta semplificato rispetto a quanto anticipato (vedi Il Sole 24 Ore del 20/02 pag. 33). Viene invece confermato che:
Deve essere confermato che in questa procedura non rientrano le dimissioni consensuali. Non è chiaro cosa fare in caso di abbandono del posto di lavoro da parte del lavoratore: al momento appare conveniente aprire un procedimento disciplinare piuttosto che dichiarare dimissioni di fatto. TESTO UNICO SULLA SICUREZZA Entro il 28/02 verrà presentato in consiglio dei ministri la parte relativa all’articolo primo della delega che comprende anche la parte sanzionatoria, nonostante alcune difformità di parere tra le parti sociali e il Governo. Appare forte la probabilità di un nulla di fatto visto che il testo dopo l’approvazione dovrà passare al vaglio delle commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Stato-Regioni ed i tempi sono molto stretti rispetto alla scadenza elettorale.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 28/02/2008 @ 11:31:56, in D.Lgs 231/01, linkato 1075 volte)
CORRUZIONE PRIVATA Martedì 19/02 la Camera ha definitivamente approvato la Comunitaria 2007 al cui interno vi è la delega al governo ad approvare entro un anno un D.Lgs. che dia attuazione alla direttiva comunitaria (2003/568/GAI) sulla lotta alla corruzione nel settore privato, introducendo il nuovo reato nel Codice Penale. L’esempio tipico della corruzione tra privati è quello del responsabile acquisti che richiede tangenti e dell’impresa che ne offre per assicurarsi commesse ed ordini. L’obiettivo, nel quadro della cooperazione penale internazionale, è quello di garantire la trasparenza dell’esercizio dell'attività economica, colpendo le funzioni coinvolte con la reclusione da uno a cinque anni. Per rendere più efficace l’impianto sanzionatorio il decreto dovrà contenere anche una forma di responsabilità a carico della società che ha tratto vantaggio dall’illecito e tale responsabilità dovrà essere ribadita con sanzioni di tipo economico e di tipo interdittivo allargando così il numero dei reati presupposto del D.Lgs. 231/01, inserendolo tra le fattispecie indicate nella sezione III del capo I. Con il nuovo reato viene colpita la condotta di chi, in ambito lavorativo, intenzionalmente:
Nello stesso decreto dovrà essere disciplinato il provvedimento di confisca emesso in uno Stato dell’Unione da eseguire in un altro Stato. Inoltre il Senato in settimana dovrebbe approvare:
SOSPENSIONE DELLA ATTIVITÀ La sospensione dell'attività prevista dall’art. 5 della L. 123/07 è stata applicata in tre mesi in 1.160 casi: 1.158 per uso di lavoro nero (in misura pari o superiore al 20% della forza lavoro), 1 per reiterate violazioni su tempi di lavoro e riposi, 1 per reiterate violazioni alle norme in materia di tutela della sicurezza e della salute. Sostanzialmente la norma, pur essendo rivolta a tutte le attività imprenditoriali, ha colpito prevalentemente imprese di costruzioni di piccole dimensioni, sottoposte alla maggior parte dei controlli degli ispettori delle Direzioni Provinciali del Lavoro. Comunque dato che le violazioni in materia di tutela della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro che al momento possono comportare la sospensione dell'attività e anche l’interdizione a trattare con la pubblica amministrazione ed alla partecipazione a gare pubbliche per un periodo di tempo che può arrivare a due anni. sono quelle indicate nell’allegato al DM 24/10/2007 (che comprendono anche la sospensione del rilascio del DURC), allego tale documento alla presente con un piccolo glossario di parziale decodifica degli articoli indicati.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 06/03/2008 @ 09:36:21, in D.Lgs 231/01, linkato 3311 volte)
CONSIDERAZIONI SULLA EFFICACIA DEI MODELLI ORGANIZZATIVI Il Sole 24 Ore del 3 marzo 2008 riporta un interessante articolo del Dott. Paolo Ielo (Gip presso il Tribunale di Milano) che conferma le impostazioni di fondo che abbiamo già indicato in altre comunicazioni riguardo all'efficacia dei Modelli Organizzativi e alla necessità che tali Modelli non diventino degli inutili orpelli con l’unica conseguenza di appesantire l’attività aziendale. Va notato che l’espansione continua e non ancora terminata dei reati presupposti indicati nel decreto rende la definizione da parte della norma dei contenuti dei modelli organizzativi per certi versi carente e per altri eccessiva. L’esempio riportato è quello dell’art. 6 del decreto sulla necessità di previsione di controlli sulle modalità di gestione delle risorse finanziarie, attività indispensabile per chi ha rapporti con la Pubblica Amministrazione o in presenza di rilevanti e complesse attività finanziarie, ma inutile per quanto riguarda la sicurezza dei luoghi di lavoro. Resta quindi sempre complessa la corretta individuazione:
È opportuno precisare che i Modelli Organizzativi finalizzati alla prevenzione di reati non sono altro che sistemi di Risk Management focalizzati su precise aree di rischio. E infatti l’articolo, pur nel linguaggio complesso della magistratura, ribadisce che nella costruzione del sistema di prevenzione dei reati (compliance program) le componenti del Modello dovranno essere costruite, identificate e valutate in funzione delle finalità che persegue: quindi il modello avrà un contenuto minimo di controllo su tutte le aree aziendali e previsioni specifiche più ampie nelle aree valutate a maggior rischio. Ne consegue che:
fanno parte del contenuto minimo di ogni Modello Organizzativo, ma che potranno/dovranno essere declinati in maniera diversa/adeguata alle singole aree di rischio così da poter essere realmente efficaci o quantomeno riuscire a dimostrare che l’ente ha fatto tutto il possibile affinché l’evento negativo non si verificasse. L’efficacia del Modello sarà tanto più elevata tanto più questo sarà snello e quindi realmente attuato/attuabile. Si deve tener conto che un sistema di Risk Management deve essere compatibile anche a livello di costi e quindi invece di introdurre nuove procedure sarà opportuno concentrarsi sulle procedure già esistenti, valutare il loro contributo all’efficacia nella gestione del rischio e integrare la stessa gestione del rischio nelle attività operative di base. L’articolo termina con una nota interessante (e se si vuole rassicurante) sui criteri di valutazione in sede di giudizio, che, nel pesare l’adeguatezza del modello, dovranno attenersi a valutazioni premianti che riconoscano l’assenza di responsabilità dell’ente, anche in presenza di reato, quando esitano le condizioni di concreta efficacia del Modello. DIMISSIONI VOLONTARIE: CHIARIMENTI MINISTERIALI SULLE NUOVE MODALITÀ, OBBLIGATORIE DAL 5 MARZO 2008 Solo ieri è stata diffusa la circolare ministeriale, contenente i chiarimenti sulle nuove modalità di presentazione delle dimissioni volontarie, obbligatorie da oggi 5 marzo 2008. In allegato inviamo la circolare e ribadiamo gli aspetti di maggior rilievo che emergono da una prima lettura del testo. In primo luogo il Ministero ha chiarito che le nuove modalità non si applicano nel caso di
Come già detto l’obbligo di presentare le dimissioni secondo le nuove modalità riguarda: lavoratori subordinati, associati in partecipazione, soci di cooperative, collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto e mini-cocopro; restano invece escluse le collaborazioni occasionali nelle quali non si ravvisa un coordinamento tra lavoratore e committente. Il lavoratore potrà accedere al sistema on-line per compilare ed inviare il modulo tramite i seguenti soggetti “abilitati”: Centri per l’Impiego, Direzioni Provinciali del Lavoro e, quando sarà firmata la convenzione, patronati e sindacati. Nel caso in cui intenda precompilare il modulo autonomamente dovrà comunque recarsi presso uno dei soggetti “abilitati” per la validazione di quanto contenuto nel modulo stesso (in altri termini il soggetto “abilitato” deve sempre asseverare la reale volontà di dimissioni del lavoratore: tale procedura lascia perplessi in quanto non era indicata nella L.188/07, così come non era previsto l’esclusivo utilizzo di internet, ma anche di sistemi cartacei) Al termine della compilazione, il modulo verrà protocollato e gli verrà attribuito un codice unico e quindi una ricevuta contenente tutti i dati inseriti nel modulo unitamente ai dati di invio che permettono la non contraffabilità e la decorrenza dei 15 giorni di validità delle dimissioni. Questa ricevuta dovrà essere stampata e consegnata dal lavoratore al datore di lavoro. La novità non riguarda le dimissioni già presentate (entro il 04/03/2008) da lavoratori che si trovino nel periodo di preavviso, in quanto la nuova disciplina decorre da oggi 5 marzo. Pertanto, le dimissioni già presentate con le precedenti modalità sono da ritenersi valide a tutti gli effetti, anche se la cessazione del rapporto avrà luogo dopo il 5 marzo 2008.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 07/03/2008 @ 16:20:29, in D.Lgs 231/01, linkato 207 volte)
PREMESSA Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita al Governo dalla L. 123/07 in materia di salute e sicurezza del lavoro. Il testo, che ha raccolto il parere sfavorevole (pur con diverse sfumature) delle organizzazioni imprenditoriali a causa dell’impostazione ritenuta di tipo più repressivo che preventivo, non è ancora precettivo e deve ora avere il parere positivo delle commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Stato-Regioni, per poi tornare in Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva. Aldilà di ogni considerazione di merito riportiamo una sintesi dei contenuti del provvedimento visti i suoi legami con il D.Lgs. 231/01 ed i suoi impatti sull’organizzazione e rimandiamo ulteriori eventuali commenti (peraltro già abbondantemente presenti sui media) al momento dell'approvazione definitiva del decreto. Con il vostro contributo nelle prossime comunicazioni vorremmo affrontare, oltre agli aspetti normativi, (è questa la ragione del blog) il tema di un modello operativo di risk management, adeguato alla realtà delle aziende italiane, che:
e quindi garantisca la creazione di valore e la continuità aziendale (business continuity). I CONTENUTI DEL NUOVO TU SULLA SICUREZZA Il provvedimento ridefinisce in un’ottica di sistema le regole sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, fino ad oggi contenute in una serie di normative emanate nell’arco di quasi 60 anni, e sostituirà il D.Lgs. 626/94. I titoli principali del provvedimento, oltre 300 articoli, riguardano:
Queste le principali novità:
Di Dott. Francesco Manneschi (del 13/03/2008 @ 15:28:07, in D.Lgs 231/01, linkato 332 volte)
Il nuovo TU sulla sicurezza approvato da Consiglio dei Ministri la scorsa settimana contiene al suo interno alcune conferme e alcune novità rispetto a quanto anticipato nelle precedenti news letter per quanto riguarda la validità di esimente dei modelli organizzativi e per gli aspetti sanzionatori previsti dall’art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 introdotto dall’art. 9 della L.123/07. Premesso che il TU sulla sicurezza, di cui alleghiamo copia, deve essere ancora approvato in via definitiva (domani 12/03 comincia l’iter con una Conferenza Stato Regioni straordinaria) qui riportiamo alcuni aspetti correlati o vicini al D.Lgs. 231/01 che non erano stati affrontati nella precedente news letter del n° 10 del 07/03. VALIDITÀ DEL MODELLO ORGANIZZATIVO Per quanto riguarda la validità come esimente (nel campo specifico della sicurezza dei luoghi di lavoro), come già vi avevamo anticipato, la valutazione sul Modello Organizzativo viene sottratta alla completa discrezionalità del magistrato. Le imprese che adotteranno le dettagliate misure standard previste all’art. 30 del testo, supportate da adeguati sistemi di registrazione delle attività svolte, avranno la garanzia di sfuggire agli effetti della 231 per quanto riguarda le previsioni dell'art. 25 septies. In una fase iniziale sarà sufficiente l’avere adottato modelli conformi alle linee guida SGS UNI-INAIL o al BS OHSAS 18001:2007 che potranno in seguito essere integrati con i requisiti individuati dalla commissione costituita a questo scopo (art.6). Sono previste forme agevolative per aziende fino a 50 addetti. RIMODULAZIONE SANZIONI ARTICOLO 25-SEPTIES D.LGS.231/01 Le sanzioni previste dalla L.123/01 e applicate tramite il D.Lgs. 231/01 sono state rimodulate (art. 300 che sostituisce il contenuto dell’art. 25 septies del D.Lgs. 231) in funzione della gravità dell’incidente e della responsabilità del datore di lavoro e/o dei dirigenti. Infatti mentre fino ad ora la sanzione pecuniaria prevista è sempre di 1.000 quote (da 258.000 euro a 1.549.000 euro) più tutte le sanzioni interdittive. Se viene approvato nei tempi dovuti il nuovo TU prevede: Omicidio colposo causato da mancato rispetto da parte del datore di lavoro degli obblighi non delegabili (art. 17):
Omicidio colposo causato dalla violazione degli altri obblighi posti a carico del datore di lavoro e dei dirigenti (art. 18):
Lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE Nel nuovo TU è prevista l’introduzione (art. 27) di un sistema di qualificazione dal punto di vista della sicurezza per imprese e professionisti che vogliano partecipare a gare di appalto. Tale accreditamento (che dovrà essere messo a punto dalla Commissione prevista all’art. 6) sarà indispensabile per la partecipazione a gare di appalto o subappaltie per l’ottenimento di agevolazioni, finanziamenti, ecc. legati ai medesimi appalti o subappalti. Al decreto sono collegati 51 allegati che potete trovare all’indirizzo sotto riportato: Nel primo di questi allegati sono indicate le cause che possono portare alla sospensione dell'attività da parte delle autorità di vigilanza prevista dall’art 14.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 25/03/2008 @ 09:41:07, in D.Lgs 231/01, linkato 193 volte)
Un cliente ha posto il seguente quesito: è sufficiente per l’azienda far firmare periodicamente al Direttore Generale e a tutte le altre funzioni (interne ed esterne) che operano in maniera significativa con la PA un documento in cui dichiarano di aver tenuto comportamenti corretti nei rapporti con la PA stessa, al fine di poter conseguire l’esimente rispetto ai reati presupposto del D.Lgs. 231/01. Direi che non è sufficiente. Si deve poter dimostrare che chi ha commesso il reato lo ha fatto eludendo precise indicazioni e controlli posti in essere dall’azienda. E quindi è vero che i collaboratori devono essere consapevoli dell’impegno etico dell’azienda, ma tale consapevolezza deve essere verificata non solo sotto il punto di vista dell’apprendimento, ma anche sotto quello dei comportamenti, attraverso opportuni controlli sul rispetto delle procedure adottate, procedure e controlli la cui adeguatezza deve essere ciclicamente misurata. Va comunque ben valutato il ruolo del soggetto per graduare il rapporto livello controlli/livello conoscenza. Si può presupporre che dirigenti o comunque soggetti abilitati a trattare con la PA abbiano una maggior consapevolezza degli impegni etici aziendali connaturata proprio al ruolo. Non è detto però che tale consapevolezza si traduca in comportamenti conseguenti, per cui è opportuno e possibile prevedere controlli più intensi (ad esempio più firme) per tali funzioni. Mentre nel caso, ad esempio, di un autista che offre 100 euro ad un finanziere perchè chiuda un occhio su qualche sua magagna che comunque porta vantaggio all’azienda, i controlli sono praticamente impossibili. Diventa quindi indispensabile in questo caso dimostrare che il soggetto sapeva che certi comportamenti sono contrari all’etica aziendale e assolutamente proibiti: quindi minor possibilità di controllo, maggior intensità di conoscenza.
News n°13/08: Antiriciclaggio, dimissioni, sicurezza. Convenzione di Budapest su crimini informatici
Di Dott. Francesco Manneschi (del 27/03/2008 @ 09:46:46, in D.Lgs 231/01, linkato 272 volte)
ANTIRICICLAGGIO Si ricorda che in base al D.Lgs. 231/07(antiriciclaggio), dopo che dal 29 dicembre 2007 sono entrate in vigore specifiche norme di identificazione del cliente a carico degli intermediari finanziari e dei professionisti, dal 30 aprile 2008 scattano le limitazioni all’uso di denaro contante e titoli al portatore previsti dal medesimo decreto. Tali limitazioni consistono in:
Il decreto 231/07, oltre ad introdurre l’articolo 25 –opties nel decreto 231/01, ha previsto anche specifiche responsabilità di informazione a carico dell’Organismo di Vigilanza (vedi news letter del 15/01/2008). DIMISSIONI VOLONTARIE Con circolare del 25/03/08 il Ministero del Lavoro fornisce un chiarimento completo sia sulle modalità di attuazione che sui soggetti interessati alla nuova normativa. In particolare si specifica che il lavoratore può inviare direttamente e autonomamente on-line il modulo di dimissioni previa registrazione al sito www.mdv.lavoro.gov.it ;, senza alcuna validazione da parte di terzi (soggetti abilitati) e sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione della normativa i rapporti di agenzia. TU SULLA SICUREZZA Le Commissioni Lavoro di Camera (19/03) e Senato (20/03) hanno approvato il nuovo TU Sicurezza. Sono state apportate alcune correzioni, tra cui quella di maggior interesse dal nostro punto di vista è l’ampliamento a sei mesi dei tempi a disposizione delle aziende per adeguarsi alla nuova normativa. A questo punto il Governo dovrebbe riapprovare per la seconda volta il decreto entro il 2 aprile. CRIMINALITÀ INFORMATICA: ratifica della Convenzione di Budapest Con il voto definitivo del Senato è stata ratificata anche in Italia la Convenzione Budapest il 23 novembre 2001. La Convenzione estende la portata del reato informatico, includendo tutti quelli in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica. La Convenzione ha come obiettivo la realizzazione di una politica comune fra gli Stati membri mediante l'adozione di una legislazione che consenta di combattere il crimine informatico in maniera coordinata, e tende:
In particolare, la Convenzione prevede un certo numero di fattispecie che saranno sottoposte a misure normative di diritto penale sostanziale e che le parti devono adottare a livello nazionale. Si tratta:
News n°14/08: Responsabiltà appaltatore e subappaltatore. Individuazione dei lavoratori nel nuovo TU
Di Dott. Francesco Manneschi (del 08/04/2008 @ 17:50:27, in D.Lgs 231/01, linkato 252 volte)
Responsabilità solidale nei subappalti tra appaltatore e subappaltatore
È stato firmato (25/02/08) il decreto ministeriale che da attuazione alla responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore (prevista dal Dl 223/06) per quanto riguarda versamenti:
Nelle situazioni in cui si verifica una forte rotazione dei soggetti impiegati (pulizie, edilizia) pare opportuno predisporre controlli affinché l’appaltatore non venga chiamato a rispondere di mancati versamenti relativi a soggetti che non hanno mai lavorato nell’appalto specifico. La norma non vale per il committente, sottoposto solo a sanzione amministrativa.
Il nuovo TU sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ha notevolmente allargato la platea dei soggetti coinvolti in quanto “lavoratori”. Sono esclusi dalla normativa:
Tutti gli altri rientrano:
Per quanto riguarda le scuole università, biblioteche, musei, archivi pubblici e le attività marittime, portuali e del trasporto aereo verranno emanati specifici decreti: fino a quel momento resta valido quanto indicato nel D.Lgs. 626/94 (art. 1 comma 2). A prescindere dalla tutela accordata dalla legge il numero dei lavoratori impiegati comporta diversi livelli di rigore della norma. Non sono computati nel numero dei lavoratori impiegati (ancorché tutelati dalla legge):
Di Dott. Francesco Manneschi (del 23/04/2008 @ 10:21:02, in D.Lgs 231/01, linkato 275 volte)
Il testo completo delle linee guida è scaricabile dall’indirizzo: www.confindustria.it/Aree/lineeg.nsf/(WebDataIST)?OpenView&MenuID=572E9F6FDD21FCBCC1256F90002FB00 Queste le principali novità per la Parte Generale (Cap. I - IV): Cap. I - Individuazione dei rischi e protocolli Le principali novità riguardano, com'era prevedibile, l'integrazione nelle Linee Guida delle norme di comportamento a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Cap. II - Codice etico con riferimento ai reati ex D.Lgs. 231/2001 e sistema disciplinare
Cap. III - L'Organismo di vigilanza
Cap. IV - Modelli organizzativi e soglie dimensionali: una chiave di lettura per le piccole imprese. Il capitolo dedicato alle c.d. "piccole imprese" è stato integrato per gli aspetti normativi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, relativamente all'articolazione dei controlli preventivi ed alla configurazione dell'organismo di vigilanza.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 23/04/2008 @ 10:30:56, in D.Lgs 231/01, linkato 193 volte)
IMPRESA SOCIALE Sono stati pubblicati sulla G.U. 86 dell’11/04/08 i 4 decreti ministeriali del 24 gennaio (vedi allegato), due del Ministero dello Sviluppo Economico e due del Ministero della Solidarietà Sociale, di attuazione del D.Lgs. 155/06. I quattro decreti riguardano:
Si ricorda che per le imprese sociali la redazione del bilancio sociale è obbligatoria ed esso deve essere approvato congiuntamente con il bilancio di esercizio e depositato al Registro delle Imprese entro 30 giorni dall'approvazione assieme all’altra documentazione. APPALTI E RESPONSABILITÀ SOLIDALE A seguito di numerose richieste, invio assieme alla presente gli allegati (all. n°1 - all. n°2 - all. n°3) al decreto interministeriale del 25 febbraio 2008 sulla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, allegati la cui compilazione solleva le aziende dalla complessa procedura prevista dal decreto. Mi scuso per non averli allegati alla precedente comunicazione e con chi invece li riceve per la seconda volta. LICENZIABILITÀ DOPO IL RINVIO A GIUDIZIO La Corte di Cassazione (sentenza sezione lavoro n° 7983/08) ha riconosciuto valido il licenziamento dopo il rinvio a giudizio del dipendente che abbia commesso negligenze gravi o comunque azioni tali da compromettere gravemente il rapporto fiduciario, senza attendere la conclusione del processo penale. La notizia e l’estratto della sentenza sono pubblicati a pag. 36 del Sole 24 Ore di lunedì 14/04/08.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 23/04/2008 @ 10:33:08, in D.Lgs 231/01, linkato 13172 volte)
Il “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi” per la partecipazione ad appalti e subappalti previsto dall’art. 27 del nuovo TU sulla sicurezza CERTIFICAZIONE OHSAS 18001 E SGSL UNI-INAIL Ho ricevuto in questi giorni alcune richieste di chiarimento sul fatto che il conseguimento della certificazione OHSAS 18001 oppure l’applicazione del SGSL UNI-INAIL siano di per se sufficienti per conseguire l’esimente rispetto alle fattispecie di reato previste dall’art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 (lesioni colpose gravi o gravissime o omicidio colposo derivanti da mancata applicazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro). Premesso che ad oggi si ragiona sul Testo Unico sulla Sicurezza entrato in Consiglio dei Ministri, firmato dal Presidente della Repubblica, ma non ancora pubblicato sulla G.U., si può comunque affermare che la sola certificazione OHSAS 18001 o l’applicazione del SGSL UNI-INAIL non sono sufficienti a conseguire l’esimente. Intanto lo stesso TU all’art. 30 comma 5 recita: “In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti”. Quindi i due modelli indicati sono validi (per le sole parti corrispondenti) per un primo periodo: successivamente il modello organizzativo dovrà fare riferimento ai parametri indicati nel medesimo art. 30 ai commi precedenti, anche se ovviamente una certificazione 18001 o l’applicazione del modello SGSL aiuteranno molto. Per il resto faccio riferimento alle “Linee Guida” di Confindustria di cui vi ho inviato sintesi con la News Letter n° 15: tali “Linee Guida” sono state approvate dal Ministero della Giustizia e quindi le indicazioni in esse contenute sono da ritenersi giuridicamente valide. Sintetizzando ulteriormente si può dire che il Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/01 ha comunque e sempre come presupposto per la sua efficacia esimente l’esistenza:
La certificazione OHSAS 18001 ed il SGSL UNI-INAIL coprono solo (e non è poco, ma non è sufficiente) la parte riguardante la gestione operativa ed il sistema di monitoraggio della sicurezza, tutto il resto resta scoperto. SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI Sarà da valutare la portata dell’art. 27 del TU (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi), non indirizzato specificatamente alla prevenzione delle fattispecie dell’art 25 septies D.Lgs 231/01 e dell’art. 30 del TU. Tale sistema di qualificazione, espressamente indicato nella legge delega L. 123/07 (art. 1, comma 1, lett. m) e s), comporterà la necessità di adeguamento ai requisiti richiesti per chi voglia partecipare a gare di appalto o ottenere subappalti come indicato al comma 2: “Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti”. Quale rapporto ci sarà tra un Modello Organizzativo valido ai fini del D.Lgs. 231/01 e tale sistema di qualificazione? In altre parole l’avere un Modello Organizzativo, magari appoggiato a una certificazione OHSAS 18001, valido come esimente nei confronti dei reati presupposti indicati all’art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 consentirà anche di avere la qualificazione automaticamente o più facilmente? Oppure ci sarà un ulteriore appesantimento di adempimenti? Tale sistema di qualificazione dovrà (dovrebbe) essere approvato con DPR entro 12 mesi dall’entrata in vigore del TU (art. 6, comma 8, lettera g del medesimo TU): aspettiamo fiduciosi........
Di Dott. Francesco Manneschi (del 08/05/2008 @ 10:24:21, in D.Lgs 231/01, linkato 490 volte)
COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE CONTABILE Il Ministero dell’Economia ha messo in pubblica consultazione un documento sulle modalità di recepimento della direttiva comunitaria 43/2006 sulla revisione contabile. In base al documento i compiti di revisione contabile sui bilanci saranno sottratti al collegio sindacale anche per le società di capitali non quotate e che non devono redigere un consolidato. Questo aumenterà gli oneri per le S.p.A. e per le Sr.l. che dovranno rivolgersi ad un revisore contabile esterno per il controllo del bilancio mentre il collegio sindacale si specializzerà nel controllo dell’operato del management. La conseguenza potrebbe essere quella che le aziende adottino un sistema monistico di corporate governance, e quindi senza collegio sindacale (il sistema monistico prevede un consiglio di amministrazione, cui spetta la gestione dell’impresa, che nomina al suo interno un comitato di controllo che non esercita il controllo contabile, bensì il controllo sul corretto esercizio dell’amministrazione, mentre il controllo contabile è affidato a un revisore esterno- art dal 2409/16 al 2409/19 c.c.). Il documento prevede comunque l’esonero per le società di piccole dimensioni, quelle cioè che possono redigere il bilancio in forma abbreviata rispondendo a due su tre dei seguenti parametri: stato patrimoniale inferiore a 4,4 mln. di euro, volume di affari non superiore a 8,8 mln., meno di 50 dipendenti. DURC La circolare n° 5/2008 del Ministero del Lavoro (che alleghiamo) a pag. 8 chiarisce che il DURC va comunque rilasciato in presenza di un contenzioso amministrativo non definito. Per le imprese di costruzione il DURC è obbligatorio anche nei lavori privati non soggetti ad appalto (art. 90, comma 9, let. c D.Lgs. 81/08) NUOVO T.U. SULLA SICUREZZA Il 30 aprile è stato pubblicato sulla G.U. il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008). La norma entrerà in vigore il 15 maggio 2008 e da poi 90 giorni di tempo (29 luglio) alle aziende per mettersi in regola con il documento di valutazione. Il testo non si discosta da quello presentato in precedenza e quindi al proprio interno prevede l’indicazione delle caratteristiche che i modelli di organizzazione devono avere per non incorrere nelle sanzioni del D.Lgs. 231/01: per le considerazioni su tali indicazioni rinvio alla precedente news letter n° 17. Al testo sono collegati 51 allegati: insieme alla presente vi inviamo solo il primo relativo a “Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale”: gli altri allegati, così come il testo completo della norma, sono facilmente rintracciabili sul sito del Sole 24 Ore all’indirizzo: INFORTUNIO DI LAVORATORE ESPERTO La Cassazione con sentenza n° 9817/08 della sezione Lavoro ha stabilito che il datore di lavoro risponde (anche se in maniera proporzionalmente ridotta) per l’infortunio del lavoratore anche se questo è molto esperto e al momento dell’infortunio ha commesso grave leggerezza non rilevando una precedente negligenza altrui. L’esonero totale del datore di lavoro si ha solo quando “sono presenti i caratteri dell’abnormità, in opinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento” (Il Sole 24 Ore, lunedì 21/04, pag. 37).
Di Dott. Francesco Manneschi (del 13/05/2008 @ 12:26:05, in D.Lgs 231/01, linkato 445 volte)
Il nuovo T.U. sulla Sicurezza contiene una serie di prescrizioni che possono condizionare in modo significativo l’attività aziendale e la business continuity , sia per le implicazioni organizzative (ed economiche) che per le conseguenze sanzionatorie (economiche ed interdittive). Mi pare quindi opportuno occuparmene anche se l’oggetto della news letter non è specificatamente quello della sicurezza dei luoghi di lavoro che invece ultimamente sta diventando l’argomento prevalente viste le novità introdotte in tale materia. Proprio perché l’obiettivo di ridurre al minimo (al vero “incidente”) gli infortuni sul lavoro è pienamente condivisibile è opportuno considerare con attenzione le conseguenze di alcuni articoli del decreto sull'organizzazione aziendale e valutare come è possibile rispondere alle richieste della norma. Gli aspetti più complessi del D.Lgs. 81/08 riguardano proprio gli ambiti organizzativo/ ambientali in senso stretto, che restano in qualche misura “intangibili”, difficilmente riconducibili a misurazioni certe. Una sala operatoria deve avere minimo 15 ricambi d’aria completi in un’ora e questo riesco a misurarlo: ma come faccio a misurare e contenere (art. 28) lo stress da lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, ed i rischi derivanti dalle differenze di genere (credo che “genere” sia il modo politicamente corretto per dire “sesso” ), età e provenienza da altri paesi (culture e lingue)? Chiaramente i modi per farlo ci sono, ma in che tempi e con quali modalità sono realisticamente applicabili nelle piccole e medie imprese italiane e direi anche in molte grandi aziende? E chi nella Pubblica Amministrazione ha competenze tali da essere in grado di valutare la reale applicazione di protocolli volti a contenere il rischio in questi ambiti? Quali sono gli strumenti di valutazione di questi fattori che sono messi a disposizione degli enti di controllo per evitare il rischio di decisioni arbitrarie e difformi da territorio a territorio? Entriamo nel merito: stress da lavoro correlato. Il dettagliato accordo siglato a Bruxelles nel 2004 prevede che potenzialmente lo stress può colpire in ogni luogo di lavoro ogni lavoratore a prescindere dalle dimensioni aziendali, dal settore, dal contratto o rapporto di lavoro. Da tali situazioni soggettive conseguono malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche, relazionali, sociali, i lavoratori non si sentono in grado di colmare il gap con quanto loro richiesto o rispetto alle attese nei loro confronti. Tale situazione è causata da fattori come il contenuto e l’organizzazione del lavoro, l’ambiente di lavoro, la scarsa comunicazione, ecc. L’individuazione di tale rischio può avvenire attraverso l’analisi dell’organizzazione e dei processi (orari e carichi di lavoro), le condizioni e l’ambiente di lavoro (rumore, fumi, calore, luminosità,ecc.), la comunicazione (la carriera, il futuro, ecc.). La responsabilità di tale valutazione (identificazione fattori di stress, prevenzione, riduzione, eliminazione) è del datore di lavoro che deve stabilire adeguate misure di intervento. Tale obbligo è sanzionato penalmente con l’arresto da 2 a 4 mesi e con l’ammenda da 500 a 2.500 euro, sempre che non porti come conseguenza i reati presupposti previsti dall’art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 (lesioni gravi e gravissime o omicidio colposo) con le conseguenze indicate nella news letter n° 11. Gli altri tre punti lasciano ancora più perplessi in quanto non è chiaro su cosa poggino e risultano estremamente generici. Genere Ovvero sia sesso: come si fa a differenziare senza violare i principi costituzionali di parità? Come misuro il rischio? Come dimostro la misurazione? Come e cosa monitoro? Dove è descritta la diversa rischiosità in base al “ genere”? Età La legge ad oggi tutela solitamente in maniera specifica i minori e non i maggiorenni: l’art. 28 di chi parla, dei minori o a chi si riferisce: ai minorenni e ai prossimi alla pensione o solo ai minorenni o a chi altro? Nazionalità Anche questa è una categoria fortemente variabile non solo in funzione dell’origine, ma anche in base alle caratteristiche del singolo che difficilmente possono essere adeguate con una formazione contestuale all’inizio del rapporto di lavoro. E poi come si stabilisce chi ha più necessità di tutela e di interventi di supporto: l’ingegnere senegalese che parla francese e poco italiano, il rumeno poco istruito che parla bene l’italiano, il pakistano poco istruito che parla solo pakistano e un po’ di inglese ecc. ecc……… A fronte di una carenza di indicazioni precise abbiamo gli Enti che controllano spesso in base ad una discrezionalità umorale non collegata ad una vera e reale tutela dal rischio di infortunio per il lavoratore. Per la verità frequentemente anche gli Enti di controllo (pur se animati dalle migliori intenzioni) si muovono con estrema difficoltà derivante anche per loro dall'indeterminatezza della norma: tale indeterminatezza porta spesso ad adottare l’interpretazione più restrittiva della legge per evitare rischi di incriminazione per omessi atti di ufficio o ancora peggiori ipotesi di collusione con l’imprenditore. E resta comunque per il datore di lavoro l’obbligo di adeguarsi entro il 29 luglio.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 23/05/2008 @ 12:32:27, in D.Lgs 231/01, linkato 288 volte)
SCADENZA PER REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI La stesura del documento di valutazione dei rischi deve essere predisposto entro il 29/07/08. Il datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP ed il medico competente deve predisporre un documento che contenga:
Le aziende più attente avranno già sviluppato documenti in linea con quanto sopra, per cui se nel tempo sono stati fatti gli aggiornamenti richiesti da:
in realtà non ci dovrebbe essere nulla da fare salvo valutare i rischi derivanti da stress lavoro correlato, nonché quelli derivanti da diversità di genere, età e da provenienza da altri paesi, come indicato nella news letter n°19. Per quanto riguarda queste ultime tipologie di rischio è probabile che qualcosa sia stato fatto (vedi valutazione del rischio per la movimentazione dei carichi in funzione di sesso ed età). Pare comunque opportuno riesaminare le varie situazioni esistenti in azienda in quanto è improbabile sia già stata fatta una valutazione completa di tutti questi aspetti. Questo è ancor più vero nelle situazioni in cui il rischio appare basso e la soglia di attenzione da parte del datore di lavoro si abbassa anch’essa: in questi casi il verificarsi di un infortunio potrebbe avere conseguenze disastrose per l'azienda che non avesse effettuato la valutazione di queste tipologie di rischio.
DENUNCIA INFORTUNI Il T.U. è entrato in vigore il 15/05/08 ed all’art. 9 prevede la comunicazione a fini statistici a INAIL e IPSEMA di tutti gli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento. Tale previsione porta certamente ad un appesantimento organizzativo e al rischio di sanzioni che vanno dai 2.500 ai 7.500 euro per la mancata comunicazione. Dato che al momento non esistono moduli per effettuare tale comunicazione (che ripeto è già operativa) conviene per il momento utilizzare i moduli predisposti per la denuncia di infortuni superiori a tre giorni. Inoltre si consiglia di effettuare la registrazione dell'informazione, della formazione e dell’addestramento erogato ai lavoratori dopo il 15/05 su registri interni appositamente predisposti, visto che le Regioni non possono avere rilasciato entro tale data il “libretto del cittadino” (art. 37) su cui tali registrazioni dovrebbero essere effettuate.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 19/06/2008 @ 11:04:47, in D.Lgs 231/01, linkato 291 volte)
Indagine ASSONIME sulla applicazione del D.Lgs. 231/01 È stata pubblicata (vedi allegato) l’indagine ASSONIME (associazione delle società per azioni) sulla attuazione del D.Lgs. 231/01. La sintesi dell’indagine (pag. 35 dell’allegato) evidenzia gli aspetti di seguito riportati. L’indagine ha focalizzato:
È stato generalmente riconosciuto il valore del sistema in quanto la normativa ha indotto una revisione delle strutture organizzative aziendali anche in termini di efficienza, portando all’inserimento di più precise procedure ed alla messa a punto del sistema di controlli, consentendo un miglior governo dell’azienda attraverso attività di risk management. È stato invece criticato il continuo allargamento della platea dei reati presupposto che comporta un corrispondente adeguamento continuo del modello organizzativo con conseguente incremento dei costi. Rilevanza viene data alla attività dell’Organismo di Vigilanza nella sua funzione di supporto al mantenimento della conformità normativa (attuazione della compliance integrata). Ruolo essenziale per la funzionalità del modello viene riconosciuto alla informazione/formazione dei collaboratori, in particolare per quanto riguarda le tematiche etiche che ricollegano il decreto ai concetti della Responsabilità Sociale d’Impresa. Decreto Legge 92/08 “"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" Il decreto legge 92 del 23/05 pubblicato in GU il 26/05/2008 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione presenta alcuni aspetti rilevanti anche per quanto riguarda le violazioni alla prevenzione infortuni. Il decreto infatti opera per colpire anche quelle violazioni di legge che comunque creano allarme sociale, pur non rientrando nel campo della “sicurezza” in senso stretto (non del lavoro) di cui tanto si parla in questi giorni. In tal senso, oltre ad una serie di inasprimenti relativi alla sicurezza stradale, viene modificato l’art. 589 del Codice Penale aumentando la pena per omicidio colposo derivante da inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro che passa da un massimo di 5 anni di reclusione ad un massimo di 6 anni, mantenendo inalterato il minimo di 2 anni. A tale sanzione vanno aggiunte quelle previste dall’art. 300 del D.Lgs. 81/08 la sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote (da 64.500 euro a 774.500 euro) e quelle interdittive da tre mesi ad un anno. Inoltre l’art. 61del D.Lgs. 81/08 prevede la immediata comunicazione all’INAIL e all’IPSEMA da parte del PM, nel caso vi sia esercizio dell’azione penale, per i reati di omicidio e lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza così da consentire a questi Enti l’azione di regresso e la costituzione come parte civile e permettere l’intervento delle organizzazioni sindacali e della associazione dei familiari delle vittime del lavoro. L’aumento della pena massima porta anche la prescrizione del reato da 10 a 12 anni. Decreto Legge 97/08 "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini" Il Decreto 97/08 del 3 giugno pubblicato in GU ed entrato in vigore lo stesso giorno ha abrogato i commi da 29 a 34 della legge 248/06 ed il decreto interministeriale del 25/02/08 n. 74 : Art 3 comma 8.” I commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74, sono abrogati”. Conseguentemente non sono più in vigore gli adempimenti documentali/amministrativi indicati nella news letter n° 14 dell’8 aprile. Viene meno così anche la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore per quanto riguarda il versamento delle ritenute fiscali: tale responsabilità invece resta tra appaltatore e subappaltatore (comma 28 art. 35 L.248/06 . L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e' tenuto il subappaltatore.) Continua a sussistere in base all’art. 29 del D.Lgs. 276/03 la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore e con ciascuno dei subappaltatori nel limite dei due anni dal termine dell’appalto per quanto riguarda i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 20/06/2008 @ 09:59:06, in D.Lgs 231/01, linkato 3188 volte)
La “struzzo strategy” applicata ai Modelli di Organizzazione e Gestione previsti dal D.Lgs. 231/01 In questi giorni ho ricevuto da alcuni lettori la consueta obiezione “a che serve fare il Modello di Organizzazione previsto come esimente dal D.Lgs. 231/01 se poi il giudice sancisce che siccome il reato è stato commesso il modello non era efficace e quindi non applica l’esimente?” o detto in termini più diretti: fare il Modello non serve a niente. È opportuno mi pare affrontare nuovamente alcuni aspetti. Il primo aspetto è che il decreto NON DICE CHE IL MODELLO DEVE RENDERE IMPOSSIBILE COMMETTERE REATI (DOLOSI O COLPOSI), MA DICE CHE IL MODELLO DEVE ESSERE IDONEO A PREVENIRE REATI. Questo significa che NEL CASO VENGA COMMESSO UN REATO DEVONO ESSERE REALIZZATE DUE CONDIZIONI perché il modello dispieghi la sua capacità esimente:
Il secondo aspetto è chiarire bene cosa comporta realizzare queste due condizioni. Comporta quello che un'azienda ragionevolmente organizzata dovrebbe fare di default: gestire il “rischio reato” così come gestisce (si spera) gli altri rischi aziendali, di mercato, strategici, valutari,finanziari, legali, contrattuali,reputazionali. Questo non vuol dire che sia semplice, ma del resto la prevenzione del rischio reato, come quella degli altri rischi aziendali, trova la sua principale ragione d’essere nell’ottica dell'efficienza stessa dell’impresa e della sua capacità e potenzialità di conseguire gli obiettivi, in quanto la legalità è presupposto di esistenza, continuità e tutela della reputazione dell'azienda. In altre termini il D.Lgs. 231/01 richiede di sviluppare quella che dovrebbe essere la “normale” attività di risk management tenendo conto anche di quelli che sono i reati presupposti, individuando e controllando le aree di potenziale rischio di accadimento. Se l’azienda già svolge un'attività di risk management, anche se in modo embrionale attraverso proceduralizzazioni parziali o meglio tramite l’applicazione non puramente formale di sistemi qualità di tipo ISO, può abbastanza facilmente implementare un circuito virtuoso che la porti a maggiormente valutare il rischio reato in un'ottica di controllo di processo, utilizzando al meglio le procedure già esistenti. Se l’azienda non svolge attività di risk management è bene che cominci a farlo (qualunque sia la sua dimensione) a prescindere dai rischi derivanti dal D.Lgs. 231/0. Infatti, è ovvio che la complessità del contesto socio-economico-legale pone limiti oggettivi all’azione “intenzionalmente razionale” dell’imprenditore e del management ed all’efficacia dei meccanismi più semplici ed informali di condotta gestionale, richiedendo idonee soluzioni organizzative ed informative di gestione della complessità. La frammentazione dei ruoli e l’articolazione organizzativa possono rendere inefficaci gli impegni coerentemente presi dai massimi livelli aziendali: è evidente che i conseguenti rischi comportamentali si accentuano nelle aziende più complesse, ma è anche vero che nelle aziende più semplici sono necessari controlli più semplici. Il terzo aspetto è chiarire perché così frequentemente la magistratura giudica i modelli inefficaci. Il perché è semplice: sono modelli completamente inapplicati e che spesso descrivono realtà completamente diverse da quella a cui dovrebbero fare riferimento, in altre parole sono Modelli fatti male e/o non applicati. E questo è conseguenza della pervicace applicazione della “struzzo strategy”, efficace definizione di Cesare Businelli (Anklesaria Group Inc.) per descrivere la speranza di molti che nulla succeda alla loro azienda, speranza sorretta dall’illusione che in questa non esistano aree critiche perché “tanto da noi questo lo facciamo di già”. Questa speranza/illusione porta a pensare che dato che a me niente non succede (e comunque faccio già tutto) posso tranquillamente mettere in atto una realizzazione formale del modello, facendomi stendere dal consulente (o autoproducendomi) la copia perfetta di altri mille modelli rintracciabili su internet, misurando la sua efficacia sul numero di pagine o sul blasone di chi lo ha scritto. Conseguentemente dalla lettura dei provvedimenti giurisdizionali risulta che abbiamo dei bellissimi modelli, che sotto il profilo letterario fanno invidia alla Divina Commedia, ma che dal punto di vista dell'applicazione e dell'effettiva aderenza alla realtà aziendale sono distanti come la terra dal sole. Risulta poi difficile durante un interrogatorio dimostrare ad un giudice che “tanto da noi queste cose si fanno di già” sulla base di un puro enunciato verbale, quando molto spesso in realtà “queste cose” o non si fanno o si fanno male o non esiste nessuna traccia formale della loro attuazione. Per questo è consigliabile fare modelli snelli che, anche se non perfetti, verifichino veramente le attività ritenute rischiose (è inutile mettere controlli dove sono “ragionevolmente” non si corrono rischi) con un sistema di controlli che, senza essere asfissiante, dia realmente al magistrato la visione della volontà dell’azienda di impedire la commissione dei reati. Ho usato il termine “ragionevolmente” ma lo ho evidenziato perché non vorrei che fosse equivocato come l’indicazione di una “struzzo strategy” che uscita dalla porta rientra poi dalla finestra. La “ragionevolezza” di un profilo di rischio basso mi deriva in ogni caso solo da un'accurata, precisa e periodicamente effettuata mappatura e valutazione dei rischi, calata nella specifica realtà aziendale nella quale dovrà trovare attuazione.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 01/07/2008 @ 17:42:19, in D.Lgs 231/01, linkato 5784 volte)
Sono state modificate alcune scadenze ed adempimenti Sentenza uso software duplicati Vista l’ampiezza del numero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti entrati a far parte del D.Lgs. 231/01 alcuni lettori mi hanno chiesto di averne un elenco completo.
La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione ai seguenti reati:
Di Dott. Francesco Manneschi (del 10/07/2008 @ 12:04:39, in D.Lgs 231/01, linkato 259 volte)
Il nuovo testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08, art. 28, vedi news letter n°19) ha introdotto lo stress lavoro-correlato tra i fattori di rischio da valutare. L’art. 28 parla anche di valutazione di differenze di genere (sesso), età e provenienza da altri paesi: Per questo motivo e per la complessità e l’ampiezza delle implicazioni (cui accennavo nelle news n° 19) mi è sembrato opportuno presentare l’intero provvedimento con alcuni brevi commenti. Parte del contenuto proviene da un articolo di Cinzia Frascheri sul sito www.626.cisl.it DEFINIZIONE Quando si parla di stress deve essere chiaro che con questo termine non s’intende l’aggressione (uno stimolo di diversa natura: stressors), ma la risposta dell’organismo all’aggressione e che questa risposta non è rigidamente predeterminata, ma può variare da un individuo all’altro, secondo il temperamento, l’età, l’istruzione, le abitudini comportamentali, le specifiche abilità e la valutazione soggettiva dell’evento o condizione scatenante. Possiamo definire il Coping come la capacità che l’individuo possiede per gestire efficacemente una situazione di stress ottenendo degli effetti che perfezionano la qualità della sua interazione con l’ambiente. ASPETTI DEL LAVORO POTENZIALMENTE STRESSATI Ritenute potenzialmente stressanti e comunque dannose per la salute, in ambito lavorativo, si possono evidenziare alcune principali condizioni, di diversa natura:
A questi fattori possono sommarsi e fare da moltiplicatore anche i fattori dovuti a genere, età, provenienza: un nigeriano in una cella frigorifera o un esquimese in un altoforno piuttosto che una donna a scaricare sacchi di cemento sono certamente più a rischio di stress di altri a causa di innegabili fattori soggettivi, la cui valutazione non deve comunque portare a discriminazione (se no era troppo facile!!) Testo definitivo sostenuto dalle delegazioni negoziali dei datori di lavoro e dai lavoratori Note e commenti
Di Dott. Francesco Manneschi (del 23/07/2008 @ 11:22:23, in D.Lgs 231/01, linkato 243 volte)
La sentenza n° 26654 della Corte di Cassazione Sezioni Unite sul caso Impregilo ha stabilito che deve essere rivisto l’importo del sequestro ai fini della confisca a cui era stato sottoposto il gruppo Impregilo stesso ed è intervenuta anche in merito alla responsabilità solidale di più enti coinvolti nel compimento dello stesso reato e sul cumulo delle sanzioni. Ricorderete che l’importo sottoposto a confisca raggiungeva la cifra astronomica di 750 milioni di euro, che praticamente rappresentavano tutto il denaro che a vario titolo era finito in cassa a Impregilo. Riassumendo i buona sostanza la Cassazione ha affermato che siccome non tutta la attività di Impregilo è stata delittuosa necessita collegare il valore del sequestro ai soli proventi derivanti dal compimento di illeciti che indicativamente dovrebbe attestarsi intorno ai 300 milioni di euro. Ricordando che le sanzioni derivanti dal D.Lgs. 231/01 vanno a sommarsi a quelle delle persone fisiche coinvolte e non a sostituirsi a queste nella stessa sentenza sono stati rigettati tutti gli altri ricorsi di Impregilo. Prima obiezione respinta quella relativa alla responsabilità solidale delle imprese facenti parte di un raggruppamento, per cui è perfettamente anche richiedere l’intero importo del sequestro ad una sola delle aziende del raggruppamento e non richiedere a ciascuna la quota del suo profitto illecito. Seconda obiezione respinta quella relativa al cumulo tra sanzioni economiche e sanzioni interdittive: la legge vieta solo il cumulo di sanzioni interdittive tra di loro, ma consente l’applicazione contemporanea della misura economica e di quella interdittiva, con conseguente forte aggravio della pena. Allego alla presente il testo della sentenza: la parte che direi è più interessante è quella che va dal terzultimo capoverso di pag. 20 (da: E’ di agevole intuizione………) fino a tutto il punto 9 (pag. 25)
Di Dott. Francesco Manneschi (del 24/07/2008 @ 09:51:39, in D.Lgs 231/01, linkato 228 volte)
Il nuovo decreto sulla sicurezza (81/08) elabora all’art. 2 lettera o) una nuova definizione giuridica di salute. (vedi anche il Sole 24 Ore di lunedì 14/07/08 pag. 17): o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità. La differenza non è da poco, anzi direi che è profonda e cambia notevolmente l’approccio necessario per la redazione di una adeguata valutazione dei rischi. Infatti l’obbligo di “valutare tutti i rischi” (art. 17) viene allargato ai rischi con impatto sociale e psichico: la definizione dell’art. 2 si ricollega anche alla analoga indicazione di obbligo di valutazione di stress lavoro-correlato, differenze di genere, età e provenienza nell’art 28 del TU (vedi news letter 19 e 24). Quindi se il datore di lavoro deve garantire, o quantomeno perseguire, il “completo benessere fisico, mentale e sociale” deve agire almeno su tre livelli:
La salute sul lavoro non è perciò più un problema solo di ordine sanitario ed è rivolto non più e non solo alla collettività dei lavoratori, ma al singolo lavoratore. Le implicazioni di tale nuovo contesto non sono da sottovalutare:
Commentando quanto sopra direi che questo nuovo concetto di salute comporterà per le aziende uno sforzo non lieve sia per la modifica di cultura d’impresa richiesto sia per l‘impiego di risorse consulenziali, professionali e di metodologie che ovviamente hanno un costo che deve garantire comunque un ritorno. Il ritorno può venire dall’andare nella direzione verso cui si sono ad oggi mosse per loro scelta le imprese più lungimiranti e che può portare grossi benefici, se si sanno cogliere le opportunità derivanti da una gestione ottimale delle risorse umane, che restano la risorsa per eccellenza delle aziende. Il lavoratore soddisfatto del proprio ruolo , delle proprie responsabilità, inserito in un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista fisico e relazionale o che comunque si sente “seguito” dall’azienda è in grado di dare un contributo notevole al raggiungimento degli obiettivi aziendali, come appunto succede nelle aziende più lungimiranti che, guarda caso, sono anche quelle più redditive ed in cui la business continuity è meglio garantita . Il contributo Stratos: L’avvio dei progetti di consulenza e formazione, i momenti di verifica e di riesame, sono definiti e curati da un “Team”, composto da Ingegneri, Psicologi, Economisti, esperti di Marketing, Comunicazione, Didattica web e Formazione. Il valore aggiunto del loro contributo, ci consente di tenere sempre conto delle varie implicazioni presenti nei progetti di cambiamento e realizzare interventi particolarmente efficaci. Le nostre referenza in materia sono una garanzia di risultato.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 07/08/2008 @ 11:29:50, in D.Lgs 231/01, linkato 231 volte)
Cordiali saluti e buone vacanze a tutti: ci risentiamo a settembre (se torno…..) Dott. Francesco Manneschi
Di Dott. Francesco Manneschi (del 04/09/2008 @ 12:23:22, in D.Lgs 231/01, linkato 421 volte)
Mi auguro che abbiate passato delle buone vacanze e che il ritorno al lavoro non sia stato troppo traumatico: io ho sofferto molto, ma mi sto riadattando piano piano e quindi ricomincio a tormentarvi con la corrispondenza che si era interrotta un mese fa. 231 Tale obbligo, circoscritto ad un’area geografica in cui i rischi di interferenze da parte della criminalità organizzata è molto alto, è comunque indice della tendenza sempre più diffusa della Pubblica Amministrazione (all’interno della quale ricomprendo anche tutte le aziende ex pubbliche ora “privatizzate”) a tutelarsi nei rapporti con i privati tramite la richiesta di adozione di modelli organizzativi adeguati ad impedire i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 (chi volesse il Catalogo Reati presupposto231 aggiornato all'aprile 2008, mandi una mail al dott. Manneschi manneschi@stratos.it) PRIVACY Il titolare al trattamento può sostituire il DPS con una autocertificazione in cui dichiara che in azienda sono trattati solo i dati sopra indicati e che il loro utilizzo è protetto dalle regole di sicurezza indicate dal D.Lgs. 196/03. (art. 29 L. 6 agosto 2008 n°133, allegato alla presente) L’agevolazione non scatta se vengono trattati dati giudiziari, anche se solo ai fini del rapporto di lavoro, e qualunque altro dato sensibile. Il titolare al trattamento dichiarando che i dati sensibili dei dipendenti sono stati trattati “in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte” non si impegna solo per le misure “minime”, ma per quelle “adeguate” indicate all’art. 31 del D.Lgs. 196/03. Questa semplificazione fa sorgere un problema: nel caso di non applicazione delle misure di sicurezza in presenza del DPS abbiamo una contravvenzione sanabile con il ravvedimento operoso (art. 169 privacy), mentre nel caso di autocertificazione alla contravvenzione si aggiunge il falso ideologico in atto pubblico (reclusione fino a due anni, art. 483 C.P.) Nello stesso articolo 29 il Ministro per la Semplificazione ha dato incarico al Garante per la Privacy di individuare modalità semplificate per l’adozione delle misure minime per il trattamento dei dati sopra indicati e delle informazioni personali usate in ambito lavorativo per finalità amministrative e contabili: il provvedimento che adotta tali modalità (da rivedere periodicamente) dovrà essere emesso entro il 22 ottobre.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 29/09/2008 @ 12:22:58, in D.Lgs 231/01, linkato 434 volte)
Su richiesta di alcuni lettori torno a tentare di dare, con la collaborazione del Dott. Massimo Bianchi, un quadro sintetico degli aspetti organizzativi richiesti dalla nuova normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, aspetti organizzativi che hanno assunto una rilevanza decisiva in quanto possono costituire l’elemento chiave che, in caso di incidente, porta alla assoluzione anziché alla condanna secondo anche quanto previsto dal D.Lgs. 231/01. Ruoli Il datore di lavoro deve progettare la struttura organizzativa per la sicurezza, composta, in funzione della complessità aziendale, da dirigente per la sicurezza, preposto, responsabile e addetti SPP, medico competente, addetti ai vari servizi (antincendio, pronto soccorso, ecc.). Vista la premessa diviene quindi opportuno, anche se non cogente, non fermarsi al semplice elenco delle funzioni preposte al controllo ed alla gestione degli aspetti relativi alla salute dei lavoratori e alla conformità delle strutture ed impianti ai dettami normativi. Il datore di lavoro, coadiuvato dai suoi collaboratori interni e/o esterni, dovrà quindi redigere un vero e proprio organigramma della sicurezza, avvalorato da un mansionario che:
La forma scritta è necessaria (anche se non obbligatoria) sia per dare piena consapevolezza al nominato dei suoi compiti (che altrimenti potrebbero esser mal compresi con conseguenze negative sul livello di sicurezza) sia per dare ulteriore evidenza documentale, in caso di incidente, dell’attività di prevenzione svolta dal datore di lavoro. Possono essere coinvolti anche altri soggetti come i progettisti dei luoghi, i fornitori di attrezzature, montatori, installatori, ecc. in base alla realtà specifica. Nel caso di cantieri sono coinvolti anche alti soggetti: committente, datore di lavoro impresa affidataria, responsabile dei lavori, coordinatore per sicurezza durante la progettazione, coordinatore per sicurezza durante i lavori. Vanno perciò individuate le persone, capaci e dotate di adeguate deleghe, in grado di tutelare il concetto di salute (intesa come benessere fisico, mentale e relazionale) introdotto nel D.Lgs. 81/08 e andrà particolarmente coinvolta la funzione preposta alla gestione delle risorse umane. In particolare per quanto riguarda i Preposti essi hanno sostanzialmente gli stessi obblighi previsti per i Dirigenti per la Sicurezza, con la differenza che essi ricoprono un ruolo nell'organizzazione dell'impresa con poteri ed autonomia più limitati in confronto a quelli dei Dirigenti per la Sicurezza La definizione di Dirigente per la Sicurezza deriva dalla attività effettivamente svolta dal soggetto e non ha nessuna correlazione con il conferimento di un vero incarico dirigenziale: un capo reparto può essere un Dirigente per la Sicurezza, a prescindere dalla sua qualifica professionale, mentre alcuni Dirigenti (ad es. Direttore Amministrativo o un Amministratore Delegato con delega all’area commerciale) sono spesso dei semplici Preposti per la Sicurezza . Il Preposto ha, in sostanza, la funzione di controllo diretto ed immediato dell'attività lavorativa e, conseguentemente, un certo potere di impartire ordini ed istruzioni agli operai dipendenti. Il margine di autonomia concesso di regola, è connesso sempre alla qualifica che in concreto viene attribuita al dipendente nell'ambito dell'impresa. Il limite di autonomia del Preposto è direttamente proporzionale al grado di cognizioni tecniche in suo possesso e alla posizione che egli assume nell’organizzazione aziendale. Pertanto ai Preposti, di norma, sono riconosciuti i seguenti poteri:
Al Preposto (come anche al Dirigente per la Sicurezza) non è richiesta una particolare qualifica in quanto ciò che conta sono le mansioni in concreto affidategli e svolte. Per quanto riguarda la nomina del Preposto, visto che l’art. 17 del D.Lgs. 81/08 che indica le attività non delegabili del datore di lavoro, si può affermare che tale nomina è delegabile ad altri soggetti. Si devono anche programmare misure adeguate a migliorare nel tempo i livelli di sicurezza (art. 28 comma 2) e quindi definire le conseguenti procedure. Modello organizzativo L’obiettivo specifico del modello organizzativo è quello di prevenire l’omicidio colposo e le lesioni colpose gravi e gravissime derivanti dalla inosservanza della normativa sulla tutela della sicurezza e questo comporta:
Questo significa che le azioni e gli strumenti realizzati per la sicurezza non sono sufficienti di per se a eliminare/ridurre/contenere il rischio aziendale di pesanti sanzioni se non sono inquadrati in un preciso sistema per la gestione della sicurezza che assicuri la realizzazione di “ciò che si deve fare” in materia. Oltre a questo risultato di tipo giudiziario un buon modello organizzativo riducendo il numero degli incidenti consente di ridurre i costi ne deriverebbero in ogni caso (interruzione di attività, ritardi di consegne, spese legali, perdita di reputazione, ecc.) e, sistematizzando e quindi semplificando la attività di controllo, consente di liberare energie da dedicare al core business aziendale. La eventuale certificazione OHSAS 18001 o il SGSL UNI-INAIL a coprire solo (e non è poco, ma non è sufficiente) la parte riguardante la gestione operativa ed il sistema di monitoraggio della sicurezza (come ho già indicato nella news letter n° 17 del 23/04/08, consultabile sul sito STRATOS, la certificazione OHSAS 18001 o l’applicazione del SGS UNI INAIL non sono sufficienti di per se a garantire l’esimente prevista dal medesimo D.Lgs. 231/01).
Di Dott. Francesco Manneschi (del 03/10/2008 @ 15:42:50, in D.Lgs 231/01, linkato 5466 volte)
(La presente news letter è la sintesi (spero) ragionata di alcuni articoli apparsi sul SOLE 24 ORE di lunedì 29/09/2008 nella rubrica “Norme e Tributi”.) La tesi svolta nell’articolo (che mi trova sostanzialmente d’accordo) è che si sta delineando un contesto in cui la scelta della “adozione ed efficace attuazione” del Modello Organizzativo (e dei conseguenti obblighi di vigilanza) previsto dal D.Lgs. 231/01 non è più una scelta, per quanto necessaria, ma si sta trasformando in obbligo (come già avviene su disposizione CONSOB per aziende quotate in Borsa). Lo spunto parte da una sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato l’amministratore delegato di un'azienda, soggetta ad un procedimento ex D.Lgs. 231/01, a risarcire la propria impresa, per “i danni da quest’ultima subiti in connessione con l’omessa adozione di un adeguato modello organizzativo”.Ne consegue che i vertici aziendali che non abbiano adottato un adeguato modello organizzativo, e quindi predisposto le necessarie attività di gestione del rischio, potranno essere chiamati, attraverso un’azione di responsabilità, a rispondere dei danni subiti dall’azienda stessa. Direi che la cosa era prevedibile e che non dovrebbe creare grande stupore (vedi art 2392 c.c.), ma forse non ci si era resi conto delle implicazioni insite nella normativa. In altri termini non si è correttamente valutato che è perfettamente inutile costruire modelli organizzativi che sono solamente dei pacchi di carta sotto i quali non esiste nulla a livello di reali sistemi di controllo e attività di vigilanza: nel caso della 231 l'ente di certificazione non è riconosciuto dal SINCERT, ma dal Ministero di Grazia e Giustizia e si chiama MAGISTRATURA, ente le cui verifiche possono avere effetti ben più devastanti rispetto a quelli derivanti da una verifica ISO. Inoltre ci si poteva e ci si può aspettare solo un allargamento del numero dei reati presupposto inseriti nella normativa e richieste sempre più stringenti di adeguamento a modelli di conformità e trasparenza e di adozione di compliance programs. Infatti, ormai si vive in un contesto dove alla globalizzazione economico/finanziaria corrisponde sempre di più una globalizzazione legislativo/etica che non può essere elusa se si vuol mantenere (a livello di singola azienda come di sistema Stato) una credibilità, affidabilità e reputazione in ambito nazionale ed internazionale. Anche le ultime vicende dei mutui subprime non fanno altro che spingere l’opinione pubblica ed il sistema verso una richiesta e una conseguente adozione di controlli e di impegni più precisi e documentabili. Ma oltre le sentenze dei giudici sono sempre più anche le Regioni che con specifici provvedimenti (vedi SOLE 24 ORE del 29/09/08 pag. 1 di “Norme e Tributi”)stanno spostando l’asse della scelta dell’implementazione di adeguati modelli organizzativi da facoltativa a necessaria per tendere verso obbligatoria. Da tempo ormai clausole specifiche in cui si richiede (pena l’interruzione del rapporto) o l’adozione di modelli 231 o la dichiarazione di non essere incorsi in alcuno dei reati presupposti o di non essere indagati sulla base dei medesimi sono inserite nei bandi di gare e nei contratti stipulati da enti pubblici e da società a capitale pubblico proprio per evitare di trovarsi in contatto con imprese che siano incappate in qualche reato presupposto del D.Lgs. 231/01. La legge all’art. 9 comma 2 lettera c) prevede, infatti, come sanzione per le aziende, irrogata anche in via cautelare prima di arrivare in giudizio, “il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio” e gli enti, visto l’intreccio di rapporti a livello di appalti, nelle concessioni, nelle convenzioni vogliono evitare il rischio di trovarsi senza saperlo a contatto con aziende coinvolte in tale sanzione o che non sono dotate di adeguati programmi di prevenzione. Ma oltre questo aspetto di pura tutela giudiziaria le Regioni stanno individuando nel modello previsto dal D.Lgs. 231/01 uno strumento “non unicamente per la prevenzione di eventuali illeciti, ma quale ulteriore garanzia della migliore organizzazione e trasparenza dell’operato delle Aziende” (Regione Lombardia, DCR VIII/257/06 e DGR 30/05/07 n. 8/4799). Quindi le Regioni stanno utilizzando i modelli di prevenzione reati al proprio interno e nei rapporti con i privati anche come una risorsa per rispondere alla maggiore sensibilità verso le garanzie e alla richiesta di trasparenza delle operazioni commerciali. Per evitare il proliferare di normative regionali magari non ben coordinate è stato suggerito di reintrodurre una norma (L. 311/04, art.1 comma 82 poi abrogato) che prevedeva l’obbligo dei modelli 231 per enti e società che utilizzavano finanziamenti a carico dello Stato o della Comunità Europea “anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione dei lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all’attività produttiva”. Un’ultima notizia: la previsione (art. 18) della pubblicazione delle sentenze di condanna alle sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231/01 su uno o più giornali indicati dal giudice è stata sostituita con la pubblicazione da 15 a 30 giorni sul sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it ); resta immutata la previsione dell’affissione della sentenza nella bacheca del comune dove ha sede l’azienda condannata.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 13/10/2008 @ 16:39:58, in D.Lgs 231/01, linkato 860 volte)
Recentemente è stata posta la domanda su quali possano essere i rapporti attuali e futuri tra la normativa di Basilea II ed il D.Lgs. 231/01 riguardo la valutazione del rating per le imprese in funzione dei rischi giuridici derivanti da sanzioni ai sensi del medesimo D.Lgs. 231/01 (di seguito 231).
Per chi eventualmente non conoscesse o non avesse chiaro in cosa consiste per le imprese Basilea II faccio un breve ed incompleto riassunto.
Basilea II consiste in un sistema di regole seguendo le quali le banche si dotano di un patrimonio adeguato a fronteggiare il rischio principale della loro attività ossia l’insolvenza delle imprese da loro affidate. Questa regola è stata valutata riduttiva sia per la gestione del rischio sia per un’equa valutazione della reale qualità creditizia delle imprese. È stato quindi rivisto il metodo di valutazione in modo da consentire alle banche di “pesare” l’affidabilità dei clienti mediante un rating analitico e quindi effettuare gli accantonamenti in misura inversamente proporzionale al rating stesso: più alto è il rating (maggiore affidabilità) più basso è l’accantonamento. Con rating, in ambito bancario, si intendono i metodi per classificare il merito di credito di un soggetto in modo da giungere ad una pesatura oggettiva della capacità creditizia del cliente e quindi alla costituzione da parte della banca di un adeguato capitale interno (confronta in Banca d’Italia, “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006). In realtà i metodi di rating previsti da Basilea II possono tenere conto anche di altri parametri oltre che del solo rischio di insolvenza ed utilizzare metodi di valutazione più o meno complessi, ma non è questa la sede per approfondire tali argomenti. In questo caso a noi interessano gli aspetti essenzialmente qualitativi (e non quantitativi e andamentali) che vengono valutati nei modelli di rating delle banche. Quindi in conseguenza di Basilea II con più precisione la banca valuta la composizione patrimoniale e l’affidabilità del cliente, meno somme dovrà accantonare come patrimonio di vigilanza: questo da un lato dovrebbe (speriamo) portare la banca a migliorare le proprie prestazioni gestionali e dall’altro ad abbassare il costo del denaro per i clienti più virtuosi.
Il sistema, fondato come detto su parametri anche qualitativi, ha certamente un forte collegamento con la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi della 231, in quanto chiaramente un’impresa che adotta ed attua efficacemente il modello organizzativo previsto dal decreto fornisce agli istituti di credito ulteriori garanzie sulla continuità del business aziendale e sulla efficienza gestionale e quindi sulla sua capacità di restituzione dei finanziamenti ottenuti. In particolare per le piccole/medie imprese che non essendo ovviamente soggette a valutazione da parte di società di rating (Moody’s, Standard & Poor’s, ecc.) non possono che subire le valutazioni dei sistemi di rating delle banche con cui operano. Direi di più: visti gli attuali scandali legati ai mutui suprime ed alla quantomeno errata valutazione di affidabilità espressa su alcune multinazionali e banche da parte delle agenzie indipendenti di rating, appare opportuno anche per le aziende più grandi di dotarsi (come del resto molte già fanno) di propri reali, e non fittizi, compliance programs che consentano un'autonoma negoziazione delle condizioni di trattamento con le banche. Tanto più che gli Istituti di Credito sono stati “esortati” dalla BCE ad analizzare autonomamente la situazione delle società affidate, evitando di accettare acriticamente il rating espresso dalle agenzie (vedi J.C. TRICHET, presidente BCE, Il Sole 24 Ore, 3/10/2007). Tutte le aziende (ma le piccole/medie maggiormente) quindi otterranno benefici dal riuscire a fornire alle banche un quadro della propria affidabilità il più trasparente e controllabile possibile, tale da consentire una valutazione verificabile: la possibilità di dimostrare il controllo e l’annullamento del rischio giuridico va proprio nella direzione di aumentare l’affidabilità dell’impresa. Infatti poiché le banche valutano in base a Basilea II l’affidabilità dell’impresa nel suo complesso (e in una prospettiva di medio-lungo periodo), è evidente che non restano fuori da questo giudizio quelle componenti, fondamentali sul piano qualitativo, che comportano rischi giuridici a carico dell’impresa.
Il rischio giuridico maggiore ai fini del recupero del credito verso l’impresa è chiaramente il fallimento, ma le sanzioni previste dalla 231 possono trasformarsi per le banche in rischi giuridici di livello poco inferiore. Infatti è chiaro che il credito verso una società colpita da una sanzione interdittiva, come la revoca di autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività, è fortemente compromesso poiché l’azienda non sarà più condizione di operare ed avrà enormi difficoltà a recuperare le risorse per far fronte alle proprie obbligazioni: quindi alla fine le conseguenze, dal punto di vista della banca, saranno del tutto analoghe a quelle di un fallimento. Però a differenza che nel fallimento i rischi giuridici derivanti dalle sanzioni della 231 sono controllabili ed abbattibili adottando ed efficacemente attuando il Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal decreto stesso, Modello che non è altro che un sistema di risk management focalizzato sui reati presupposto ed integrato con un Codice Etico, un Sistema Disciplinare e un Organismo di Vigilanza. L’adozione del Modello appare sempre più necessaria anche considerando che il già ampio catalogo dei reati presupposto è in fase di allargamento. Dopo reati da sicurezza dei luoghi di lavoro, da riciclaggio e reati informatici il Parlamento ha dato delega al Governo per l’introduzione nel Codice Penale del reato di corruzione tra privati, reato che comporterà anche le sanzioni previste dalla 231, e si parla dell’introduzione dei reati ambientali e dei più gravi reati fiscali. Come già indicato in una precedente newsletter inoltre appare notevolmente rischiosa l’introduzione di reati colposi, con le sanzioni indicate nella 123/07, riprese e riviste nell’art. 300 dell’81/08. Nessuna impresa, anche la più tranquilla, può dirsi sicura che tali reati non avvengano al proprio interno, con conseguente compromissione delle attività aziendali a causa delle sanzioni interdittive (ma anche economiche: si pensi alle sanzioni pecuniarie sino a 1,5 ml di euro o alla confisca del prezzo o del profitto del reato) previste dalla 231: tale compromissione può essere eliminata o attenuata tramite l’adozione del Modello Organizzativo di Risk Management previsto dal decreto. Tale sistema di Risk Management deve essere implementato in azienda, anche non perfetto, ma in modo a dare evidenza della volontà dell’azienda di voler evitare che suoi collaboratori delinquano o comunque sbaglino: deve essere un sistema che non sia non pacco di carta dentro un armadio. Le società che si dotino ed efficacemente attuino i Modelli di Organizzazione di cui all’art. 6 della 231 potranno aspirare ad un rating migliore rispetto a quelle che ne sono sprovviste, fatto che si tradurrà in un minor costo del denaro. È importante anche tener conto che poiché (come ripetuto più volte) l’adozione del modello consiste essenzialmente nell’implementazione di un sistema di risk management, questa applicazione comporta in ogni caso un'ulteriore garanzia di creazione di valore e di business continuity, a prescindere da quanto previsto dalla 231.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 04/11/2008 @ 10:40:27, in D.Lgs 231/01, linkato 601 volte)
Riprendo l’argomento trattato nella newsletter n° 29 in quanto è stata pubblicata la sentenza relativa alla condanna per responsabilità da cattiva gestione degli amministratori di una società, condannata a sua vota al pagamento di una sanzione pecuniaria per corruzione, in quanto detti amministratori non avevano implementato il modello previsto dal decreto 231, sentenza a cui avevo accennato nella predetta newsletter.
La sentenza è la n. 1774/08 del tribunale di Milano, VIII Sezione civile: gli amministratori sono stati condannati, al risarcimento del danno derivante dalla condanna della società da loro gestita. , Tale sentenza fa sorgere una sorta di “obbligo” alla adozione dei modelli di gestione del rischio previsti dal decreto indotto dalla prassi giurisprudenziale. Non un vero e proprio obbligo, in quanto l’adozione dei modelli è volontaria, ma certamente una forte spinta che supera la precedente concezione che riteneva i modelli “necessari, ma non obbligatori”, vista anche l’onerosità delle sanzioni previste dal decreto 231/01. Ricordiamo che l’efficace adozione del modello salvaguarda l'ente dalle conseguenze di reati commessi da amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori da cui anche lo stesso ente ha tratto un vantaggio.
Viene a costituirsi quindi un obbligo di fatto, poiché si trovano ad essere coinvolti (e condannati) gli amministratori, in una azione di responsabilità civile, per inadeguata gestione in quanto non hanno adottato il modello quando la società da loro amministrata sia penalmente condannata ai sensi di uno dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01.
L’ovvio ragionamento è che la scelta (e quindi la responsabilità) di adottare o meno il modello è di competenza degli amministratori e quindi se l’azienda viene condannata in quanto non protetta dal modello, l’amministratore stesso ne risponde in sede civile.
Parrebbe inoltre che si debba motivare anche la non adozione del modello in modo che siano chiare le valutazioni che hanno portato a tale decisione: in altri termini non deve essere stata la sola inerzia e la mancata attenzione all’interesse aziendale a portare alla conclusione di non redigere il modello.
Nel caso in oggetto il presidente del consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato avrebbero potuto far deliberare al CdA la costruzione del modello oppure motivare nella stessa sede le ragioni della mancata adozione: l’inerzia completa ha portato alla condanna.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 01/12/2008 @ 14:20:20, in D.Lgs 231/01, linkato 274 volte)
Data certa
L’art. 28 comma 2 del decreto 81/08 prevede che il documento di valutazione del rischio, che va aggiornato per ogni cambiamento anche della organizzazione, deve avere data certa.
Poiché in una azienda i cambiamenti di qualunque natura possono essere molto frequenti dare data certa ai conseguenti aggiornamenti può essere molto oneroso o complicato se si ricorre ai sistemi finora molto spesso consigliati: notaio, timbro postale o posta certificata.
Il Ministero del Lavoro ha dato per fortuna una indicazione, (già adottata in alcune aziende) che semplifica la soluzione: una volta che si è modificato il documento è sufficiente riunirsi con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per condividere le novità e fare un verbalino sottoscritto della riunione.
Stress lavoro-correlato,
Qui le risposte sono meno semplici e chiare.
Considerare la componente psicologica del lavoratore comporta infatti la presenza di una strumentazione che dovrebbe essere standardizzata e riconosciuta valida per tutte le aziende da parte degli organi di verifica.
L’unico modello a cui al momento si può far riferimento è l’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 (che vi allego) in base al quale si deve rilevare su gruppi di lavoratori la presenza di fattori oggettivi (alto numero di assenze, numero di incidenti, ecc.) e soggettivi prendendo poi i provvedimenti necessari.
Per l’elemento oggettivo si possono individuare dei parametri abbastanza certi, l’individuazione degli elementi soggettivi solleva molti più dubbi.
Pare che entro l’anno siano in pubblicazione da parte del Ministero delle linee guida per dare certezze alle imprese e che al momento le indicazioni agli organi di controllo siano di ritenere validi tutti i sistemi di valutazione adottati e quindi dinon applicare sanzioni, ma al limite richiedere integrazioni.
Quello che ne deriva è che un sistema di valutazione, per quanto empirico e grezzo, deve essere comunque adottato, in attesa di futuribili chiarimenti e sperando nella bontà degli enti di controllo.
Paese di provenienza
Anche cui non è del tutto chiaro cosa voglia la legge, se curare solamente gli aspetti di comunicazione legati alla lingua (cartellonistica ed istruzioni plurilingue, immagini) o altri aspetti derivanti da differenze culturali, di razza o di altro.
Al momento l’unica cosa da fare, abbastanza ovvia, pare essere quella di curare le differenze di lingua in modo da rendere la comunicazione il più sicura possibile.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 04/12/2008 @ 11:16:34, in D.Lgs 231/01, linkato 213 volte)
La Cassazione, attraverso una serie di sentenze, sta ridefinendo il mobbing, sostituendosi in questo al legislatore.
Come primo aspetto rilevante si può notare che non appare più necessaria la diagnosi medica che identificava come conseguenza del mobbing una sindrome depressiva indotta da comportamenti vessatori: adesso è possibile iniziare una causa apportando come ragione esclusiva la violazione dei propri diritti derivante da comportamenti ritenuti vessatori e non anche la conseguenza lesiva della psiche.
Il secondo aspetto rilevante è che si sta passando dalla responsabilità individuale del mobber (colui che opera la vessazione) alla responsabilità del datore di lavoro, cioè, di colui che in base al D.Lgs. 81/08 deve garantire al lavoratore “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia e di infermità” così come viene definita la “salute” all’art 2 del predetto decreto.
Il datore di lavoro deve quindi fare in modo che l’ambiente di lavoro sia sereno attraverso azioni di controllo ed interventi correttivi e con questa attività evitare il compiersi di azioni di mobbing.
Premesso che un ambiente di lavoro sereno corrisponde agli interessi aziendali anche ai fini di una corretta gestione dei processi, la pesante conseguenza dei due punti precedenti potrebbe essere che il datore di lavoro si trovi a rispondere di mobbing:
• solamente perché non riesce a dimostrare al giudice l’esistenza di una valida ragione per il proprio comportamento verso il dipendente, anche se tale ragione esisteva,
• a causa del comportamento di terzi sui quali, come ben si sa, il controllo è estremamente difficile, in particolare riguardo a comportamenti che si attuano solamente verso il mobbizzato e che possono essere non sempre percepibili dal contesto.
Inoltre è stato sentenziato che la durata del comportamento vessatorio non deve essere necessariamente protratta per lungo tempo, ma può avere anche durata inferiore a sei mesi e che si può configurare il mobbing anche con la sola presenza di frasi irriguardose.
La giurisdizione del giudice ordinario per quanto riguarda il mobbing è stata allargata anche la pubblico impiego.
Resta invece ancora determinato che il mobbing non è un reato e che quindi per il dipendente che si considera perseguitato è aperta solo la via del procedimento civile per il risarcimento del danno, a meno che ovviamente non vi siano anche gli estremi di maltrattamenti o molestie sessuali o comunque di altri reati.
L’azienda inoltre non risponde per mobbing se sposta il lavoratore in altri reparti e ad altre funzioni al fine di eliminare tensioni esistenti in un determinato reparto
Di Dott. Francesco Manneschi (del 22/12/2008 @ 11:35:07, in D.Lgs 231/01, linkato 1586 volte)
D.Lgs. 231, ambiente e motivazione della misura cautelare nei confronti della società
La Cassazione con due sentenze ha chiarito alcuni aspetti legati al D.Lgs. 231/01.
Con la sentenza n° 41329/2008 ha ribadito che, anche se è previsto l’allargamento della platea dei reati presupposto previsti dal D.Lgs 231/01, all’attuale stato dell’arte non è possibile da parte del giudice allargare la lista delle fattispecie ai reati ambientali che infatti non sono previsti nell’ampia elencazione del decreto.
Quindi la responsabilità amministrativa degli enti non è estendibile ai reati ambientali anche se la legge 29 settembre 2000 n° 300, art. 11, comma 1, lettera d, ha delegato all’esecutivo l’applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa anche per quanto riguarda la commissione di reati in materia ambientale.
Il precedente Governo approvò in sede di Consiglio di Ministri un disegno di legge che prevedeva l’introduzione dei reati ambientali tra quelli previsti dal decreto, ma tale disegno di legge non fu approvato dal Parlamento a causa della caduta del Governo stesso: l’attuale Governo dovrebbe presentare il prossimo anno un decreto attuativo della delega, ma al momento i reati ambientali restano esclusi dalla disciplina della 231.
Altro argomento riguarda l’applicazione della sanzioni interdittive nei confronti della società (Cassazione seconda sezione penale n° 30412/2008) su cui la Cassazione osserva che per la validità dell’applicazione della sanzione interdittiva in via cautelare deve essere oggetto di attenta valutazione sia l’esistenza del reato presupposto sia la presenza del vantaggio o dell’utile tratto dall’ente a seguito del compimento dell’illecito: in alternativa alla valutazione del vantaggio può essere considerato l’accertamento della ripetizione nel tempo degli illeciti commessi.
Proroga D.Lgs. 81/08 al 30/06/2009 e adempimenti formali al 16/05/2009
La proroga prevista riguarda solo la valutazione dello “stress lavoro correlato” e l’apposizione della data certa sul documento di valutazione dei rischi il cui aggiornamento decorre comunque da 1° gennaio 2009.
È stato prorogato al 16 maggio 2009 l’obbligo di comunicazione a INAIL e IPSEMA (lavoratori marittimi) l’obbligo di comunicare a fini statistici le assenze dei lavoratori per almeno un giorno escluso quello dell’evento ed alla stessa data è stato rinviato il divieto di visite mediche preassuntive da parte del medico competente, quando vi è l’obbligo della sorveglianza sanitaria.
Responsabilità del direttore generale.
Nella S.p.A. la responsabilità del direttore generale è allineata con quella degli amministratori solo nel caso in cui la sua nomina è stata prevista e regolamentata nell’atto costitutivo oppure è stata deliberata dal consiglio di amministrazione (Cassazione civile 28819/2008)
Di Dott. Francesco Manneschi (del 07/01/2009 @ 13:10:00, in D.Lgs 231/01, linkato 568 volte)
Il decreto legge 30/12/2008 n. 207 conferma la proroga prevista riguardo la scadenza della valutazione dello “stress lavoro correlato” e della apposizione della data certa sul documento di valutazione dei rischi unificandola al 16 maggio 2009 con la scadenza dell’obbligo di comunicazione a fini statistici a INAIL e IPSEMA (lavoratori marittimi) delle assenze dei lavoratori per almeno un giorno escluso quello dell’evento e con l’entrata in vigore del divieto di visite mediche preassuntive da parte del medico competente, quando vi è l’obbligo della sorveglianza sanitaria.
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