Di seguito il riassunto dei principali cambiamenti introdotti nel D.Lgs. 81/08: seguiranno eventuali approfondimenti sulle aree più significative.
Campo applicazione (art 3)
Per settori della P.A. (carabinieri, VVF, strutture giudiziarie e penitenziarie, Università, scuole ecc) si terrà conto delle particolarità espresse con un decreto da emanare entro 2 anni (tali attività sono regolate da leggi specifiche, D.lgs 382/98 per le scuole, Dlgs 363/98 per le Università ecc.).
Fino all’emanazione del nuovo decreto vale la normativa precedente mentre altri decreti regoleranno l’applicazione ai volontari che saranno equiparati sostanzialmente a lavoratori autonomi con i conseguenti obblighi.
Computo dei lavoratori (art 4)
I lavoratori in prova non sono da considerare nel computo del numero di lavoratori da cui derivano obblighi specifici.
Commissione consultiva (art 6)
La commissione provvederà ad individuare i requisiti del “formatore per la sicurezza”, nuova figura inserita con la revisione e preparerà entro il 31/12 le linee guida per la valutazione del rischio stress lavoro correlato.
Attività promozionali per le PMI (art 11)
Sarà costituito un fondo da cui attingere per il finanziamento di progetti di investimento e di formazione per le PMI.
Sospensione attività imprenditoriali e contrasto illeciti (art 14)
L’articolo è riscritto e viene in particolare ridefinito il concetto di reiterazione: sono sufficienti più violazioni della “stessa indole” per incorrere nella sospensione dell’attività.
Le violazioni che danno luogo a sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle relative a personale in nero e gravi e reiterate violazioni su sicurezza e salute:
“1. ………… adottano provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro... In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni... sono quelle individuate nell’Allegato I.
Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione, accertata con sentenza o con provvedimento sanzionatorio definitivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole.
Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento sanzionatorio o sentenza.
Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate………………………….nell’Allegato I.
Limitatamente alla sospensione dell’attività di impresa, all’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all’allegato I del presente decreto, provvede il comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente. …………………………..”;
Con una unica sentenza o un unico provvedimento sanzionatorio definitivi con più violazioni possiamo quindi avere la sospensione dell’attività imprenditoriale.
Non si possono sospendere attività con un solo dipendente
Deleghe (art 16)
Il delegante può effettuare l'obbligo di “vigilanza” sulla delega anche mediante l’adozione del modello organizzativo e gestionale e che l’obbligo "si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4 (modello previsto dal D.Lgs. 231/01 che si intende adottato ed attuato come richiesto dalla norma se conforme alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007)”.
È possibile una (sola) sub delega:
“Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al periodo precedente non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”
Obblighi del DDL, dirigente, preposto (art 17-18)
“g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;”
“g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;”
La consegna del DVR può avvenire a livello informatico e la consultazione va fatta esclusivamente in azienda (anche a livello informatico):
“o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda”;
Obbligo di inviare a INAIL e IPSEMA entro 48 ore informazioni telematiche su infortuni:
“comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni.”
La comunicazione del nominativo RLS va effettuata non annualmente (come richiesto dalla precedente versione del D.lgs 81) ma solo in caso di designazione o di cambiamento dei nominativi.
Vigilanza
Viene introdotto l’obbligo a carico datore di lavoro/dirigente:
“3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.”
Medico competente (art 25)
Si può ora sempre concordare tra datore di lavoro e medico competente il luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio.
Contratti di appalto, d’opera o somministrazione(art 26)
Nei casi in cui il DDL non corrisponde con il committente avremo un DUVRI a due livelli, uno con rischi “standard” tipici del contratto e uno che approfondisce i rischi specifici.
“... in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.
Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto;
l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.”
Il DUVRI va fatto solo da chi “abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”.
Il DUVRI “va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture”.
Negli appalti pubblici “tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”
> Il DUVRI “...non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI."
Qualificazione degli appaltatori (art 27)
Viene introdotta una sorta di “patente a punti" in edilizia esauriti i quali punti non si può dichiarare di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali, sperando di ripetere il successo ottenuto sulle strade utilizzando lo stesso strumento.
Mancanze e sanzioni comporteranno la perdita di punti e l’azzeramento porterà all’impossibilità per aziende e autonomi di operare.
Le modalità saranno stabilite con decreto.
Tale sistema potrà essere esteso ad altri settori di attività.
Valutazione dei rischi (art 17 28, 29)
La valutazione del rischio stress lavoro correlato viene posticipata a decorrere dalla disponibilità di metodologie riconosciute dalla Commisione Consultiva e comunque, in mancanza di queste, dal 1 agosto 2010.
La valutazione dei rischi deve tenere conto della tipologia contrattuale (DVR di “genere”).
La prova della data certa può avvenire dalla compresenza delle firme di DDL, RSPP, RLS e MC (se presente)
Il documento di valutazione rischi per le nuove imprese andrà redatta 90 gg dall’inizio dell’attività stessa.
Per le modifiche ed integrazioni al DVR per cambiamenti e modifiche significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità viene stabilito un limite massimo di tempo di 30 gg:
Procedure standardizzate per aziende edili
“Le procedure standardizzate .., anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28.”
Modelli di organizzazione e di gestione (art 30)
“La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”
Requisiti RSPP (art 32)
Sono esentati dalla formazione per diventare RSPP i laureati in ingegneria della sicurezza.
Svolgimento diretto compiti dell’RSPP (art 34)
“nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione..”
Informazione formazione addestramento ( sez IV)
Diventa obbligatoria la formazione dei dirigenti oltre che per i preposti (art 37 comma 7). La formazione può avvenire anche fuori dall’azienda.
“12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”
Sorveglianza sanitaria (sez V)
“2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto .. sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B del presente decreto e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e .. decorrono dall’entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo”.
Sono riammesse le visite mediche preassuntive che erano prima vietate e che possono essere effettuate anche dalle ASL (comunque la Legge 300 del 1970, mai abrogata o modificata, vieta la visita medica preventiva in fase preassuntiva con sanzioni penali.)
Se il lavoratore manca oltre 60 gg, al rientro deve effettuare una visita di verifica di idoneità.
Per tossicodipendenza e alcol si rinvia:
“Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.”
Nel caso in cui venga a mancare l’idoneità alla mansione viene previsto l’eventuale declassamento a parità di stipendio:
“1. Il datore di lavoro, .. qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.”
Consultazione e partecipazione degli RLS (sezione VII)
“.. vengono individuati settori e attività, oltre all’edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all’articolo 52.”
Organismi paritetici (art 51)
“3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali .., nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del decreto, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.”
"Gli organismi paritetici comunicano all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali."