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News n° 12/09 - Modifiche al D.Lgs.81/08
Di Dott. Francesco Manneschi (del 04/08/2009 @ 09:36:15, in D.Lgs 231/01, linkato 177 volte)
È stato emanato lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e . correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n . 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n . 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il nuovo decreto porta sia cambiamenti al vecchio decreto sia chiarimenti e soluzioni ad aspetti che erano rimasti irrisolti nella precedente formulazione.

Viene risolto il problema della data certa prevista sia dall'articolo 16 (delega delle funzioni) che dall'articolo 28 (documento della sicurezza).

Per quanto riguarda la data posta sulla delega non è richiesta alcuna formalità, mentre per il documento sulla sicurezza la data certa sarà quella della sottoscrizione contestuale del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, ove previsto, del medico competente.

In caso di lavoro irregolare , con lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 20% degli occupati nell'azienda abbiamo la sospensione dell'attività.

Irregolari sono quei lavoratori non indicati, al momento della verifica, nei documenti obbligatori.

Abbiamo la sospensione dall'attività anche quando siano accertate gravi e ripetute violazioni in materia di sicurezza: tali gravi violazioni saranno indicate con decreto del ministro del Lavoro ed in attesa in attesa di questo provvedimento, le gravi violazioni sono quelle elencate nell'allegato 1 al D.Lgs. 81/08.

Viene fortunatamente specificato cosa si intende per reiterazione e cioè il caso in cui nei cinque anni successivi a una violazione, accertata con sentenza o con prescrizione obbligatoria definitiva, lo stesso soggetto ne commette un'altra di uguale natura.

Il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare è di competenza degli ispettori del lavoro, mentre per le gravi e ripetute violazioni in materia di sicurezza sono competetnti sia gli ispettori del lavoro sia quelli della Asl.

La sospensione non si applica quando il lavoratore irregolare è l'unico dipendente.

Per la valutazione dello stress correlato si attendono le linee guida entro fine anno.

Per gli appalti il decreto amplia il campo di applicazione per la verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi dell'appaltatore.

Il documento dei rischi da interferenze deve essere elaborato anche per appalti di servizi e forniture. I costi per le misure adottate o da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze devono essere indicati e non sono soggetti a ribasso.

Viene introdotto un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico.

Il sistema sarà inizialmente applicato all’edilizia tramite una sorta di patente a punti per la valutazione della idoneità delle imprese o dei lavoratori autonomi edili.

Tale idoneità verrà verificata valutando la presenza di attività di formazione e l'assenza di sanzioni.

Il sistema prevede l'attribuzione a ogni azienda o lavoratore autonomo edile di un punteggio iniziale: l'azzeramento causato da successive sanzioni determina l'impossibilità per l'impresa o il lavoratore autonomo di operare.

Un decreto ministeriale da emanare entro il 31 dicembre 2010 disciplinerà particolari adeguamenti nei confronti di coop sociali e volontariato della protezione civile.