Nella impostazione preventiva e cautelare adottata nel D.Lgs. 231/2001 è previsto all'art. 53 il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 19) del profitto del reato che può avere un'importanza operativa e un impatto nei confronti del soggetto che lo subisce tali da eguagliare quelli delle misure interdittive nei confronti dell'ente.
L'ampiezza della sua possibile portata applicativa si può ricavare da recenti pronunce della magistratura.
A parte il caso Impregilo e quello della Banca Popolare di Lodi più volte riportati nelle loro evoluzione giurisprudenziale, tra le altre pronunce vi è stata la condanna per le tangenti pagate all' Inail per ottenere appalti da dipendenti e collaboratori della My Chef, società fornitrice di buoni-pasto.
La My Chef è stata condannata a quattro delle sanzioni previste dalla legge:.
• una sanzione pecuniaria (75 mila euro),
• l' interdizione dal contrattare con la pubblica amministrazione,
• la confisca del profitto (un milione di euro,
• la pubblicazione della sentenza su un quotidiano.
Più recentemente il tribunale di Cosenza ha emesso una sentenza analoga nei confronti di un società che aveva indebitamente percepito fondi ai sensi della 488 attraverso la presentazione di false fatture e di documentazione di spese gonfiata per l’acquisizione di attrezzature e macchinari.
L’amministratore è stato condannato a tre anni di reclusione e l’azienda è stata condannata, come nel caso My Chef, a quattro delle sanzioni previste dalla legge:
• una sanzione pecuniaria (75 mila euro),
• l' interdizione a pubblicizzare beni e servizi,
• la confisca del profitto (2 milioni di euro),
• la pubblicazione della sentenza.
In questo caso la confisca è stata applicata per equivalente in quanto i fondi percepiti erano già stati in parte utilizzati.
Come profitto del reato è stato considerato l’intero importo del contributo in quanto totalmente collegato con l’illecito, anche se una parte dei contributi era stata effettivamente utilizzata per l’acquisto di macchinari, ma proprio per questo non si poteva applicare la esenzione dalla confisca prevista dall’art. 19 quando l’illecito profitto può essere restituito al danneggiato, in quanto lo Stato non poteva essere risarcito tramite la consegna di macchinari.
Oltre a questi sono sempre più numerosi i casi in cui tale provvedimento viene applicato anche a realtà di dimensioni non rilevanti, casi che quindi non hanno un forte impatto mediatico ma solo un forte impatto sulla vita aziendale e sul suo proseguimento.