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<title>dBlog</title><link>http://www.iltuodominioqui.it/dblog/</link>
<description>dBlog</description><language>it</language>
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	<title><![CDATA[Il futuro appartiene a chi  lo sa immaginare e socializzare]]></title>
	<description><![CDATA[Ci sono tre  argomenti dei quali si parla molto e che se opportunamente razionalizzati, potrebbero  contribuire alla definizione di un modello di sviluppo del sistema competitivo  delle Imprese locali:<strong> </strong></p>
<ul>
  <li>il primo &egrave; legato alla difficolt&agrave; di essere protagonisti e di competere  sui mercati internazionali e locali, dovuto sopratutto alla distanza tra chi produce  ed il consumatore finale, distanza determinata da una scarsa attitudine delle imprese  a conoscere ed analizzare gli stili di consumo e l’ evoluzione costante delle  esigenze espresse e latenti dei clienti finali.</li>
  <li>il secondo &egrave; l’esigenza di integrazione tra i processi di produzione e  quelli rivolti al mercato, sia per dare un senso compiuto alla catena del  valore aggiunto che caratterizza il “Made in”,  sia per trovare modelli organizzativi che  riducano il time to market, tempi di attraversamento compresi. Stimolando le  imprese ad  analizzare e prendere in  considerazione i fattori di successo, presenti in altri settori competitivi.</li>
  <li>il terzo &egrave; il miglioramento delle capacit&agrave; di internazionalizzazione e commerciali  delle imprese, attraverso flessibilit&agrave; nelle forniture con l’aggiunta di  migliori e pi&ugrave; ampi servizi al cliente, facilitandolo nella gestione della  supply chain. </li>
</ul>
<p>La recente situazione internazionale sta accelerando un inevitabile  processo di cambiamento.<p> 
In questo contesto, come gi&agrave; &egrave; accaduto ciclicamente ogni 10/15 anni a  partire dagli anni 70, saranno premiate quelle imprese capaci di trovare  soluzioni per far fronte all’emergenze e che proietteranno il loro sguardo sul  futuro a medio lungo  termine. <br>
Questo momento deve essere utilizzato sia per  difendersi sia per riorganizzare, ottimizzare, rivedere i propri comportamenti  organizzativi. Ovvero definire nuove strategie per identificare e creare il  vantaggio competitivo che consentir&agrave;, alle imprese pi&ugrave; illuminate, di essere  vincenti quando questa situazione burrascosa si attenuer&agrave; e torner&agrave; il bel  tempo. <p>
<strong>La  capacit&agrave; di essere protagonisti e di competere</strong>: <p>
Per ottenere vantaggi competitivi duraturi nel  tempo esistono vari modelli di riferimento, che consentono di snellire e  migliorare le organizzazioni; tutti questi modelli richiedono, alle persone che  devono metterli in pratica, di acquisire competenze attualizzate nelle varie  materie di gestione aziendale. <p>
In alcuni settori produttivi locali, l’attitudine a copiare ci&ograve; che  fanno gli altri &egrave; molto diffusa nell’imprenditoria e questo deve essere un gene  presente in chi si occupa di moda. Purtroppo si copia solo ci&ograve; che si capisce e  quindi si investe solo sulle tangibilit&agrave;. <p>
Innovare non vuol dire fare campionari nuovi, innovare significa  disegnare nuovi e pi&ugrave; efficaci processi organizzativi, migliorare i sistemi di  relazione e partecipazione tra i fornitori della filiera, valorizzare e far  crescere il capitale umano, imparare dagli errori e progettare, anche  “prendendo spunto e migliorando”, da altri contesti industriali, modelli  organizzativi, sistemi e quant’altro, sia necessario per ottenere e mantenere  un reale vantaggio competitivo.<p>
Da quello che ho avuto modo di leggere sui quotidiani, sulle relazioni  fatte per conto della CCIAA ed all’interno di interviste ad imprenditori locali,  non sempre sono ben accetti i modelli di organizzazione utilizzati da imprese  che non siano simili a quelli locali ed ancora meno diffuso &egrave; l’impiego di  manager provenienti da altri settori:<em> “cosa  ne possono capire?”.</em> <p>
È un po’ come ascoltare chi ha la sindrome della difesa ad oltranza  della propria stirpe che, per non rischiare di mescolarla, finisce con il  riprodursi con consanguinei, con i disastrosi effetti che ci&ograve; pu&ograve; creare.<p>
In sintesi, parafrasando, Eriksson “ perch&eacute; dobbiamo continuare  ad essere noi stessi se, aggiungendo il nuovo,  possiamo essere migliori?” <p>
Quando i mercati maturi diventano critici, tecnologie, macchine,  impianti, sistemi, consentono vantaggi competitivi importanti ma limitati nel  tempo, chi ha disponibilit&agrave; economiche pu&ograve; in  poco tempo ridurre il vantaggio. Quando il vantaggio, oltre al contenuto tecnologico  &egrave; costituito anche da un know how intellettuale, allora i tempi si allungano  notevolmente ed il vantaggio competitivo rimane.<p>
C’e da dire, a difesa del sistema imprenditoriale locale, che il know  how intellettuale pratese ha consentito alla citt&agrave; di prosperare per oltre 50  anni.<p>
Molti esperti di organizzazione internazionali hanno studiato il nostro  modello produttivo ed in molti casi &egrave; stato copiato per ottenere flessibilit&agrave; e  competitivit&agrave;.<p>
Dal mio punto di osservazione, in qualit&agrave; di presidente di una societ&agrave;  di consulenza aziendale, devo sottolineare che il sistema di per se pu&ograve; essere  ancora valido, purch&eacute; all’interno del sistema imprenditoriale vengano apportati  piccoli ma decisivi cambiamenti, legati al modo di pensare e di gestire la  propria “identit&agrave; imprenditiva” e manageriale.<p>
Premetto che l’intervento, ipotizzato nei paragrafi successivi, non ha  la pretesa di ridurre l’impatto della crisi, che caratterizza i consumi ed  influenza gli stili di vita dei consumatori di tutto il mondo, ma ha lo scopo  di sensibilizzare ed orientare gli imprenditori verso forme pi&ugrave; efficaci di  gestione ed organizzazione aziendale sia della propria sia quella della filiera  che, in un futuro momento di miglioramento dei consumi, li possa rendere ancora  protagonisti nello sviluppo. </p>
<p><strong>Il “Made  In Prato, oggi ”</strong> <p>
Organizzare il made in &egrave; di per se abbastanza  semplice, pochi mesi dopo la nota vicenda della mucca pazza, organizzare la “tracciabilit&agrave;  di filiera” &egrave; diventato un approccio diffuso e semplice da attuare; le modalit&agrave;  sono ampiamente note ma gli ostacoli ed i vincoli per metterla in atto, in un  comparto manifatturiero globalizzato come il tessile, sono di natura  prevalentemente “Etica” e non solo. Le azioni delle lobby  per difendere gli interessi di chi &egrave; poco  preoccupato dell’etica sono forti. È possibile che qualche evento straordinario  legato alla salute modifichi il modo di pensare ed acceleri il cambiamento, ma  &egrave; una speranza sulla quale &egrave; complesso agire in tempi brevi.<p>
Al breve termine nelle decisioni d’acquisto del  consumatore, il rapporto prezzo/qualit&agrave; conter&agrave; ancora parecchio, per cui molto  andr&agrave; fatto per ottimizzare la supply chain, che dovr&agrave; mantenere elevata la  qualit&agrave; e la flessibilit&agrave; ma nel contempo dovr&agrave; essere in grado di ridurre i  costi di produzione e distribuzione. <p>
Le Soluzioni innovative andranno ricercate, ma la  strada del produrre fuori Italia solo per abbassare i costi ci porta  inevitabilmente ad un confronto con una concorrenza che su questi aspetti &egrave;  molto pi&ugrave; forte di noi e che, pur facendo prodotti di ottima qualit&agrave;, non pu&ograve; vantare  il nostro “MADE IN ITALY.”<p>
Il paradosso del successo del Made in Italy &egrave;  l’esempio fornito delle confezioni cinesi fatte a Prato e dintorni; il capo  finito, confezionato a volte anche per conto di marchi famosi, &egrave; prodotto da  aziende cinesi che a detta della stampa sono “quasi sempre poco in regola”. <p>
Cinque anni fa era un piccolo mondo sommerso, ma ora  rappresenta un’economia in forte sviluppo che &egrave; cresciuta copiando un modello  molto simile a quello del distretto tessile abbigliamento, arricchito da quella  propensione al lavoro duro che qualche decennio fa era la caratteristica predominante  della microimpresa locale. <p>
Quello che pu&ograve; aiutare il “made in Prato” &egrave; la  definizione di “specifiche tecniche  e  di  protocolli di produzione che rendano  difficilmente copiabile il “prodotto tipizzato ed eco sostenibile locale”, da  apporre sulle etichette dei prodotti   che, in alternativa al sistema Ecolabel, sia certificabile dagli enti di  certificazione accreditati al Sincert. (vedi norme certificazione di prodotto)<p>
Visto dall’elicottero il tessuto  “made in Prato” &egrave; in generale, per gli aspetti  che qualificano le imprese, caratterizzato oggi dai seguenti aspetti, di cui  tenere conto per progetti di cambiamento:<p>
<strong>La  distribuzione del potere nel territorio.<p>
</strong>Le imprese che hanno maggior  impatto sulla filiera, oltre ai lanifici sono le rifinizioni. In generale,  costituiscono l’imbuto all’interno del quale si concentrano tutte le  lavorazioni che caratterizzano il maggior numero dei tessuti locali. <strong> </strong><p>
In alcune rifinizioni il  sistema &egrave; chiuso, in altre &egrave; aperto, ovvero all’interno lavorano pressoch&eacute; a  tempo pieno persone dipendenti dai lanifici che, oltre a controllare la qualit&agrave;  della loro produzione, negoziano fra loro e con la rifinizione i piani ed i programmi  di lavoro (il pi&ugrave; potente passa per primo gli altri aspettano). Il tutto,apparentemente senza nessun  sistema informativo di pianificazione e controllo (ha sempre funzionato cos&igrave;!)<p>
Un sistema aperto consente a  chiunque di sapere cosa fa il proprio vicini di fabbrica e se crede lo pu&ograve;  imitare. E’ vero che arrivi per secondo o terzo ma se il prodotto tira,  l’economia complessiva ne trae vantaggio.</p>
<p>Per ci&ograve; che riguarda i produttori di tessuto, le  cose stanno pi&ugrave; o meno in questo modo: coloro che hanno relazioni significative  con la distribuzione organizzata e/o indipendente e che hanno sviluppato un maggior  livello di servizi sono quelli che, anche in questo momento critico, colgono le  opportunit&agrave;. Chi riesce a mantenere i fatturati degli anni precedenti pu&ograve; farlo  perch&eacute; essendo meglio organizzato riesce a coprire la quota di un collega che,  pi&ugrave; debole di lui, ha dismesso l’azienda; molti   ed a ragione, si stanno orientando verso prodotti di nicchia altri  stanno in attesa di punte o code su cui lavorare. <p>
Qualche segnale di ripresa si  comincia ad avvertire nei settori che operano con il retail internazionale, laddove,  indipendente dalla fascia di mercato, il contenuto estetico, la frequenza di  collezioni  presentate &egrave; elevata (ogni  2/3 settimane) ed il prezzo &egrave; accessibile. Apparentemente in questa situazione  il modello Prato dovrebbe essere perfetto, se non lo &egrave; dipende dal sistema di  relazioni organizzative che si basa, in modo troppo spinto, sul concetto di  “Sub” fornitura. Pi&ugrave; avanti affronter&ograve; meglio il tema.</p>
<p>Per ultimi, ma sarebbero i primi, sono I fornitori  delle materie prime, che essendo considerate di "monopolio” mantengono i  loro interessi in relazione ai tipici parametri di mercato.<p>
<strong>Risorse finanziarie</strong>, <p> in questi tempi &egrave; notevolmente aumentata l’incidenza del supporto delle  banche. Il sistema Bancario prevede, a medio termine, forti indebitamenti da  parte del settore. Le imprese sottocapitalizzate faranno fatica a superare il  momento,  soprattutto quelle che in un  recente passato hanno investito in tecnologie ed impianti, contando sulla  continuazione del trend positivo dei consumi. Molti imprenditori dovranno, in  attesa di momenti migliori, decidere se ricapitalizzare, disinvestendo da altre  iniziative o indebitarsi ad oltranza. Una visione condivisa dei futuri scenari  possibili, pu&ograve; aiutare a formulare un business plan con le varie alternative.<p>
<strong>Risorse tecniche o  tecnologiche</strong>, <p>
I lanifici sono in massima parte dei "contenitori“, molte tecnologie  relative al cardato ed al rigenerato hanno decine di anni, il grande know-how  su questi prodotti, tipicamente Pratesi, &egrave; affidato alle competenze delle persone  che compongono la filiera.   In genere tali competenze non sono formalizzate e sono  relative alla sola parte produttiva, poca &egrave; la sensibilit&agrave; nei confronti della ricerca  e lo sviluppo di nuovi e pi&ugrave; efficaci modelli organizzativi tesi a ridurre tempi  di attraversamento e costi. Molto di pi&ugrave; &egrave; stato fatto per innovare le  tecnologie per la produzione di tessuti fantasia, sia di fibre nobili che  sintetiche. In quest’ambito le tecnologie sono elevate ma &egrave; il sistema di  relazione tra le imprese che, nel suo complesso ed in questo momento critico, non  le rende particolarmente efficaci, <p>
<strong>Risorse umane</strong>,<p>
le propriet&agrave; delle imprese sono  parte integrante della strutture organizzative; in generale costituiscono il  nucleo decisorio di tutte le attivit&agrave; d’impresa, le competenze delegate ai  collaboratori sono poche ed il controllo su quasi tutte le fasi avviene da  parte delle persone che fanno parte della propriet&agrave;. <p>
Tutto ci&ograve; fa si che le imprese siano strutturate pi&ugrave;  per meriti di parentela che per capacit&agrave; effettive. <p>
Le aziende crescono nella misura del tempo  imprenditoriale disponibile e non in base alle opportunit&agrave; di mercato; se ti  capita di non avere talenti in casa investi in immobili e ne prendi l’affitto.  continuando cos&igrave; l’economia trainante si ferma.<p>
La formazione manageriale &egrave; poco sentita, cos&igrave; come  il miglioramento organizzativo; basta leggere i dati pubblicati dalla regione  sulle richieste di contributi per la consulenza organizzativa per rendersi  conto che, con poco pi&ugrave; di 10 domande in un anno, il sistema locale pu&ograve;  considerarsi un pochino refrattario all’apporto di nuove competenze. <p>
Mi domando quali considerazioni su Prato stanno  facendo i dirigenti ed il politici che in regione Toscana hanno deliberato gli  aiuti contenuti nel POR CREO. <p>
Quando i tempi si fanno difficili;  invece di uscire allo scoperto ed affrontare le nuove sfide, alcune presone  tendono a simulare il comportamento degli animali che si isolano e vanno in  “letargo” con le scorte/competenze conosciute, per risvegliarsi in primavera. Gi&agrave;,  ma quanto durer&agrave; questo inverno?  <p>
<strong>Risorse economiche</strong>, <p>
l’obiettivo di tutti noi imprenditori &egrave; arrivare al punto di pareggio  intorno al mese di luglio ma, in relazione alla diminuzione dei volumi  produttivi &egrave; difficile per molti ottenerlo prima di dicembre, bisogna innovare  da subito, aspettare che passi il periodo richiede troppo tempo, se non si sa  cosa fare meglio chiudere e tenere in “frigo” il capitale. E’ un approccio duro  ma quando ritorner&agrave; il tempo migliore potresti non avere pi&ugrave; le energie per  presidiare la tua attivit&agrave;.<p>
I naviganti quando si trovano nella burrasca si mettono alla cappa e  aspettano che passi facendo economia su tutto, cibo acqua, carburante, ecc, se  risalire il vento richiede energie che non possiedi, puoi perdere “tutto”. Non  ha senso fare gli eroi.<p>
<strong>Sistemi di gestione  d’impresa, </strong><p>
La mia societ&agrave; opera in questa citt&agrave; dal 1980, in tutti questi anni  ci siamo avvicinato spesso al mondo imprenditoriale ed in generale abbiamo  colto molta diffidenza su tutto ci&ograve; che organizzativamente non proviene dalla  cultura locale. Devo dire con ragione, leggendo sulla Nazione i bilanci del  2005, quindi di pochi anni fa, che ho scoperto che imprese con fatturati di 5  milioni di euro avevano utili dichiarati di 2, ho provato a fare due conti sui dati  pubblicati ed &egrave; emerso un 30% medio ponderato prima delle tasse.<p>
In quale altro contesto industriale puoi avere questi risultati? Mi si  dice che questo trend di utili sia continuato sino al 2007. Con quale impegno,  un imprenditore a capo di un’impresa di famiglia, aggiunge al suo modo di  operare modelli organizzativi diversi? Ed a quale scopo deve farlo?<p>
La crisi in atto &egrave; “bella pesante”: per far girare i magazzini i prezzi  si abbassano e gli utili calano. Chi negli anni ha approfittato della capacit&agrave; finanziaria  per inserire nella propria organizzazione sistemi di gestione e comportamenti  manageriali efficaci, anche per il solo gusto di far bene le cose, ora soffre  molto meno degli altri e guarda il futuro con fiducia, chi ha investito in alte  attivit&agrave; imprenditoriali, gestendole con sistemi tradi-zionali, ora fa fatica  ed assume l’atteggiamento del “pugile suonato” (da una frase di M. Mairotti).  In poche parole, con l’istinto si vince il primo round … ma &egrave; con la strategia  che si porta a casa la vittoria.<p>
Il “Made in  Prato” &egrave; una strada da perseguire, ma con regole precise. Una delle prime  regole da condividere &egrave; che il valore aggiunto del sistema produttivo, che  garantisce il prodotto, deve essere reale, altrimenti &egrave; solo protezionismo e su  questo fronte lo stimolo dovrebbe essere: costruiamo il valore aggiunto del Made  in Prato e poi certifichiamone le peculiarit&agrave;.</p>
<p><strong>Innovare  le  modalit&agrave;  commerciali</strong> </p>
<p>Questo punto &egrave; il pi&ugrave; complesso. Come puoi essere utile al tuo  committente se non conosci la sua organizzazione? Se non sai cosa fa il tuo  cliente a valle per soddisfare il cliente finale? Se non immagini nemmeno quale  cliente finale raggiunge?<p>
Non si pu&ograve; definire servizio la sola attivit&agrave; di preparazione di un  ampio campionario e proporlo in modo indifferenziato al potenziale cliente  dicendo: “scegli, se non trovi qualcosa per te, possiamo fare ancora di pi&ugrave;!  Basta che chiedi”. Non credo che ci&ograve; sia sufficiente per  superare la crisi .<p>
Se vai ad una fiera qualsiasi di prodotti tessile/abbiglia-mento/pelletteria  (Milano, Firenze, Parigi,) l’approccio &egrave; sempre quello “ tutto bello niente  caro, tu chiedi e io faccio, prezzo buono”, detto in lingue diverse. Devo dire  che anche in altri settori della PMI l’approccio &egrave; molto simile.<p>
Perch&eacute; nelle  imprese ci si dimentica che esiste un consumatore finale che ha degli stili di  vita molto differenti tra loro? Non conoscere l’evolvere degli stili di vita da  parte di un impresa non consente di prevedere o di anticipare il cambiamento e  quindi di essere comaker del suo cliente a valle della filiera. Senza queste  competenze, come possono le imprese locali, contribuire alla progettazione del  prodotto finale e diventare il valore aggiunto? Come possono consentire al  proprio cliente a valle di competere con i leader di prezzo che provengono da  quei  paesi in via di forte sviluppo che  spesso non hanno regole da rispettare?<p>
Se alla stessa fiera domandi a qualsiasi espositore per quale target &egrave;  stato progettato il prodotto esposto, quando va bene ti dice di fascia  alta/media, qualcuno ti fa capire che ne sa ma non applica e nella maggior  parte dei casi ti guarda con aria interrogativa.<p>
Il mercato con cultura occidentale &egrave; composto da oltre un miliardo di  persone, le grandi multinazionali dividono i consumatori in una decina di segmenti  e per ciascuno di essi (che decide in modi diversi cosa acquistare), progettano,  innovano, promuovono i loro prodotti con modalit&agrave; differenti, anticipando  esigenze, gusti e stili di vita. <p>
Non basta  andare ad una fiera internazionale qualche giorno prima e guardare cosa &egrave;  esposto nelle vetrine dei centri commerciali pi&ugrave; all’avanguardia per capire le  tendenze, &egrave; gi&agrave; qualcosa, meglio che niente, ma non pu&ograve; essere questo che ti  rende un “Competitor”.<p>
Per essere  presenti sul mercato in modo significativo occorre proporre prima degli altri  quello che il mercato potenzialmente &egrave; in procinto di chiedere, chi arriva dopo  sar&agrave; sempre un outsider fra i protagonisti. E gli outsider, quando gli spazi si  restringono ed i posti son pochi stanno fuori a guardare.<p>
Occorre  focalizzarsi maggiormente sui contenuti del   marketing mix, sia sul nostro che su quello del  cliente, osservare quest’ultimo in modo  critico, non &egrave; detto che chi cura il retail sappia cosa fare, se va nella  direzione sbagliata, noi rischiamo di seguirlo, come accaduto di  recente.<p>
<strong>Costruire Il cambiamento.</strong><p>
Con tutto  questo pistolotto non voglio dire che il “sapere manageriale” risolve tutti i  problemi delle imprese, quello che so &egrave; che l’ignoranza manageriale non solo  non ne risolve nessuno, ma ne crea.<p>
La soluzione va trovata definendo quali scenari affronteremo nei  prossimi anni, quali cambiamenti potrebbero avvenire all’interno degli stili di  vita dei consumatori e quindi quali comportamenti di acquisto ci troveremo ad  affrontare. <p>
Dopo di che, all’interno di un processo di comunicazione, dall’alto  verso il basso e viceversa, cominciamo come imprenditori a pensare quali  esigenze dovr&agrave; soddisfare la distribuzione dei prodotti di abbigliamento, per  soddisfare i suoi clienti e poi ancora, cosa dovremo sapere noi per poter  supportare il nostro cliente a valle nella filiera, perch&eacute; lui a sua volta  possa supportare il suo e cos&igrave; via. </p>
<p>La soluzione da sempre &egrave; porre il “cliente impresa ed il consumatore al  centro” delle nostre attenzioni, quindi catalogare ed analizzare il flusso di  informazioni provenienti dal mercato. Occorrer&agrave; importare dai settori  industriali pi&ugrave; evoluti le buone pratiche manageriali, tradurle e migliorarle,  diffonderle verso collaboratori e fornitori, coinvolgerli nello stabilire quale  valore aggiunto progettare, realizzare e comunicare dei propri prodotti, il  valore del brand e del Made in.</p>
<p><strong>Progettiamo  il nostro futuro.</strong><strong> </strong>Cominciamo a domandarci che “cosa vorremo che il  mondo dicesse di noi” e “come vorremmo che fosse percepita la nostra capacit&agrave;  imprenditoriale”. <p>
  Prato sta cambiando, anzi &egrave; gi&agrave; cambiata e cos&igrave; il modo in cui nel  mondo &egrave; percepita; siamo passati da una percezione di citt&agrave; degli stracci a  quella di citt&agrave; delle 10.000 imprese ed ora a citt&agrave; dei cinesi, con un ‘etica  del business” molto levantina e di frontiera. <p>
  Questo dimostra che, se all’interno del nostro contesto succede  qualcosa di eclatante e di innovativo, il tam tam  di comunicazione lo amplifica e le “etichette”  prendono nuove forme. <p>
  <em>Se questo &egrave; vero abbiamo di  fronte a noi “un ‘occasione unica”, nel contesto critico generale, nella quale potremmo  dimostrare al mondo la nostra capacit&agrave; di cambiare e di migliorare la nostra  economia</em>. <p>
  Riflettiamo con attenzione sulle “capacit&agrave; di cambiamento” e del modo  di fare impresa, che Prato ha dimostrato di avere nel primo dopo guerra. Possiamo  farlo ancora ed in tempi pi&ugrave; brevi anche perch&eacute; buona parte del lavoro, anche  se da migliorare,  &egrave; gi&agrave; fatto.<p>
  Una citt&agrave; come la nostra ha un valore di base, insito nel DNA delle  persone che la abitano, che pochissime altre citt&agrave; del mondo hanno: “lo spirito  imprenditoriale”.<p>
  La crisi sta creando non pochi problemi alle aziende, presto sul mercato ci  saranno non solo persone in cerca di occupazione ma anche imprenditori in cerca  di opportunit&agrave; e con capitali, anche se piccoli, da investire. <p>
  A queste risorse preziose occorre fornire ogni  supporto possibile perch&eacute; possano avere non solo una visione di ci&ograve; che sta  accadendo al distretto (documento prodotto in luglio 2009 dal prof Rullani per  la CCIAA di Prato) ma anche e soprattutto, una visione delle esigenze da  soddisfare che emergono, negli abitanti in un pianeta che sta cambiando per  molti aspetti, politici, economici, climatici, etici e quant’altro. <p>
  Pur essendo vero che quando si parla di Prato, generalmente  si pensa al tessile, &egrave; altrettanto vero che nell’economia Pratese esistono  anche altre attivit&agrave; manifatturiere fra le quali spiccano l’edilizia e la meccanica.  <p>
  Queste imprese come quasi tutte le altre attivit&agrave; locali ruotano  intorno al comparto tessile, dal quale assorbono  sia gli umori sia  gli stili  imprenditoriali, credo che i contenuti di questo documento siano stimoli  significativi anche perle  loro  realt&agrave;.  <p>
  Un argomento al quale prestare attenzione ma al  quale non va delegato il futuro del distretto   &egrave; rappresentato da servizi, logistica, commercio, ristorazione, centri  commerciali, ecc, producono occupazione e volume di affari solo se le capacit&agrave;  di spesa del bacino di utenza al quale sono destinati ha capacit&agrave; economiche. <p>
  Quando il manifatturiero non tira, il bacino di  utenza non ha capacit&agrave; di spesa e la sola ricchezza prodotta dalle imprese di  servizi &egrave; destinata ad essere marginale per l’economia del distretto.<p>
  Per creare occupazione stabile e duratura occorre  stimolare i portatori di interesse nel promuovere  opportunit&agrave; e competenze, per ottenere, all’interno  del nostro territorio, un’attivit&agrave; manifatturiera competitiva <p>
  Per ottenere questo risultato &egrave; necessario che chi  governa il territorio e pu&ograve; influire sulle scelte strategiche abbia la visione,  delle variegate dinamiche necessarie per creare opportunit&agrave; d’impresa e che si  dia da fare per rendere attrattiva,  anche  ad investitori provenienti da altre aree del paese e del mondo,  la nostra cultura imprenditoriale e lavorativa.  Il loro obiettivo dovr&agrave; essere quello di intervenire per creare sia importanti  piattaforme logistiche sia per promuovere joint venture con i nostri  imprenditori sia per investire in attivit&agrave; ad alto valore aggiunto. In molte  universit&agrave; italiane si attivano, ogni anno, centinaia di  “spin-off” con contenuti di innovazione  elevati, creiamo le condizioni per selezionare progetti avviati ed offrire, a  queste giovani imprese, partecipazioni di capitali e spazi operativi per  l’avvio di nuove attivit&agrave;. Si tratta solo di   copiare alcune delle buone pratiche   dei nostri colleghi imprenditori provenienti dalla Cina e migliorarle.  <p>
  <em>Provo ad Introdurre una  provocazione sul cambiamento.<p>
   se ci si riflette per qualche minuto ci  si pu&ograve;  rendere conto che Prato &egrave; stato  il primo esempio tangibile di <strong>“green economy”. </strong>Tutta la green economy si regge sul concetto del riutilizzo, in vari  modi,  dei materiali che hanno esaurito  la loro funzione principale. Proviamo a proseguire sulla strada del riciclo che  ben conosciamo.  Ampliamo le competenze verso  il recupero dell’energia; ogni volta che progettiamo un nuovo prodotto  misuriamo quanto &egrave; green, poniamoci questo come obiettivo da raggiungere.</em><p>
  <em>Il  concetto di green economy &egrave; contenuto nella  metafora del  <strong>“cono” del gelato</strong> ( il principio &egrave; un po’ scurrile ma efficace,  ovvero dopo che hai usato il prodotto puoi mangiare il contenitore e smaltirlo  in modo ecologico).</em><p>
  <em>Per esempio la maggior  parte della lana prodotta in Italia (contiene piombo e amianto) si getta in  discarica, una buona parte della lana prodotta dalle pecore allevate in Toscana   &egrave;   comunque   utilizzabile, percorre  poca strada per arrivare in filatura, &egrave; una  lana  pi&ugrave; complessa da lavorare ma con gli opportuni  accorgimenti alle macchine si pu&ograve; tessere ed entrare nel ciclo  “Green” . E’ un prodotto di nicchia, qualche  iniziativa &egrave; gi&agrave; in corso con un discreto successo. Perch&eacute; non estendere il  concetto, In Italia pascolano 10 milioni di pecore, pensate a quanta energia  occorre per smaltire tutta quella lana, in relazione al fatto che il processo  di allevamento non &egrave; pensato in conformit&agrave; al principio del cono del gelato. </em><p>
  <em>Oltre Il 90% di ci&ograve; che produciamo nel mondo diventa rifiuto, gli spazi  di miglioramento sono enormi. </em></p>
<p><em>Facciamo in modo che la nostra citt&agrave; si conquisti, non solo nel tessuto  cardato e rigenerato, una <strong> “reputazione Green”,</strong> le basi a cui  riferirsi ci sono tutte. Iniziamo a coniugare fotovoltaico, recupero  energetico, cardato impatto zero, rigenerato,   lana Toscana, ecc, ed il progetto green economy comincia a prendere  forma. E’ l’esempio di un approccio strategico per stare al passo con il  cambiamento e continuare ad emergere nel business</em>.<strong></strong><p>
    <strong>Considerazioni sulle criticit&agrave; del sistema tessile Pratese</strong><p>
  Proviamo ad analizzare le criticit&agrave; del processo  dalla progettazione del campionario alla fatturazione al cliente e quindi,  utilizzando i pi&ugrave; attuali ed efficaci modi di fare impresa, articolare le  proposte:<strong></strong><p>
  le considerazioni che di seguito illustro,  scaturiscono da alcune analisi approfondite fatte su imprese di successo del  territorio che, in relazione al loro volume d’affari, dialogano e si  interfacciano con le tipicit&agrave; delle imprese che caratterizzano la filiera. <p>
  Da un punto di vista scientifico il campione &egrave;  piccolo, dal punto di vista sostanziale, quanto rilevato pu&ograve; fornire stimoli  per l’approfondimento. Per quanto riguarda il giudizio organizzativo e  normativo mi sono avvalso della collaborazione di miei colleghi pi&ugrave; competenti di  me sugli aspetti operativi (E. Bianchi, M. Bianchi, L. De Michele, L. Gamurzi  R. Landi,).<strong></strong></p>
<ul>
  <li><strong>Il sistema produttivo  tessile di Prato pu&ograve; funzionare ancora.</strong> Non ci sono  altri modi ugualmente efficaci, per garantire flessibilit&agrave; e tempi di risposta,  in un contesto caratterizzato dalla moda e da un sistema distributivo sempre  pi&ugrave; globalizzato, all’interno del quale, il concetto di stagione non vale pi&ugrave;. </li>
</ul>
<p>Il retail  evoluto si sta sempre pi&ugrave; organizzando per innovare e rendere emozionali i  concept espositivi, al loro interno le collezioni ruotano settimanalmente. Per  essere comaker credibili dobbiamo star loro davanti di almeno un passo. </p>
<ul>
  <li><strong>Rendere affidabile il  sistema. </strong>i collegamenti tra le imprese che fanno parte  della filiera sono governati “a braccio” con il foglio, la biro ed il telefono.  Di tutto quello che succede di positivo o negativo nel processo di produzione,  non rimane traccia se non per gestire le contestazioni. In ogni caso se viene  utilizzato un supporto informatico, capita spesso di veder scrivere le cose a  penna e poi quando il lavoro &egrave; terminato imputare il dato, per cui la storia  degli errori si perde nelle menti dei dispositori.</li>
  <li><strong>Decidere e governare il  cambiamento. </strong>Se suggerisci di provare a migliorare qualcosa che  non sia legato alla “macchina” la risposta &egrave; sempre quella “abbiamo sempre  fatto cos&igrave;”. Non ho ancora capito quanto ci&ograve; dipende dalla  paura del cambiamento o dalla diffidenza  verso l’innovazione, tipica di chi sa di non sapere e si preoccupa di fare  brutta figura per il fatto che qualcuno se ne accorga. Anche se non vogliamo  cambiare il mondo ci cambia, tanto vale decidere da soli come cambiare. </li>
  <li><strong>Ridurre i tempi di  attraversamento.</strong> Dal momento dell’ideazione del campionario, la  pezza gira nel territorio come se fosse una pallina da flipper: “mamma mia  quanta strada” prima di arrivare al lanificio per la consegna al cliente e  quanto stress inutile!</li>
</ul>
<p>Capisco che c’&egrave;  tutta una micro economia che campa sul flipper, ma non &egrave; solo riempiendo la  citt&agrave; di super strade che si riducono i tempi di attraversamento.  </p>
<ul>
  <li><strong>Curare  la Tracciabilit&agrave;</strong>. Tutto il sistema &egrave; governato da una distinta base/scheda prodotto,  che fornisce indicazioni di massima su quello che c’&egrave; da fare, ma sulla quale,  in genere, non si registra o non si controlla quello che &egrave; accaduto e quando i  conti non tornano &egrave; colpa di qualcun altro. Per cui si rifanno gli stessi  errori.</li>
  <li><strong>Ridurre i rischi</strong>. Negoziato il prezzo della lavorazione con chi sta a valle ed a monte  del lanificio, qualsiasi cosa accada, la responsabilit&agrave; del risultato &egrave;  “scaricata” sul contoterzista, venirne fuori &egrave; un problema suo.  È un po’ come dire che, se la tua automobile  consuma troppo, la responsabilit&agrave; &egrave; del benzinaio e non da come schiacci  l’acceleratore. </li>
</ul>
<p>Eppure sono  convinto che gli imprenditori Pratesi nel guardare le gare di formula 1  si saranno accorti che da qualche anno la vittoria  si gioca anche sul tempo del pit-stop: quando i componenti della squadra sono  distanti tra loro, hanno obiettivi poco chiari e non collaborano, dal  particolare al generale, per ottenere il massimo risultato, i tempi si  allungano. </p>
<ul>
  <li><strong>Allearsi per competere</strong> Ultima considerazione e poi mi fermo, &egrave; che il tuo collega  imprenditore &egrave; spesso considerato un concorrente, mentre di fatto i concorrenti  sono in un’altra nazione. Se continui a proporti al mercato da solo, per quanto  tu ampli il campionario, il tuo volume di fornitura, avr&agrave; sempre un piccolo  potere contrattuale nei confronti di un retail evoluto ed affidabile.</li>
</ul>
<p>Come si pu&ograve; capitalizzare il know how esistente? Aggiungerne del nuovo?  Socializzarlo orizzontalmente e verticalmente in tutte le imprese che costituiscono  la filiera? in quale modo da far si che Prato diventi rapidamente, per fare una  metafora, una “Porsche 911”?  Ovvero  l’auto che pi&ugrave; di ogni altra ha mantenuto le sue caratteristiche distintive. Dopo  40 anni di miglioramenti, apparentemente impercettibili, la passione di tutte  le maestranze per il miglioramento continuo la rende ancora l’auto sportiva pi&ugrave;  venduta del mondo.<p>
  Poi per continuare potrei citare Ferrari, Harley o la Fiat di  Marchionne e ancora la Toyota che da sempre &egrave; la prima nell’innovare con  successo tutti i contenuti di prodotto e di processo. Queste imprese che si  differenziano per la politica del “miglioramento continuo nella continuit&agrave;”.  Non cercano solo idee brillanti e colpi di fortuna, ma utilizzano tecnologie  organizzative sofisticate. Il loro successo deriva dalla cultura del  miglioramento che si ottiene attraverso la formazione continua dei propri  dipendenti, che imparano tutti i metodi esistenti per  fare in gruppo ed individualmente le cose  bene senza errori gi&agrave; dalla la prima volta. Queste imprese comunicano con i  fatti e con tutti i mezzi di informazione possibili,  al mercato, il loro prezioso valore aggiunto.  Bene! Prato pu&ograve;  fare altrettanto! <p>
  <em>I capitali di Prato sono la  capacit&agrave; imprenditoriale e la conoscenza di come si tesse, continuiamo su  questa strada aggiungendo competenze manageriali ed operative, insistiamo sulle  capacit&agrave; di diventare squadra raccordando, nelle imprese,  in modo pi&ugrave; efficace i vari componenti del  processo produttivo e commerciale. </em><p>
  <em>Da molti anni, quando si  parla di crisi, dalla cultura orientale, abbiamo recuperato la metafora dei due  ideogrammi, ovvero uno significa rischio e l’altro opportunit&agrave;, ma &egrave; anche vero  che la parola crisi proviene dal greco, ovvero <strong>separo e decido</strong>. </em><p>
  <em>Prato deve scindersi dai  modelli organizzativi obsoleti, decidere cosa vuol essere da grande e poi darsi  da fare per diventarlo.  Magari  deciderlo  mentre si sta mangiando, in  modo riflessivo, il  “cono del gelato”. </em><p>
  <strong>Suggerimenti  alle imprese della filiera tessile </strong><p>
  Quindi tenendo conto della situazione, delle criticit&agrave; del punto  precedente e delle considerazioni complessive emerse nel lavoro effettuato dal  prof. Rullani per la  CCIAA, ecco cosa  potrebbe fare, sia al breve che al medio lungo termine, il terziario innovativo  associato all’unione per le imprese tessili Pratesi. Lo scopo dei suggerimenti  &egrave; quello di proporsi, ai portatori di interessi ed agli imprenditori del  territorio come, facilitatori del’innovazione organizzativa e manageriale che  possa consentire ai lanifici pratesi di   presentarsi, al retail internazionale, non  solo come fornitore qualificato ma come partner per lo sviluppo del business.</p>
<ul>
  <li><strong>Promuovere efficienza</strong>: avviare un progetto di recupero di efficienza e di riduzione dei  costi  analizzando in dettaglio il  sistema organizzativo /operativo (lanificio – filatura -tessitura – rifinizione-  logistica- forniture industriali, ecc), per definire in ordine di priorit&agrave;  quali contenuti dei processi produttivi migliorare e come intervenire su quelli  che, pur essendo adeguati alla situazione in atto, hanno implicazioni nella  gestione dei cambiamenti da apportare in relazione alle strategie deliberate. </li>
  <li><strong>Razionalizzare la filiera: </strong>creare momenti di confronto per analizzare le opportunit&agrave; di  integrazione fra pi&ugrave; imprese della filiera per arrivare alla costituzione di  “Pool di Imprese”, che, opportunamente integrate tra loro, siano in grado di:  creare economie di scala nei processi produttivi, ausiliari e di supporto,  anticipare le esigenze del consumatore finale, razionalizzare e comunicare, in  modo appropriato, il loro valore aggiunto al mercato. </li>
  <li><strong>Creare sinergie logistico  produttive</strong>: progettare con le imprese, aderenti  l’iniziativa, un piano di miglioramento e di integrazione tra i sistemi di  gestione dei processi di produzione del tessuto finito, creando un tavolo di  confronto tra “potenziali partner” per valutare, oltre ai plus dell’iniziativa,  i dettagli sui quali intervenire per la sua realizzazione. </li>
  <li><strong>Facilitare fusioni ed  integrazioni </strong>: iniziare a creare le condizioni per fare in modo  che i  “Pool”, delle imprese promotrici coinvolte,  si colleghino in modo pi&ugrave; efficace tra loro. Il terziario si pu&ograve; attivare per  ricercare e validare la stesura di forme contrattuali o societarie tese a  rendere operativa l’attivit&agrave; nel medio termine agendo, dove occorre con le  giuste modalit&agrave;, per migliorare le leve finanziarie o accedere alla fonti  disponibili con progetti concreti..</li>
  <li><strong>Favorire  la comunicazione</strong>: progettare ed Installare un sistema informativo integrato all’interno  delle imprese che costituiscono il Pool e mettere a punto un sistema di  gestione delle risorse complessive in grado di mantenere elevati i livelli di  qualit&agrave; e di riduzione delle difettosit&agrave; in fase di lavorazione.</li>
  <li><strong>Creare standard sui quali  fare benchmarking </strong>e divulgare riferimenti oggettivi per un miglioramento  continuo: realizzare, attraverso la partecipazione del personale delle imprese  coinvolte nel pool ed all’interno di un percorso formativo top down, la progettazione  e la produzione di procedure per la gestione del processo principale e dei  processi di supporto che siano migliorative rispetto alle attuali.<p>
    Nuovi modelli organizzativi, nuovi sistemi di analisi e di miglioramento dei  processi  modificano i contenuti delle  informazioni che attualmente servono per decidere. Occorrer&agrave; pertanto  formalizzare indicatori standard In tale modo si pu&ograve; consentire a tutta l’organizzazione  di operare seguendo identici criteri e standard nell’anticipare le non  conformit&agrave; di prodotto e di processo.</li>
</ul>
<p>Tutto ci&ograve; si  pu&ograve; ottenere se il progetto di cambiamento viene fatto in modo organizzato, supportato  da analisi statistiche e da modelli di problem solving  diffusi e socializzabili, su questa parte il  contributo del terziario innovativo &egrave; insostituibile.<p>
  In sintesi la ragione d’essere del terziario innovativo &egrave; quello di  ricoprire un ruolo di facilitatore affiancando le imprese nell’implementazione  del cambiamento.  A tale scopo dovr&agrave;  monitorare i progressi, produrre e comunicare indicatori di benchmarking, ecc.   diffondere, con l’esempio e la formazione, la cultura del miglioramento  continuo. Operando, con il coordinamento ed il supporto operativo delle societ&agrave;  di servizi delle associazioni, in tutte quelle imprese che possono contribuire  alla creazione del valore aggiunto della citt&agrave;<p>
  <strong>Il futuro appartiene a chi sa  immaginarlo e socializzarlo. </strong><p>
  Questo progetto inizia  dalla definizione del futuro che vogliamo  costruire anche per le prossime generazioni. <p>
  Un futuro che probabilmente  sar&agrave; molto diverso dal passato, potr&agrave; racchiudere una serie di implicazioni a  medio lungo termine che, gi&agrave; da ora, dovrebbero coinvolgere chi prende  decisioni sui piani di sviluppo del territorio<p>
  Se il futuro sar&agrave; diverso, tutti coloro che, all’interno del territorio  curano gli interessi della business community, dovranno necessariamente agire  diversamente.  Difficilmente potremo  continuare a fare impresa con le stesse modalit&agrave; di ora o fare politica con la  stessa visione di ieri dei nuovi bisogni della popolazione.<p>
  Lo scopo del progetto &egrave; quello di mantenere elevato il capitale  imprenditoriale del distretto, (industriali, commercianti artigiani,  professionisti, ecc).<p>
  Pertanto, oltre ad aggiungere nuovi valori e pi&ugrave; attuali competenze ai  protagonisti delle attivit&agrave; d’impresa, il progetto, per creare sinergie sul  valore del “Brand Prato” , deve suggerire cosa fare dell’ex area Banci affinch&eacute;  diventi un polo di attrazione e di immagine, stabilire come riqualificare gli  imprenditori che desiderano modificare la propria attivit&agrave;, identificare quali  interessi sostenere con le citt&agrave; vicine su tematiche riguardanti trasporti, e  logistica, impostare le modalit&agrave;, attraverso le quali rapportarsi positivamente  con l’economia Cinese per integrarla, in modo costruttivo, in questa visione  del cambiamento, suggerire quale percorso deve proporre il museo d’arte  moderna, ecc. <p>
  Chi  desidera proporsi come parte attiva per la sua  realizzazione,  &egrave; autorizzato ad  utilizzare questo documento come memoria  sulle attivit&agrave; da svolgere </p>
<p align="right"><em> </em></p>
<p><strong>Nota.</strong><p>
  Per alcune  iniziative, suggerite in questo documento, la Regione Toscana) mette a  disposizione contributi che possono arrivare fino al 60% del costo della  consulenza. <p>
  Rif. (POR/FESR 2007-2013 e PRSE 2007-2010)</p>
<p align="right"><em> </em></p>
<p align="right"><em>Redatto da Riccardo  Compagnoni, <p>
  con il contributo del direttivo del Terziario Innovativo,</em><p>
  <em> aderente all’Unione Industriali di Prato </em></p>
<p align="right">Riccardo Compagnoni <p>
    <a href="mailto:r.compagnoni@stratos.it">r.compagnoni@stratos.it</a>  <p>
  <a href="http://www.stratos.it">www.stratos.it</a></p>
<p> </p>
</body>
</html>
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=78]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=78</guid>
	<dc:date>2010-02-01T15:54:05+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Stratos</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n° 01/10 - PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA PREVISTO DAL D.Lgs. 231/01]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Il tema della composizione dell’Organismo di  Vigilanza costituisce uno degli argomenti pi&ugrave; delicati della responsabilit&agrave;  amministrativa degli enti e proprio in questi giorni ho avuto almeno quattro  richieste di chiarimento sull’argomento.<br />
  La ragione di questo interesse dipende da vari  fattori, tra cui:</p>
<ul>
  <li>l’esenzione  da responsabilit&agrave; dell’ente passa anche dalla valutazione della adeguatezza di  tale organismo ad assolvere ai compiti ad esso attribuiti dalla legge,</li>
  <li>tale  adeguatezza viene valutata, oltre che sui poteri di verifica effettivamente  conferiti all’OdV, sulla correttezza della composizione dell’organismo stesso,  e cio&egrave; sulla sua effettiva autonomia, o meglio ancora sulla effettiva autonomia  dei suoi componenti.&nbsp; </li>
</ul>
<p>Purtroppo le indicazioni della norma sotto  questo profilo sono di scarso aiuto: infatti, l’art. 6 D.Lgs. 231/01 afferma  solo che “il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei  modelli e di curare il loro aggiornamento &egrave; affidato <em>ad un organismo</em> <em>dell’ente  dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo</em>”, senza altro precisare  sui gradi di autonomia minimi necessari. </p>
<p>La scelta del legislatore, se da un lato pu&ograve;  apparire positiva perch&eacute; lascia libert&agrave; di scelta alle aziende in funzione  della propria situazione organizzativa, dall’altro, dando luogo ad&nbsp; interpretazioni  ed applicazioni non omogenee, espone le aziende al giudizio imprevedibile della  magistratura.</p>
<p>La indeterminatezza del concetto di idoneit&agrave;,  a causa dell’interpretazione giurisprudenziale che di volta in volta indica  requisiti nuovi e/o diversi, rende alla fine non individuabile con certezza  cosa sia necessario fare per avere un OdV composto in maniera tale da rendere  applicabile, in presenza anche delle altre condizioni poste dalla norma,  l’esimente prevista dal decreto.</p>
<p>E quindi come deve essere  composto l’OdV?</p>
<p>Le opinioni sono  diverse: vedr&ograve; di farne un quadro, anche se non esauriente, e poi di trarne  delle conclusioni.</p>
<p>In primo luogo il  collegio sindacale non &egrave; assolutamente identificabile con l’OdV, anche se &egrave;  riconosciuto che suoi membri possono essere anche membri dell’OdV: questo  perch&eacute; il Collegio da un lato non &egrave; dotato dei poteri autonomi di iniziativa  gestionale e di controllo cui fa riferimento il decreto e inoltre perch&eacute; il  collegio stesso potrebbe essere oggetto di controlli da parte dell’OdV.</p>
<p>Comunque il collegio  sindacale deve assicurare soci e mercato riguardo l’adeguatezza dell’assetto  organizzativo, amministrativo e contabile della azienda e quindi dovr&agrave;  acquisire informazioni sul modello 231 e sul suo funzionamento avendo come  interlocutore proprio l’OdV.</p>
<p>L’introduzione nel decreto&nbsp; dei  “reati societari” (che hanno origine o comunque coinvolgono gli organi  amministratori) ha portato ha escludere l’identificazione dell’OdV con  strutture interne come gli uffici legali, le segreterie generali e qualunque  soggetto o funzione con una precisa dipendenza gerarchica e non dotata di  poteri autonomi di iniziativa e di controllo.<br />
  Inoltre attualmente  molteplici pareri giurisprudenziali, oltre che dottrinali, hanno fatto emergere  alcune indicazioni:<br />
<li> &egrave;  opportuno che i componenti dell’OdV <em>non</em> <em>appartengano ad organi  sociali</em>, ritenendosi per&ograve; compatibile la presenza nell’OdV di un membro del  Collegio Sindacale; </li> </p>
<li> &egrave;  opportuno che nell’OdV siano presenti <em>professionisti esterni </em>che, oltre  a requisiti di autonomia e indipendenza, siano possibilmente dotati di  professionalit&agrave; adeguate a verificare le aree aziendali pi&ugrave; soggette  all’accadimento di reati presupposto;</li></p>

<p> Mentre  sul secondo punto vi &egrave; accordo completo, sul primo punto, l’appartenenza o meno  di membri dell’OdV ad organi sociali e quindi la presenza di cosiddetti <em>“amministratori  indipendenti”</em> all’interno dell’organismo, si &egrave; creata una diversit&agrave; di  interpretazione all’interno della dottrina in quanto alcuni ritengono compatibile  tale presenza, mentre altri no.</p>
<p> Il  mio parere, senza addentrarmi in dispute dottrinali che non mi competono, &egrave;  pragmaticamente (e forse semplicisticamente) quello di seguire le indicazioni  della magistratura.</p>
<p> Se  il parere diffuso espresso dalla funzione che poi dovr&agrave; giudicare e valutare  l’adeguatezza dell’OdV &egrave; quello che non &egrave; opportuna la presenza di cosiddetti  “amministratori indipendenti” non vedo perch&eacute; le aziende, gi&agrave; caricate di non  indifferenti oneri economici ed organizzativi per l’implementazione del  modello, debbano anche farsi carico del rischio di difendere in giudizio una  posizione dottrinale di principio che per loro &egrave; del tutto indifferente.</p>
<p> In  questa fase di complessiva non chiarezza su molti aspetti della applicazione  del decreto 231/01 non pare proprio opportuno che le imprese si facciano carico  del rischio&nbsp; di un onere improprio ed ulteriore quale quello di difendere  davanti al magistrato una posizione dottrinale che, per quanto possa essere ritenuta  condivisibile, non trova concorde neanche tutta la dottrina e per di pi&ugrave; non &egrave;  ritenuta corretta dalla magistratura.</p> 
  <p>Le  conseguenze potrebbero essere disastrose.</p>
  <p>Infatti  si andrebbe incontro non solo a costi ulteriori di difesa dovuti:</p>
  <ul>
    <li>al  fatto di dover &nbsp;dimostrare l’effettiva indipendenza dell’amministratore  coinvolto (cosa spesso di non immediata evidenza e di non semplice prova visti  gli intrecci di rapporti che spesso, pur legittimamente, caratterizzano la vita  aziendale) , </li>
    <li>al  fatto di dovere sostenere giudizialmente la correttezza della posizione  teorico/dottrinale, </li>
  </ul>
  <p> ma  ancor di pi&ugrave; si incorrerebbe nel rischio di vedersi non riconosciuta  l’efficacia esimente di un &nbsp;modello pur valido nelle altre sue parti, con  conseguenze che &egrave; meglio neanche immaginare.</p>
 <p>E  questo per cosa? Per difendere una posizione di principio che non porta alcun  vantaggio all’azienda neanche dal punto di vista operativo, visto che la  presenza nell’OdV di un sindaco o di un altro soggetto esterno al posto di un  “amministratore indipendente” non ne cambia assolutamente la sostanza e le  implicazioni per l’azienda stessa.</p>
<p>Come  costituire allora l’OdV?</p>
<p>Una  forma classica&nbsp; mi pare sia quella della presenza al suo interno:</p>
  <ul>
    <li>della  funzione di Internal Audit, </li>
    <li>di  un sindaco</li>
    <li>di  un esperto esterno professionalmente preparato su quei reati presupposto il cui  accadimento &egrave; valutato maggiormente possibile.</li>
  </ul>
  <p>Questa  &egrave; una forma di composizione mi pare accettata da tutti: &egrave; chiaro che poi  dovranno essere presenti gli altri requisiti richiesti dalla norma</p>
<p>Per  quanto riguarda l’ipotesi dell’organo monocratico &egrave; da rilevare che con  sentenza del 17/11/2009 il tribunale di Milano ha ritenuto adeguato il modello  organizzativo di una azienda in cui era costituito:</p>
<p> <em>l'organo di vigilanza (Compliance Officer:  CO), di composizione monocratica, regolato secondo le linee guida di  Confindustria.</em><br /> <em>Tale posizione veniva ricoperta dal Preposto  al controllo interno nonch&eacute; responsabile dell'internal auditing (si trattava  perci&ograve; di un soggetto di provata esperienza e professionalit&agrave; nello svolgimento  dell'incarico di vigilanza).</em><br/>
 <em>Tale figura veniva  inoltre sganciata dalla sottoposizione alla Direzione Amministrazione, Finanza  e Controllo e posta alle dirette dipendenze del Presidente. (estratto della  sentenza 17.11.2009 del GIP Enrico Manzi del Tribunale di Milano)</em></p>
<p>Da tenere presente che  la soluzione dell’organismo monocratico, che di norma veniva raccomandata per  le imprese di piccole dimensioni, sia dalla dottrina che dalle linee guida di  associazioni di categoria, in questo caso &egrave; stata ritenuta valida per una  azienda quotata alla Borsa Italiana con un fatturato di 2 miliardi di euro,  probabilmente a causa dello scardinamento da posizioni di dipendenza gerarchica  del Compliance Officer.</p>
 <p>Personalmente non mi  scosterei da queste due forme, evitando altre soluzioni: gi&agrave; ad oggi non esiste  una certezza assoluta di fare bene e quindi eviterei di alzare il livello di  incertezza.<p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=76]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=76</guid>
	<dc:date>2010-01-25T12:30:42+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Stratos</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n° 14/09 - garantire la creazione del valore.......]]></title>
	<description><![CDATA[In un momento in cui la crisi costringe a ripensare e a ridisegnare gli scenari interni ed esterni all’impresa diventa indispensabile superare l’approccio al modello 231 visto esclusivamente come mero strumento di prevenzione nei confronti della azione penale.<p>
<strong> Errori da evitare</strong> <p>
La percezione del modello 231 come ulteriore adempimento la cui efficacia esimente &egrave; da dimostrare ha creato un circolo vizioso: poich&eacute; non sono sicuro che il modello mi tuteli, allora, per risparmiare risorse ed impegni, implemento un modello solo formale, standard, non cucito addosso all’impresa, modello che poi sar&agrave; certamente bocciato dal magistrato in quanto inadeguato, rinforzando cos&igrave; il dubbio sulla sua potenzialit&agrave; esimente.</strong><p>

È evidente che fare un modello puramente formale &egrave; completamente inutile, sia sotto l’aspetto giudiziario che sotto quello organizzativo, ambito quest’ultimo dove invece il modello 231, per le sue caratteristiche di strumento gestionale e strategico,  pu&ograve; essere la base di un unico sistema integrato di controlli teso al miglioramento della gestione di impresa e al mantenimento della creazione di valore nel tempo, oltre che a garantire la conformit&agrave; normativa (compliance).<p>

Attualmente nella gran parte delle imprese assistiamo ad una stratificazione di sistemi di controllo nati sotto la pressione normativa o di mercato.<p>

Responsabilit&agrave; degli enti, privacy, sicurezza del lavoro, antiriciclaggio, certificazioni “volontarie” spesso imposte dal mercato, ecc., hanno spinto a interventi settoriali, limitati a rispondere ad una unica esigenza contingente, con pi&ugrave; soggetti coinvolti (sindaci, organismi di vigilanza, internal audit, responsabili sicurezza, qualit&agrave;, ambiente, revisori dei conti e altri ancora).<p>

Come dicevo questo ha portato alla esistenza di pi&ugrave; sistemi di controllo non connessi e che non comunicano tra di loro, con la conseguenza di avere duplicazioni di attivit&agrave;, conflitti, aumento dei costi, dispersione di risorse e raggiungendo spesso il risultato non voluto di non avere neanche una sicura tutela dal rischio, per non parlare di un miglioramento organizzativo.<p>

<strong> Opportunit&agrave; insite nell’implementazione corretta del modello</strong><p>
Partendo da una corretta implementazione del sistema di risk management previsto dalla 231 si deve arrivare invece ad integrare fra di loro i vari sistemi aziendali per giungere ad avere un sistema integrato di controlli interni, sulla base del quale tutti gli attori dell’impresa devono agire coerentemente con l’obiettivo di far raggiungere ad ogni attivit&agrave; dell’azienda il maggior valore sostenibile.<p>

Un unico sistema integrato di controlli, fondato su attivit&agrave; di risk management, a cui giungere attraverso una revisione dei programmi di controllo esistenti, deve diventare un obiettivo strategico della azienda teso a garantire efficacia ed economicit&agrave; delle attivit&agrave; ed &egrave; un presupposto per guidare l’impresa attraverso i nuovi contesti nati dalla crisi.<p>

<strong>Benefici per il management</strong><p>
Infatti un sistema integrato supporta i processi decisionali e quindi la capacit&agrave;, sia reattiva che proattiva, dell’impresa di rispondere agli stimoli del mercato e quindi di mantenere alto il livello delle prestazioni aziendali, garantendo il mantenimento della creazione di valore, in quanto la gestione dei rischi si estende dalla assicurazione della conformit&agrave; normativa (compliance) alla gestione ottimale delle strategie(mercati, risorse, organizzazione), della gestione (logistica, customer  satisfaction, frodi, acquisti) e della finanza (tesoreria, fisco, pagamenti, investimenti, finanziamenti).<p>

Si arriva quindi, anche per imprese medio piccole, alla possibilit&agrave; di costruirsi un sistema di governance che riportando in una unica cornice la progettazione, realizzazione, controllo e revisione delle attivit&agrave; organizzative e gestionali consente di gestire al meglio sia i rischi che la creazione del valore assicurando i livelli di efficacia ed efficienza ed il contenimento massimo dei costi.<p>

<strong>Comunicare il valore dell’azienda</strong><p>
I vantaggi che un sistema di governo porta all’azienda sono potentemente rafforzati ed amplificati dalla possibilit&agrave; di poter comunicare al mercato, inteso come comunit&agrave; di stakeholders, il valore dell’impresa ed il conseguente livello qualitativo assicurato e dimostrabile dei propri beni e servizi, nonch&eacute; il livello di responsabilit&agrave; sociale della azienda che, gestendo al meglio gli impatti occupazionali, di sicurezza, finanziari, economici, ambientali, di conformit&agrave;, ecc., interagisce sinergicamente con il territorio, la comunit&agrave; sociale, i dipendenti, i clienti e i fornitori.<p>

]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=75]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=75</guid>
	<dc:date>2009-11-10T09:46:46+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n° 13/09 - riassunto principali modifiche TU sicurezza]]></title>
	<description><![CDATA[Di seguito il riassunto dei principali cambiamenti introdotti nel D.Lgs. 81/08: seguiranno eventuali approfondimenti sulle aree pi&ugrave; significative.<p>

<strong>Campo applicazione (art 3)</strong><p>

Per settori della P.A. (carabinieri, VVF, strutture giudiziarie e penitenziarie, Universit&agrave;, scuole ecc) si terr&agrave; conto delle particolarit&agrave; espresse con un decreto da emanare entro 2 anni (tali attivit&agrave; sono regolate da leggi specifiche, D.lgs 382/98 per le scuole, Dlgs 363/98 per le Universit&agrave; ecc.).<p>

Fino all’emanazione del nuovo decreto vale la normativa precedente mentre altri decreti regoleranno l’applicazione ai  volontari che saranno equiparati sostanzialmente a lavoratori autonomi con i conseguenti obblighi.<p>


<strong>Computo dei lavoratori (art 4)</strong><p>
I lavoratori in prova non sono da considerare nel computo del numero di lavoratori da cui derivano obblighi specifici.<p>

<strong> Commissione consultiva (art 6)</strong><p>
La commissione provveder&agrave; ad individuare i requisiti del “formatore per la sicurezza”, nuova figura inserita con la revisione e preparer&agrave; entro il 31/12 le linee guida per la valutazione del rischio stress lavoro correlato.<p>


<strong> Attivit&agrave; promozionali per le PMI (art 11)</strong><p>
Sar&agrave; costituito un fondo da cui attingere per il finanziamento di progetti di investimento e di formazione per le PMI.<p>


<strong> Sospensione attivit&agrave; imprenditoriali e contrasto illeciti (art 14)</strong><p> 
L’articolo &egrave; riscritto  e viene in particolare ridefinito il concetto di reiterazione: sono sufficienti pi&ugrave; violazioni della “stessa indole” per incorrere nella sospensione dell’attivit&agrave;.<p>

Le violazioni che danno luogo a sospensione dell’attivit&agrave; imprenditoriale sono quelle relative a personale in nero e gravi e reiterate violazioni su sicurezza e salute:<p>

 “1. ………… adottano provvedimenti di sospensione dell’attivit&agrave; imprenditoriale quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonch&eacute; in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro... In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni... sono quelle individuate nell’Allegato I. <p>

 Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione, accertata <i>con sentenza o con provvedimento sanzionatorio definitivo</i>, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole.<p>

Si ha reiterazione anche quando pi&ugrave; violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento sanzionatorio o sentenza. <p>

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate………………………….nell’Allegato I.<p>

Limitatamente alla sospensione dell’attivit&agrave; di impresa, all’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all’allegato I del presente decreto, provvede il comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente. …………………………..”;<p>

Con <i>una unica sentenza o un unico provvedimento sanzionatorio definitivi</i> con pi&ugrave; violazioni possiamo quindi avere la sospensione dell’attivit&agrave; imprenditoriale.<p>

 Non si possono sospendere  attivit&agrave; con un solo dipendente <p>


<strong> Deleghe (art 16)</strong> <p>

<i>Il delegante pu&ograve; effettuare l'obbligo di “vigilanza” sulla delega anche mediante l’adozione del modello organizzativo e gestionale e che l’obbligo "si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4 (modello previsto dal D.Lgs. 231/01 che si intende adottato ed attuato come richiesto dalla norma se conforme alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007)”.</i><p>

 È  possibile una (sola) sub delega:<p>
“Il soggetto delegato pu&ograve;, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al periodo precedente non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non pu&ograve;, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”<p>

<strong> Obblighi del DDL, dirigente, preposto (art 17-18)</strong><p> 
 “g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;”<p>

 “g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;”<p>

La consegna del DVR pu&ograve; avvenire a livello informatico e la consultazione va fatta esclusivamente in azienda (anche a livello informatico):<p>

 “o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), <i>anche su supporto informatico</i> come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonch&eacute; consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento &egrave; consultato esclusivamente in azienda”;<p>

<strong> Obbligo  di inviare a INAIL e IPSEMA entro 48 ore informazioni telematiche su infortuni:</strong><p>

“comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonch&eacute; per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni.” <p>

 La  comunicazione del nominativo RLS va effettuata non annualmente (come richiesto dalla precedente versione del D.lgs 81) ma solo in caso di designazione o di cambiamento dei nominativi. <p>

<strong>Vigilanza</strong><p>

Viene introdotto l’obbligo a carico datore di lavoro/dirigente:<p>

“3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altres&igrave; a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l’esclusiva responsabilit&agrave; dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.”<p>


<strong> Medico competente (art 25)</strong><p>

Si pu&ograve; ora sempre  concordare tra datore di lavoro e medico competente il luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio.<p>


<strong> Contratti di appalto, d’opera o somministrazione(art 26)</strong><p>

Nei casi in cui il DDL non corrisponde con il committente avremo  un DUVRI a due livelli, uno con rischi “standard” tipici del contratto e uno che approfondisce i rischi specifici.<p>

“... in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.<p>

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verr&agrave; espletato l’appalto; <p>
l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.”<p>

Il DUVRI va fatto solo da chi  “abbia la disponibilit&agrave; giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”.<p>

Il DUVRI “va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture”.<p>

Negli appalti pubblici “tale documento &egrave; redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”<p>

</> Il DUVRI “...non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonch&eacute; ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI."</i> <p>


<strong> Qualificazione degli appaltatori (art 27)</strong><p> 
<strong> Viene introdotta una sorta di “patente a punti" in edilizia esauriti i quali punti non si pu&ograve; dichiarare di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali,</strong> sperando  di ripetere il successo ottenuto sulle strade utilizzando lo stesso strumento.<p>

Mancanze e sanzioni comporteranno la perdita di punti e l’azzeramento porter&agrave; all’impossibilit&agrave; per aziende e autonomi di operare.<p>

Le modalit&agrave; saranno stabilite con decreto.<p>

Tale  sistema potr&agrave; essere esteso ad altri settori di attivit&agrave;.<p>


<strong> Valutazione dei rischi (art 17 28, 29)</strong>  
La  valutazione del rischio stress lavoro correlato viene posticipata a decorrere dalla disponibilit&agrave; di metodologie riconosciute dalla Commisione Consultiva e comunque, in mancanza di queste, dal 1 agosto 2010.<p>

La valutazione dei rischi deve tenere conto della tipologia contrattuale (DVR di “genere”). <p>

<i> La prova della <strong>data certa</strong>  pu&ograve; avvenire dalla compresenza delle firme di DDL, RSPP, RLS e MC (se presente)<p>

Il  documento di valutazione <strong> rischi per le nuove imprese</strong>  andr&agrave; redatta 90 gg dall’inizio dell’attivit&agrave; stessa.<p>

Per le <strong> modifiche ed integrazioni</strong> al DVR per cambiamenti e modifiche significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica,  della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessit&agrave; viene stabilito un limite massimo di tempo di 30 gg:</i><p>

Procedure standardizzate per aziende edili
 “Le procedure standardizzate .., anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28.”<p>


<strong> Modelli di organizzazione e di gestione (art 30)</strong> <p>

 “La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”<p>


<strong> Requisiti RSPP (art 32)</strong> <p>

Sono  esentati dalla formazione per diventare RSPP  i laureati in ingegneria della sicurezza.<p>


<strong> Svolgimento diretto compiti dell’RSPP (art 34)</strong> <p>

 “nelle imprese o unit&agrave; produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro pu&ograve; svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonch&eacute; di prevenzione degli incendi e di evacuazione..”<p>

<i>Informazione formazione addestramento ( sez IV)</i><p>

Diventa  obbligatoria la formazione dei dirigenti oltre che per i preposti (art 37 comma 7). La formazione pu&ograve; avvenire anche fuori dall’azienda.<p>

 “12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attivit&agrave; del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non pu&ograve; comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”<p>


<strong> Sorveglianza sanitaria (sez V)</strong> <p>

 “2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto .. sono definiti, secondo criteri di semplicit&agrave; e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B del presente decreto e le modalit&agrave; di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e .. decorrono dall’entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo”.<p>

 Sono riammesse le visite mediche preassuntive che erano prima vietate e che possono essere effettuate anche dalle ASL (comunque la Legge 300 del 1970, mai abrogata o modificata, vieta  la visita medica preventiva in fase preassuntiva con sanzioni penali.)<p>


Se il lavoratore manca oltre 60 gg, al rientro deve effettuare una visita di verifica di idoneit&agrave;.<p>

<i>Per tossicodipendenza e alcol si rinvia:</i><p>

“Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalit&agrave; per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.”<p>

 Nel caso in cui venga a mancare  l’idoneit&agrave; alla mansione viene previsto l’eventuale declassamento a parit&agrave; di stipendio:<p>

“1. Il datore di lavoro, .. qualora le stesse prevedano un’inidoneit&agrave; alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.”<p>


<strong> Consultazione e partecipazione degli RLS (sezione VII)</strong> <p>

 “.. vengono individuati settori e attivit&agrave;, oltre all’edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticit&agrave;, le aziende o unit&agrave; produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticit&agrave;, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all’articolo 52.”<p>


<strong> Organismi paritetici (art 51)</strong> <p>

“3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attivit&agrave; di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali .., nonch&eacute;, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attivit&agrave; e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del decreto, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attivit&agrave;;<p>

3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.” <p>

 "Gli organismi paritetici comunicano all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali."<p>

]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=74]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=74</guid>
	<dc:date>2009-09-03T09:41:00+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n° 12/09 - Modifiche al D.Lgs.81/08]]></title>
	<description><![CDATA[È stato emanato lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e . correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n . 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n . 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.<p>


Il nuovo decreto porta sia cambiamenti al vecchio decreto sia chiarimenti e soluzioni ad aspetti che erano rimasti irrisolti nella precedente formulazione.<p>


Viene  risolto  il problema della <strong>  data certa </strong> prevista sia dall'articolo 16 (delega delle funzioni) che dall'articolo 28 (documento della sicurezza).<p>


Per quanto riguarda  la data posta sulla delega non &egrave; richiesta alcuna formalit&agrave;, mentre per il documento sulla sicurezza la data certa sar&agrave; quella della sottoscrizione contestuale del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, ove previsto, del medico competente.<p>


In caso di <strong> lavoro irregolare </strong>, con  lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 20% degli occupati nell'azienda abbiamo la sospensione dell'attivit&agrave;. <p>


Irregolari sono quei lavoratori non indicati, al momento della verifica, nei documenti obbligatori. <p>


Abbiamo <strong>la sospensione dall'attivit&agrave; anche quando siano accertate gravi e ripetute violazioni in materia di sicurezza</strong>: tali gravi violazioni saranno indicate con decreto del ministro del Lavoro ed in attesa in attesa di questo provvedimento, le gravi violazioni sono quelle elencate nell'allegato 1 al D.Lgs. 81/08.<p>


Viene fortunatamente specificato cosa si intende per reiterazione e cio&egrave; il caso in cui nei cinque anni successivi a una violazione, accertata con sentenza o con prescrizione obbligatoria definitiva, lo stesso soggetto ne commette un'altra di uguale natura.<p>


Il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare &egrave; di competenza degli ispettori del lavoro, mentre per le gravi e ripetute violazioni in materia di sicurezza sono competetnti sia gli ispettori del lavoro sia quelli della Asl. <p>


La sospensione non si applica quando il lavoratore irregolare &egrave; l'unico dipendente.<p>


Per <strong>la valutazione dello stress correlato</strong> si attendono le linee guida entro fine anno. <p>


Per gli <strong>appalti</strong> il decreto amplia il campo di applicazione per la verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi dell'appaltatore.<p>


Il <strong>documento dei rischi da interferenze</strong> deve essere elaborato anche per appalti di servizi e forniture. I costi per le misure adottate o da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze devono essere indicati e non sono soggetti a ribasso.<p>


Viene introdotto un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico. <p>


Il sistema sar&agrave; inizialmente applicato all’edilizia tramite una sorta <strong>di patente a punti</strong> per la valutazione della idoneit&agrave; delle imprese o dei lavoratori autonomi edili.<p>


Tale idoneit&agrave; verr&agrave; verificata valutando la presenza di attivit&agrave; di formazione e l'assenza di sanzioni. <p>

Il sistema prevede l'attribuzione a ogni azienda o lavoratore autonomo edile di un punteggio iniziale: l'azzeramento causato da successive sanzioni determina l'impossibilit&agrave; per l'impresa o il lavoratore autonomo di operare.<p>


Un decreto ministeriale da emanare entro il 31 dicembre 2010 discipliner&agrave; particolari adeguamenti nei confronti di coop sociali e volontariato della protezione civile.<p>

]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=73]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=73</guid>
	<dc:date>2009-08-04T09:36:15+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n° 11/09 - Nuovi reati presupposto 231/01]]></title>
	<description><![CDATA[Il Disegno di Legge 1441-ter-B (diventato poi 1195 B)  trasformato in legge il 9 luglio <i>“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonch&eacute; in materia di energia”</i> che vi allego, &egrave; un testo molto articolato che contiene disposizioni in numerose materie.<p>

Tra i principali contenuti, che possono interessare singole aziende o comparti specifici:</strong<p> 
<li> disposizioni in materia di reti di impresa con una serie di agevolazioni in vari ambiti (fiscali, autorizzativi, ecc.)<p>
<li>disposizioni in materia di ricerca <p>
<li>semplificazione di procedure<p>
<li>norme riguardanti le cooperative<p>
<li> propriet&agrave; industriale, contrasto alla contraffazione<p>
<li>tutela della qualit&agrave; dei prodotti agroalimentari ed ittici<p>
<li>norme sul nucleare, gas, elettricit&agrave;, ed energie alternative<p>
<li>riqualificazione  energetica degli edifici<p>
<li> nuove regolamentazioni e chiarimenti per autotrasporto, ferrovie e TPL<p>
</ul>

Da valutare anche l’art. 23 che autorizza la Guardia di Finanza, nello svolgimento della attivit&agrave; conoscitiva svolta per conto dell’Autorit&agrave; Garante dei prezzi, ad agire “con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lettera m), e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68”<p>



La legge introduce anche numerose modifiche agli  articoli del codice penale in tema di marchi e brevetti. <p> <ul>

<li> Carcere da 1 a 4 anni e multa fino a 35mila euro per chi altera o riproduce marchi e diritti di propriet&agrave; industriale protetti da brevetto oppure introduce in Italia e commercia, al fine di trarne profitto, prodotti con segni falsi o alterati. <p>

<li> Viene introdotta l'aggravate specifica (quasi il doppio della pena) se il fatto &egrave; commesso attraverso l’uso di mezzi e attivit&agrave; continuative e organizzate e c'&egrave; una attenuante di pena se si collabora con le forze di polizia. <p>

<li> Per i prodotti contraffatti scatta la confisca, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno. 
<p>
<li> Carcere, invece, fino a 2 anni e multa fino a 20mila euro per chiunque fabbrica o adopera industrialmente prodotti o beni usurpando il titolo proprietario e per chi altera indicazioni geografiche o denominazioni di prodotti agroalimentari protetti: inoltre talili false indicazioni non possono pi&ugrave; essere regolarizzate se la merce &egrave; gi&agrave; immessa nel mercato. <p>

<li> Sconti di pena (fino a 2/3) per chi collabora ma anche confisca dei prodotti e dei locali ove vengono prodotti, detenuti, venduti materiali contraffatti, salvo il diritto del proprietario in buona fede. <p>

<li> I beni mobili iscritti in pubblici registri, navi, imbarcazioni, natanti, aeromobili sequestrati, sono affidati all'autorit&agrave; giudiziaria in custodia per, poi, essere consegnati a altri enti pubblici e utilizzati per fini di giustizia, di protezione civile o tutela ambientale.<p>
</ul>

<p><strong>Per quanto riguarda il D.Lgs. 231/01 oltre alle predetta  modifiche al codice penale vi &egrave; l’introduzione egli articoli 25-bis.1 e 25-nonies nel decreto 231.<p>

Art. 25-bis.1</strong><br /><p>

(Delitti contro l’industria e il commercio). <p>

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;<p>

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. <p>


2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.<p>


<p><strong>Art. 25-novies.</strong><br /><p> 

(Delitti in materia di violazione del diritto d’autore). <p>

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.<p>


2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.<p>



<p><strong> Per completezza dell’informazione di seguito riporto i testi (parzialmente sintetizzati)degli articoli di codice che vengono riscritti o inseriti:</strong><br /><p> 

<i>l’art. 473 diventa “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni” </i> pena della reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 2.500 a 25.000 euro per contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi o per uso di tali marchi o segni distintivi  e reclusione da uno a quattro anni e multa da 3.500 a 35.000 euro per contraffazione o alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali o per uso di tali brevetti, disegni o modelli industriali:
le pene si applicano a chiunque contraff&agrave; o altera pur potendo conoscere l’esistenza del titolo di propriet&agrave; industriale.<p>


<i>l’art. 474 diventa “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi” </i> chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati &egrave; punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. <p>
Chiunque detiene perla vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma &egrave; punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.<p>


<i>&egrave; introdotto l’art. 474-bis “Confisca” </i> Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 &egrave; sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.
Quando non &egrave; possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il  reo ha la disponibilit&agrave; per un valore corrispondente al profitto.<p>


<i> &egrave; introdotto l’art. 474-ter “Circostanza aggravante” </i>iche nel caso di commissione in modo sistematico dei reati porta sostanzialmente al raddoppio delle pene previste<p>


<i>&egrave; introdotto l’art. 474-quater “Circostanza attenuante” </i>che riduce le pene dalla met&agrave; ad un terzo in caso di collaborazione con le autorit&agrave; da parte del reo.<p>


<i> &egrave; introdotto l’art 517-ter (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di propriet&agrave; industriale)</i>. – Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di propriet&agrave; industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di propriet&agrave; industriale o in violazione dello stesso &egrave; punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.  Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. 

<i> &egrave; introdotto l’art. 517-quater. – (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)</i>. –Chiunque contraff&agrave; o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari &egrave; punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.<p>


<i>&egrave; introdotto l’art. 517-quinquies. – (Circostanza attenuante.– </i> che riduce le pene dalla met&agrave; ad un terzo in caso di collaborazione con le autorit&agrave; da parte del reo.
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=72]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=72</guid>
	<dc:date>2009-07-13T14:21:51+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ News n° 10/09 - Reati 231 e doppio sequestro]]></title>
	<description><![CDATA[Con sentenza Cassazione Penale n° 19764/09 &egrave; stato confermata la legittimit&agrave; del sequestro preventivo ai fini della confisca in capo all’azienda e a chi aveva materialmente compiuto il reato in un caso di corruzione.<p>


La Corte ha altres&igrave; stabilito che tale misura pu&ograve; prevalere sugli interessi dei creditori in caso di fallimento dell’azienda.<p>


Il caso, riportato dal Sole 24 Ore del 18 maggio, riguarda due amministratori di una societ&agrave; che avevano reso pi&ugrave; fioca la vista di un funzionario delle entrate infilandogli negli occhi alcune mazzette di euro e rendendo cos&igrave; possibili rimborsi e compensazioni iva non dovute.<p>


Dato che l’azienda era fallita, con il rischio di non poter recuperare nulla, il Gip aveva esteso il sequestro (3 milioni di euro) anche ai patrimoni dei due amministratori.</strong></p>
La difesa degli imprenditori sosteneva che essendo stato unico il profitto, poich&eacute; era stato disposto il sequestro a carico dell’azienda il patrimonio personale doveva tenersi indenne.<p>


Per la Cassazione invece la responsabilit&agrave; dell’ente e quella delle persone si cumulano  e, anche se non si pu&ograve; parlare in senso stretto di concorso nel reato, il caso specifico &egrave; ad esso paragonabile in quanto il reato &egrave; stato reso possibile dalla partecipazione di pi&ugrave; responsabilit&agrave;.<p>


E questo &egrave; quanto prevede anche il D.Lgs. 231/01 per il quale la responsabilit&agrave; penale personale non viene assorbita dalla responsabilit&agrave; dell’ente in quanto &egrave; la condotta del collaboratore dell’azienda che commette un reato che genera vantaggio per l’azienda stessa e tale vantaggio consente l’estensione della responsabilit&agrave; anche all’ente.<p>


In base a ci&ograve; scatta la responsabilit&agrave; solidale della persona fisica e dell’ente che permette di effettuare il sequestro preventivo ai fini della confisca per l’intero importo sia sull’azienda che sul soggetto.<p>


L’importo del sequestro non pu&ograve; comunque superare l’importo del profitto del reato e nel caso specifico l’ordinanza del Gip &egrave; stata annullata perch&eacute; non era chiaro questo limite all’importo sequestrabile.
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=71]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=71</guid>
	<dc:date>2009-06-08T14:13:38+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n.09/09: Compliance program ai fini dell'art. 25-septies della 231]]></title>
	<description><![CDATA[Il presente articolo vuole illustrare sinteticamente un possibile percorso volto alla realizzazione di un Modello Organizzativo, successivamente riconducibile alle Linee Guida UNI-INAIL o alla certificazione OHSAS 18001:2007, idoneo alla prevenzione dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro indicati nell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/01.</strong></p>

1.Il primo passo &egrave; ovviamente quello della conoscenza dei fenomeni.
Si  dovr&agrave; fare quindi un’analisi dettagliata sulla casistica aziendale di infortuni sul lavoro e malattie professionali per ciascuna unit&agrave; produttiva e in relazione ai singoli reparti che compongono l’area di produzione, in modo da coprire l’intero ciclo di produzione dei beni o erogazione di servizi.
Ad esempio in un’azienda distribuita su pi&ugrave; unit&agrave; dovr&agrave;, tramite il Registro Infortuni di ciascuna unit&agrave;, ricostruire e dettagliare tramite indicatori l’andamento  degli infortuni occorsi ai propri dipendenti in ciascuna sede per un periodo congruo di tempo (tre/cinque anni) per avere un dato significativo, per pervenire:.<p>
•	alla rilevazione del numero totale degli infortuni; <p>
•	alla identificazione degli infortuni con le caratteristiche di cui all’art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 e quindi infortuni con conseguenze mortali ovvero con lesioni gravi e/o gravissime <p>
•	alla attribuzione degli infortuni ai vari reparti di ogni unit&agrave; produttiva, per rilevarne l’incidenza percentuale sul totale degli eventi infortunistici e sul sub-totale costituito dagli eventi rilevanti ai sensi dell’art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 per capire su quale unit&agrave; si concentra il maggior numero di casi che possono determinare la responsabilit&agrave; dell’ente;<p> 
•	alla attribuzione degli infortuni:<p>
•	a fattori imprevedibili e ineliminabili,<p>
•	alla disattenzione e/o distrazione da parte degli addetti, <p>
•	ad un deficit di sorveglianza da parte delle persone a ci&ograve; preposte,<p> 
•	a carenze imputabili all’azienda, 
•	a carenze formative e informative verso gli operatori,<p>
•	a carenze strutturali sempre imputabili all’azienda.<p>

2.Eseguita questo analisi sar&agrave; opportuno controllare le situazioni che hanno dato causa agli infortuni pi&ugrave; gravi e se le fonti di pericolo sono state eliminate in ottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite da organi di controllo.<p>

3.Si dovr&agrave; quindi verificare se i rischi che hanno portato ad infortuni sono stati adeguatamente individuati e stimati nel Documento sulla Valutazione dei Rischi per procedere ad una eventuale revisione del Documento stesso.<p>
Grande attenzione nella  valutazione dei rischi dovr&agrave; essere data alla valutazione dei rischi da interferenza (art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/08) nel caso di appalti, il D.U.V.R.I.
È bene ricordare che l’art. 30 lettera c) del D.Lgs. 81/08 richiama esplicitamente la necessit&agrave; che il modello organizzativo esimente valuti le interferenze da appalto e che trattandosi di un documento relativo alla valutazione di un rischio, il D.U.V.R.I. dovr&agrave; essere sottoscritto dal datore di lavoro.<p>

4.Fatta questa analisi, prevista dall’art. 6, comma 2, lettera a) D.Lgs. 231/01, si dovranno individuare le responsabilit&agrave; aziendali collegate ai processi decisionali e gestionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in particolare chi ricopre le “posizioni di garanzia” previste:<p> quindi il datore di lavoro, il dirigente e il preposto, cos&igrave; come definiti nell’art.2, comma 1, lettere b), d) ed e) D.Lgs. 81/2008 e questo anche se tali ruoli sono ricoperti “di fatto” in assenza di formale investitura, vista l’equiparazione di cui all’art. 299 D.Lgs. 81/08.

5.Si dovr&agrave; elaborare uno specifico organigramma della sicurezza in cui siano evidenziati i compiti e le responsabilit&agrave; delle singole funzioni (chi fa cosa, come lo fa e a chi riporta) con particolare attenzione ai casi in cui il frazionamento di responsabilit&agrave; avviene mediante il trasferimento di poteri (tramite delega)  da un soggetto ad un altro.<p>

6.
Si individueranno i soggetti che possono impegnare la responsabilit&agrave; dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/01 per i reati di cui all’art. 25-septies, che saranno gli apicali (il Datore di Lavoro e il Direttore di Stabilimento munito di specifica delega/procura per l’adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro) e i non apicali, quali  i dirigenti e i preposti alla sicurezza, oltre a tutti gli altri dipendenti dell’ente, ai quali sia comunque riconosciuto dalla legge o dall’ente un contributo anche minimo alla attuazione degli obblighi in materia di prevenzione in materia e quindi anche gli stessi lavoratori, destinatari degli obblighi posti dall’art. 20 D.Lgs. 81/08.

Una volta effettuata l’analisi dei rischi ai fini del D.Lgs. 231 art. 25-septies ed individuate le responsabilit&agrave; si potr&agrave; passare ad adeguare i protocolli esistenti e a redigere quelli mancanti

Pare opportuno che i protocolli non coincidano con le procedure: infatti i protocolli devono essere piuttosto l’espressione della policy aziendale e non contenere il dettaglio di ci&ograve; che viene operativamente fatto per rispettare tale policy.

Per fare un esempio il protocollo enuncer&agrave; il fatto che per effettuare pagamenti di fatture al di sopra di certi importi sono necessarie almeno due firme, mentre la procedura specificher&agrave; operativamente gli uffici coinvolti, i ruoli coinvolti, gli importi al di sopra dei quali &egrave; necessaria la doppia firma.

Questa modalit&agrave;  eviter&agrave; il rischio di avere un Modello contenente anche le procedure che intralcerebbe l’attivit&agrave; operativa  dell’azienda ed eliminer&agrave; l’inconveniente di dovere aggiornare e rivedere il Modello Organizzativo ogni volta che ci siano cambiamenti di procedure o introduzione di procedure nuove rese necessarie da richieste di mercato o di norme o di miglioramento di processo, ma che non vanno ad intaccare il principio della segregazione dei compiti.

Sar&agrave; poi l’Organismo di Vigilanza a valutare se le procedure sono adeguate al rispetto del protocollo.

Nell’ambito specifico della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 sar&agrave; quindi necessario evidenziare attraverso quali scelte l’azienda ha pianificato i processi gestionali e decisionali in materia individuando i mezzi e gli strumenti operativi e i soggetti preposti all’attuazione delle misure di prevenzione, mirando al massimo livello di sicurezza possibile in funzione della attivit&agrave; e della organizzazione dell’impresa: l’OdV verificher&agrave; poi l’adeguatezza delle misure operative previste e vigiler&agrave; sulla loro concreta attuazione. 

Ribadisco che il mantenimento di un processo dinamico di verifica e di adeguamento del Modello, a parte le indicazioni dell’art. 30 del D.Lgs. 81/08 che ne fa un richiamo specifico, sono garantiti solo dalla presenza di un sistema di gestione che una volta messo in piedi conviene certificare OHSAS 18001:2007 per avere una verifica di parte terza come ulteriore garanzia nei confronti degli organi di controllo e della magistratura.

Per chi vuole approfondire ci sono due articoli in materia sul n° 2/2009 della “Rivista 231”
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=70]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=70</guid>
	<dc:date>2009-05-19T14:22:29+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n.08/09: Casi di applicazione sequestro preventivo finalizzato alla confisca nel D.lgs.231/01]]></title>
	<description><![CDATA[Nella impostazione preventiva e cautelare adottata nel D.Lgs. 231/2001 &egrave; previsto all'art. 53 il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 19) del profitto del reato che pu&ograve; avere  un'importanza operativa e un impatto nei confronti del soggetto che lo subisce tali da eguagliare quelli delle misure interdittive nei confronti dell'ente.<p>
L'ampiezza della sua possibile portata applicativa si pu&ograve; ricavare da recenti pronunce della magistratura.<p>
A parte il caso Impregilo e quello della Banca Popolare di Lodi pi&ugrave; volte riportati nelle loro evoluzione giurisprudenziale, tra le altre pronunce vi &egrave; stata la condanna per le tangenti pagate all' Inail per ottenere appalti  da dipendenti e collaboratori della My Chef, societ&agrave; fornitrice di buoni-pasto.</strong></p>
La My Chef &egrave; stata condannata a quattro delle sanzioni previste dalla legge:.<p> 
•	una sanzione pecuniaria (75 mila euro),<p>
•	l' interdizione dal contrattare con la pubblica amministrazione,<p>
•	la confisca del profitto (un milione di euro,<p>
•	la pubblicazione della sentenza su un quotidiano.<p>
Pi&ugrave; recentemente il tribunale di Cosenza ha emesso una sentenza analoga nei confronti di un societ&agrave; che aveva indebitamente  percepito fondi ai sensi della 488 attraverso la presentazione di false fatture e di documentazione di spese gonfiata per l’acquisizione di attrezzature e macchinari.<p>
L’amministratore &egrave; stato condannato a tre anni di reclusione e l’azienda &egrave; stata condannata, come nel caso My Chef, a quattro delle sanzioni previste dalla legge:<p>
•	una sanzione pecuniaria (75 mila euro),<p>
•	l' interdizione a pubblicizzare beni e servizi,<p>
•	la confisca del profitto (2 milioni di euro),<p>
•	la pubblicazione della sentenza.<p>
In questo caso la confisca &egrave; stata applicata per equivalente in quanto i fondi percepiti erano gi&agrave; stati in parte utilizzati.<p>
Come profitto del reato &egrave; stato considerato l’intero importo del contributo in quanto totalmente collegato con l’illecito, anche se una parte dei contributi era stata effettivamente utilizzata per l’acquisto di macchinari, ma proprio per questo non si poteva applicare la esenzione dalla confisca prevista dall’art. 19 quando l’illecito profitto pu&ograve; essere restituito al danneggiato, in quanto lo Stato non poteva essere risarcito tramite la consegna di macchinari.<p>
Oltre a questi sono sempre pi&ugrave; numerosi i casi in cui tale provvedimento viene applicato anche a realt&agrave; di dimensioni non rilevanti, casi che quindi non hanno un forte impatto mediatico ma solo un forte impatto sulla vita aziendale e sul suo proseguimento.
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=69]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=69</guid>
	<dc:date>2009-04-14T13:17:25+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Stratos</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n. 07/09:Inserimento del D.lgs. 231/01 nel codice penale e tutela della proprietà industriale]]></title>
	<description><![CDATA[<p><strong> Il D.Lgs. 231/01 nel codice penale.</strong><br />
Il disegno di legge 1043 prevede l’inclusione del D.Lgs. 231/01 nella parte generale del codice penale.<p>

"Sparirebbe cos&igrave; la dizione di “responsabilit&agrave; amministrativa” degli enti trasformandosi tale responsabilit&agrave; direttamente in penale eliminando l’escamotage introdotto dal decreto per superare il principio che le societ&agrave; non possono delinquere.</p>
La motivazione di tale cambiamento, che era gi&agrave; stato indicato dalla commissione Pisapia, risiede essenzialmente nella volont&agrave; di dare maggiore incisivit&agrave; e visibilit&agrave; alle sanzioni la cui portata non &egrave; spesso compresa appieno dalle aziende proprio per la dizione di “responsabilit&agrave; amministrativa” ed indurre quindi le aziende stesse ad una pi&ugrave; attenta attivit&agrave; di prevenzione e controllo attraverso un percorso di miglioramento organizzativo.</strong></p>

<p><strong>Tutela della propriet&agrave; industriale </strong><br />

È stato presentato in senato una integrazione del D.Lgs. 231/01 che dovrebbe modificare l’art. 25-bis del decreto, articolo che diverrebbe<p> “Falsit&agrave; in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo  e in strumenti e segni di riconoscimento<p>
Sarebbe introdotta nell’articolo 25-bis la lettera f-bis che prevederebbe “per i delitti di cui agli articoli 473 (contraffazione e usurpazione del marchio) e 474 (introduzione e commercio nello Stato di prodotti falsi o usurpativi) del codice penale la sanzione pecuniaria sino a 500 quote”e la applicazione di tutte le sanzioni interdittive (interdizione dall’esercizio della attivit&agrave;, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, divieto di contrattare con la PA salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli gi&agrave; concessi, divieto di pubblicizzare beni e servizi) per un periodo da 3 a 12 mesi.
La normativa avr&agrave; grossa ricaduta per tutte le imprese importatrici che dovranno prestare particolare attenzione alla autenticit&agrave; dei marchi riportati sui prodotti importati.<p>
L’art. 474 prevede infatti la sanzione non solo nei confronti di chi 
“introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero prodotti industriali realizzati usurpando i diritti di propriet&agrave; industriale protetti da brevetti, disegni o modelli industriali” 
ma anche di chi 
“fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, usurpazione o introduzione nel territorio dello Stato….. detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in commercio la merce di cui al primo comma.<p>

]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=68]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=68</guid>
	<dc:date>2009-04-14T12:19:49+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n. 06/09:Saper Guardare oltre la crisi]]></title>
	<description><![CDATA[<p><strong> Tratto della relazione di Riccardo Compagnoni “Saper guardare oltre la crisi”</strong><br />
Ci sono tre argomenti dei quali da qualche tempo si parla molto e che potrebbero contribuire allo sviluppo del sistema competitivo delle Imprese. <p>
<ul>
<li> il primo &egrave; legato alla capacit&agrave; di competere sui mercati internazionali e locali,</li>
<li> il secondo &egrave; l’esigenza di integrazione tra i processi di produzione e quelli rivolti al mercato, per dare un senso compiuto alla catena del valore aggiunto che caratterizza  il  “Made in.”,</li>
<li> il terzo &egrave; il miglioramento delle capacit&agrave; commerciali delle imprese attraverso la fornitura di migliori servizi al cliente.</li><p>
</ul>
La recente situazione internazionale sta accelerando un inevitabile processo di cambiamento.<p>
In questo contesto, come gi&agrave; &egrave; accaduto ciclicamente ogni 10/15 anni, a partire dagli anni 70, saranno premiate quelle imprese capaci di trovare soluzioni per far fronte all’emergenzee che proietteranno il loro sguardo sul futuro a medio termine.</strong></p>
Questo momento deve essere utilizzato sia per difendersi che per riorganizzare, ottimizzare, rivedere i propri comportamenti organizzativi, definire nuove strategie, identificare e creare il vantaggio competitivo che consentir&agrave; alle imprese pi&ugrave; illuminate di essere vincenti quando questa situazione burrascosa  si attenuer&agrave; e torner&agrave; il bel tempo.<p><br />
 
<p><strong>Capacit&agrave; di competere:</strong><br />
Per ottenere vantaggi competitivi duraturi nel tempo esistono vari modelli di riferimento che consentono di snellire e migliorare le organizzazioni, tutti questi modelli richiedono alle persone che devono metterli in pratica di acquisire competenze in varie materie di gestione aziendale.<p><br />
In alcuni settori produttivi ad esempio la Moda, l’attitudine a copiare ci&ograve; che fanno gli altri &egrave; ancora  molto diffusa nell’imprenditoria , deve essere un gene presente in chi si occupa di moda, (vedi il recente caso, diventato gossip dei pantaloni di Armani e di Dolce e Gabbana)  purtroppo si copia solo ci&ograve; che si capisce e quindi si investe solo sulle tangibilit&agrave; ma ancora pochissimo su nuovi processi, procedure e sul capitale umano.<p><br />
Da quello che ho avuto modo di leggere sui quotidiani, all’interno di interviste fatte a vari imprenditori, non sempre sono ben accetti, i modelli di organizzazione utilizzati da imprese che non siano  simili a loro ed ancora meno diffuso l’impiego di manager provenienti da altri settori, che ne possono capire. 
È un po’ come ascoltare chi ha la sindrome della difesa ad oltranza della propria stirpe, pur di non rischiare di mescolarla finisce con il riprodursi con consanguinei, con i disastrosi effetti che ci&ograve; pu&ograve; creare.<p><br />
Le tecnologie,  macchine e gli impianti consentono vantaggi competitivi importanti ma limitati nel tempo, chi ha disponibilit&agrave; economiche pu&ograve; in poco tempo ridurre il vantaggio ma se il vantaggio, oltre ad essere tecnologico &egrave; anche di di know intellettuale, allora i tempi si allungano notevolmente ed il vantaggio competitivo rimane.<p><br />
 
<p><strong>Il “Made In”.</strong><br />
Un aspetto da risolvere da risolvere, fra l’altro di semplice attuazione, &egrave; mettere in atto meccanismi di tracciabilit&agrave; di filiera, le modalit&agrave; ampiamente note, gli ostacoli al metterlo in atto sono di natura prevalentemente “Etica” 
Al breve termine nelle decisioni d’acquisto del consumatore, il rapporto prezzo/qualit&agrave; conter&agrave; ancora parecchio per cui molto andr&agrave; fatto per ottimizzare la supply chain, mantenendo elevata la qualit&agrave; e la flessibilit&agrave; ma nel contempo ridurre i costi di produzione e distribuzione.<p><br />
Le Soluzioni innovative andranno ricercate, ma la strada del produrre fuori Italia solo per abbassare i costi ci porta inevitabilmente ad un confronto con una concorrenza che su questi aspetti &egrave; molto pi&ugrave; forte di Noi e che pur facendo prodotti di ottima qualit&agrave; non pu&ograve; vantare il nostro “Made In”.<p><br />
L’esempio del successo del Made in Italy &egrave; fornito delle confezioni Cinesi fatte a Prato e dintorni; il capo finito, confezionato sempre pi&ugrave; spesso per conto marchi famosi, &egrave; prodotto da aziende  “quasi sempre poco in regola”.  
Cinque anni fa era un piccolo sommerso ora rappresenta un’economia in forte sviluppo che &egrave; cresciuta copiando un modello molto simile a quello del distretto tessile abbigliamento, arricchito da quella propensione al lavoro duro che qualche decennio fa era la caratteristica predominante della microimpresa.<p><br />
Il “made in” &egrave; una strada da perseguire, ma con regole precise.<p><br />
<p><strong>Migliorare e sviluppare maggiori capacit&agrave; commerciali fornendo servizi aggiuntivi al cliente</strong><br />
Questo punto &egrave; il pi&ugrave; complesso, Come puoi essere utile al tuo committente se non conosci la sua organizzazione, cosa fa il tuo cliente a valle  per soddisfare il cliente finale e quale cliente finale raggiunge?<p><br />
Si pu&ograve; definire servizio il preparare un catalogo ampio e immenso e proporlo in modo indifferenziato al potenziale cliente dicendo “scegli se non trovi qualcosa per te, possiamo fare ancora di pi&ugrave;! Basta che chiedi”. Non credo proprio.
Se vai ad una fiera qualsiasi di prodotti tessile/abbigliamento/pelletteria (Milano, Firenze, Parigi) l’approccio &egrave; sempre quello “ tutto bello niente caro”, detto in lingue diverse. Negli altri settori della PMI e non solo, l’approccio &egrave; spesso molto simile.<p><br />
Perch&eacute; nelle imprese ci si dimentica che esiste un consumatore finale che ha degli stili di vita molto differenti tra loro. 
Se chi fa parte di una filiera non conosce l’evolversi degli stili di vita come pu&ograve; prevedere o anticipare il cambiamento e quindi essere comaker del suo cliente a valle della filiera? 
Come pu&ograve; contribuire al progettare il valore aggiunto, che serve al tuo cliente a valle, per competere con il leader di prezzo.<p><br />
Il mercato con cultura occidentale &egrave;  composto da oltre un miliardo di persone, le grandi multinazionali segmentano i consumatori in una decina di segmenti e per ciascuno di questi, poich&eacute; decide in modi diversi cosa acquistare, progettano innovano promuovono il loro prodotti con modalit&agrave; differenti.<p><br />
Se ad una fiera domandi a qualsiasi espositore, per quale target &egrave; stato progettato il prodotto esposto, quando va bene ti dicono di fascia alta/media, qualcuno si capisce che ne sa ma non applica e la maggior parte dei casi ti guarda con aria interrogativa.<p><br />
Leggi sui giornali di provincia che Il marketing non rende, (Tirreno qualche giorno fa), ma di che marketing si parla? Di quello messo in pratica da chi ha inventato un nuovo tipo prodotto  unico appassionante e irripetibile ma non &egrave; stato compreso dal mercato. Se avessero preparato un “business plan” adeguato tenendo conto anche delle variabili del Marketing Mix, forse sarebbe andata meglio.<p><br />
<p><strong>Costruire Il cambiamento.</strong><br />
Con tutto questo pistolotto non voglio dire che il “sapere manageriale” risolve tutti i problemi delle Imprese, quello che so &egrave; che l’ignoranza manageriale non solo non ne risolve nessuno ma ne crea.<p><br />
La soluzione va trovata definendo quali scenari affronteremo nei prossimi anni, quali cambiamenti potrebbero avvenire all’interno degli stili di vita dei consumatori e quindi quali comportamenti di acquisto ci troveremo ad affrontare. 
Dopo di che, all’interno di un processo di comunicazione bottom-up e top-down, cominciamo come imprenditori a pensare quali esigenze dovr&agrave; soddisfare la distribuzione dei prodotti che contribuiamo a costruire o costruiamo, per soddisfare i suoi clienti? e poi ancora, cosa dovremo sapere noi per poter supportare il nostro cliente a valle nella filiera, perch&eacute; lui a sua volta possa supportare il suo? e cos&igrave; via.<p><br />
La soluzione da sempre &egrave; porre il “cliente al centro” delle nostre attenzioni, quindi catalogare ed analizzare il flusso di informazioni provenienti dal mercato.<p><br />
Importare dai settori industriali pi&ugrave; evoluti le buone pratiche manageriali tradurle e migliorarle, diffonderle verso collaboratori e fornitori, coinvolgerli nello stabilire quale valore aggiunto progettare realizzare e comunicare dei propri prodotti, del brand e del “Made in”&egrave;’ l’unica strada possibile  per essere fra coloro che disponendo sempre un vantaggio competitivo, da offrire ai propri clienti, superano con maggiore disinvoltura le crisi e mantengono il successo sul mercato.
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=67]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=67</guid>
	<dc:date>2009-03-16T14:06:18+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Stratos</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n° 5/09 - Approvato decreto Milleproroghe e le modifiche all'81/08]]></title>
	<description><![CDATA[La Camera ha concesso la fiducia al Governo sul decreto Milleproroghe, come modificato in Senato.<p><br />

Ricordiamo che il testo approvato al Senato ha recepito l'emendamento del Governo al decreto legge Milleproroghe.<p><br />

Il maxiemendamento governativo accoglie alcune proposte emerse in commissione e fra questi due nuovi commi dell'articolo 32 [Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81]:
All'articolo 32 sono aggiunti i seguenti commi: 
«2-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".<p><br />

2-ter. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 2"»<p><br />
</strong></p> Si pu&ograve; affermare pertanto che il Testo Unico &egrave; in vigore dal 1° gennaio, con le dilazioni al 16 maggio relative a:
•	Valutazione dei Rischi da Stress da lavoro correlato,</p>
•	Data certa del Documento di Valutazione dei rischi,</p>
•	Comunicazione all’INAIL o all’IPSEMA dei dati, per fini statistici e informativi, relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento, mentre a fini assicurativi, trasmissione delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni,</p>
•	Divieto delle visite mediche preassuntive.</p>

fonte: Senato e Camera 
aggiornamento 19 febbraio 2009
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=66]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=66</guid>
	<dc:date>2009-03-03T09:45:18+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n° 4/09: Reati Informatici]]></title>
	<description><![CDATA[Il rischio di incorrere in sanzioni in conseguenza di un reato informatico commesso da un dipendente &egrave; diventato una realt&agrave; lo scorso anno con le novit&agrave; introdotte con la legge 48/08 che ha modificato il decreto 231/01 introducendo nel medesimo decreto i reati informatici tra i reati presupposto.<p><br />
Questo tipo di reato pu&ograve; quindi incidere  fortemente sulla buona gestione dell’impresa a causa delle pesanti sanzioni economiche ed interdittive previste dalla 231.<p><br />
I reati possono derivare da falso compiuto su documenti informatici, per frode commessa dal certificatore della firma elettronica, per danneggiamento di dati e programmi utilizzati dallo Stato o altri enti pubblici o di pubblica utilit&agrave;, per il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilit&agrave;.<p><br />
A fronte di un rischio assai pesante come conseguenze vi &egrave; una oggettiva difficolt&agrave; di controllo in quanto chiunque pu&ograve; compiere questa particolare fattispecie di reati e non vi &egrave; un’area funzionale di interesse prevalente e il controllo di tutti i dipendenti spesso non &egrave; difficile: &egrave; impossibile.<p><br />
Inoltre, come dicevo, non vi &egrave; un’area di interesse prevalente da tenere sotto controllo in quanto il reato informatico non &egrave; fine a se stesso,ma &egrave; utilizzato per commettere o coprire un altro reato e quindi &egrave; difficilmente individuabile sino a che non si realizza l’obiettivo finale dell’azione delittuosa.
</strong></p>
Il rischio &egrave; amplificato dal fatto che la pubblica amministrazione sta allargando ed intensificando sempre di pi&ugrave; i rapporti telematici con le imprese e con questo cresce il numero di potenziali occasioni di commissione di reato con la conseguente possibilit&agrave; di incorrere nelle sanzioni della 231.<p><br />
Per chi &egrave; interessato allego un articolo comparso su Rivista231 del Dott. Giuseppe Dezzani.
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=65]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=65</guid>
	<dc:date>2009-03-03T09:37:43+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n° 3/09 - La confisca del "profitto del reato": chiarimenti da sentenza della Cassazione]]></title>
	<description><![CDATA[La Cassazione penale con sentenza 42300/2008 ha chiarito il concetto di “profitto del reato” nel caso di un gruppo di imprese che in Puglia per ottenere la gestione di 11 RSA (residenze sanitarie assistenziali) aveva deciso di accorciare i tempi attraverso generose donazioni agli amministratori locali.<p><br />
Il Pubblico Ministero aveva fatto ricorso contro la decisione del Tribunale che aveva negato il sequestro cautelare dell’intero valore dell’appalto a fini della confisca.<p><br />
Secondo il Tribunale l’utile del reato assoggettabile a sequestro preventivo deve essere misurato (non &egrave; detto che debba coincidere, pu&ograve; anche essere diverso) sull’utile netto ricavabile dall’esecuzione del contratto, tenuto conto anche dei profitti futuri che per l’appaltatore costituiscono un credito, pur se non ancora esigibile.<p><br />
La Cassazione ha respinto il ricorso del PM prendendo a riferimento la sentenza della Cassazione sezioni penaliunite che recentemente ha affrontato il caso Impregilo (sequestro di 750 milioni di euro) e che ha individuato come profitto del reato “il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato che va determinato tenendo conto dell’utilit&agrave; eventualmente conseguita in concreto”.<p><br />
Quindi, pur assodato che il contratto frutto d un reato di corruzione ha una causa illegittima, la conclusione &egrave; che , almeno nei casi presi in esame, non pu&ograve; essere preso come profitto del reato l’intero valore dell’appalto: questo anche perch&eacute; la Pubblica Amministrazione ha comunque usufruito della prestazioni erogate dall’impresa condannata.</strong></p>
Se il profitto del reato non pu&ograve; essere in questi casi fatto coincidere con il valore dell’appalto &egrave; anche vero che non esiste una neanche un corrispondenza con il profitto in senso aziendale (utile netto derivante da ricavi meno costi).<p><br />
Inoltre il sequestro del profitto del reato &egrave; stato ricondotto anche dal Tribunale di Bari all’utile dell’intero gruppo, non solo all’utile dell’azienda direttamente coinvolta nella attivit&agrave; di corruzione.<p><br />
È infatti l’intero gruppo, secondo la nozione riconosciuta nell’ordinamento giuridico, a trarre vantaggio da risultati del crimine e  a non avere messo in piedi un adeguato sistema di controlli supervisionato da un Organismo di Vigilanza.
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=64]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=64</guid>
	<dc:date>2009-01-22T09:50:36+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News 2/09: violazione degli obblighi di sicurazza da parte de lavoratore sgrava il datore da respons]]></title>
	<description><![CDATA[La Cassazione con sentenza 29203/08 ha sancito che solo il completo rispetto della normativa antinfortunistica da parte del lavoratore lo garantisce per il pieno risarcimento del danno subito (vedi anche Sole 24 Ore del 12/01/2009, Norme e tributi, pag.4).<p><br />
Il caso valutato riguardava un capo squadra, con funzioni anche di responsabile della sicurezza, che nel momento in cui gli operai si rendevano conto della eccessiva pericolosit&agrave; di una certa operazione in cantiere,avvisato, interveniva e rimaneva coinvolto in una caduta da sette metri di altezza riportando gravi lesioni.</strong>
</p>
L’Inail risarciva un danno minore rispetto a quello subito ed il capo squadra ha chiesto al condanna del datore di lavoro per il danno differenziale.<p><br />
I giudici avevano respinto la richiesta in quanto l’infortunato era non solo capo squadra, ma anche responsabile per la sicurezza addestrato a tale compito attraverso specifici e periodici corsi di formazione e nella sua funzione aveva trascurato di adottare le adeguate misure di sicurezza.<p><br />
L’infortunato ha quindi presentato ricorso in Cassazione sostenendo la responsabilit&agrave; del datore di lavoro che avrebbe dovuto predisporre adeguati sistemi di sicurezza nel cantiere e che essendo la responsabilit&agrave; della sicurezza disposta su tre livelli di gerarchia, tale responsabilit&agrave; non poteva arrivare all’infortunato che aveva una posizione di quarto livello.<p><br />
La Cassazione ha respinto il ricorso affermando in linea di massima che ogni lavoratore deve preoccuparsi della propria sicurezza e di quella di chi gli sta intorno coerentemente con la sua formazione e con le istruzioni ed ai mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro.<p><br />
La Corte ha argomentato che anche se la responsabilit&agrave; &egrave; suddivisa tra datore di lavoro, dirigenti e preposti si deve individuare in funzione della fase del processo a chi operativamente spetta la  scelta delle modalit&agrave; attuative e delle attrezzature.<p><br />
Quindi anche un capo squadra pu&ograve; rivestire la carica di preposto se opportunamente formato e formalmente investito dl’incarico a prescindere dal suo livello di inquadramento contrattuale.
Nel caso in oggetto il ricorrente era stato correttamente istruito e nominato e per questo gli era stata attribuita a responsabilit&agrave; di un gruppo di operai anche in relazione agli obblighi per la sicurezza.<p><br />
Quindi avendo “accettato tale ruolo, per il quale era stato addestrato, la qualifica di IV livello non pu&ograve; esimerlo per sottrarsi agli obblighi di sicurezza inerenti al ruolo rivestito”.<p><br />
Faccio notare l’importanza data dalla Cassazione sia alla formazione che alla formalit&agrave; della nomina, che era stata accettata espressamente dal ricorrente.
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=63]]></link>
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	<dc:date>2009-01-16T12:06:25+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°1/09 Approvate proroghe 81/08 al 16/05/2009: ulteriori precisazioni]]></title>
	<description><![CDATA[Il decreto legge 30/12/2008 n. 207 conferma la proroga prevista riguardo la scadenza della valutazione dello “stress lavoro correlato” e della apposizione della data certa sul documento di valutazione dei rischi unificandola  al 16 maggio 2009 con la scadenza dell’obbligo di comunicazione a fini statistici a INAIL e IPSEMA (lavoratori marittimi) delle assenze dei lavoratori per almeno un giorno escluso quello dell’evento e con l’entrata in vigore del divieto di visite mediche preassuntive da parte del medico competente, quando vi &egrave; l’obbligo della sorveglianza sanitaria.<p><br />
Viene cos&igrave; ridimensionata la previsione dello slittamento al 30/06 delle scadenze per la valutazione del rischio da stress e per l’apposizione della data certa sul documento di valutazione dei rischi </p>che comunque dovr&agrave; essere redatto secondo le indicazione dell’81/08 a partire dal 1° gennaio 2009.</strong></p>
La proroga (secondo un parere condivisibile comparso sul Sole 24Ore del 02/01/09 a pag. 19 firmato Luigi Caiazza) per quanto riguarda lo stress lavoro-correlato &egrave; applicabile solo alle sanzioni penali derivanti dalla non applicazione della norma, ma si ritiene che non possa avere rilevanza in sede civile per i datori di lavoro aderenti alle associazioni datoriali ( in pratica tutte) che il 9 giugno 2008, su invito rivolto da parte della Commissione UE, hanno recepito l’Accordo Europeo sui rischi stress lavoro-correlati dell’8 ottobre 2004 (vedi News n.24 del 10/07/2008).<p><br />
È bene ricordare che lo stress lavoro-correlato non &egrave; una malattia e pu&ograve; riguardare qualunque tipo di azienda, di qualunque settore e di qualunque dimensione  ed &egrave; la risposta dell’organismo o della psiche alla difficolt&agrave;/impossibilit&agrave; di adattarsi a un determinato contesto lavorativo, anche non particolarmente critico.<p><br />
Come gi&agrave; indicato nelle precedente Newsletter, ritenute potenzialmente stressanti e comunque dannose per la salute, in ambito lavorativo, alcune principali condizioni oggettive e soggettive possono essere: 
•	rumore,  temperatura dell’ambiente di lavoro, esposizione costante al rischio, umidit&agrave;, 
•	mancanza di responsabilit&agrave; o autonomia, gap tra competenze e ruolo bassa o non adeguata retribuzione, 
•	mancanza di informazioni, inadeguatezza della strumentazione,  insicurezza della propria posizione lavorativa, 
•	violenza e incomunicabilit&agrave;, carico e ritmo di lavoro, orari di lavoro, incongruenze organizzative, 
•	clima lavorativo, orario di lavoro ecc. 
A questi fattori possono sommarsi e fare da moltiplicatore anche i fattori dovuti a genere, et&agrave;, provenienza.</p>
Compito del datore di lavoro sar&agrave;, in collaborazione con l’RSPP, adottare adeguate misure atte a prevenire, ridurre, eliminare tali situazioni.
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=62]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=62</guid>
	<dc:date>2009-01-07T13:10:00+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News 34/08 - Ambiente, misure cautelari e 231, proroga 81/08, responsabilità Direttore Generale]]></title>
	<description><![CDATA[D.Lgs. 231, ambiente e motivazione della misura cautelare nei confronti della societ&agrave;</p>
La Cassazione con due sentenze ha chiarito alcuni aspetti legati al D.Lgs. 231/01.</p>
Con la sentenza n° 41329/2008  ha ribadito che, anche se &egrave; previsto l’allargamento della platea dei reati presupposto previsti dal D.Lgs 231/01, all’attuale stato dell’arte non &egrave; possibile da parte del giudice allargare la lista delle fattispecie ai reati ambientali che infatti non sono previsti nell’ampia elencazione del decreto.</p>
Quindi la responsabilit&agrave; amministrativa degli enti  non &egrave; estendibile ai reati ambientali anche se la legge 29 settembre 2000 n° 300, art. 11, comma 1, lettera d, ha delegato all’esecutivo l’applicazione della disciplina della responsabilit&agrave; amministrativa anche per </p> quanto riguarda la commissione di reati in materia ambientale.</strong></p>
Il precedente Governo approv&ograve; in sede di Consiglio di Ministri un disegno di legge che prevedeva l’introduzione dei reati ambientali tra quelli previsti dal decreto, ma tale disegno di legge non fu approvato dal Parlamento a causa della caduta del Governo stesso: l’attuale Governo dovrebbe presentare il prossimo anno un decreto attuativo della delega, ma al momento i reati ambientali restano esclusi dalla disciplina della 231.</p>
Altro argomento riguarda l’applicazione della sanzioni interdittive nei confronti della societ&agrave; (Cassazione seconda sezione penale n° 30412/2008) su cui la Cassazione osserva che per la validit&agrave; dell’applicazione della sanzione interdittiva in via cautelare deve essere oggetto di attenta valutazione sia  l’esistenza del reato presupposto sia la presenza del vantaggio o dell’utile tratto dall’ente a seguito del compimento dell’illecito: in alternativa alla valutazione del vantaggio pu&ograve; essere considerato l’accertamento  della ripetizione nel tempo degli illeciti commessi.</p>

Proroga D.Lgs. 81/08 al 30/06/2009 e adempimenti formali al 16/05/2009</p>
La proroga prevista riguarda solo la valutazione dello “stress lavoro correlato” e l’apposizione della data certa sul documento di valutazione dei rischi il cui aggiornamento decorre comunque da 1° gennaio 2009.</p>
È stato prorogato al 16 maggio 2009 l’obbligo di comunicazione a INAIL e IPSEMA (lavoratori marittimi) l’obbligo di comunicare a fini statistici le assenze dei lavoratori per almeno un giorno escluso quello dell’evento ed alla stessa data &egrave; stato rinviato il divieto di visite mediche preassuntive da parte del medico competente, quando vi &egrave; l’obbligo della sorveglianza sanitaria.</p>

Responsabilit&agrave; del direttore generale.</p>
Nella S.p.A. la responsabilit&agrave; del direttore generale &egrave; allineata con quella degli amministratori solo nel caso in cui la sua nomina &egrave; stata prevista e regolamentata nell’atto costitutivo  oppure &egrave; stata deliberata dal consiglio di amministrazione (Cassazione civile 28819/2008)
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=61]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=61</guid>
	<dc:date>2008-12-22T11:35:07+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News 33/08: I TRIBUNALI E IL MOBBING]]></title>
	<description><![CDATA[La Cassazione, attraverso una serie di sentenze, sta ridefinendo il mobbing, sostituendosi in questo al legislatore.</p>
Come primo aspetto rilevante si pu&ograve; notare che non appare  pi&ugrave; necessaria la diagnosi medica che identificava come conseguenza del mobbing una  sindrome depressiva indotta da comportamenti vessatori: adesso &egrave; possibile iniziare una causa apportando come ragione esclusiva la violazione dei propri diritti derivante da comportamenti ritenuti vessatori e non anche la conseguenza lesiva della psiche.</p>
Il secondo aspetto rilevante &egrave; che si sta passando dalla responsabilit&agrave; individuale del mobber (colui che opera la vessazione) alla responsabilit&agrave; del datore di lavoro, cio&egrave;,</p> di colui che in base al D.Lgs. 81/08 deve garantire al lavoratore “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia e di infermit&agrave;” cos&igrave; come viene definita la “salute” all’art 2 del predetto decreto.<strong></p>
Il datore di lavoro deve quindi fare in modo che l’ambiente di lavoro sia sereno attraverso azioni di controllo ed interventi correttivi e con questa attivit&agrave; evitare il compiersi di azioni di mobbing.</p>
Premesso che un ambiente di lavoro sereno corrisponde agli interessi aziendali anche ai fini di una corretta gestione dei processi, la pesante conseguenza dei due punti precedenti potrebbe essere che il datore di lavoro si trovi a rispondere di mobbing:</p>
•              solamente perch&eacute; non riesce a dimostrare al giudice l’esistenza di una valida ragione per il proprio comportamento verso il dipendente, anche se tale ragione esisteva, </p>
•              a causa del comportamento di terzi sui quali, come ben si sa, il controllo &egrave; estremamente difficile, in particolare riguardo a comportamenti che si attuano solamente verso il mobbizzato e che possono essere non sempre percepibili dal contesto.</p>
Inoltre &egrave; stato sentenziato che la durata del comportamento vessatorio non deve essere necessariamente protratta per lungo tempo, ma pu&ograve; avere anche durata inferiore a sei mesi e che si pu&ograve; configurare il mobbing anche con la sola presenza di frasi irriguardose.</p>
La giurisdizione del giudice ordinario per quanto riguarda il mobbing &egrave; stata allargata anche la pubblico impiego.</p>
Resta invece ancora determinato che il mobbing non &egrave; un reato e che quindi per il dipendente che si considera perseguitato &egrave; aperta solo la via del procedimento civile per il risarcimento del danno, a meno che ovviamente non vi siano anche gli estremi di maltrattamenti o molestie sessuali o comunque di altri reati.</p>
L’azienda inoltre non risponde per mobbing se sposta il lavoratore in altri reparti e ad altre funzioni al fine di eliminare tensioni esistenti in un determinato reparto</p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=60]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=60</guid>
	<dc:date>2008-12-04T11:16:34+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News 32/08: CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.Lgs. 81/08)]]></title>
	<description><![CDATA[Data certa
L’art. 28 comma 2 del decreto 81/08 prevede che il documento di valutazione del rischio, che va aggiornato per ogni cambiamento anche della organizzazione, deve avere data certa.</p>
Poich&eacute;  in una azienda i cambiamenti di qualunque natura possono essere molto frequenti dare data certa ai conseguenti aggiornamenti pu&ograve; essere molto oneroso o complicato se si ricorre ai sistemi finora molto spesso consigliati: notaio, timbro postale o posta certificata.</p>
Il Ministero del Lavoro ha dato per fortuna una indicazione,</p> (gi&agrave; adottata in alcune aziende) che semplifica la soluzione: una volta che si &egrave; modificato il documento &egrave; sufficiente riunirsi con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per condividere le novit&agrave; e fare un verbalino sottoscritto della riunione.</p>
Stress lavoro-correlato</strong>,</p>
Qui le risposte sono meno semplici e chiare.</p>
Considerare la componente psicologica del lavoratore comporta infatti la presenza di una strumentazione che dovrebbe essere standardizzata e riconosciuta valida per tutte le aziende da parte degli organi di verifica.</p>
L’unico modello a cui al momento si pu&ograve; far riferimento &egrave; l’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 (che vi allego) in base al quale si deve rilevare su gruppi di lavoratori la presenza di fattori oggettivi (alto numero di assenze, numero di incidenti, ecc.) e soggettivi prendendo poi i provvedimenti necessari.</p>
Per l’elemento oggettivo si possono individuare dei parametri abbastanza certi, l’individuazione degli elementi soggettivi solleva molti pi&ugrave; dubbi.</p>
Pare che entro l’anno siano in pubblicazione da parte del Ministero delle linee guida per dare certezze alle imprese e che al momento le indicazioni agli organi di controllo siano di ritenere validi tutti i sistemi di valutazione adottati e quindi dinon applicare sanzioni, ma al limite richiedere integrazioni.</p>
Quello che ne deriva &egrave; che un sistema di valutazione, per quanto empirico e grezzo, deve essere comunque adottato, in attesa di futuribili chiarimenti e sperando nella bont&agrave; degli enti di controllo.</p>
Paese di provenienza</p>
Anche cui non &egrave; del tutto chiaro cosa voglia la legge, se curare solamente gli aspetti di comunicazione legati alla lingua (cartellonistica ed istruzioni plurilingue, immagini) o altri aspetti derivanti da differenze culturali, di razza o di altro.</p>
Al momento l’unica cosa da fare, abbastanza ovvia, pare essere quella di curare le differenze di lingua in modo da rendere la comunicazione il pi&ugrave; sicura possibile.
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=59]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=59</guid>
	<dc:date>2008-12-01T14:20:20+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News 31/08: Il modello ex d.lgs. 231/01 - obbligo indotto dalla magistratura]]></title>
	<description><![CDATA[Riprendo l’argomento trattato nella newsletter n° 29 in quanto &egrave; stata pubblicata la sentenza relativa alla condanna per responsabilit&agrave; da cattiva gestione degli amministratori di una societ&agrave;, condannata a sua vota al pagamento di una sanzione pecuniaria per corruzione, in quanto detti amministratori non avevano implementato il modello previsto dal decreto 231, sentenza a cui avevo accennato nella predetta newsletter.</p>
La sentenza &egrave; la n. 1774/08 del tribunale di Milano, VIII Sezione civile: gli amministratori sono stati condannati,</p> al risarcimento del danno derivante dalla condanna della societ&agrave; da loro gestita. ,</strong></p> Tale sentenza fa sorgere una sorta di “obbligo” alla adozione dei modelli di gestione del rischio previsti dal decreto indotto dalla prassi giurisprudenziale.</p> Non un vero e proprio obbligo, in quanto l’adozione dei modelli &egrave; volontaria, ma certamente una forte spinta che supera la precedente concezione che riteneva i modelli “necessari, ma non obbligatori”, vista anche l’onerosit&agrave; delle sanzioni previste dal decreto 231/01.</p> Ricordiamo che l’efficace adozione del modello salvaguarda l'ente dalle conseguenze di reati commessi da amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori da cui anche lo stesso ente ha tratto un vantaggio.</p>
Viene a costituirsi quindi un obbligo di fatto, poich&eacute; si trovano ad essere coinvolti (e condannati) gli amministratori, in una azione di responsabilit&agrave; civile, per inadeguata gestione in quanto non hanno adottato il modello quando la societ&agrave; da loro amministrata sia penalmente condannata ai sensi di uno dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01. 
L’ovvio ragionamento &egrave; che la scelta (e quindi la responsabilit&agrave;) di adottare o meno il modello &egrave; di competenza degli amministratori e quindi se l’azienda viene condannata in quanto non protetta dal modello, l’amministratore stesso ne risponde in sede civile.</p>
Parrebbe inoltre che si debba motivare anche la non adozione del modello in modo che siano chiare le valutazioni che hanno portato a tale decisione: in altri termini non deve essere stata la sola inerzia e la mancata attenzione all’interesse aziendale a portare alla conclusione di non redigere il modello.</p>
Nel caso in oggetto il presidente del consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato avrebbero potuto far deliberare al CdA la costruzione del modello oppure motivare nella stessa sede le ragioni della mancata adozione: l’inerzia completa ha portato alla condanna. ]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=58]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=58</guid>
	<dc:date>2008-11-04T10:40:27+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News 30/08: Basilea II e D.Lgs.231/01]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Recentemente &egrave; stata posta la domanda su quali possano essere i rapporti attuali e futuri tra la normativa di Basilea II ed il D.Lgs. 231/01 riguardo la valutazione del rating per le imprese in funzione dei rischi giuridici derivanti da sanzioni ai sensi del medesimo D.Lgs. 231/01 (di seguito 231).</p>
<p><br />Vorrei quindi analizzare i rapporti tra le due normative valutando le opportunit&agrave;,</p> che comunque nascono per le imprese che, anche su spinta di leggi, ottimizzano e garantiscono il livello e la correttezza delle prestazioni della propria organizzazione.</strong>,</p>
<p>Per chi eventualmente non conoscesse o non avesse chiaro in cosa consiste per le imprese Basilea II faccio un breve ed incompleto riassunto.</p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p><strong>Basilea II</strong></p>
</blockquote>
<p>Basilea II consiste in un sistema di regole seguendo le quali le banche si dotano di un patrimonio adeguato a fronteggiare il rischio principale della loro attivit&agrave; ossia l’insolvenza delle imprese da loro affidate. <br />Prima di Basilea II il metodo era quello dell’8%, cio&egrave; a fronte di 100 euro di finanziamento la banca ne accantonava 8.</p>
<p>Questa regola &egrave; stata valutata riduttiva sia per la gestione del rischio sia per un’equa valutazione della reale qualit&agrave; creditizia delle imprese.</p>
<p>È stato quindi rivisto il metodo di valutazione in modo da consentire alle banche di “pesare” l’affidabilit&agrave; dei clienti mediante un rating analitico e quindi effettuare gli accantonamenti in misura inversamente proporzionale al rating stesso: pi&ugrave; alto &egrave; il rating (maggiore affidabilit&agrave;) pi&ugrave; basso &egrave; l’accantonamento.</p>
<p>Con <strong>rating</strong>, in ambito bancario, <strong>si intendono i metodi per classificare il merito di credito di un soggetto in modo da giungere ad una pesatura oggettiva della capacit&agrave; creditizia del cliente e quindi alla costituzione da parte della banca di un adeguato capitale interno</strong> (confronta in Banca d’Italia, “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006).</p>
<p>In realt&agrave; i metodi di rating previsti da Basilea II possono tenere conto anche di altri parametri oltre che del solo rischio di insolvenza ed utilizzare metodi di valutazione pi&ugrave; o meno complessi, ma non &egrave; questa la sede per approfondire tali argomenti.</p>
<p>In questo caso a noi interessano gli <strong>aspetti essenzialmente qualitativi</strong> (e non quantitativi e andamentali) che vengono valutati nei modelli di rating delle banche.</p>
<p>Quindi in conseguenza di Basilea II con pi&ugrave; precisione la banca valuta la composizione patrimoniale e l’affidabilit&agrave; del cliente, meno somme dovr&agrave; accantonare come patrimonio di vigilanza: questo da un lato dovrebbe (speriamo) portare la banca a migliorare le proprie prestazioni gestionali e dall’altro ad abbassare il costo del denaro per i clienti pi&ugrave; virtuosi.</p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p><strong>Basilea II ed il D.Lgs. 231/01</strong></p>
</blockquote>
<p>Il sistema, fondato come detto su parametri anche qualitativi, ha certamente un forte collegamento con la responsabilit&agrave; amministrativa degli enti ai sensi della 231, in quanto chiaramente <strong>un’impresa che adotta ed attua efficacemente il modello organizzativo previsto dal decreto fornisce agli istituti di credito ulteriori garanzie sulla continuit&agrave; del business aziendale e sulla efficienza gestionale e quindi sulla sua capacit&agrave; di restituzione dei finanziamenti ottenuti.</strong></p>
<p>In particolare per le piccole/medie imprese che non essendo ovviamente soggette a valutazione da parte di societ&agrave; di rating (Moody’s, Standard &amp; Poor’s, ecc.) non possono che subire le valutazioni dei sistemi di rating delle banche con cui operano.</p>
<p>Direi di pi&ugrave;: visti gli attuali scandali legati ai mutui suprime ed alla quantomeno errata valutazione di affidabilit&agrave; espressa su alcune multinazionali e banche da parte delle agenzie indipendenti di rating, appare opportuno anche per le aziende pi&ugrave; grandi di dotarsi (come del resto molte gi&agrave; fanno) di propri reali, e non fittizi, compliance programs che consentano un'<strong>autonoma negoziazione delle condizioni di trattamento con le banche.</strong></p>
<p><strong>Tanto pi&ugrave; che  gli Istituti di Credito sono stati “esortati” dalla BCE ad analizzare autonomamente la situazione delle societ&agrave; affidate, evitando di accettare acriticamente il rating espresso dalle agenzie</strong> (vedi J.C. TRICHET, presidente BCE,  Il Sole 24 Ore, 3/10/2007).</p>
<p>Tutte le aziende  (ma le piccole/medie maggiormente) quindi otterranno benefici dal riuscire a fornire alle banche un quadro della propria affidabilit&agrave; il pi&ugrave; trasparente e controllabile possibile, tale da consentire una valutazione verificabile: <strong>la possibilit&agrave; di dimostrare il controllo e l’annullamento del rischio giuridico va proprio nella direzione di aumentare l’affidabilit&agrave; dell’impresa.</strong></p>
<p>Infatti poich&eacute; le banche valutano in base a Basilea II  l’affidabilit&agrave; dell’impresa nel suo complesso (e in una prospettiva di medio-lungo periodo), &egrave; evidente che non restano fuori da questo giudizio quelle componenti, fondamentali sul piano qualitativo, che comportano rischi giuridici a carico dell’impresa.</p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p><strong>Il rischio giuridico derivante dal D.Lgs. 231/01</strong></p>
</blockquote>
<p>Il rischio giuridico maggiore ai fini del recupero del credito verso l’impresa <strong>&egrave; chiaramente il fallimento, ma le sanzioni previste dalla 231 possono trasformarsi per le banche in rischi giuridici di livello poco inferiore. </strong></p>
<p>Infatti &egrave; chiaro che <strong>il credito verso una societ&agrave; colpita da una sanzione interdittiva,  come la revoca di autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attivit&agrave;, &egrave; fortemente compromesso</strong> poich&eacute; l’azienda non sar&agrave; pi&ugrave; condizione di operare ed avr&agrave; enormi difficolt&agrave; a recuperare  le risorse per far fronte alle proprie obbligazioni: quindi alla fine le conseguenze, dal punto di vista della banca, saranno del tutto analoghe a quelle di un fallimento.</p>
<p>Per&ograve; a differenza che nel fallimento <strong>i rischi giuridici derivanti dalle sanzioni della 231 sono controllabili ed abbattibili</strong> adottando ed efficacemente attuando il Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal decreto stesso, Modello che non &egrave; altro che <strong>un sistema di risk management focalizzato sui reati presupposto ed integrato con un Codice Etico, un Sistema Disciplinare e un Organismo di Vigilanza.</strong></p>
<p>L’adozione del Modello appare sempre pi&ugrave; necessaria anche  considerando  che il gi&agrave; ampio catalogo dei reati presupposto &egrave; in fase di allargamento.</p>
<p>Dopo reati da sicurezza dei luoghi di lavoro, da riciclaggio e reati informatici il Parlamento ha dato delega al Governo per l’introduzione nel Codice Penale del reato di corruzione tra privati, reato che comporter&agrave; anche le sanzioni previste dalla 231, e si parla dell’introduzione dei reati ambientali e dei pi&ugrave; gravi reati fiscali.</p>
<p>Come gi&agrave; indicato in una precedente newsletter inoltre <strong>appare notevolmente rischiosa l’introduzione di reati colposi, con le sanzioni indicate  nella 123/07, riprese e riviste nell’art. 300 dell’81/08.</strong></p>
<p>Nessuna impresa, anche la pi&ugrave; tranquilla,  pu&ograve; dirsi sicura che tali reati non avvengano al proprio interno, con conseguente compromissione delle attivit&agrave; aziendali a causa delle sanzioni interdittive (ma anche economiche: si pensi alle sanzioni pecuniarie sino a 1,5 ml di euro o alla confisca del prezzo o del profitto del reato) previste dalla 231: <strong>tale compromissione pu&ograve; essere eliminata o attenuata tramite l’adozione del Modello Organizzativo di Risk Management previsto dal decreto.</strong></p>
<p><strong>Tale sistema di Risk Management deve essere <u>implementato in azienda, anche non perfetto, ma in modo a dare  evidenza della volont&agrave; dell’azienda di voler evitare che suoi collaboratori delinquano o comunque sbaglino: deve essere  un  sistema che non sia non pacco di carta dentro un armadio.</u></strong></p>
<p>Le societ&agrave; che si dotino ed efficacemente attuino i Modelli di Organizzazione di cui all’art.  6 della 231 potranno aspirare ad un rating migliore rispetto a quelle che ne sono sprovviste, fatto che si tradurr&agrave; in un minor costo del denaro.</p>
<p>È importante anche tener conto che poich&eacute; (come ripetuto pi&ugrave; volte) l’adozione del modello consiste essenzialmente nell’implementazione di un sistema di risk management, questa applicazione comporta in ogni caso un'<strong>ulteriore garanzia di creazione di valore e di business continuity, <u>a prescindere da quanto previsto dalla 231</u>.</strong></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=57]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=57</guid>
	<dc:date>2008-10-13T16:39:58+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News 29/08: Il modello 231 da necessario a obbligatorio?]]></title>
	<description><![CDATA[<p>(La presente news letter &egrave; la sintesi (spero) ragionata di alcuni articoli apparsi sul SOLE 24 ORE di luned&igrave; 29/09/2008 nella rubrica “Norme e Tributi”.)</p>
<p>La tesi svolta nell’articolo (che mi trova sostanzialmente d’accordo) &egrave; che si sta delineando un contesto in cui la scelta della “adozione ed efficace attuazione” del Modello Organizzativo (e dei conseguenti obblighi di vigilanza) previsto dal D.Lgs. 231/01 non &egrave; pi&ugrave; una scelta, per quanto necessaria, ma si sta trasformando in obbligo (come gi&agrave; avviene su disposizione CONSOB per aziende quotate in Borsa).</p>
<p>Lo spunto parte da una sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato l’amministratore delegato di un'azienda, soggetta ad un procedimento ex D.Lgs. 231/01, a risarcire la propria impresa,</p> per “i danni da quest’ultima subiti in connessione con l’omessa adozione di un adeguato modello organizzativo”.</strong></p>
<p>Ne consegue che i vertici aziendali che non abbiano adottato un adeguato modello organizzativo, e quindi predisposto le necessarie attivit&agrave; di gestione del rischio, potranno essere chiamati, attraverso un’azione di responsabilit&agrave;, a rispondere dei danni subiti dall’azienda stessa.</p>
<p><strong>Direi che la cosa era prevedibile e che non dovrebbe creare grande stupore (vedi art 2392 c.c.), ma forse non ci si era resi conto delle implicazioni insite nella normativa.</strong></p>
<p>In altri termini non si &egrave; correttamente valutato che &egrave; perfettamente inutile costruire modelli organizzativi che sono solamente dei pacchi di carta sotto i quali non esiste nulla a livello di reali sistemi di controllo e attivit&agrave; di vigilanza: nel caso della 231 <strong>l'ente di certificazione non &egrave; riconosciuto dal SINCERT, ma dal Ministero di Grazia e Giustizia e si chiama MAGISTRATURA, ente le cui verifiche possono avere effetti ben pi&ugrave; devastanti rispetto a quelli derivanti da una verifica ISO.</strong></p>
<p>Inoltre ci si poteva e ci si pu&ograve; aspettare solo un allargamento del numero dei reati presupposto inseriti nella normativa e richieste sempre pi&ugrave; stringenti di adeguamento a modelli di conformit&agrave; e trasparenza e di adozione di compliance programs.</p>
<p>Infatti, ormai si vive in un contesto dove alla globalizzazione economico/finanziaria corrisponde sempre di pi&ugrave; una globalizzazione legislativo/etica che non pu&ograve; essere elusa se si vuol mantenere (a livello di singola azienda come di sistema Stato) una credibilit&agrave;, affidabilit&agrave; e reputazione in ambito nazionale ed internazionale.</p>
<p>Anche le ultime vicende dei mutui subprime non fanno altro che spingere l’opinione pubblica ed il sistema verso una richiesta e una conseguente adozione di controlli e di impegni pi&ugrave; precisi e documentabili.</p>
<p>Ma oltre le sentenze dei giudici sono sempre pi&ugrave; anche le Regioni che con specifici provvedimenti (vedi SOLE 24 ORE del 29/09/08 pag. 1 di “Norme e Tributi”)stanno spostando l’asse della scelta <strong>dell’implementazione di adeguati modelli organizzativi da facoltativa a necessaria per tendere verso obbligatoria.</strong></p>
<p>Da tempo ormai clausole specifiche in cui si richiede (pena l’interruzione del rapporto) o l’adozione di modelli 231 o la dichiarazione di non essere incorsi in alcuno dei reati presupposti o di non essere indagati sulla base dei medesimi sono inserite nei bandi di gare e nei contratti stipulati da enti pubblici e da societ&agrave; a capitale pubblico proprio per evitare di trovarsi in contatto con imprese che siano incappate in qualche reato presupposto del D.Lgs. 231/01.</p>
<p>La legge all’art. 9 comma 2 lettera c) prevede, infatti, come sanzione per le aziende, irrogata anche in via cautelare prima di arrivare in giudizio, “il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio” e gli enti, visto l’intreccio di rapporti a livello di appalti, nelle concessioni, nelle convenzioni vogliono evitare il rischio di trovarsi senza saperlo a contatto con aziende coinvolte in tale sanzione o che non sono dotate di adeguati programmi di prevenzione.</p>
<p>Ma oltre questo aspetto di pura tutela giudiziaria le Regioni stanno individuando nel modello previsto dal D.Lgs. 231/01 <strong>uno strumento “non unicamente per la prevenzione di eventuali illeciti, ma quale ulteriore garanzia della migliore organizzazione e trasparenza dell’operato delle Aziende” (Regione Lombardia, DCR VIII/257/06 e DGR 30/05/07 n. 8/4799).</strong></p>
<p>Quindi le Regioni stanno utilizzando i modelli di prevenzione reati al proprio interno e nei rapporti con i privati anche come una risorsa per rispondere alla maggiore sensibilit&agrave; verso le garanzie e alla richiesta di trasparenza delle operazioni commerciali.</p>
<p>Per evitare il proliferare di normative regionali magari non ben coordinate <strong>&egrave; stato suggerito di reintrodurre una norma (L. 311/04, art.1 comma 82 poi abrogato) che prevedeva l’obbligo dei modelli 231 per enti e societ&agrave; che utilizzavano finanziamenti a carico dello Stato o della Comunit&agrave; Europea</strong> “anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione dei lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all’attivit&agrave; produttiva”.</p>
<p>Un’ultima notizia: la previsione (art. 18) della pubblicazione delle sentenze di condanna alle sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231/01 su uno o pi&ugrave; giornali indicati dal giudice <strong>&egrave; stata sostituita con la pubblicazione da 15 a 30 giorni sul sito del Ministero della Giustizia (</strong><a href="http://www.giustizia.it"><strong>www.giustizia.it</strong></a><strong> );</strong> resta immutata la previsione dell’affissione della sentenza nella bacheca del comune dove ha sede l’azienda condannata.<br />Comunque la pubblicazione non &egrave; obbligatoria, ma &egrave; disposta a discrezione del giudice.</p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=56]]></link>
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	<dc:date>2008-10-03T15:42:50+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News 28/08: L'organizzazione per la salute dei luoghi di lavoro ed il D.Lgs. 231/01 ]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Su richiesta di alcuni lettori torno a tentare di dare, con la collaborazione del Dott. Massimo Bianchi, un quadro sintetico degli aspetti organizzativi richiesti dalla nuova normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, aspetti organizzativi che hanno assunto una rilevanza decisiva in quanto possono costituire l&rsquo;elemento chiave che, in caso di incidente, porta alla assoluzione anzich&eacute; alla condanna secondo anche quanto previsto dal D.Lgs. 231/01.</p>
<p><strong>Ruoli</strong></p>
<p>Il datore di lavoro deve progettare la struttura organizzativa per la sicurezza, composta, in funzione della complessit&agrave; aziendale, da dirigente per la sicurezza, preposto, responsabile e addetti SPP, medico competente, addetti ai vari servizi (antincendio, pronto soccorso, ecc.).</p>
<p>Vista la premessa diviene quindi opportuno, anche se non cogente, non fermarsi al semplice elenco delle funzioni preposte al controllo ed alla gestione degli aspetti relativi alla salute dei lavoratori e alla conformit&agrave; delle strutture ed impianti ai dettami normativi.</p>
<p>Il datore di lavoro, coadiuvato dai suoi collaboratori interni e/o esterni, dovr&agrave; quindi redigere un vero e proprio organigramma della sicurezza, avvalorato da un mansionario che:</p>
<ul>
    <li>descriva nel dettagli i rapporti gerarchici e le dipendenze funzionali; </li>
    <li>riassuma i compiti e le funzioni che la persona nominata, con formale nomina scritta, &egrave; chiamato a svolgere; </li>
    <li>richiami l&rsquo;individuo a prestare sempre il massimo impegno in ragione del miglioramento continuo del livello di sicurezza aziendale. </li>
</ul>
<p><strong>La forma scritta &egrave; necessaria (anche se non obbligatoria)</strong> sia per dare piena consapevolezza al nominato dei suoi compiti (che altrimenti potrebbero esser mal compresi con conseguenze negative sul livello di sicurezza) sia per dare ulteriore evidenza documentale, in caso di incidente, dell&rsquo;attivit&agrave; di prevenzione svolta dal datore di lavoro.</p>
<p>Possono essere coinvolti anche altri soggetti come i progettisti dei luoghi, i fornitori di attrezzature, montatori, installatori, ecc. in base alla realt&agrave; specifica.</p>
<p>Nel caso di cantieri sono coinvolti anche alti soggetti: committente, datore di lavoro impresa affidataria, responsabile dei lavori, coordinatore per sicurezza durante la progettazione, coordinatore per sicurezza durante i lavori.</p>
<p>Vanno perci&ograve; individuate le persone, capaci e dotate di adeguate deleghe, in grado di tutelare il concetto di salute (intesa come benessere fisico, mentale e relazionale) introdotto nel D.Lgs. 81/08 e andr&agrave; particolarmente coinvolta la funzione preposta alla gestione delle risorse umane.</p>
<p>In particolare per quanto riguarda i Preposti essi hanno&nbsp; sostanzialmente gli stessi obblighi previsti per i Dirigenti per la Sicurezza, con la differenza che essi ricoprono un ruolo nell'organizzazione dell'impresa con poteri ed autonomia pi&ugrave; limitati in confronto a quelli dei Dirigenti per la Sicurezza</p>
<p>La definizione di Dirigente per la Sicurezza deriva dalla attivit&agrave; effettivamente svolta dal soggetto&nbsp; e non ha nessuna correlazione con il conferimento di un vero incarico dirigenziale: un capo reparto pu&ograve; essere un Dirigente per la Sicurezza, a prescindere dalla sua qualifica professionale, mentre alcuni Dirigenti (ad es. Direttore Amministrativo o un Amministratore Delegato con delega all&rsquo;area commerciale) sono spesso dei semplici Preposti per la Sicurezza&nbsp; .</p>
<p>Il Preposto ha, in sostanza, la funzione di controllo diretto ed immediato dell'attivit&agrave; lavorativa e, conseguentemente, un certo potere di impartire ordini ed istruzioni agli operai dipendenti. </p>
<p>Il margine di autonomia concesso di regola, &egrave; connesso sempre alla qualifica che in concreto viene attribuita al dipendente nell'ambito dell'impresa. </p>
<p>Il limite di autonomia del Preposto &egrave; direttamente proporzionale al grado di cognizioni tecniche in suo possesso e alla posizione che egli assume nell&rsquo;organizzazione aziendale. </p>
<p>Pertanto ai Preposti, di norma, sono riconosciuti i seguenti poteri:</p>
<ul>
    <li>impartire ordini agli operai subordinati affidati alla loro sorveglianza; </li>
    <li>dare istruzioni sui modi corretti di eseguire in sicurezza le operazioni pi&ugrave; pericolose; </li>
    <li>controllare che il lavoro venga eseguito correttamente anche sotto l'aspetto della sicurezza; </li>
    <li>vigilare in modo diretto e generale sull&rsquo;esecuzione delle mansioni impartite ai lavoratori coordinati dal Preposto. </li>
</ul>
<p><strong>Al Preposto (come anche al Dirigente per la Sicurezza) non &egrave; richiesta una particolare qualifica in quanto ci&ograve; che conta sono le mansioni in concreto affidategli e svolte.</strong></p>
<p>Per quanto riguarda la nomina del Preposto, visto che l&rsquo;art. 17 del D.Lgs. 81/08 che indica le attivit&agrave; non delegabili del datore di lavoro, si pu&ograve; affermare che tale nomina &egrave; delegabile ad altri soggetti.</p>
<p>Si devono anche programmare misure adeguate a migliorare nel tempo i livelli di sicurezza (art. 28 comma 2) e quindi definire le conseguenti procedure.</p>
<p><strong>Modello organizzativo</strong></p>
<p>L&rsquo;obiettivo specifico del modello organizzativo &egrave; quello di prevenire l&rsquo;omicidio colposo e le lesioni colpose gravi e gravissime derivanti dalla inosservanza della normativa sulla tutela della sicurezza e questo comporta:</p>
<ul>
    <li>&nbsp;individuazione e descrizione di fattori organizzativi e gestionali&nbsp; da implementare (sistemi, procedure, funzioni, programmi, ecc.) </li>
    <li>definizione e attuazione di una politica aziendale per la salute e la sicurezza. </li>
</ul>
<p>Questo significa che le azioni e gli strumenti realizzati per la sicurezza non sono sufficienti di per se a eliminare/ridurre/contenere il rischio aziendale di pesanti sanzioni se non sono inquadrati in&nbsp; un preciso sistema per la gestione della sicurezza che assicuri la realizzazione di &ldquo;ci&ograve; che si deve fare&rdquo; in materia.</p>
<p>Oltre a questo risultato&nbsp; di tipo giudiziario un buon modello organizzativo riducendo il numero degli incidenti consente di ridurre i costi ne deriverebbero in ogni caso (interruzione di attivit&agrave;, ritardi di consegne, spese legali, perdita di reputazione, ecc.) e, sistematizzando e quindi semplificando la attivit&agrave; di controllo, consente di liberare energie da dedicare al core business aziendale.</p>
<p>&nbsp;<img alt="organigramma" src="/peopleManagement/blog/public/organigramma.png" />&nbsp;<br />Al fine di evitare le pesanti sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 <strong>il modello dovr&agrave; essere integrato (come prevede tale normativa) con la stesura di un adeguato Codice Etico e la costituzione di un Organismo di Vigilanza che sorvegli l&rsquo;attuazione della norma. </strong></p>
<p>La eventuale certificazione OHSAS 18001 o il SGSL UNI-INAIL a coprire solo (e non &egrave; poco, ma non &egrave; sufficiente) la parte riguardante la gestione operativa ed il sistema di monitoraggio della sicurezza (come ho gi&agrave; indicato nella news letter n&deg; 17 del 23/04/08, consultabile sul sito STRATOS, la certificazione OHSAS 18001 o l&rsquo;applicazione del SGS UNI INAIL non sono sufficienti di per se&nbsp; a garantire l&rsquo;esimente prevista dal medesimo D.Lgs. 231/01).<br /></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=54]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=54</guid>
	<dc:date>2008-09-29T12:22:58+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News 27/08: Obbligo di modello 231 per i gestori di servizi pubblici e privacy semplificata]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Mi auguro che abbiate passato delle buone vacanze e che il ritorno al lavoro non sia stato troppo traumatico: io ho sofferto molto, ma mi sto riadattando piano piano e quindi ricomincio  a tormentarvi con la corrispondenza che si era interrotta un mese fa.</p>
<p><strong>231</strong><br />In Calabria la finanziaria regionale 2008 ha imposto l’obbligo dell’adozione del modello 231 per i privati che gestiscono servizi pubblici.</p>
<p>Tale obbligo, circoscritto ad un’area geografica in cui i rischi di interferenze da parte della criminalit&agrave; organizzata &egrave; molto alto, &egrave; comunque indice della tendenza sempre pi&ugrave; diffusa della Pubblica Amministrazione (all’interno della quale ricomprendo anche tutte le aziende ex pubbliche ora “privatizzate”) a tutelarsi nei rapporti con i privati tramite la richiesta di adozione di modelli organizzativi adeguati ad impedire i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 (chi volesse il Catalogo Reati presupposto231 aggiornato all'aprile 2008, mandi una mail al dott. Manneschi <a href="mailto:manneschi@stratos.it">manneschi@stratos.it</a>)</p>
<p><strong>PRIVACY</strong><br />Un’altra notizia riguarda la privacy (D.Lgs.196/03) e coinvolge aziende che non trattano dati sensibili se non quelli relativi allo stato di salute e di malattia dei dipendenti (compreso i contratti a progetto) senza indicazione della diagnosi e le notizie relative alla loro adesione a sindacati.</p>
<p>Il titolare al trattamento pu&ograve; sostituire il DPS con una autocertificazione in cui dichiara che in azienda sono trattati solo i dati sopra indicati e che il loro utilizzo &egrave; protetto dalle regole di sicurezza indicate dal D.Lgs. 196/03. <strong><a href="http://www.stratos.it/peopleManagement/blog/public/art29_133_08%20all_n°%2027.doc">(art. 29 L. 6 agosto 2008 n°133, allegato alla presente)</a></strong></p>
<p>L’agevolazione non scatta se vengono trattati dati giudiziari, anche se solo ai fini del rapporto di lavoro, e qualunque altro dato sensibile.</p>
<p>Il titolare al trattamento dichiarando che i dati sensibili dei dipendenti sono stati trattati “in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte” non si impegna solo per le misure “minime”, ma per quelle “adeguate” indicate all’art. 31 del D.Lgs. 196/03.</p>
<p>Questa semplificazione fa sorgere un problema: nel caso di non applicazione delle misure di sicurezza in presenza del DPS abbiamo una contravvenzione sanabile con il ravvedimento operoso (art. 169 privacy), mentre <strong>nel caso di autocertificazione alla contravvenzione si aggiunge il falso ideologico in atto pubblico (reclusione fino a due anni, art. 483 C.P.)</strong> </p>
<p>Nello stesso articolo  29 il Ministro per la Semplificazione ha dato incarico al Garante per la Privacy di individuare modalit&agrave; semplificate per l’adozione delle misure minime per il trattamento dei dati sopra indicati e delle informazioni personali usate in ambito lavorativo per finalit&agrave; amministrative e contabili: il provvedimento che adotta tali modalit&agrave; (da rivedere periodicamente) dovr&agrave; essere emesso entro il 22 ottobre.</p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=52]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=52</guid>
	<dc:date>2008-09-04T12:23:22+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Numero unico - Estate 2008: Adempimenti necessari per una corretta Governance Mentale]]></title>
	<description><![CDATA[<p><img alt="" hspace="4" src="/peopleManagement/blog/public/estate.jpg" align="left" vspace="4" />N.B. Il messaggio &egrave; simbolico e non preclude la possibilit&agrave; di altre scelte: mare, montagna, collina, campagna, citt&agrave; d&rsquo;arte ecc. ecc. sono ugualmente ritenute valide come esimenti dallo stress (speriamo funzioni).</p>
<p>Cordiali saluti e buone vacanze a tutti: ci risentiamo a settembre (se torno&hellip;..)</p>
<p>Dott. Francesco Manneschi </p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=49]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=49</guid>
	<dc:date>2008-08-07T11:29:50+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°26/08: Dalla Sicurezza in azienda al Benessere della “Persona”]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Il nuovo decreto sulla sicurezza (81/08) elabora all’art. 2 lettera o) una nuova definizione giuridica di salute. (vedi anche il Sole 24 Ore di luned&igrave; 14/07/08 pag. 17): <strong>o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermit&agrave;.</strong></p>
<p>La differenza non &egrave; da poco, anzi direi che &egrave; profonda e cambia notevolmente l’approccio necessario per la redazione di una adeguata valutazione dei rischi.</p>
<p>Infatti  l’obbligo di “valutare tutti i rischi”  (art. 17) viene allargato ai rischi con impatto sociale e psichico: la definizione dell’art. 2 si ricollega anche alla analoga indicazione di obbligo di valutazione di stress lavoro-correlato, differenze di genere, et&agrave; e provenienza nell’art 28 del TU (vedi news letter 19 e 24).</p>
<p>Quindi se il datore di lavoro deve garantire, o quantomeno perseguire, il “completo benessere fisico, mentale e sociale” deve agire  almeno su tre livelli:</p>
<ol>
    <li>qualit&agrave; anche fisica del lavoro, volta non solo alla prevenzione di problemi fisici, ma a uno “star bene”  fisico sul luogo di lavoro attraverso una adeguata ergonomia</li>
    <li>qualit&agrave; psichica del lavoro, volta non solo a prevenire patologie psichiche, ma a garantire uno stato mentale di benessere o almeno di assenza di malessere</li>
    <li>qualit&agrave; relazionale del lavoro, quindi presidio delle relazioni  e della vita sociale in ambiente di lavoro</li>
</ol>
<p>La salute sul lavoro non &egrave; perci&ograve; pi&ugrave; un problema solo di ordine sanitario ed &egrave; rivolto non pi&ugrave; e non solo alla collettivit&agrave; dei lavoratori, ma al singolo lavoratore.</p>
<p>Le implicazioni di tale nuovo contesto non sono da sottovalutare:</p>
<ul>
    <li>come gi&agrave; detto obbligo di una valutazione di i tutti i rischi (art. 17) coerente con il  nuovo concetto di salute e quindi con utilizzo di metodologie  e professionalit&agrave; adeguate (ad esempio analisi del clima, psicologo, ecc.)</li>
    <li>scelta di RSPP in grado di ben comprendere e  gestire questa nuova nozione giuridica di “salute”</li>
    <li>indicazione dei criteri adottati per la valutazione dei rischi (art. 28 comma 2) integrata chiarendo i criteri di valutazione dei rischi psichici e sociali, ed esplicitando:</li>
    <ul>
        <li>le relative misure di prevenzione  e protezione</li>
        <li>il piano di attuazione</li>
        <li>la formazione e l’informazione previste</li>
    </ul>
    <li>assegnazione di compiti ai singoli lavoratori (art. 18 comma 1 lettera c) che tenga conto della nuova definizione di salute (non mettere, se possibile, esquimesi negli altiforni, senegalesi nelle celle frigorifere, troppo timidi al pubblico, ecc. ecc.) effettuando una valutazione caso per caso e documentandola</li>
</ul>
<p>Commentando quanto sopra direi che questo nuovo concetto di salute comporter&agrave; per le aziende uno sforzo non lieve sia per la modifica di cultura d’impresa richiesto sia per l‘impiego di risorse consulenziali, professionali e di metodologie che ovviamente hanno un costo <strong>che deve garantire comunque un ritorno</strong>.</p>
<p>Il ritorno pu&ograve; venire dall’andare nella direzione verso cui si sono ad oggi mosse per loro scelta le imprese pi&ugrave; lungimiranti e che pu&ograve; portare grossi benefici, se si sanno cogliere le opportunit&agrave; derivanti da una gestione ottimale delle risorse umane, che restano la risorsa per eccellenza delle aziende.</p>
<p>Il lavoratore soddisfatto del proprio ruolo , delle proprie responsabilit&agrave;, inserito in un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista fisico e relazionale o che comunque si sente “seguito” dall’azienda &egrave; in grado di dare un contributo notevole al raggiungimento degli obiettivi aziendali, come appunto succede nelle aziende pi&ugrave; lungimiranti che, guarda caso, sono anche quelle pi&ugrave; redditive ed in cui la business continuity &egrave; meglio garantita .</p>
<p><strong>Il contributo Stratos:</strong> L’avvio dei progetti di consulenza e formazione,  i momenti di verifica e  di riesame, sono definiti e curati da un “Team”, composto da Ingegneri, Psicologi, Economisti, esperti di Marketing, Comunicazione, Didattica web e Formazione.   Il valore aggiunto del loro contributo, ci consente  di tenere sempre conto delle varie implicazioni presenti nei progetti di cambiamento  e realizzare interventi particolarmente efficaci. Le nostre referenza in materia sono una garanzia di risultato.</p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=51]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=51</guid>
	<dc:date>2008-07-24T09:51:39+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°25/08: Confisca, cumulo sanzioni e responsabilità solidale]]></title>
	<description><![CDATA[<p>La sentenza n&deg; 26654 della Corte di Cassazione Sezioni Unite sul caso Impregilo ha stabilito che deve essere rivisto l&rsquo;importo del sequestro ai fini della confisca a cui era stato sottoposto il gruppo Impregilo&nbsp; stesso ed &egrave; intervenuta anche in merito alla responsabilit&agrave; solidale di pi&ugrave; enti coinvolti nel compimento dello stesso reato e sul cumulo delle sanzioni.</p>
<p>Ricorderete che l&rsquo;importo sottoposto a confisca raggiungeva la cifra astronomica di 750 milioni di euro, che praticamente rappresentavano tutto il denaro che a vario titolo era finito in cassa a Impregilo.</p>
<p>Riassumendo i buona sostanza la Cassazione ha affermato che siccome non tutta la attivit&agrave; di Impregilo &egrave; stata delittuosa necessita collegare il valore del sequestro&nbsp; ai soli proventi derivanti dal compimento di illeciti che indicativamente dovrebbe attestarsi intorno ai 300 milioni di euro.</p>
<p>Ricordando che le sanzioni derivanti dal D.Lgs. 231/01 vanno a sommarsi a quelle delle persone fisiche coinvolte e non a sostituirsi a queste nella stessa sentenza sono stati rigettati tutti gli altri ricorsi di Impregilo.</p>
<p><em>Prima obiezione respinta</em> quella relativa alla responsabilit&agrave; solidale delle imprese facenti&nbsp; parte di un raggruppamento, per cui &egrave; perfettamente anche richiedere l&rsquo;intero importo del sequestro ad una sola delle aziende del raggruppamento e non richiedere a ciascuna la quota del suo profitto illecito.</p>
<p><em>Seconda obiezione respinta quella relativa al cumulo tra sanzioni economiche e sanzioni interdittive:</em> la legge vieta solo il cumulo di sanzioni interdittive tra di loro, ma consente l&rsquo;applicazione contemporanea della misura economica e di quella interdittiva, con conseguente forte aggravio della pena.</p>
<p>Allego alla presente il <a href="http://www.stratos.it/peopleManagement/blog/public/cassazione-sentenza-impregilo.pdf">testo della sentenza</a>: la parte che direi &egrave; pi&ugrave; interessante &egrave; quella che va dal terzultimo &nbsp;capoverso di pag. 20 <em>(da: E&rsquo; di agevole intuizione&hellip;&hellip;&hellip;)</em> fino a tutto il punto 9 (pag. 25)</p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=46]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=46</guid>
	<dc:date>2008-07-23T11:22:23+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°24/08: Stress da lavoro. Novità in arrivo!!]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Il nuovo testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08, art. 28, vedi news letter n&deg;19) ha introdotto lo <font color="#ff0000">stress lavoro-correlato</font> <u>tra i fattori di rischio da valutare</u>.</p>
<p>L&rsquo;art. 28 parla anche di valutazione di differenze di genere (sesso), et&agrave; e provenienza da altri paesi: <br />lo stress lavoro-correlato &egrave; stato per&ograve; in particolare oggetto di un accordo quadro europeo dell&rsquo;8 ottobre 2004, recepito il 9 giugno scorso da un accordo (<a href="http://www.stratos.it/peopleManagement/blog/public/stress2.pdf">vedi allegato alla mail</a>) tra le associazioni dei datori di lavoro ed i sindacati.</p>
<p>Per questo motivo e per la complessit&agrave; e l&rsquo;ampiezza delle implicazioni (cui accennavo nelle news n&deg; 19) mi &egrave; sembrato opportuno presentare l&rsquo;intero provvedimento con alcuni brevi commenti.</p>
<p>Parte del contenuto proviene da un articolo di Cinzia Frascheri sul sito <a href="http://www.626.cisl.it/">www.626.cisl.it</a></p>
<p><strong>DEFINIZIONE</strong></p>
<p>Quando si parla di stress deve essere chiaro che con questo termine non s&rsquo;intende l&rsquo;aggressione (uno stimolo di diversa natura: stressors), ma la risposta dell&rsquo;organismo all&rsquo;aggressione e che questa risposta non &egrave; rigidamente predeterminata, ma pu&ograve; variare da un individuo all&rsquo;altro, secondo il temperamento, l&rsquo;et&agrave;, l&rsquo;istruzione, le abitudini comportamentali, le specifiche abilit&agrave; e la valutazione soggettiva dell&rsquo;evento o condizione scatenante.</p>
<p>Possiamo definire il Coping come la capacit&agrave; che l&rsquo;individuo possiede per gestire efficacemente una situazione di stress ottenendo degli effetti che perfezionano la qualit&agrave; della sua interazione con l&rsquo;ambiente.</p>
<p><strong>ASPETTI DEL LAVORO POTENZIALMENTE STRESSATI</strong></p>
<p>Ritenute potenzialmente stressanti e comunque dannose per la salute, in ambito lavorativo, si possono evidenziare alcune principali condizioni, di diversa natura: </p>
<ul>
    <li>rumore,&nbsp; temperatura dell&rsquo;ambiente di lavoro, esposizione costante al rischio, umidit&agrave; </li>
    <li>mancanza di responsabilit&agrave; o autonomia, gap tra competenze e ruolo bassa o non adeguata retribuzione </li>
    <li>mancanza di informazioni, inadeguatezza della strumentazione,&nbsp; insicurezza della propria posizione lavorativa </li>
    <li>violenza e incomunicabilit&agrave;, carico e ritmo di lavoro, orari di lavoro, incongruenze organizzative </li>
    <li>clima lavorativo, ecc. </li>
</ul>
<p>A questi fattori possono sommarsi e fare da moltiplicatore anche i fattori dovuti a genere, et&agrave;, provenienza: un nigeriano in una cella frigorifera o un esquimese in un altoforno piuttosto che una donna a scaricare sacchi di cemento sono certamente pi&ugrave; a rischio di stress di altri a causa di innegabili fattori soggettivi,&nbsp; la cui valutazione non deve comunque portare a discriminazione&nbsp;(se no era troppo facile!!)</p>
<p>Testo definitivo sostenuto dalle delegazioni negoziali dei datori di lavoro e dai lavoratori</p>
<p>Note e commenti</p>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" align="left" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left" colspan="2"><font color="#800000"><strong>Art. 1 - Introduzione</strong></font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left">1. Lo stress lavoro-correlato &egrave; stato individuato a livello internazionale, europeo e nazionale come oggetto di preoccupazione sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. Dopo aver individuato la necessit&agrave; di una specifica azione congiunta in questa materia e anche al fine di anticipare una consultazione della Commissione in ordine allo stress, le parti sociali europee hanno incluso questa materia nel programma di lavoro del dialogo sociale 2003-2005.</td>
            <td valign="middle" align="left">
            <p>Si &egrave; sottolineato che il problema dello stress riguarda non solo i lavoratori, ma anche i datori di lavoro e con essi anche tutti i livelli della dirigenza.</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left">2. Potenzialmente lo stress pu&ograve; riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell&rsquo;azienda, dal settore di attivit&agrave; o dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro. Ci&ograve; non significa che tutti i luoghi di lavoro e tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati.</td>
            <td valign="middle" align="left">Viene fatto solo un breve riferimento alle aziende di diversa dimensione e non viene dato risalto al fatto che le aziende medio-piccole hanno problematiche ed esigenze diverse dalle medio-grandi.</td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left">3. Affrontare la questione dello stress lavoro-correlato pu&ograve; condurre ad una maggiore efficienza e ad un miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori, con conseguenti benefici economici e sociali per imprese, lavoratori e societ&agrave; nel suo complesso. Quando si affrontano i problemi dello stress lavoro-correlato &egrave; essenziale tener conto delle diverse caratteristiche dei lavoratori nel senso specificato dal secondo capoverso dell&rsquo;articolo 3. </td>
            <td valign="middle" align="left">La diversit&agrave; delle risorse umane &egrave; ovviamente una considerazione importante quando si affrontano i problemi dello stress lavoro-correlato.<br />Viene fatto un accenno al tema della diversit&agrave; inteso nell&rsquo;accezione pi&ugrave; ampia che non si limita a considerare solo l&rsquo;elemento del sesso (uomo-donna), ma anche tutti gli altri aspetti (et&agrave;, razza, handicap&hellip;) e che &egrave; stato ripreso anche nel D.Lgs. 81/08</td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left" colspan="2"><strong><font color="#800000">Art. 2 &ndash; Finalit&agrave;</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left">1. La finalit&agrave; del presente accordo &egrave; quella di accrescere la consapevolezza e la comprensione dello stress lavoro-correlato da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti, e attirare la loro attenzione sui segnali che potrebbero denotare problemi di stress lavoro-correlato.</td>
            <td valign="middle" align="left">Viene sottolineata l&rsquo;importanza dell&rsquo;informazione e della formazione per tutti i soggetti in ambiente di lavoro.</td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left"><br />2. L&rsquo;obiettivo del presente accordo &egrave; offrire ai datori di lavoro ed ai lavoratori un quadro di riferimento per individuare e prevenire o gestire problemi di stress lavoro-correlato. Non &egrave; invece quello di attribuire la responsabilit&agrave; dello stress all&rsquo;individuo.</td>
            <td valign="middle" align="left">Si sottolinea l&rsquo;importanza della prevenzione e del monitoraggio delle condizioni di lavoro e dell&rsquo;organizzazione.</td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left">3. Le parti sociali europee, riconoscendo che le molestie e la violenza sul posto di lavoro sono potenziali fattori di stress lavoro-correlato, verificheranno nel programma di lavoro del dialogo sociale 2003-2005, la possibilit&agrave; di negoziare uno specifico accordo su tali temi. Pertanto, il presente accordo non concerne la violenza, le molestie e lo stress post &ndash; traumatico.</td>
            <td valign="middle" align="left">Si esclude in maniera precisa alcun tipo di responsabilit&agrave; (colpevolizzazione) del singolo nell&rsquo;essere soggetto a disturbi derivanti da stress.</td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left" colspan="2"><strong><font color="#800000">Art. 3 - Descrizione dello stress e dello stress lavoro-correlato</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left">1. Lo stress &egrave; una condizione che pu&ograve; essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed &egrave; conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro.</td>
            <td valign="middle" align="left">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left">2. L&rsquo;individuo &egrave; assolutamente in grado di sostenere una esposizione di breve durata alla tensione, che pu&ograve; essere considerata positiva, ma ha maggiori difficolt&agrave; a sostenere una esposizione prolungata ad una pressione intensa. Inoltre, individui diversi possono reagire differentemente a situazioni simili e lo stesso individuo pu&ograve; reagire diversamente di fronte a situazioni simili in momenti diversi della propria vita.</td>
            <td valign="middle" align="left">Si fa una corretta indicazione del valore di certi livelli di stress. La pur giusta indicazione sulle diverse capacit&agrave; di reazione dei singoli e dei singoli in momenti diversi complica invece le modalit&agrave; di valutazione</td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left">3. Lo stress non &egrave; una malattia ma una situazione di prolungata tensione pu&ograve; ridurre l&rsquo;efficienza sul lavoro e pu&ograve; determinare un cattivo stato di salute.</td>
            <td valign="middle" align="left">Viene esplicitato il concetto di esposizione prolungata affinch&eacute; possa delinearsi un rischio di stress.</td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left">4. Lo stress che ha origine fuori dall&rsquo;ambito di lavoro pu&ograve; condurre a cambiamenti nel comportamento e ad una ridotta efficienza sul lavoro. Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato pu&ograve; essere causato da fattori diversi come il contenuto del lavoro, l&rsquo;eventuale inadeguatezza nella gestione dell&rsquo;organizzazione del lavoro e dell&rsquo;ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione, etc.</td>
            <td valign="middle" align="left">Viene&nbsp; distinto dallo stress lavoro correlato il problema/fenomeno stress in generale e derivante dall&rsquo;esterno dell&rsquo;ambiente lavorativo. Inoltre &egrave; preciso il riferimento all&rsquo;organizzazione del lavoro.</td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left" colspan="2"><font color="#800000"><strong>Art. 4 - Individuazione di problemi di stress lavoro-correlato</strong></font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left">1. Data la complessit&agrave; del fenomeno stress, il presente accordo non intende fornire una lista esaustiva dei potenziali indicatori di stress. Comunque, un alto tasso di assenteismo o una elevata rotazione del personale, frequenti conflitti interpersonali o lamentele da parte dei lavoratori sono alcuni dei segnali che possono denotare un problema di stress lavoro-correlato.</td>
            <td valign="middle" align="left">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left">2. L&rsquo;individuazione di un eventuale problema di stress lavoro-correlato pu&ograve; implicare una analisi su fattori quali l&rsquo;eventuale inadeguatezza nella gestione dell&rsquo;organizzazione e dei processi di lavoro (disciplina dell&rsquo;orario di lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori ed i requisiti professionali richiesti, carichi di lavoro, etc.), condizioni di lavoro e ambientali (esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore, sostanze pericolose, etc.), comunicazione (incertezza in ordine alle prestazioni richieste, alle prospettive di impiego o ai possibili cambiamenti, etc.) e fattori soggettivi (tensioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di mancanza di attenzione nei propri confronti, etc.).</td>
            <td valign="middle" align="left">In questo articolo &egrave; rilevante il riferimento all&rsquo;organizzazione del lavoro perch&eacute; richiama direttamente il legame tra i rischi di natura psico-sociale (come lo stress) e l&rsquo;organizzazione del lavoro. <br />Da notare il richiamo ad elementi non cos&igrave; immediatamente correlati ai rischi di natura psicosociale come il rumore, il calore e le sostanze pericolose.</td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left">3. Qualora si individui un problema di stress lavoro-correlato, occorre adottare misure per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. Il compito di stabilire le misure appropriate spetta al datore di lavoro. Queste misure saranno adottate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti.</td>
            <td valign="middle" align="left">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left" colspan="2"><strong><font color="#800000">Art. 5 - Responsabilit&agrave; dei datori di lavoro e dei lavoratori</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left">1. Secondo la direttiva-quadro 89/391, tutti i datori di lavoro hanno l&rsquo;obbligo giuridico di tutelare la salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori. Questo dovere si applica anche in presenza di problemi di stress lavoro-correlato in quanto essi incidano su un fattore di rischio lavorativo rilevante ai fini della tutela della salute e della sicurezza.&nbsp; Tutti i lavoratori hanno un generale dovere di rispettare le misure di protezione determinate dal datore di lavoro.</td>
            <td valign="middle" align="left">Come indicato nel D.Lgs. 81/08 sono messi in relazione anche qui i temi della salute e sicurezza sul lavoro e lo stress. </td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left">2. La gestione dei problemi di stress lavoro-correlato pu&ograve; essere condotta sulla scorta del generale processo di valutazione dei rischi ovvero attraverso l&rsquo;adozione di una separata politica sullo stress e/o con specifiche misure volte a identificare i fattori di stress.<br /></td>
            <td valign="middle" align="left">Vengono cos&igrave; inseriti i rischi di natura psico-sociale (tra i quali lo stress) tra quelli oggetto di valutazione dei rischi e la necessit&agrave; di promuovere pertanto interventi di tutela preventiva e non solo assistenziale.</td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left" colspan="2"><strong><font color="#800000">Art. 6 - Prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress lavoro-correlato</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left">1. La prevenzione, l&rsquo;eliminazione o la riduzione dei problemi di stress lavoro-correlato pu&ograve; comportare l&rsquo;adozione di varie misure. Queste misure possono essere collettive, individuali o di entrambi i tipi. Possono essere introdotte sottoforma di specifiche misure mirate a fattori di stress individuati o quale parte di una politica integrata sullo stress che includa misure sia preventive che di risposta. </td>
            <td valign="middle" align="left">Si conferma la natura collettiva del fenomeno e la necessit&agrave; di azioni preventive.</td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left">2. Laddove nel luogo di lavoro non siano presenti professionalit&agrave; adeguate, possono essere chiamati esperti esterni, secondo la legislazione europea e nazionale, gli accordi collettivi e la prassi.</td>
            <td valign="middle" align="left">Si considera la possibilit&agrave; di avvalersi di interventi da parte di soggetti esperti esterni all&rsquo;azienda.</td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left">3. Una volta adottate, le misure anti-stress dovrebbero essere regolarmente riviste per valutare se sono efficaci, se consentono un uso ottimale delle risorse e se sono ancora idonee o necessarie.</td>
            <td valign="middle" align="left">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left">
            <p>4. Tali misure potrebbero includere, per esempio:</p>
            <ul>
                <li>misure di gestione e comunicazione, chiarendo, ad esempio, gli obiettivi aziendali ed il ruolo di ciascun lavoratore ovvero assicurando un adeguato sostegno da parte della dirigenza ai singoli lavoratori ed ai gruppi o conciliando responsabilit&agrave; e potere di controllo sul lavoro o, infine, migliorando la gestione dell&rsquo;organizzazione e dei processi di lavoro, le condizioni lavorative e l&rsquo;ambiente di lavoro </li>
                <li>la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per accrescere la loro consapevolezza e conoscenza dello stress, delle sue possibili cause e di come affrontarlo e/o adattarsi al cambiamento </li>
                <li>l&rsquo;informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, secondo la legislazione europea e nazionale, gli accordi collettivi e la prassi </li>
            </ul>
            </td>
            <td valign="middle" align="left">Nella inevitabile genericit&agrave; delle indicazioni derivanti da accordi di questo tipo non &egrave; trascurabile la sottolineatura dell&rsquo;importanza della formazione, della comunicazione, del coinvolgimento a tutti i livelli, della centralit&agrave; dell&rsquo;organizzazione del lavoro e delle condizioni di questa.</td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left" colspan="2"><strong><font color="#800000">Art. 7 - Realizzazione e sviluppo nel tempo</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left"><br />1. Nel contesto dell&rsquo;articolo 139 del Trattato, il presente accordo quadro volontario europeo impegna i membri dell&rsquo;UNICE/UEAPME, CEEP e ETUC (e l&rsquo;unione dei comitati EUROCADRES/CEC) ad applicarlo in conformit&agrave; alle procedure ed alle specifiche prassi proprie della gestione e del lavoro negli Stati membri e nei Paesi della Area Economica Europea. </td>
            <td valign="middle" align="left">Viene ribadito l&rsquo;impegno da parte dei firmatari a promuovere l&rsquo;accordo, a prescindere anche da quanto prevede l&rsquo;obbligo di legge di valutazione dello stress lavoro correlato all&rsquo;interno della valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/08 da effettuarsi entro il 1&deg; gennaio 2009.</td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left">2. Inoltre, le parti firmatarie invitano le rispettive organizzazioni affiliate nei Paesi candidati ad applicare il presente accordo.</td>
            <td valign="middle" align="left">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left">3. Le organizzazioni affiliate forniranno un resoconto sull&rsquo;applicazione del presente accordo al Comitato per il Dialogo Sociale. Nei primi tre anni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il Comitato per il Dialogo Sociale predisporr&agrave; annualmente una tabella riepilogativa sull&rsquo;evoluzione in corso relativamente all&rsquo;applicazione dell&rsquo;accordo. Un rapporto completo sulle misure attuative adottate sar&agrave; predisposto dal Comitato per il Dialogo Sociale nel corso del quarto anno.</td>
            <td valign="middle" align="left">Importante anche l&rsquo;impegno di monitoraggio dell&rsquo;applicazione nel tempo.</td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left">4. Le parti firmatarie valuteranno e rivedranno l&rsquo;accordo in qualsiasi momento a decorrere dal quinto anno dalla data della firma, se richiesto da una di esse.</td>
            <td valign="middle" align="left">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left">5. In caso di controversie sul contenuto del presente accordo, le organizzazioni affiliate interessate possono congiuntamente o separatamente rivolgersi alle parti firmatarie, che risponderanno congiuntamente o separatamente.</td>
            <td valign="middle" align="left">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left">6. Nell&rsquo;applicazione del presente accordo, le associazioni aderenti alle parti firmatarie eviteranno oneri superflui a carico delle piccole e medie imprese. </td>
            <td valign="middle" align="left">Viene fatto un riferimento un po&rsquo; pi&ugrave; preciso agli oneri per le piccole e medie imprese</td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left">7. L&rsquo;applicazione del presente accordo non costituisce valida base per ridurre il livello generale di protezione fornito ai lavoratori nell&rsquo;ambito dello stesso.</td>
            <td valign="middle" align="left">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="middle" align="left">8. Il presente accordo non pregiudica il diritto delle parti sociali di concludere, a livello adeguato, incluso quello europeo, accordi che lo adattino e/o lo integrino in modo da tener conto di specifiche necessit&agrave; delle parti sociali interessate.</td>
            <td valign="middle" align="left">&nbsp;</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=48]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=48</guid>
	<dc:date>2008-07-10T12:04:39+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°23/08: Slittamento scadenze, modifiche emissione assegni. Sentenza uso software duplicato]]></title>
	<description><![CDATA[<p><strong>Sono state modificate alcune scadenze ed adempimenti</strong><br />Immagino che ne siate gi&agrave; a conoscenza, ma vista la ridondanza normativa in cui si vive ne do notizia sperando di non dovermi nuovamente riaggiornare.<br /><strong>Scadenza valutazione rischi ex D.Lgs. 81/08:</strong> spostata al 1&deg; gennaio 2009 ( la modifica &egrave; contenuta nel DL 97/08 che va in discussione dall&rsquo;8 luglio ma, stante l&rsquo;attuale situazione di maggioranza parlamentare, non ci dovrebbero essere problemi di approvazione.)<br /><strong>Comunicazione all&rsquo;INAIL degli incidenti di un giorno:</strong> anche questo adempimento slitta al 1&deg; gennaio 2009.<br /><strong>Assegni:</strong> limite di non trasferibilit&agrave; spostato a 12.499,99 euro e abolizione dell&rsquo;obbligo di indicazione del codice fiscale del girante nel caso di assegni liberi. &Egrave; stato abolito anche l&rsquo;obbligo per i professionisti di incassare solo tramite assegno, bonifico, moneta elettronica.</p>
<p><strong>Sentenza uso software duplicati</strong> <br />La Corte di Cassazione ha ribadito, come gi&agrave; era normalmente ritenuto, (sentenza 25104/08 terza sezione) che basta il solo uso (e non il commercio) di software duplicato per integrare la violazione penale della legge sul diritto di autore e non una semplice sanzione amministrativa.</p>
<p><strong>Vista l&rsquo;ampiezza del numero dei reati presupposto della responsabilit&agrave; amministrativa degli enti entrati a far parte del D.Lgs. 231/01 alcuni lettori mi hanno chiesto di averne un elenco completo.<br />Eccolo di seguito e buon divertimento.</strong></p>
<ul dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
    <li><strong>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01). </strong>
    <ul>
        <li>Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.); </li>
        <li>Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunit&agrave; europee (art.316-ter c.p.); </li>
        <li>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunit&agrave; europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.); </li>
        <li>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); </li>
        <li>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.). </li>
    </ul>
    </li>
    <li><strong>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01)</strong> [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7].
    <ul>
        <li>&nbsp;falsit&agrave; in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); </li>
        <li>&nbsp;accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); </li>
        <li>detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); </li>
        <li>diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); </li>
        <li>intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); </li>
        <li>installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.); </li>
        <li>danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); </li>
        <li>danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilit&agrave; (art. 635-ter c.p.); </li>
        <li>danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); </li>
        <li>danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilit&agrave; (art. 635-quinquies c.p.); </li>
        <li>frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) </li>
    </ul>
    </li>
    <li><strong>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01).</strong>
    <ul>
        <li>Corruzione per un atto d&rsquo;ufficio (art. 318 c.p.); </li>
        <li>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); </li>
        <li>Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); </li>
        <li>Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); </li>
        <li>Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); </li>
        <li>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); </li>
        <li>Concussione (art. 317 c.p.). </li>
    </ul>
    </li>
    <li><strong>Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01)</strong> [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001].
    <ul>
        <li>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); </li>
        <li>Alterazione di monete (art. 454 c.p.); </li>
        <li>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); </li>
        <li>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.); </li>
        <li>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.); </li>
        <li>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.); </li>
        <li>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); </li>
        <li>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.). </li>
    </ul>
    </li>
    <li><strong>Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)</strong> [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].
    <ul>
        <li>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); </li>
        <li>False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.); </li>
        <li><strike>Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.)</strike> (l'art. 2623 &egrave; soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34; </li>
        <li>Falsit&agrave; nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societ&agrave; di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.); </li>
        <li>Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); </li>
        <li>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); </li>
        <li>Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); </li>
        <li>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); </li>
        <li>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societ&agrave; controllante (art. 2628 c.c.); </li>
        <li>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); </li>
        <li>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); </li>
        <li>Illecita influenza sull&rsquo;assemblea (art. 2636 c.c.); </li>
        <li>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); </li>
        <li>Omessa comunicazione del conflitto d&rsquo;interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31]; </li>
        <li>Ostacolo all&rsquo;esercizio delle funzioni delle autorit&agrave; pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.). </li>
    </ul>
    </li>
    <li><strong>Reati con finalit&agrave; di terrorismo o di eversione dell&rsquo;ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)</strong> [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]. </li>
    <li><strong>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01)</strong> [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]. </li>
    <li><strong>Delitti contro la personalit&agrave; individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)</strong> [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5 - ].
    <ul>
        <li>Riduzione o mantenimento in schiavit&ugrave; o in servit&ugrave; (art. 600 c.p.); </li>
        <li>Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
        <ul>
            <li>Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); </li>
            <li>Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater); </li>
            <li>Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]; </li>
            <li>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); </li>
            <li>Tratta di persone (art. 601 c.p.); </li>
            <li>Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). </li>
        </ul>
        </li>
    </ul>
    </li>
    <li><strong>Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01)</strong> [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].
    <ul>
        <li>Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184); </li>
        <li>Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185). </li>
    </ul>
    </li>
    <li><strong>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) </strong>[Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9].
    <ul>
        <li>Omicidio colposo (art. 589 c.p.); </li>
        <li>Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). </li>
    </ul>
    </li>
    <li><strong>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilit&agrave; di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01)</strong> [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]. Ricettazione (art. 648 c.p.).
    <ul>
        <li>Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); </li>
        <li>Impiego di denaro, beni o utilit&agrave; di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). </li>
    </ul>
    </li>
</ul>
<p dir="ltr">La responsabilit&agrave; amministrativa di un ente sorge anche in relazione ai seguenti reati:</p>
<ul dir="ltr">
    <li>
    <div><strong>Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).<br /></strong>L&rsquo;art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonch&eacute;: a) sia commesso in pi&ugrave; di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attivit&agrave; criminali in pi&ugrave; di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</div>
    <ul>
        <li>
        <div>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);</div>
        </li>
        <li>
        <div>Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);</div>
        </li>
        <li>
        <div>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);</div>
        </li>
        <li>
        <div>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);</div>
        </li>
        <li>
        <div><strike>Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)</strike> (abrogato dall&rsquo;art. 64, co. 1, let. f);</div>
        </li>
        <li>
        <div><strike>Impiego di denaro, beni o utilit&agrave; di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</strike> (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f);</div>
        </li>
        <li>
        <div>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);</div>
        </li>
        <li>
        <div>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorit&agrave; giudiziaria (art. 377-bis c.p.);</div>
        </li>
        <li>
        <div>Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).</div>
        </li>
    </ul>
    </li>
</ul>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=37]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=37</guid>
	<dc:date>2008-07-01T17:42:19+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°22/08: La “struzzo strategy” applicata ai Modelli Organizzativi previsti dal D.Lgs. 231/01]]></title>
	<description><![CDATA[<p><strong>La &ldquo;struzzo strategy&rdquo; applicata ai Modelli di Organizzazione e Gestione previsti dal D.Lgs. 231/01</strong></p>
<p>In questi giorni ho ricevuto da alcuni lettori la consueta obiezione &ldquo;a che serve&nbsp; fare il Modello di Organizzazione previsto come esimente dal D.Lgs. 231/01 se poi il giudice sancisce che siccome il reato &egrave; stato commesso il modello non era efficace e quindi non applica l&rsquo;esimente?&rdquo; o detto in termini pi&ugrave; diretti: fare il Modello non serve a niente.</p>
<p>&Egrave; opportuno mi pare affrontare nuovamente alcuni aspetti.</p>
<p><strong>Il primo aspetto</strong> &egrave; che il decreto NON DICE CHE IL MODELLO DEVE RENDERE IMPOSSIBILE COMMETTERE REATI (DOLOSI O COLPOSI), MA DICE CHE IL MODELLO DEVE ESSERE IDONEO A PREVENIRE REATI.</p>
<p>Questo significa che NEL CASO VENGA COMMESSO UN REATO DEVONO ESSERE REALIZZATE DUE CONDIZIONI perch&eacute; il modello dispieghi la sua capacit&agrave; esimente:</p>
<ol>
    <li>LA POSSIBILITA&rsquo; DI PROVARE DA PARTE DELL&rsquo;AZIENDA&nbsp; CHE IL MODELLO E&rsquo; STATO AGGIRATO IN FRODE ALL&rsquo;AZIENDA STESSA DA PARTE DEL SOGGETTO CHE HA COMMESSO IL REATO </li>
    <li>CHE E&rsquo; STATA ATTUATA UN'ADEGUATA ATTIVITA&rsquo; DI GESTIONE DEL VIGILANZA DA PARTE DELLE FUNZIONI PREPOSTE </li>
</ol>
<p><strong>Il secondo aspetto</strong> &egrave; chiarire bene cosa comporta realizzare queste due condizioni.</p>
<p>Comporta quello che un'azienda ragionevolmente organizzata dovrebbe fare di default: gestire il &ldquo;rischio reato&rdquo; cos&igrave; come gestisce (si spera) gli altri rischi aziendali, di mercato, strategici, valutari,finanziari, legali, contrattuali,reputazionali.</p>
<p>Questo non vuol dire che sia semplice, ma del resto la prevenzione del rischio reato, come quella degli altri rischi aziendali, trova la sua principale ragione d&rsquo;essere nell&rsquo;ottica dell'efficienza stessa dell&rsquo;impresa e della sua capacit&agrave; e potenzialit&agrave; di conseguire gli obiettivi,&nbsp;in quanto la legalit&agrave; &egrave; presupposto di esistenza, continuit&agrave; e tutela della reputazione dell'azienda.</p>
<p>In altre termini il D.Lgs. 231/01 richiede di sviluppare quella che dovrebbe essere la &ldquo;normale&rdquo; attivit&agrave; di risk management tenendo conto anche di quelli che sono i reati presupposti, individuando e controllando le aree di potenziale rischio di accadimento.</p>
<p>Se l&rsquo;azienda gi&agrave; svolge un'attivit&agrave; di risk management, anche se in modo embrionale attraverso proceduralizzazioni&nbsp;parziali o meglio tramite l&rsquo;applicazione non puramente formale di sistemi qualit&agrave; di tipo ISO,&nbsp;pu&ograve; <strong>abbastanza facilmente</strong> implementare&nbsp;un circuito virtuoso che la porti a maggiormente valutare il rischio reato in un'ottica di controllo di processo, utilizzando al meglio le procedure gi&agrave; esistenti.</p>
<p>Se l&rsquo;azienda non svolge attivit&agrave; di risk management &egrave; bene che cominci a farlo (qualunque sia la sua dimensione) a prescindere dai rischi derivanti dal D.Lgs. 231/0.</p>
<p>Infatti, &egrave; ovvio che la complessit&agrave; del contesto socio-economico-legale pone limiti oggettivi all&rsquo;azione &ldquo;intenzionalmente razionale&rdquo; dell&rsquo;imprenditore e del management ed all&rsquo;efficacia dei meccanismi pi&ugrave; semplici ed informali di condotta gestionale, richiedendo idonee soluzioni organizzative ed informative di gestione della complessit&agrave;.</p>
<p>La frammentazione dei ruoli e l&rsquo;articolazione organizzativa possono rendere inefficaci gli impegni coerentemente presi dai massimi livelli aziendali: &egrave; evidente che i conseguenti rischi comportamentali si accentuano nelle aziende pi&ugrave; complesse, ma &egrave; anche vero che nelle aziende pi&ugrave; semplici sono necessari controlli pi&ugrave; semplici.</p>
<p><strong>Il terzo aspetto</strong> &egrave; chiarire perch&eacute; cos&igrave; frequentemente la magistratura giudica i modelli inefficaci.</p>
<p>Il perch&eacute; &egrave; semplice: sono modelli completamente inapplicati e che spesso descrivono realt&agrave; completamente diverse da quella a cui dovrebbero fare riferimento, <strong>in altre parole sono Modelli fatti male e/o non applicati</strong>.</p>
<p>E questo &egrave; conseguenza&nbsp;della pervicace applicazione della &ldquo;<strong>struzzo strategy</strong>&rdquo;,&nbsp;efficace definizione di Cesare Businelli (Anklesaria Group Inc.) per descrivere <strong>la speranza di molti che nulla succeda alla loro azienda, speranza sorretta dall&rsquo;illusione che in questa non esistano aree critiche perch&eacute; &ldquo;tanto da noi questo lo facciamo di gi&agrave;</strong>&rdquo;.</p>
<p>Questa speranza/illusione porta a pensare che dato che a me niente non succede (e comunque faccio gi&agrave; tutto) posso tranquillamente mettere in atto una realizzazione formale del modello, facendomi stendere dal consulente (o autoproducendomi) la copia perfetta di altri mille modelli rintracciabili su internet, <strong>misurando la sua efficacia sul numero di pagine o sul blasone di chi lo ha scritto</strong>.</p>
<p>Conseguentemente dalla lettura dei provvedimenti giurisdizionali risulta che <strong>abbiamo dei bellissimi modelli, che sotto il profilo letterario fanno invidia alla Divina Commedia, ma che dal punto di vista dell'applicazione e dell'effettiva aderenza alla realt&agrave; aziendale sono distanti come la terra dal sole</strong>.</p>
<p>Risulta poi&nbsp;difficile durante un interrogatorio dimostrare ad un giudice che &ldquo;tanto da noi queste cose si fanno di gi&agrave;&rdquo; sulla base di un puro enunciato verbale, quando molto spesso in realt&agrave; &ldquo;queste cose&rdquo; o non si fanno o si fanno male o non esiste nessuna traccia formale della loro attuazione.</p>
<p>Per questo &egrave; consigliabile&nbsp;fare modelli snelli che, <strong>anche se non perfetti</strong>, verifichino veramente le attivit&agrave; ritenute rischiose <strong>(&egrave; inutile mettere controlli dove sono &ldquo;ragionevolmente&rdquo; non si corrono rischi)</strong> con un sistema di controlli che, senza essere asfissiante, <strong>dia realmente al magistrato la visione della volont&agrave; dell&rsquo;azienda di impedire la commissione dei reati</strong>.</p>
<p>Ho usato il termine &ldquo;<strong>ragionevolmente</strong>&rdquo; ma lo ho evidenziato perch&eacute; non vorrei che fosse equivocato come l&rsquo;indicazione di una &ldquo;<strong>struzzo strategy</strong>&rdquo; che uscita dalla porta rientra poi dalla finestra.</p>
<p><strong>La &ldquo;ragionevolezza&rdquo; di un profilo di rischio basso mi deriva in ogni caso solo da un'accurata, precisa e periodicamente effettuata mappatura e valutazione dei rischi, calata nella specifica realt&agrave; aziendale nella quale dovr&agrave; trovare attuazione.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.stratos.it/peopleManagement/blog/public/Testo_Unico_sicurezza_lavoro.pdf">link</a></strong></p>
<p><strong></strong></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=35]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=35</guid>
	<dc:date>2008-06-20T09:59:06+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°21/08: Indagine ASSONIME sulla attuazione del decreto]]></title>
	<description><![CDATA[<p><strong>Indagine ASSONIME sulla applicazione del D.Lgs. 231/01</strong></p>
<p>È stata pubblicata (<a href="http://www.stratos.it/peopleManagement/blog/public/indAssonime.pdf">vedi allegato</a>) l’indagine ASSONIME (associazione delle societ&agrave; per azioni) sulla attuazione del D.Lgs. 231/01.</p>
<p>La sintesi dell’indagine (pag. 35 dell’allegato) evidenzia gli aspetti di seguito riportati.</p>
<p>L’indagine ha focalizzato:</p>
<ul>
    <li>modello adottato </li>
    <li>organismo di vigilanza </li>
    <li>problematiche legate ai gruppi </li>
    <li>formazione/informazione ai dipendenti </li>
    <li>aggiornamento del modello organizzativo. </li>
</ul>
<p></p>
<p>È stato generalmente riconosciuto il valore del sistema in quanto la normativa ha indotto una revisione delle strutture organizzative aziendali anche in termini di efficienza, portando all’inserimento di pi&ugrave; precise procedure ed alla messa a punto  del  sistema di controlli, consentendo un miglior governo dell’azienda attraverso attivit&agrave; di risk management.</p>
<p>È stato invece criticato il continuo allargamento della platea dei reati presupposto che comporta un corrispondente adeguamento continuo del modello organizzativo con conseguente incremento dei costi.</p>
<p>Rilevanza viene data alla attivit&agrave; dell’Organismo di Vigilanza nella sua funzione di supporto al mantenimento della conformit&agrave; normativa (attuazione della compliance integrata).</p>
<p>Ruolo essenziale per la funzionalit&agrave; del modello viene riconosciuto alla informazione/formazione dei collaboratori, in particolare per quanto riguarda le tematiche etiche che ricollegano il decreto ai concetti della Responsabilit&agrave; Sociale d’Impresa.</p>
<p><strong>Decreto Legge 92/08 “"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"</strong></p>
<p>Il decreto legge 92 del 23/05 pubblicato in GU il 26/05/2008 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione presenta alcuni aspetti rilevanti anche per quanto riguarda le violazioni alla prevenzione infortuni. </p>
<p>Il decreto infatti opera per colpire anche quelle violazioni di legge che comunque creano allarme sociale, pur non rientrando nel campo della “sicurezza” in senso stretto (non del lavoro) di cui tanto si parla in questi giorni.</p>
<p>In tal senso, oltre ad una serie di inasprimenti relativi alla sicurezza stradale, viene modificato l’art. 589 del Codice Penale aumentando la pena per omicidio colposo derivante da inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro che passa da un massimo di 5 anni di reclusione ad un massimo di 6 anni, mantenendo inalterato il minimo di 2 anni.</p>
<p>A tale sanzione vanno aggiunte quelle previste dall’art. 300 del D.Lgs. 81/08 la sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote (da 64.500 euro a 774.500 euro) e quelle  interdittive da tre mesi ad un anno.</p>
<p>Inoltre l’art. 61del D.Lgs. 81/08 prevede la immediata comunicazione all’INAIL e all’IPSEMA da parte del PM, nel caso vi sia esercizio dell’azione penale, per i reati di omicidio e lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza cos&igrave; da consentire a questi Enti l’azione di regresso e la costituzione come parte civile e permettere  l’intervento delle organizzazioni sindacali e della associazione dei familiari delle vittime del lavoro.</p>
<p>L’aumento della pena massima porta anche la prescrizione del reato da 10 a 12 anni.</p>
<p><strong>Decreto Legge 97/08  "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonch&eacute;  in materia fiscale e di proroga di termini"</strong></p>
<p>Il Decreto 97/08 del 3 giugno pubblicato in GU ed entrato in vigore lo stesso giorno ha abrogato i commi  da 29 a 34 della legge 248/06 ed il decreto interministeriale del 25/02/08 n. 74 : Art 3 comma 8.” I commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonch&eacute;  il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74, sono abrogati”.</p>
<p>Conseguentemente non sono pi&ugrave; in vigore gli adempimenti  documentali/amministrativi indicati nella news letter n° 14 dell’8 aprile.</p>
<p>Viene meno cos&igrave; anche la responsabilit&agrave; solidale del committente con l’appaltatore per quanto riguarda il versamento delle ritenute fiscali: tale responsabilit&agrave; invece resta tra appaltatore e subappaltatore  (comma 28 art. 35 L.248/06 . L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e' tenuto il subappaltatore.)</p>
<p>Continua a sussistere in base all’art. 29 del D.Lgs. 276/03 la responsabilit&agrave; solidale del committente con l’appaltatore e con ciascuno dei subappaltatori nel limite dei due anni dal termine dell’appalto per quanto riguarda i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti.</p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=44]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=44</guid>
	<dc:date>2008-06-19T11:04:47+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°20/08: Scadenza per la redazione della valutazione del rischio -  Denuncia infortuni]]></title>
	<description><![CDATA[<p align="left"><strong>SCADENZA&nbsp;PER REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</strong></p>
<p>La stesura del documento di valutazione dei rischi deve essere predisposto entro il 29/07/08.</p>
<p>Il datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP ed il medico competente deve predisporre un documento che contenga:</p>
<ul>
    <li>relazione di valutazione di rischi&nbsp;e indicazione dei criteri di valutazione </li>
    <li>indicazione delle misure di sicurezza </li>
    <li>programma di interventi di miglioramento delle misure adottate </li>
    <li>individuazione delle procedure di attuazione delle misure e dei ruoli che devono attuarle </li>
    <li>che dovranno essere ricoperti da soggetti con adeguate competenze </li>
    <li>nominativi del RSPP, RLS e medico competente </li>
    <li>individuazioni di mansioni che comportano rischi specifici cui andranno destinati lavoratori con adeguate competenze e professionalit&agrave;  </li>
</ul>
<p>Le aziende pi&ugrave; attente avranno gi&agrave; sviluppato documenti in linea con quanto sopra, per cui se nel tempo sono stati fatti gli aggiornamenti richiesti da:</p>
<ul>
    <li>modifiche significative del processo produttivo </li>
    <li>modifiche significative dell&rsquo;organizzazione del lavoro e della sicurezza </li>
    <li>evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione </li>
    <li>accadimento di infortuni significativi </li>
    <li>segnalazioni della sorveglianza sanitaria </li>
</ul>
<p>in realt&agrave; non ci dovrebbe essere nulla da fare <strong>salvo valutare i rischi derivanti da stress lavoro correlato, nonch&eacute;&nbsp;quelli derivanti da diversit&agrave; di genere, et&agrave; e da provenienza da altri paesi, come indicato nella news letter n&deg;19.</strong></p>
<p>Per quanto riguarda queste ultime tipologie di rischio &egrave; probabile che qualcosa sia stato fatto (vedi valutazione del rischio per la movimentazione dei carichi in funzione di sesso ed et&agrave;).</p>
<p>Pare comunque opportuno riesaminare le varie situazioni esistenti in azienda in quanto &egrave; improbabile sia gi&agrave; stata fatta una valutazione completa di tutti questi aspetti.</p>
<p>Questo &egrave; ancor pi&ugrave; vero nelle situazioni in cui il rischio appare basso e la soglia di attenzione da parte del datore di lavoro si abbassa anch&rsquo;essa: in questi casi il verificarsi di un infortunio potrebbe avere conseguenze disastrose per l'azienda che non avesse effettuato la valutazione di queste tipologie di rischio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>DENUNCIA INFORTUNI</strong></p>
<p>Il T.U. &egrave; entrato in vigore il 15/05/08 ed <strong>all&rsquo;art. 9 prevede la comunicazione a fini statistici a INAIL e IPSEMA di tutti gli infortuni sul lavoro che comportano l&rsquo;assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell&rsquo;evento.</strong></p>
<p>Tale previsione porta certamente ad un appesantimento organizzativo e al rischio di sanzioni che vanno dai 2.500 ai 7.500 euro per la mancata comunicazione.</p>
<p>Dato che&nbsp;al momento non esistono moduli per effettuare tale comunicazione (che ripeto &egrave; gi&agrave; operativa)&nbsp;conviene per il momento utilizzare i moduli predisposti per la denuncia di infortuni superiori a tre giorni.</p>
<p>Inoltre si consiglia di effettuare la registrazione dell'informazione, della formazione e dell&rsquo;addestramento erogato ai lavoratori dopo il 15/05 su registri interni appositamente predisposti, visto che le Regioni non possono avere&nbsp;rilasciato entro tale data il&nbsp;&ldquo;libretto del cittadino&rdquo; (art. 37) su cui tali registrazioni dovrebbero essere effettuate.</p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=34]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=34</guid>
	<dc:date>2008-05-23T12:32:27+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°19/08: Attenzione allo "Stress da Lavoro". Aspetti innovativi del D.Lgs. 81/08]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Il nuovo T.U. sulla Sicurezza contiene una serie di prescrizioni che possono condizionare in modo significativo l’attivit&agrave; aziendale e la business continuity , sia per le implicazioni organizzative (ed economiche) che per le conseguenze sanzionatorie (economiche ed interdittive).</p>
<p>Mi pare quindi opportuno occuparmene anche se l’oggetto della news letter non &egrave; specificatamente quello della sicurezza dei luoghi di lavoro che invece ultimamente sta diventando l’argomento prevalente viste le novit&agrave; introdotte in tale materia.</p>
<p>Proprio perch&eacute; l’obiettivo di ridurre al minimo (al vero “incidente”) gli infortuni sul lavoro &egrave; pienamente condivisibile &egrave; opportuno considerare con attenzione le conseguenze di alcuni articoli del decreto sull'organizzazione aziendale e valutare come &egrave; possibile rispondere alle richieste della norma.</p>
<p></p>
<p>Gli aspetti pi&ugrave; complessi del D.Lgs. 81/08 riguardano proprio gli ambiti organizzativo/ ambientali in senso stretto, che restano in qualche misura “intangibili”, difficilmente riconducibili a misurazioni certe.</p>
<p>Una sala operatoria deve avere minimo 15 ricambi d’aria completi in un’ora e questo riesco a misurarlo: ma come faccio a misurare e contenere <strong>(art. 28)</strong> lo <strong>stress da lavoro-correlato</strong>, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, ed i rischi derivanti dalle <strong>differenze di genere</strong> (credo che “genere” sia il modo politicamente corretto per dire “sesso” ), <strong>et&agrave; </strong>e <strong>provenienza da altri paesi</strong> (culture e lingue)?</p>
<p>Chiaramente i modi per farlo ci sono, ma <strong>in che tempi e con quali modalit&agrave; sono realisticamente applicabili nelle piccole e medie imprese italiane e direi anche in molte grandi aziende? </strong></p>
<p>E <strong>chi nella Pubblica Amministrazione ha competenze</strong> tali da essere in grado di valutare la reale applicazione di protocolli volti a contenere il rischio in questi ambiti? Quali sono gli strumenti di valutazione di questi fattori che sono messi a disposizione degli enti di controllo per evitare il rischio di decisioni arbitrarie e difformi da territorio a territorio?</p>
<p>Entriamo nel merito: <strong>stress da lavoro correlato</strong>.</p>
<p>Il dettagliato accordo siglato a Bruxelles nel 2004 prevede che potenzialmente lo stress pu&ograve; colpire in ogni luogo di lavoro ogni lavoratore a prescindere dalle dimensioni aziendali, dal settore, dal contratto o rapporto di lavoro.</p>
<p>Da tali situazioni soggettive conseguono malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche, relazionali, sociali, i lavoratori non si sentono in grado di colmare il gap con quanto loro richiesto o rispetto alle attese nei loro confronti.</p>
<p>Tale situazione &egrave; causata da fattori come il contenuto e l’organizzazione del lavoro, l’ambiente di lavoro, la scarsa comunicazione, ecc.</p>
<p>L’individuazione di tale rischio pu&ograve; avvenire attraverso l’analisi dell’organizzazione e dei processi (orari e carichi di lavoro), le condizioni e l’ambiente di lavoro (rumore, fumi, calore, luminosit&agrave;,ecc.), la comunicazione (la carriera, il futuro, ecc.). </p>
<p><strong>La responsabilit&agrave; di tale valutazione (identificazione fattori di stress, prevenzione, riduzione, eliminazione) &egrave; del datore di lavoro che deve stabilire adeguate misure di intervento.</strong></p>
<p>Tale obbligo &egrave; sanzionato penalmente con l’arresto da 2 a 4 mesi e con l’ammenda da 500 a 2.500 euro, sempre che non porti come conseguenza i reati presupposti previsti dall’art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 (lesioni gravi e gravissime o omicidio colposo) con le conseguenze indicate nella news letter n° 11.</p>
<p>Gli altri tre punti lasciano ancora pi&ugrave; perplessi in quanto non &egrave; chiaro su cosa poggino e risultano estremamente generici.</p>
<p><strong>Genere </strong></p>
<p>Ovvero sia sesso: come si fa a differenziare senza violare i principi costituzionali di parit&agrave;? Come misuro il rischio? Come dimostro la misurazione? Come e cosa monitoro?  Dove &egrave; descritta la diversa rischiosit&agrave; in base al “ genere”? </p>
<p><strong>Et&agrave;</strong></p>
<p>La legge ad oggi tutela solitamente in maniera specifica i minori e non i maggiorenni: l’art. 28 di chi parla, dei minori o a chi si riferisce: ai minorenni e ai prossimi alla pensione o solo ai minorenni o a chi altro?</p>
<p><strong>Nazionalit&agrave; </strong></p>
<p>Anche questa &egrave; una categoria fortemente variabile non solo in funzione dell’origine, ma anche in base alle caratteristiche del singolo che difficilmente possono essere adeguate con una formazione contestuale all’inizio del rapporto di lavoro.</p>
<p>E poi come si stabilisce chi ha pi&ugrave; necessit&agrave; di tutela e di interventi di supporto: l’ingegnere senegalese che parla francese e poco italiano, il rumeno poco istruito che parla bene l’italiano, il pakistano poco istruito che parla solo pakistano e un po’ di inglese ecc. ecc………</p>
<p>A fronte di una carenza di indicazioni precise abbiamo gli Enti che controllano spesso in base ad una discrezionalit&agrave; umorale non collegata ad una vera e reale tutela dal rischio di infortunio per il lavoratore.</p>
<p>Per la verit&agrave; frequentemente anche gli Enti di controllo (pur se animati dalle migliori intenzioni) si muovono con estrema difficolt&agrave; derivante anche per loro dall'indeterminatezza della norma: tale indeterminatezza porta spesso ad adottare l’interpretazione pi&ugrave; restrittiva della legge per evitare rischi di incriminazione per omessi atti di ufficio o ancora peggiori ipotesi di collusione con l’imprenditore.</p>
<p>E resta comunque per il datore di lavoro l’obbligo di adeguarsi entro il 29 luglio. </p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=33]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=33</guid>
	<dc:date>2008-05-13T12:26:05+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°18/08: Novità in ambito della revisione contabile e della sicurezza]]></title>
	<description><![CDATA[<p><strong>COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE CONTABILE</strong>&nbsp;</p>
<p>Il Ministero dell&rsquo;Economia ha messo in pubblica consultazione un documento sulle modalit&agrave; di recepimento della direttiva comunitaria 43/2006 sulla revisione contabile.</p>
<p>In base al documento <strong>i compiti di revisione contabile sui bilanci saranno sottratti al collegio sindacale anche per le societ&agrave; di capitali non quotate e che non devono redigere un consolidato.</strong></p>
<p>Questo aumenter&agrave; gli oneri per le S.p.A. e per le Sr.l. che dovranno rivolgersi ad un revisore contabile esterno per il controllo del bilancio mentre il collegio sindacale si specializzer&agrave; nel controllo dell&rsquo;operato del management. </p>
<p>La conseguenza potrebbe essere quella che le aziende adottino un <strong>sistema monistico</strong> di corporate governance, e quindi senza collegio sindacale (il sistema monistico prevede un consiglio di amministrazione, cui spetta la gestione dell&rsquo;impresa, che nomina al suo interno un comitato di controllo che non esercita il controllo contabile, bens&igrave; il controllo sul corretto esercizio dell&rsquo;amministrazione, mentre il controllo contabile &egrave; affidato a un revisore esterno- art dal 2409/16 al 2409/19 c.c.).</p>
<p>Il documento prevede comunque l&rsquo;<strong>esonero </strong>per le societ&agrave; di piccole dimensioni, quelle cio&egrave;&nbsp; che possono redigere il bilancio in forma abbreviata rispondendo a due su tre dei seguenti parametri: stato patrimoniale inferiore a 4,4 mln. di euro, volume di affari non superiore a 8,8 mln., meno di 50 dipendenti.</p>
<p><strong>DURC</strong></p>
<p>La circolare n&deg; 5/2008 del Ministero del Lavoro (<a href="http://www.stratos.it/peopleManagement/blog/public/cir.%205_08%20DURC.pdf">che alleghiamo</a>) a pag. 8&nbsp; chiarisce che il DURC va comunque rilasciato in presenza di un contenzioso amministrativo non definito.</p>
<p>Per le imprese di costruzione il DURC &egrave; obbligatorio anche nei lavori privati non soggetti ad appalto (art. 90, comma 9, let. c D.Lgs. 81/08)</p>
<p><strong>NUOVO T.U. SULLA SICUREZZA</strong></p>
<p>Il 30 aprile &egrave; stato pubblicato sulla G.U. il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008).</p>
<p>La norma entrer&agrave; in vigore il 15 maggio 2008 e da poi 90 giorni di tempo (29 luglio) alle aziende per mettersi in regola con il documento di valutazione.</p>
<p>Il testo non si discosta da quello presentato in precedenza e quindi al proprio interno prevede l&rsquo;indicazione delle caratteristiche che i modelli di organizzazione devono avere per non incorrere nelle sanzioni del D.Lgs. 231/01: per le considerazioni su tali indicazioni rinvio alla precedente news letter n&deg; 17.</p>
<p>Al testo sono collegati 51 allegati: insieme alla presente vi inviamo solo il primo relativo a <em><a href="http://www.stratos.it/peopleManagement/blog/public/T.U.%20violazioni%20sospensive.doc">&ldquo;Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attivit&agrave; imprenditoriale&rdquo;</a></em>: gli altri allegati, cos&igrave; come il testo completo della norma, sono facilmente rintracciabili sul sito del Sole 24 Ore all&rsquo;indirizzo:</p>
<p><a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/2008/03/decreto-sicurezza-testo-allegati.shtml?uuid=89b13914-ecde-11dc-b95e-00000e25108c&amp;DocRulesView=Libero">http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/2008/03/decreto-sicurezza-testo-allegati.shtml?uuid=89b13914-ecde-11dc-b95e-00000e25108c&amp;DocRulesView=Libero</a> </p>
<p><strong>INFORTUNIO DI LAVORATORE ESPERTO</strong></p>
<p>La Cassazione con sentenza n&deg; 9817/08 della sezione Lavoro ha stabilito che il datore di lavoro risponde (anche se in maniera proporzionalmente ridotta) per l&rsquo;infortunio del lavoratore anche se questo &egrave; molto esperto e al momento dell&rsquo;infortunio ha commesso grave leggerezza non rilevando una precedente negligenza altrui.</p>
<p>L&rsquo;esonero totale del datore di lavoro si ha solo quando &ldquo;sono presenti i caratteri dell&rsquo;abnormit&agrave;, in opinabilit&agrave; ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell&rsquo;atipicit&agrave; ed eccezionalit&agrave;, cos&igrave; da porsi come causa esclusiva dell&rsquo;evento&rdquo; (Il Sole 24 Ore, luned&igrave; 21/04, pag. 37).</p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=43]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=43</guid>
	<dc:date>2008-05-08T10:24:21+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°17/08: Caratteristiche indispensabili dei modelli organizzativi]]></title>
	<description><![CDATA[<p><strong><font color="#ff0000">Il &ldquo;Sistema di qualificazione delle imprese e&nbsp;dei lavoratori autonomi&rdquo; per la partecipazione ad appalti e subappalti previsto dall&rsquo;art. 27 del nuovo TU sulla sicurezza</font></strong></p>
<p><strong>CERTIFICAZIONE OHSAS 18001 E SGSL UNI-INAIL</strong></p>
<p>Ho ricevuto in questi giorni alcune&nbsp;richieste di chiarimento sul fatto che il conseguimento della certificazione OHSAS 18001 oppure l&rsquo;applicazione del SGSL UNI-INAIL siano di per se sufficienti per conseguire l&rsquo;esimente rispetto alle fattispecie di reato previste dall&rsquo;art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 (lesioni colpose gravi o gravissime o omicidio colposo derivanti da mancata applicazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro). </p>
<p>Premesso che ad oggi si ragiona sul Testo Unico sulla Sicurezza entrato in Consiglio dei Ministri, firmato dal Presidente della Repubblica, ma non ancora pubblicato sulla G.U., si pu&ograve; comunque <strong>affermare che la sola certificazione OHSAS 18001 o l&rsquo;applicazione del SGSL UNI-INAIL non sono sufficienti a conseguire l&rsquo;esimente</strong>.</p>
<p>Intanto lo stesso TU all&rsquo;art. 30 comma 5&nbsp;recita:</p>
<p>&ldquo;<strong>In sede di prima applicazione</strong>, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti <strong>per le parti corrispondenti</strong>&rdquo;.</p>
<p>Quindi i due modelli indicati sono validi (per le sole parti corrispondenti) per un primo periodo: successivamente il modello organizzativo dovr&agrave; fare riferimento ai parametri indicati nel medesimo art. 30 ai commi precedenti, anche se ovviamente una certificazione 18001 o l&rsquo;applicazione del modello SGSL aiuteranno molto. </p>
<p>Per il resto faccio riferimento alle &ldquo;Linee Guida&rdquo; di Confindustria di cui vi ho inviato sintesi con la News Letter n&deg; 15: <strong>tali &ldquo;Linee Guida&rdquo; sono state approvate dal Ministero della Giustizia e quindi le indicazioni in esse contenute sono da ritenersi giuridicamente valide</strong>.</p>
<p><strong>Sintetizzando ulteriormente si pu&ograve; dire che il Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/01 ha comunque e sempre come presupposto per la sua efficacia esimente l&rsquo;esistenza:</strong></p>
<ul dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
    <li>del Sistema di Controlli Interni articolato su:
    <ul dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
        <ul>
            <li>Codice Etico </li>
            <li>struttura organizzativa </li>
            <li>formazione e addestramento </li>
            <li>comunicazione e coinvolgimento </li>
            <li>gestione operativa </li>
            <li>sistema di monitoraggio della sicurezza </li>
        </ul>
    </ul>
    </li>
    <li>dell&rsquo;Organismo di Vigilanza </li>
    <li>del Sistema Sanzionatorio </li>
</ul>
<p><strong>La certificazione OHSAS 18001 ed il SGSL UNI-INAIL coprono solo (e non &egrave; poco, ma non &egrave; sufficiente) la parte riguardante la gestione operativa ed il sistema di monitoraggio della sicurezza, tutto il resto resta scoperto.</strong></p>
<p><strong>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI</strong></p>
<p>Sar&agrave; da valutare la portata dell&rsquo;art. 27 del TU (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi), non indirizzato specificatamente alla prevenzione delle fattispecie dell&rsquo;art 25 septies D.Lgs 231/01 e dell&rsquo;art. 30 del TU.</p>
<p>Tale sistema di qualificazione, espressamente indicato nella legge delega L. 123/07 (art. 1, comma 1, lett. m) e s), comporter&agrave; la necessit&agrave; di adeguamento ai requisiti richiesti per chi voglia partecipare a gare di appalto o ottenere subappalti come indicato al comma 2:</p>
<p><strong>&ldquo;Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l&rsquo;accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti&rdquo;.</strong></p>
<p>Quale rapporto ci sar&agrave; tra un Modello Organizzativo valido ai fini del D.Lgs. 231/01 e tale sistema di qualificazione? </p>
<p>In altre parole l&rsquo;avere un Modello Organizzativo, magari appoggiato a&nbsp;una certificazione OHSAS 18001, valido come esimente nei confronti dei reati presupposti indicati all&rsquo;art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 consentir&agrave; anche di avere la qualificazione automaticamente o pi&ugrave; facilmente? Oppure ci sar&agrave; un ulteriore appesantimento di adempimenti?</p>
<p>Tale sistema di qualificazione dovr&agrave; (dovrebbe) essere approvato con DPR entro 12 mesi dall&rsquo;entrata in vigore del TU (art. 6, comma 8, lettera g del medesimo TU): aspettiamo fiduciosi........</p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=32]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=32</guid>
	<dc:date>2008-04-23T10:33:08+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°16/08: Definiti parametri e aspetti regolamentari dell'impresa sociale]]></title>
	<description><![CDATA[<p><strong>IMPRESA SOCIALE</strong></p>
<p>Sono stati pubblicati sulla G.U. 86 dell’11/04/08 i 4 decreti ministeriali del 24 gennaio (<a href="http://www.stratos.it/peopleManagement/blog/public/impresa%20sociale.doc">vedi allegato</a>), due del Ministero dello Sviluppo Economico e due del Ministero della Solidariet&agrave; Sociale, di attuazione del D.Lgs. 155/06.</p>
<p>I quattro decreti riguardano:</p>
<ol>
    <li>criteri di calcolo dei ricavi per rientrare tra le imprese sociali (i ricavi dell’impresa sociale devono superare il 70% del totale ricavi: sono comprese anche le organizzazioni che operano imputando i ricavi per cassa computando le entrate riferibili all’anno di riferimento) </li>
    <li>elenco degli atti da depositare presso il Registro delle Imprese </li>
    <li>linee guida per redigere il bilancio sociale </li>
    <li>linee guida per operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. </li>
</ol>
<p><strong>Si ricorda che per le imprese sociali la redazione del bilancio sociale &egrave; obbligatoria ed esso deve essere approvato congiuntamente con il bilancio di esercizio e depositato al Registro delle Imprese entro 30 giorni dall'approvazione assieme all’altra documentazione.</strong></p>
<p></p>
<p><strong>APPALTI E RESPONSABILITÀ SOLIDALE</strong></p>
<p>A seguito di numerose richieste, invio assieme alla presente gli allegati (<a href="http://www.stratos.it/peopleManagement/blog/public/sub-dichiarazione-sostitutiva.pdf">all. n°1</a> - <a href="http://www.stratos.it/peopleManagement/blog/public/sub-asseverazione-contributi.pdf">all. n°2</a> - <a href="http://www.stratos.it/peopleManagement/blog/public/sub-asseverazione-ritenute.pdf">all. n°3</a>) al decreto interministeriale del 25 febbraio 2008 sulla responsabilit&agrave; solidale tra appaltatore e subappaltatore, allegati la cui compilazione solleva le aziende dalla complessa procedura prevista dal decreto.</p>
<p>Mi scuso per non averli allegati alla precedente comunicazione e con chi invece li riceve per la seconda volta.</p>
<p><strong>LICENZIABILITÀ DOPO IL RINVIO A GIUDIZIO</strong></p>
<p>La Corte di Cassazione (sentenza sezione lavoro n° 7983/08) ha riconosciuto valido il licenziamento dopo il rinvio a giudizio del dipendente che abbia commesso negligenze gravi o comunque azioni tali da compromettere gravemente il rapporto fiduciario, senza attendere la conclusione del processo penale.</p>
<p>La notizia e l’estratto della sentenza sono pubblicati a pag. 36 del Sole 24 Ore di luned&igrave; 14/04/08.</p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=31]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=31</guid>
	<dc:date>2008-04-23T10:30:56+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°15/08: Sono uscite le nuove "Linee Guida" 231 di Confindustria]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Il testo completo delle linee guida &egrave; scaricabile dall’indirizzo:</p>
<p><a href="http://www.confindustria.it/Aree/lineeg.nsf/(WebDataIST)?OpenView&MenuID=572E9F6FDD21FCBCC1256F90002FB00">www.confindustria.it/Aree/lineeg.nsf/(WebDataIST)?OpenView&MenuID=572E9F6FDD21FCBCC1256F90002FB00</a></p>
<p>Queste le principali novit&agrave; per la Parte Generale (Cap. I - IV):</p>
<p><strong>Cap. I - Individuazione dei rischi e protocolli</strong></p>
<p>Le principali novit&agrave; <strong>riguardano, com'era prevedibile, l'integrazione nelle Linee Guida delle norme di comportamento a tutela della salute e sicurezza sul lavoro</strong>.</p>
<p> </p>
<ul>
    <li><strong>Identificazione dei rischi.</strong> Si sottolinea che "Riguardo al rischio di comportamenti integranti i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, l’analisi deve necessariamente estendersi alla totalit&agrave; delle aree/attivit&agrave; aziendali." </li>
    <li><strong>Progettazione del sistema di controlli.</strong> Con riferimento al rischio di comportamenti illeciti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, si richiama il "sistema degli adempimenti obbligatori" previsto dal D.Lgs. 626/94 ritenuto idoneo (laddove opportunamente integrata / adeguata in funzione del “modello organizzativo” previsto dal D. Lgs. n. 231/2001) "agli effetti esonerativi dello stesso D. Lgs. n. 231/2001". </li>
    <li><strong>Definizione di rischi accettabile. </strong>"nei casi di reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la soglia concettuale di accettabilit&agrave;, agli effetti esimenti del D. Lgs. n. 231/2001, &egrave; rappresentata dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volont&agrave; dell’evento-morte/lesioni personali) violativa del modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 da parte dell’apposito organismo". </li>
    <li><strong>Passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio - analisi dei rischi potenziali. </strong>L’analisi delle possibili modalit&agrave; attuative dei reati previsti dall'art. 25 septies (omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime...) "corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri previsti dall’art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994 e dalle altre disposizioni normative e regolamentari aventi lo stesso oggetto e profilo, quali, ad esempio, il D. Lgs. n. 494/1996 e s.m.i." </li>
    <li><strong>Passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio - Valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi.</strong> La nuova versione delle "Linee Guida" distingue tra sistema dei controlli preventivi per la prevenzione dei reati dolosi (che non presenta novit&agrave; rispetto alla precedente versione) e sistema dei controlli preventivi per la prevenzione dei reati colposi ex art. 25 septies. Con riferimento a quest'ultimo, il sistema di controlli si articola nei seguenti elementi: Codice Etico, struttura organizzativa, formazione e addestramento, comunicazione e coinvolgimento, gestione operativa, sistema di monitoraggio della sicurezza. Il riferimento alle “Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro” &egrave; particolarmente evidente sia nel riferimento alla "gestione operativa" ("Il sistema di controllo, relativamente ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe integrarsi ed essere congruente con la gestione complessiva dei processi aziendali.") sia nell'introduzione esplicita di un sistema di monitoraggio su 2 livelli, il primo livello di monitoraggio "svolto generalmente dalle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo da parte dell’operatore, sia da parte del preposto/dirigente", il secondo livello di monitoraggio svolto dall'azienda e volto a verificare la "funzionalit&agrave; del sistema preventivo adottato". Le citate “Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro” sono poi ulteriormente richiamate nello "schema generale" dei controlli. <br /></li>
</ul>
<p><strong>Cap. II - Codice etico con riferimento ai reati ex D.Lgs. 231/2001 e sistema disciplinare</strong></p>
<ul>
    <li><strong>Codice etico.</strong> In considerazione dell’estensione della responsabilit&agrave; amministrativa a numerose fattispecie di reato, l'indicazione &egrave; quella di "arricchire lo schema proposto con ulteriori e pi&ugrave; dettagliate indicazioni. In particolare, l’ente dovrebbe valutare, con riguardo ad ogni singola fattispecie di reato cui si applica il decreto 231, quale sia il rischio specifico di commettere quel determinato reato ed introdurre principi etici ad hoc." </li>
    <li><strong>Sistema disciplinare.</strong> "Agli effetti della salute e sicurezza sul lavoro, sar&agrave; opportuno inserire nel regolamento disciplinare aziendale - o, in mancanza, indicare in modo formale come vincolanti per tutti i dipendenti - i principali doveri dei lavoratori, mutuandoli dalle previsioni dell’art. 5 del D. Lgs. n. 626/1994". <br /></li>
</ul>
<p><strong>Cap. III - L'Organismo di vigilanza</strong></p>
<ul>
    <li>Quanto ai compiti, requisiti e poteri dell'organismo di vigilanza, Confindustria si limita a sottolineare che "L’estensione dell’applicazione del decreto 231 ai delitti colposi pone un problema di rapporti tra il piano della sicurezza e quello del modello organizzativo, nonch&eacute; tra le attivit&agrave; dei soggetti responsabili dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l’organismo di vigilanza. L’autonomia di funzioni proprie di questi organi non consente di ravvisare una sovrapposizione dei compiti di controllo, che sarebbe quindi tanto inutile quanto inefficace. Deve essere chiaro pertanto, cos&igrave; come specificato nell'apposita parte del Case Study, che i diversi soggetti deputati al controllo svolgono i propri compiti su piani differenti." </li>
    <li>Con riferimento all'autonomia ed indipendenza, si ribadisce che "conformemente alle prime indicazioni giurisprudenziali, i componenti interni dell’Odv non dovrebbero svolgere [...] funzioni operative". </li>
    <li>Per quanto concerne le professionalit&agrave; necessarie per la gestione delle tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l’Odv dovr&agrave; avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d’incendio), comprese quelle previste dalle normative di settore quali, ad esempio, il gi&agrave; citato D. Lgs. n. 494/1996". </li>
    <li>Quanto alla scelta tra "utilizzo di strutture aziendali di controllo esistenti o costituzione di un organismo (di vigilanza) ad hoc", non ci sono particolari novit&agrave; da segnalare, se non il fatto che Confindustria ritiene "da escludere, relativamente alla prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la conferibilit&agrave; del ruolo di Organismo di controllo al responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui al D. Lgs. n. 626/19942". </li>
    <li>Gli "obblighi di informazione dell’organismo di vigilanza" sono estesi prevedendo che "L’organismo di vigilanza dovrebbe altres&igrave; ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro". </li>
    <li>Con riferimento, infine, all’eventuale insorgere di una responsabilit&agrave; penale in capo all’Organismo in caso di commissione di illeciti da parte dell’ente a seguito del mancato esercizio del potere di vigilanza sull’attuazione e sul funzionamento del Modello, Confindustria si esprime nuovamente in senso negativo: "Tale situazione non muta con riferimento ai delitti colposi realizzati con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Anche in questo caso l’Organismo di vigilanza non ha obblighi di controllo dell’attivit&agrave;, ma doveri di verifica dell'idoneit&agrave; e sufficienza dei modelli organizzativi a prevenire i reati." <br /></li>
</ul>
<p><strong>Cap. IV - Modelli organizzativi e soglie dimensionali: una chiave di lettura per le piccole imprese.</strong></p>
<p>Il capitolo dedicato alle c.d. "piccole imprese" &egrave; stato integrato per gli aspetti normativi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, relativamente all'articolazione dei controlli preventivi ed alla configurazione dell'organismo di vigilanza.</p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=30]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=30</guid>
	<dc:date>2008-04-23T10:21:02+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°14/08: Responsabiltà appaltatore e subappaltatore. Individuazione dei lavoratori nel nuovo TU]]></title>
	<description><![CDATA[<span style="FONT-WEIGHT: bold">Responsabilit&agrave; solidale nei subappalti tra appaltatore e subappaltatore</span> <br />È stato firmato (25/02/08) il decreto ministeriale che da attuazione alla responsabilit&agrave; solidale dell’appaltatore con il subappaltatore (prevista dal Dl 223/06) per quanto riguarda versamenti: <br />
<ol>
    <li>di ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente </li>
    <li>premi assicurativi (i contributi previdenziali erano gi&agrave; previsti da altre norme) </li>
</ol>
<p><br />L’appaltatore verr&agrave; ritenuto responsabile solidalmente con il subappaltatore per i mancati versamenti sopra elencati a meno che non abbia ricevuto dal subappaltatore tutta la documentazione indicata al comma 3 dell’articolo 2 del decreto (<a href="http://www.stratos.it/peopleManagement/blog/public/subappalti.pdf">che alleghiamo</a>). <br /><br />Il subappaltatore deve comunicare il codice fiscale dei soggetti impiegati e ogni variazione intercorsa.</p>
<p></p>
<p>Nelle situazioni in cui si verifica una forte rotazione dei soggetti impiegati (pulizie, edilizia) pare opportuno predisporre controlli affinch&eacute; l’appaltatore non venga chiamato a rispondere di mancati versamenti relativi a soggetti che non hanno mai lavorato nell’appalto specifico. </p>
<p>La norma non vale per il committente, sottoposto solo a sanzione amministrativa.</p>
<p><br /><strong>Soggetti <span style="FONT-WEIGHT: bold">definiti “lavoratori”</span> dal nuovo TU sulla sicurezza (approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 01/04/08).</strong></p>
<p> Il nuovo TU sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ha notevolmente allargato la platea dei soggetti coinvolti in quanto “lavoratori”. Sono esclusi dalla normativa: <br /></p>
<ul>
    <li>gli addetti ai servizi domestici </li>
    <li>il lavoro gratuito diverso dal volontariato o dallo stage </li>
    <li>gli appartenenti alle forze armate ed alla polizia </li>
</ul>
<br />Tutti gli altri rientrano: <br />
<ul>
    <li>lavoro subordinato in qualunque forma </li>
    <li>parasubordinato e autonomo quando opera all’interno dell’azienda </li>
    <li>lavoro privato </li>
    <li>lavoro pubblico </li>
    <li>socio lavoratore di societ&agrave; o cooperativa </li>
    <li>stagisti </li>
    <li>partecipanti a corsi di formazione professionale </li>
    <li>volontari (pubbliche assistenze, Vigili del Fuoco, protezione civile, ecc) </li>
    <li>soggetti addetti a lavori socialmente utili </li>
    <li>collaboratori dell’impresa familiare </li>
</ul>
<br />Per quanto riguarda le scuole universit&agrave;, biblioteche, musei, archivi pubblici e le attivit&agrave; marittime, portuali e del trasporto aereo verranno emanati specifici decreti: fino a quel momento resta valido quanto indicato nel D.Lgs. 626/94 (art. 1 comma 2). <br />A prescindere dalla tutela accordata dalla legge il numero dei lavoratori impiegati comporta diversi livelli di rigore della norma. <br /><br />Non sono computati nel numero dei lavoratori impiegati (ancorch&eacute; tutelati dalla legge):<br />
<ul>
    <li>i collaboratori dell'impresa familiare </li>
    <li>gli stagisti </li>
    <li>i soggetti che seguono corsi di formazione professionale </li>
    <li>gli assunti a tempo determinato in sostituzione di chi abbia diritto alla conservazione del posto </li>
    <li>chi svolge prestazioni occasionali di tipo accessorio </li>
    <li>chi svolge attivit&agrave; personali di volontariato </li>
    <li>i lavoratori socialmente utili </li>
</ul>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=29]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=29</guid>
	<dc:date>2008-04-08T17:50:27+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°13/08: Antiriciclaggio, dimissioni, sicurezza. Convenzione di Budapest su crimini informatici]]></title>
	<description><![CDATA[<p><strong>ANTIRICICLAGGIO</strong></p>
<p>Si ricorda che in base al D.Lgs. 231/07(antiriciclaggio), dopo che dal 29 dicembre 2007 sono entrate in vigore specifiche norme di identificazione del cliente a carico  degli intermediari finanziari e dei professionisti, dal <strong>30 aprile 2008</strong> scattano le limitazioni all’uso di denaro contante e titoli al portatore previsti dal medesimo decreto.</p>
<p>Tali limitazioni consistono in:</p>
<ul>
    <li>divieto di trasferimento di denaro contante e libretti postali o bancari o titoli al portatore entro la soglia dei 5.000 euro </li>
    <li>assegni bancari o postali per importo pari o superiore a 5.000 euro con clausola di non trasferibilit&agrave; (i carnet di assegni saranno ora consegnati con clausola di non trasferibilt&agrave; salvo richiesta diversa da parte del cliente con il costo aggiuntivo di 1,50 euro ad assegno) </li>
    <li>gli assegni “liberi” sempre entro la soglia dei 5.000 euro dovranno portare indicato il codice fiscale del girante pena la non incassabilit&agrave; </li>
    <li>assegni circolari,vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro non trasferibili solo su richiesta del cliente (costo 1,50 euro) </li>
    <li>gli attuali libretti al portatore dovranno essere riportati nei limiti dei 5.000 euro entro il 30 giugno 2009 </li>
</ul>
<p>Il decreto 231/07,  oltre ad introdurre l’articolo 25 –opties nel decreto 231/01, ha previsto anche specifiche responsabilit&agrave; di informazione a carico dell’Organismo di Vigilanza (vedi news letter del 15/01/2008).</p>
<p></p>
<p><strong>DIMISSIONI VOLONTARIE</strong></p>
<p>Con circolare del 25/03/08 il Ministero del Lavoro fornisce un chiarimento completo sia sulle modalit&agrave; di attuazione che sui soggetti interessati alla nuova normativa.</p>
<p>In particolare si specifica <strong>che il lavoratore pu&ograve; inviare direttamente e autonomamente on-line il modulo di dimissioni previa registrazione al sito </strong><a href="http://www.mdv.lavoro.gov.it/"><strong>www.mdv.lavoro.gov.it</strong></a><strong> ;, senza alcuna validazione da parte di terzi (soggetti abilitati) e sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione della normativa i rapporti di agenzia.</strong></p>
<p><strong>TU SULLA SICUREZZA</strong></p>
<p>Le Commissioni Lavoro di Camera (19/03) e Senato (20/03) hanno approvato il nuovo TU Sicurezza.</p>
<p>Sono state apportate alcune correzioni, tra cui quella di maggior interesse dal  nostro punto di vista &egrave; l’ampliamento a sei mesi dei tempi a disposizione delle aziende per adeguarsi alla nuova normativa.</p>
<p>A questo punto il Governo dovrebbe riapprovare per la seconda volta il decreto entro il 2 aprile. </p>
<p><strong>CRIMINALITÀ INFORMATICA: ratifica della Convenzione di Budapest</strong></p>
<p>Con il voto definitivo del Senato &egrave; stata ratificata anche in Italia la Convenzione Budapest il 23 novembre 2001. La Convenzione estende la portata del reato informatico, includendo tutti quelli in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica.  La Convenzione ha come obiettivo la realizzazione di una politica comune fra gli Stati membri mediante l'adozione di una legislazione che consenta di combattere il crimine informatico in maniera coordinata, e tende:</p>
<ul>
    <li>ad armonizzare le fattispecie di reato riguardanti la criminalit&agrave; informatica; </li>
    <li>a dotare i Paesi firmatari degli strumenti necessari allo svolgimento delle indagini e al perseguimento dei crimini correlati all'area informatica; </li>
    <li>a costruire, infine, un efficace regime di cooperazione internazionale. </li>
</ul>
<p>In particolare, la Convenzione prevede un certo numero di fattispecie che saranno sottoposte a misure normative di diritto penale sostanziale e che le parti devono adottare a livello nazionale. </p>
<p>Si tratta:</p>
<ul>
    <li>dell'accesso illegale, intenzionale e senza diritto, a tutto o a parte di un sistema informatico; </li>
    <li>delle intercettazioni illegali e cio&egrave; delle intercettazioni di dati informatici, intenzionali e illecite, effettuate, attraverso mezzi tecnici, durante trasmissioni non pubbliche; </li>
    <li>dell'attentato all'integrit&agrave; dei dati (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione e soppressione dei dati informatici) fatto intenzionalmente e senza autorizzazione; </li>
    <li>ell'attentato all'integrit&agrave; dei sistemi, e quindi:
    <ul>
        <li>un impedimento grave al funzionamento di un sistema informatico, effettuato intenzionalmente e senza diritto mediante il danneggiamento, </li>
        <li>la cancellazione il deterioramento, </li>
        <li>l'alterazione e la soppressione dei dati informatici; </li>
    </ul>
    </li>
    <li>dell'abuso intenzionale e senza autorizzazione di dispositivi (e cio&egrave; la produzione, la vendita, l'ottenimento per l'uso, l'importazione, la diffusione e altra forma di messa a disposizione), compresi i programmi informatici, specialmente concepiti per permettere la commissione dei delitti sopra citati, nonch&eacute; di parole chiave (password) o di codici di accesso o di sistemi analoghi che consentano di accedere a tutto o a parte di un sistema informatico. </li>
</ul>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=42]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=42</guid>
	<dc:date>2008-03-27T09:46:46+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°12/08: Aspetti operativi del Modello Organizzativo (Dlgs 231)]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Un cliente ha posto il seguente quesito: &egrave; sufficiente per l’azienda far firmare periodicamente al Direttore Generale e a tutte le altre funzioni (interne ed esterne) che operano in maniera significativa con la PA un documento in cui dichiarano di aver tenuto comportamenti corretti nei rapporti con la PA stessa, al fine di poter conseguire l’esimente rispetto ai reati presupposto del D.Lgs. 231/01.</p>
<p>Direi che non &egrave; sufficiente.</p>
<p>Si deve poter dimostrare che chi ha commesso il reato lo ha fatto eludendo precise indicazioni e <strong>controlli </strong>posti in essere dall’azienda.</p>
<p>E quindi &egrave; vero che i collaboratori devono essere consapevoli dell’impegno etico dell’azienda, ma tale consapevolezza deve essere <strong>verificata non solo sotto il punto di vista dell’apprendimento, ma anche sotto quello dei comportamenti</strong>, attraverso opportuni controlli sul rispetto delle procedure adottate, procedure e controlli la cui adeguatezza deve essere ciclicamente misurata.</p>
<p></p>
<p><strong>Va comunque ben valutato il ruolo del soggetto per graduare il rapporto livello controlli/livello conoscenza.</strong></p>
<p>Si pu&ograve; presupporre che dirigenti o comunque soggetti abilitati a trattare con la PA abbiano una maggior consapevolezza degli impegni etici aziendali connaturata proprio al ruolo.</p>
<p>Non &egrave; detto per&ograve; che tale consapevolezza si traduca in comportamenti conseguenti, per cui &egrave; opportuno e possibile prevedere controlli pi&ugrave; intensi (ad esempio pi&ugrave; firme) per tali funzioni.</p>
<p>Mentre nel caso, ad esempio, di un autista che offre 100 euro ad un finanziere perch&egrave; chiuda un occhio su qualche sua magagna che comunque porta vantaggio all’azienda, i controlli sono praticamente impossibili.</p>
<p>Diventa quindi indispensabile in questo caso dimostrare che il soggetto sapeva che certi comportamenti sono contrari all’etica aziendale e assolutamente proibiti: quindi minor possibilit&agrave; di controllo, maggior intensit&agrave; di conoscenza.</p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=41]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=41</guid>
	<dc:date>2008-03-25T09:41:07+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°11/08: Nuovo T.U. sulla sicurezza e D.Lgs. 231/01 ]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Il nuovo TU sulla sicurezza approvato da Consiglio dei Ministri la scorsa settimana contiene al suo interno alcune conferme e alcune novit&agrave; rispetto a quanto anticipato nelle precedenti news letter per quanto riguarda la validit&agrave; di esimente dei modelli organizzativi e per gli aspetti sanzionatori previsti dall’art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 introdotto dall’art. 9 della L.123/07.</p>
<p>Premesso che il TU sulla sicurezza, di cui alleghiamo copia, deve essere ancora approvato in via definitiva (domani 12/03 comincia l’iter con una Conferenza Stato Regioni straordinaria) qui riportiamo alcuni aspetti correlati o vicini al D.Lgs. 231/01 che non erano stati affrontati nella precedente news letter del n° 10 del 07/03.</p>
<p></p>
<p><strong>VALIDITÀ DEL MODELLO ORGANIZZATIVO</strong></p>
<p>Per quanto riguarda <strong>la validit&agrave; come esimente</strong> (nel campo specifico della sicurezza dei luoghi di lavoro), come gi&agrave; vi avevamo anticipato, <strong>la valutazione sul Modello Organizzativo viene sottratta alla completa discrezionalit&agrave; del magistrato</strong>.</p>
<p>Le imprese che adotteranno le dettagliate misure standard previste all’art. 30 del testo, supportate da adeguati sistemi di registrazione delle attivit&agrave; svolte, avranno la <strong>garanzia di sfuggire agli effetti della 231 per quanto riguarda le previsioni dell'art. 25 septies</strong>.</p>
<p>In una fase iniziale sar&agrave; sufficiente l’avere adottato modelli conformi alle linee guida SGS UNI-INAIL o al BS OHSAS 18001:2007 che potranno in seguito essere integrati con i requisiti individuati dalla commissione costituita a questo scopo (art.6).</p>
<p>Sono previste forme agevolative per aziende fino a 50 addetti.</p>
<p><strong>RIMODULAZIONE SANZIONI ARTICOLO 25-SEPTIES D.LGS.231/01</strong></p>
<p>Le sanzioni previste dalla L.123/01 e applicate tramite il D.Lgs. 231/01 sono state rimodulate (art. 300 che sostituisce il contenuto dell’art. 25 septies del D.Lgs. 231) in funzione della gravit&agrave; dell’incidente e della responsabilit&agrave; del datore di lavoro e/o dei dirigenti.</p>
<p>Infatti mentre fino ad ora la sanzione pecuniaria prevista &egrave; sempre di 1.000 quote (da 258.000 euro a 1.549.000 euro) pi&ugrave; tutte le sanzioni interdittive. Se viene approvato nei tempi dovuti il nuovo TU prevede:</p>
<p><strong>Omicidio colposo causato da mancato rispetto da parte del datore di lavoro degli obblighi non delegabili (art. 17): </strong></p>
<ul>
    <li>sanzione pecuniaria pari a 1.000 quote </li>
    <li>applicazione delle sanzioni interdittive (da 3 mesi a 1 anno) che consistono nella:
    <ul type="circle">
        <ul>
            <li>sospensione o revoca di autorizzazioni </li>
            <li>esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti e contributi </li>
            <li>divieto a contrattare con la PA </li>
        </ul>
    </ul>
    </li>
</ul>
<p><strong>Omicidio colposo causato dalla violazione degli altri obblighi posti a carico del datore di lavoro e dei dirigenti (art. 18):</strong></p>
<ul>
    <li>sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote (da 64.500 euro a 774.500 euro) </li>
    <li>applicazione delle sanzioni interdittive da 3 mesi a 1 anno </li>
</ul>
<p><strong>Lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro:</strong></p>
<ul>
    <li>sanzione pecuniaria sino a 250 quote (fino a un massimo di 387.250 euro) </li>
    <li>applicazione delle sanzioni interdittive sino a 6 mesi </li>
</ul>
<p><strong>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE</strong></p>
<p>Nel nuovo TU &egrave; prevista l’introduzione (art. 27) di un sistema di qualificazione dal punto di vista della sicurezza per imprese e professionisti che vogliano partecipare a gare di appalto.</p>
<p>Tale accreditamento (che dovr&agrave; essere messo a punto dalla Commissione prevista all’art. 6) sar&agrave; indispensabile per la partecipazione a gare di appalto o subappaltie per l’ottenimento di agevolazioni, finanziamenti, ecc. legati ai medesimi appalti o subappalti.</p>
<p><strong>Al decreto sono collegati 51 allegati che potete trovare all’indirizzo sotto riportato:</strong></p>
<p><span style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: Arial"><a title="blocked::http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia e Lavoro/2008/03/decreto-sicurezza-testo-allegati.shtml?uuid=89b13914-ecde-11dc-b95e-00000e25108c&DocRulesView=Libero" href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/2008/03/decreto-sicurezza-testo-allegati.shtml?uuid=89b13914-ecde-11dc-b95e-00000e25108c&DocRulesView=Libero"><font title="blocked::http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia e Lavoro/2008/03/decreto-sicurezza-testo-allegati.shtml?uuid=89b13914-ecde-11dc-b95e-00000e25108c&DocRulesView=Libero" color="#0000ff" size="2"><span title="blocked::http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia e Lavoro/2008/03/decreto-sicurezza-testo-allegati.shtml?uuid=89b13914-ecde-11dc-b95e-00000e25108c&DocRulesView=Libero" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 140%">http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/2008/03/decreto-sicurezza-testo-allegati.shtml?uuid=89b13914-ecde-11dc-b95e-00000e25108c&DocRulesView=Libero</span></font></a></span><br /><strong></strong></p>
<p><strong>Nel primo di questi allegati sono indicate le cause che possono portare alla sospensione dell'attivit&agrave; da parte delle autorit&agrave; di vigilanza prevista dall’art 14.</strong></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=28]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=28</guid>
	<dc:date>2008-03-13T15:28:07+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°10/08: Approvato dal Governo lo schema del D.Lgs. del nuovo TU sulla sicurezza]]></title>
	<description><![CDATA[<p><strong>PREMESSA</strong></p>
<p>Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita al Governo dalla L. 123/07 in materia di salute e sicurezza del lavoro.</p>
<p>Il testo, che ha raccolto il parere sfavorevole (pur con diverse sfumature) delle organizzazioni imprenditoriali a causa dell’impostazione ritenuta di tipo pi&ugrave; repressivo che preventivo, <strong>non &egrave; ancora precettivo</strong> e deve ora avere il parere positivo delle commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Stato-Regioni, per poi tornare in Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva.</p>
<p>Aldil&agrave; di ogni considerazione di merito riportiamo una sintesi dei contenuti del provvedimento visti i suoi legami con il D.Lgs. 231/01 ed i suoi impatti sull’organizzazione e rimandiamo ulteriori eventuali commenti (peraltro gi&agrave; abbondantemente presenti sui media) al momento dell'approvazione definitiva del decreto.</p>
<p></p>
<p><strong>Con il vostro contributo nelle prossime comunicazioni vorremmo affrontare, oltre agli aspetti normativi, (&egrave; questa la ragione del blog) il tema di un modello operativo di risk management, adeguato alla realt&agrave; delle aziende italiane, che:</strong></p>
<ul>
    <li><strong>consenta il mantenimento della conformit&agrave; normativa (compliance), non limitata solo alla sicurezza dei luoghi di lavoro, ma anche a tutti gli altri ambiti (231, privacy, ambiente, bilancio, ecc.) </strong></li>
    <li><strong>faciliti la definizione ed il conseguimento degli obiettivi aziendali </strong></li>
    <li><strong>promuova l’efficacia dell'attivit&agrave; operativa </strong></li>
</ul>
<p><strong>e quindi garantisca la creazione di valore e la continuit&agrave; aziendale (business continuity).</strong></p>
<p><strong>I CONTENUTI DEL NUOVO TU SULLA SICUREZZA</strong></p>
<p>Il provvedimento ridefinisce in un’ottica di sistema le regole sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, fino ad oggi contenute in una serie di normative emanate nell’arco di quasi 60 anni, e sostituir&agrave; il D.Lgs. 626/94.</p>
<p>I titoli principali del provvedimento, oltre 300 articoli, riguardano:</p>
<ul type="square">
    <li>luoghi di lavoro </li>
    <li>attrezzature e DPI </li>
    <li>cantieri temporanei e mobili </li>
    <li>segnaletica </li>
    <li>movimentazione manuale dei carichi </li>
    <li>videoterminali </li>
    <li>agenti fisici (rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, ecc.) </li>
    <li>sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni, mutageni, ecc.) </li>
    <li>agenti biologici </li>
    <li>atmosfere esplosive </li>
</ul>
<p>Queste le principali novit&agrave;:</p>
<ul dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
    <li><strong>ampliamento del campo di applicazione</strong>, riferito a tutti i lavoratori che operano in un determinato ambiente, senza alcuna differenziazione di tipo formale e quindi compresi i lavoratori autonomi ed equiparati, a domicilio e a distanza, a progetto e interinali </li>
    <li>rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei <strong>rappresentanti dei lavoratori territoriali</strong> (destinati a operare, su base territoriale o di comparto, ove non vi siano in azienda rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) </li>
    <li>creazione di un <strong>rappresentante di sito produttivo</strong>, presente in realt&agrave; particolarmente complesse e pericolose </li>
    <li><strong>riordino e coordinamento delle attivit&agrave; di vigilanza</strong> per migliorare l’efficienza degli interventi. Viene creato un sistema informativo, pubblico ma al quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attivit&agrave; in materia di salute e sicurezza sul lavoro </li>
    <li><strong>finanziamento delle azioni promozionali</strong> private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese. È previsto l’inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro </li>
    <li><strong>eliminazione o semplificazione degli obblighi formali</strong>, se non rilevanti per le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro </li>
    <li>istituzione del <strong>libretto sanitario e di rischio personale per ogni lavoratore</strong> </li>
    <li><strong>revisione del sistema delle sanzioni</strong>: in base ai criteri indicati dalla legge delega 123/2007 &egrave; stata prevista la <strong>pena dell’arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi</strong> cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attivit&agrave; ad elevata pericolosit&agrave;:
    <ul dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
        <ul>
            <li>in casi meno gravi di inadempienza &egrave; previsto che al datore di lavoro si applichi la <strong>sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda o della sola ammenda</strong>, con una graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni </li>
            <li>al datore di lavoro che si metta in regola non &egrave; applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria
            <ul>
                <ul type="circle">
                    <li>Il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all’obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 euro a un massimo di 24.000. <strong>Tale possibilit&agrave; &egrave; esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore</strong>. </li>
                </ul>
            </ul>
            </li>
            <li><strong>restano inalterate le norme del codice penale</strong> per l’omicidio e le lesioni colpose gravi o gravissime causate dal mancato rispetto delle norme </li>
            <li>in caso di colpa dell'azienda in <strong>un infortunio con lesioni gravi o gravissime o omicidio colposo, vengono applicati all’azienda sanzioni amministrative da un minimo di 258.000 fino a 1.549.000 euro e la sospensione dell'attivit&agrave;</strong>. Scattano inoltre l'interdizione alla collaborazione con le P.A. e alle partecipazioni ai pubblici appalti e gare d'asta(art. 25 septies D.Lgs. 231/01), nonch&eacute; le relative imputazioni penali. </li>
            <li>rimangono in vigore le norme gi&agrave; previste sulla <strong>sospensione dell'attivit&agrave; imprenditoriale in caso di violazioni gravi o quando risultino in nero oltre il 20% dei lavoratori (vedi anche Decreto Ministeriale 24/10/2007 del Ministero del Lavoro)</strong>. La sospensione termina con la regolarizzazione dei lavoratori in nero e l'eliminazione delle situazioni di rischio. E il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione &egrave; punito con l'arresto fino ad un anno </li>
        </ul>
    </ul>
    </li>
</ul>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=27]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=27</guid>
	<dc:date>2008-03-07T16:20:29+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°9/08: I Modelli Organizzativi funzionano?]]></title>
	<description><![CDATA[<p><strong>CONSIDERAZIONI SULLA EFFICACIA DEI MODELLI ORGANIZZATIVI</strong></p>
<p>Il Sole 24 Ore del 3 marzo 2008 riporta un interessante articolo del Dott. Paolo Ielo (Gip presso il Tribunale di Milano) che conferma le impostazioni di fondo che abbiamo gi&agrave; indicato in altre comunicazioni riguardo all'efficacia dei Modelli Organizzativi e alla necessit&agrave; che tali Modelli non diventino degli inutili orpelli con l’unica conseguenza di appesantire l’attivit&agrave; aziendale.</p>
<p>Va notato che l’espansione continua e non ancora terminata dei reati presupposti indicati nel decreto rende la definizione da parte della norma dei contenuti dei modelli organizzativi per certi versi carente e per altri eccessiva.</p>
<p>L’esempio riportato &egrave; quello dell’art. 6 del decreto sulla necessit&agrave; di previsione di controlli sulle modalit&agrave; di gestione delle risorse finanziarie, attivit&agrave; indispensabile per chi ha rapporti con la Pubblica Amministrazione o in presenza di rilevanti e complesse attivit&agrave; finanziarie, ma inutile per quanto riguarda la sicurezza dei luoghi di lavoro.</p>
<p></p>
<p>Resta quindi sempre complessa la corretta individuazione:</p>
<ul>
    <li>delle modalit&agrave; di costruzione del Modello Organizzativo ( che non deve essere generico, ma specifico per l’ente), tenendo conto della sua applicabilit&agrave; anche a realt&agrave; di piccole dimensioni </li>
    <li>dei criteri di valutazione dell’efficacia di tali modelli </li>
    <li>dei componenti dell’Organismo di Vigilanza. </li>
</ul>
<p>È opportuno precisare che <strong>i Modelli Organizzativi finalizzati alla prevenzione di reati non sono altro che sistemi di Risk Management focalizzati su precise aree di rischio.</strong></p>
<p>E infatti l’articolo, pur nel linguaggio complesso della magistratura, ribadisce che nella costruzione del sistema di prevenzione dei reati (compliance program) le componenti del Modello dovranno essere costruite, identificate e valutate in funzione delle finalit&agrave; che persegue: <strong>quindi il modello avr&agrave; un contenuto minimo di controllo su tutte le aree aziendali e previsioni specifiche pi&ugrave; ampie nelle aree valutate a maggior rischio.</strong></p>
<p>Ne consegue che: </p>
<ul>
    <li>risk assessment e management </li>
    <li>definizione delle modalit&agrave; di formazione e attuazione delle decisioni </li>
    <li>obblighi informativi verso l’OdV </li>
    <li>sistema disciplinare </li>
    <li>formazione/informazione con verifica dell’efficacia </li>
</ul>
<p>fanno parte del contenuto minimo di ogni Modello Organizzativo, ma che <strong>potranno/dovranno essere declinati in maniera diversa/adeguata alle singole aree di rischio </strong>cos&igrave; da poter essere realmente efficaci o quantomeno riuscire a dimostrare che l’ente ha fatto tutto il possibile affinch&eacute; l’evento negativo non si verificasse.</p>
<p><strong>L’efficacia del Modello sar&agrave; tanto pi&ugrave; elevata tanto pi&ugrave; questo sar&agrave; snello e quindi realmente attuato/attuabile.</strong></p>
<p>Si deve tener conto che <strong>un sistema di Risk Management deve essere compatibile anche a livello di costi</strong> e quindi invece di introdurre nuove procedure sar&agrave; opportuno concentrarsi sulle procedure gi&agrave; esistenti, valutare il loro contributo all’efficacia nella gestione del rischio e integrare la stessa gestione del rischio nelle attivit&agrave; operative di base.</p>
<p><strong>L’articolo termina con una nota interessante (e se si vuole rassicurante) sui criteri di valutazione in sede di giudizio, che, nel pesare l’adeguatezza del modello, dovranno attenersi a valutazioni premianti che riconoscano l’assenza di responsabilit&agrave; dell’ente, anche in presenza di reato, quando esitano le condizioni di concreta efficacia del Modello.</strong></p>
<p><strong>DIMISSIONI VOLONTARIE: CHIARIMENTI MINISTERIALI SULLE NUOVE MODALITÀ, OBBLIGATORIE DAL 5 MARZO 2008</strong></p>
<p>Solo ieri &egrave; stata diffusa la circolare ministeriale, contenente i chiarimenti sulle nuove modalit&agrave; di presentazione delle dimissioni volontarie, obbligatorie da oggi 5 marzo 2008.</p>
<p>In allegato inviamo la circolare e ribadiamo gli aspetti di maggior rilievo che emergono da una prima lettura del testo. </p>
<p>In primo luogo il Ministero ha chiarito che le nuove modalit&agrave; non si applicano nel caso di</p>
<ul>
    <li>dimissioni nel periodo di prova </li>
    <li>dimissioni per giusta causa (causate dal datore di lavoro) </li>
    <li>risoluzione consensuale (in cui la volont&agrave; di recedere dal rapporto &egrave; reciproca) </li>
    <li>abbandono del posto di lavoro da parte del lavoratore e sua non rintracciabilit&agrave; (pare opportuno predisporre una qualche forma di prova dell'effettiva indisponibilit&agrave; dei lavoratori) </li>
</ul>
<p>Come gi&agrave; detto l’obbligo di presentare le dimissioni secondo le nuove modalit&agrave; riguarda: lavoratori subordinati, associati in partecipazione, soci di cooperative, collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto e mini-cocopro; restano invece escluse le collaborazioni occasionali nelle quali non si ravvisa un coordinamento tra lavoratore e committente.</p>
<p>Il lavoratore potr&agrave; accedere al sistema on-line per compilare ed inviare il modulo tramite i seguenti soggetti “abilitati”: Centri per l’Impiego, Direzioni Provinciali del Lavoro e, quando sar&agrave; firmata la convenzione, patronati e sindacati.</p>
<p>Nel caso in cui intenda precompilare il modulo autonomamente dovr&agrave; comunque recarsi presso uno dei soggetti “abilitati” per la validazione di quanto contenuto nel modulo stesso (in altri termini il soggetto “abilitato” deve sempre asseverare la reale volont&agrave; di dimissioni del lavoratore: tale procedura lascia perplessi in quanto non era indicata nella L.188/07, cos&igrave; come non era previsto l’esclusivo utilizzo di internet, ma anche di sistemi cartacei)</p>
<p>Al termine della compilazione, il modulo verr&agrave; protocollato e gli verr&agrave; attribuito un codice unico e quindi una ricevuta contenente tutti i dati inseriti nel modulo unitamente ai dati di invio che permettono la non contraffabilit&agrave; e la decorrenza dei 15 giorni di validit&agrave; delle dimissioni. Questa ricevuta dovr&agrave; essere stampata e consegnata dal lavoratore al datore di lavoro.</p>
<p>La novit&agrave; non riguarda le dimissioni gi&agrave; presentate (entro il 04/03/2008) da lavoratori che si trovino nel periodo di preavviso, in quanto la nuova disciplina decorre da oggi 5 marzo.</p>
<p>Pertanto, le dimissioni gi&agrave; presentate con le precedenti modalit&agrave; sono da ritenersi valide a tutti gli effetti, anche se la cessazione del rapporto avr&agrave; luogo dopo il 5 marzo 2008.</p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=26]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=26</guid>
	<dc:date>2008-03-06T09:36:21+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°8/08: La corruzione privata entra tra i reati presupposto del D.Lgs. 231]]></title>
	<description><![CDATA[<p><strong>CORRUZIONE PRIVATA</strong></p>
<p>Marted&igrave; 19/02 la Camera ha definitivamente approvato la Comunitaria 2007 al cui interno vi &egrave; la delega al governo ad approvare entro un anno un D.Lgs. che dia attuazione alla direttiva comunitaria (2003/568/GAI) sulla lotta alla corruzione nel settore privato, introducendo il nuovo reato nel Codice Penale.</p>
<p>L’esempio tipico della corruzione tra privati &egrave; quello del responsabile acquisti che richiede tangenti e dell’impresa che ne offre per assicurarsi commesse ed ordini.</p>
<p>L’obiettivo, nel quadro della cooperazione penale internazionale, &egrave; quello di garantire la trasparenza dell’esercizio dell'attivit&agrave; economica, colpendo le funzioni coinvolte con la reclusione da uno a cinque anni.</p>
<p>Per rendere pi&ugrave; efficace l’impianto sanzionatorio il decreto dovr&agrave; contenere anche una forma di responsabilit&agrave; a carico della societ&agrave; che ha tratto vantaggio dall’illecito e tale responsabilit&agrave; dovr&agrave; essere ribadita con sanzioni di tipo economico e di tipo interdittivo allargando cos&igrave; il numero dei reati presupposto del D.Lgs. 231/01, inserendolo tra le fattispecie indicate nella sezione III del capo I. </p>
<p></p>
<p>Con il nuovo reato viene colpita la condotta di chi, in ambito lavorativo, intenzionalmente:</p>
<ol>
    <li>sollecita o riceve, per se o per terzi </li>
    <li>oppure d&agrave;, offre o promette </li>
    <li>direttamente o tramite un intermediario </li>
    <li>un indebito vantaggio di qualsiasi natura </li>
    <li>oppure accetta la promessa di tale vantaggio </li>
    <li>nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive </li>
    <li>per conto di un'entit&agrave; del settore privato </li>
    <li>al fine di compiere o omettere un atto </li>
    <li>in violazione di un dovere </li>
    <li>purch&eacute; tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all’acquisizione di beni e servizi. <br /></li>
</ol>
<p>Nello stesso decreto dovr&agrave; essere disciplinato il provvedimento di confisca emesso in uno Stato dell’Unione da eseguire in un altro Stato.</p>
<p> Inoltre il Senato in settimana dovrebbe approvare:</p>
<ul>
    <li>la disciplina di recepimento della Convenzione di Merida del 2003 che introduce la responsabilit&agrave; della societ&agrave; per aver indotto un testimone alla falsa testimonianza </li>
    <li>il recepimento della Convenzione di Budapest del 2001 introducente la responsabilit&agrave; della societ&agrave; nel danneggiamento di sistemi informatici e nel trattamento illecito di dati. </li>
</ul>
<p><strong>SOSPENSIONE DELLA ATTIVITÀ</strong></p>
<p>La sospensione dell'attivit&agrave; prevista dall’art. 5 della L. 123/07 &egrave; stata applicata in tre mesi in 1.160 casi:</p>
<p>1.158 per uso di lavoro nero (in misura pari o superiore al 20% della forza lavoro), 1 per reiterate violazioni su tempi di lavoro e riposi, 1 per reiterate violazioni alle norme in materia di tutela della sicurezza e della salute.</p>
<p>Sostanzialmente la norma, pur essendo rivolta a tutte le attivit&agrave; imprenditoriali, ha colpito prevalentemente imprese di costruzioni di piccole dimensioni, sottoposte alla maggior parte dei controlli degli ispettori delle Direzioni Provinciali del Lavoro.</p>
<p>Comunque dato che <u>le violazioni</u> in materia di tutela della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro che al momento possono comportare la sospensione dell'attivit&agrave; e anche l’interdizione a trattare con la pubblica amministrazione ed alla partecipazione a gare pubbliche per un periodo di tempo che pu&ograve; arrivare a due anni. <u><a href="http://www.stratos.it/peopleManagement/blog/public/durc.pdf">sono quelle indicate nell’allegato al DM 24/10/2007</a></u> (che comprendono anche la sospensione del rilascio del DURC), <u><a href="http://www.stratos.it/peopleManagement/blog/public/ostativiDURC.xls">allego tale documento alla presente con un piccolo glossario di parziale decodifica degli articoli indicati</a></u>.<br /></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=25]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=25</guid>
	<dc:date>2008-02-28T11:31:56+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°7/08: Pubblicato in GU il decreto del Mistro del Lavoro]]></title>
	<description><![CDATA[<p><strong>DIMISSIONI VOLONTARIE</strong></p>
<p>Sulla Gazzetta Ufficiale 42 del 19/02 &egrave; stato pubblicato il decreto 21/01/08 del Ministro del Lavoro per l’adozione del modulo ministeriale per le dimissioni volontarie dei lavoratori.</p>
<p>Rispetto a quanto comunicatovi con la news letter n° 6 vi sono alcune modifiche riguardanti i contenuti e la forma del modulo che risulta semplificato rispetto a quanto anticipato (vedi Il Sole 24 Ore del 20/02 pag. 33).</p>
<p>Viene invece confermato che:</p>
<ul>
    <li>l’obbligo della nuova procedura decorre dal 5 marzo </li>
    <li>sono tenuti all’adempimento i lavoratori con contratto di lavoro:
    <ul type="square">
        <li>subordinato </li>
        <li>di collaborazione coordinata e continuativa </li>
        <li>a progetto </li>
        <li>di natura occasionale </li>
        <li>di associazione in partecipazione con apporto di lavoro </li>
        <li>soci di cooperative </li>
    </ul>
    </li>
    <li>il modulo pu&ograve; essere compilato solo via internet (<a href="http://www.lavoro.gov.it">www.lavoro.gov.it</a> ) </li>
    <li>il lavoratore non pu&ograve; compilare il modulo in autonomia, ma solo presso sedi abilitate (attualmente Centri per l’impiego, direzioni provinciali del lavoro, uffici comunali e in seguito pare anche presso patronati e sindacati) </li>
    <li>il modulo va prima inviato al ministero, poi stampato e consegnato al datore di lavoro che ha poi 5 giorni per le comunicazioni agli uffici competenti. </li>
</ul>
<p>Deve essere confermato che in questa procedura non rientrano le dimissioni consensuali.</p>
<p></p>
<p>Non &egrave; chiaro cosa fare in caso di abbandono del posto di lavoro da parte del lavoratore: al momento appare conveniente aprire un procedimento disciplinare piuttosto che dichiarare dimissioni di fatto.</p>
<p><strong>TESTO UNICO SULLA SICUREZZA</strong></p>
<p>Entro il 28/02 verr&agrave; presentato in consiglio dei ministri la parte relativa all’articolo primo della delega che comprende anche la parte sanzionatoria, nonostante alcune difformit&agrave; di parere tra le parti sociali e il Governo.</p>
<p>Appare forte la probabilit&agrave; di un nulla di fatto visto che il testo dopo l’approvazione dovr&agrave; passare al vaglio delle commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Stato-Regioni ed i tempi sono molto stretti rispetto alla scadenza elettorale.</p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=24]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=24</guid>
	<dc:date>2008-02-26T14:56:03+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°6/08: Blocco attività azienda, chiarimento Ministeriale e novità sulle dimissioni volontarie]]></title>
	<description><![CDATA[<p><strong>DURC</strong></p>
<p>Una notizia positiva (segnalatami dal Dott. Massimo Bianchi): l’interpretazione della circolare 5/2008 del Ministero del Lavoro sul DM 24/10/2007 relativo al Documento Unico di Regolarit&agrave; Contributiva (Durc) &egrave; che le irregolarit&agrave; in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicate dal DM 24 ottobre 2007 come cause ostative al rilascio del Durc, escludono dai benefici normativi e contributivi ma non bloccano l’attivit&agrave; d’impresa.</p>
<p>La circolare afferma che le imprese di tutti i settori devono presentare il Durc anche per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie «per la realizzazione di investimenti». Inoltre, il Durc rientra tra la documentazione necessaria per l’assegnazione di appalti pubblici in tutti i settori o per l’abilitazione (permesso di costruire o Dia) all'esecuzione di appalti privati nel settore dell’edilizia. </p>
<p>Il Durc &egrave; richiesto anche ai lavoratori autonomi anche se privi di dipendenti, «nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia<span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: Batang; mso-ansi-language: IT; mso-fareast-language: KO; mso-bidi-language: AR-SA">»</span>.</p>
<p></p>
<p>Nel decreto &egrave; stata inserita la regola in base alla quale, in pendenza di contenzioso amministrativo e sino alla decisione dello stesso, la regolarit&agrave; contributiva va sempre dichiarata. </p>
<p>Inoltre ai soli fini della partecipazione a gare di appalto, non osta al rilascio del Durc un'omissione contributiva «non grave».</p>
<p>La gravit&agrave; del debito &egrave; poi individuata secondo due parametri: <br />- uno scostamento «inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione»; <br />- o, comunque, «uno scostamento inferiore ad Euro 100,00», fermo restando un obbligo di pagamento di tali importi entro 30 giorni dal rilascio del Durc.</p>
<p>Quindi anche in presenza di uno scostamento superiore al 5%, il Durc &egrave; comunque rilasciato qualora il debito contributivo sia inferiore ad Euro 100,00.</p>
<p>Il DM intende inoltre penalizzare le imprese che, pur in regola con gli obblighi contributivi, non rispettano altri parametri di regolarit&agrave; sul piano della legislazione sociale indicando alcune condizioni ostative al rilascio del DURC. </p>
<p>Per quanto riguarda l’efficacia della sanzione accessoria costituita dal non rilascio del Durc, &egrave; indispensabile verificare se essa opera con riferimento agli appalti, alle sovvenzioni comunitarie ed ai benefici normativi e contributivi, o sia limitata solo a queste ultime agevolazioni.</p>
<p>Poich&eacute; il comma 1176 della Finanziaria 2007 fa esplicito riferimento al Durc finalizzato alla fruizione dei benefici normativi e contributivi – si legge nella circolare – l’ambito di efficacia delle cause ostative connesse alla violazione della disciplina in materia di tutela delle condizioni di lavoro non pu&ograve; essere esteso al Durc rilasciato in occasione di appalti pubblici e privati ma sia da riferirsi al Durc richiesto ai soli fini della fruizione dei predetti benefici normativi e contributivi.</p>
<p><strong>DIMISSIONI</strong></p>
<p>Il decreto ministeriale (non ancora approvato) che attua la legge 188/08 prevede che le dimissioni volontarie del lavoratore potranno essere rassegnate solo compilando apposito modulo su internet, anche se la legge prevedeva che appositi moduli cartacei (non falsificabili) fossero disponibili presso le direzioni provinciali del Lavoro, gli uffici comunali e i Centri per l’Impiego.</p>
<p>Sono obbligati i lavoratori subordinati, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, di collaborazione occasionale, i soci di cooperative.</p>
<p>Il modulo attualmente previsto &egrave; abbastanza complicato e di non semplice compilazione nelle sue 6 sezioni (vedi Il Sole 24 Ore del 18/02 pag. 37).</p>
<p>La procedura di compilazione e consegna dovrebbe essere la seguente: </p>
<p>Il lavoratore accede al sito <a href="http://www.lavoro.gov.it">www.lavoro.gov.it</a> in un’area specifica per la gestione del modello si registra compila il modello trasmette telematicamente il modello al ministero stampa il modello lo consegna al datore di lavoro il datore di lavoro comunica l’avvenuta cessazione del rapporto entro 5 giorni.<br /></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=23]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=23</guid>
	<dc:date>2008-02-26T14:52:09+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°5/08: Alleggerite alcunesanzioni previste nella bozza del nuovo TU sulla sicurezza]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Pare che il sistema sanzionatorio (peraltro non ancora noto) previsto dal nuovo Testo Unico sulla Sicurezza dei Luoghi di Lavoro verr&agrave; costruito con sanzioni pi&ugrave; leggere di quanto si prevedeva.<br /><br />Questo a causa di una serie di circostanze concomitanti quali la crisi di governo che spinge a chiudere il D.Lgs. in tempi stretti su spinta di tutte le parti sociali e le perplessit&agrave; avanzate da Confindustria su alcuni aspetti del Testo Unico fra cui le sanzioni.<br /><br />Tutti, infatti, concordano sul fatto che pi&ugrave; che sanzioni occorrono prevenzione, diffusione della cultura della sicurezza e regole certe.<br />(la parte seguente &egrave; ispirata e in buona parte tratta dall’articolo apparso a pag. 35 del Sole 24 Ore di venerd&igrave; 08/02 del Prof. Renato Palmieri, docente di Diritto penale-commerciale presso l’Universit&agrave; di Bologna)<br /><br />Il problema delle <strong>regole certe</strong> si presenta in maniera forte in ambito 231 <strong>per quanto riguarda l’efficacia come esimente del modello organizzativo</strong>: infatti, la tendenza di molti giudici &egrave; quella di valutare come inadeguato il modello organizzativo in quanto il reato &egrave; stato commesso.</p>
<p><br /><br />In altri termini alcuni (non pochi) giudici ritengono automaticamente che <strong>poich&egrave; si &egrave; realizzato il reato allora il modello organizzativo creato per impedirlo non era idoneo allo scopo</strong>, seguendo uno schema di giudizio “a posteriori” assolutamente non corretto.<br /><br />Dato che l’esistenza del modello organizzativo in ogni caso ribalta l’onere della prova, in quanto deve essere il giudice che dimostra la sua inefficacia, tale tesi &egrave; palesemente di comodo perch&egrave; evita al giudice la fatica di valutare obiettivamente l’efficacia del modello: gli apparati giudiziari normalmente a fronte di novit&agrave; si rifugiano in giudizi a posteriori e solo dopo che si &egrave; sviluppata un'ampia esperienza giudiziaria e tecnologica arrivano a stabilire parametri empirici attraverso cui valutare a priori la validit&agrave; degli strumenti adottati e quindi a ritenere adeguati comportamenti anche se non coronati da successo.<br /><br />Del resto la legge stessa dice che <strong>deve essere ritenuto valido il modello che pu&ograve; essere eluso solo in frode all’azienda stessa</strong>.<br /><br />Quindi <strong>la congruit&agrave;</strong> del modello e dei comportamenti dovrebbe <strong>essere valutata in base alla ragionevole alta probabilit&agrave; che la prevenzione abbia successo</strong>: sembra semplice, ma non lo &egrave; in quanto <strong>non &egrave; facile stabilire i parametri di probabilit&agrave; in base ai quali valutare a priori la congruit&agrave; di un certo comportamento rispetto a un dato evento</strong>.<br /><br />Per venire in soccorso ai giudici appare quindi utile avere un modello organizzativo semplice che si basi su una precisa definizione delle <strong>responsabilit&agrave;</strong> e dei <strong>flussi informativi</strong>, su <strong>procedure semplici e chiare</strong> focalizzate sulle attivit&agrave; a rischio, su <strong>controlli periodici dimostrabili</strong> e sulla <strong>ciclica verifica della conoscenza delle regole da parte degli operatori</strong>.<br /><br />Inoltre appare utile <strong>registrare i near misses o “quasi incidenti”</strong> (incidenti potenziali che non si verificano per mera casualit&agrave;) e sull'esperienza derivante da questi sviluppare attivit&agrave; di controllo e di revisione procedurale attraverso cui sia <strong>dimostrabile che la prevenzione ha una ragionevolmente alta possibilit&agrave; di successo</strong>.</p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=22]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=22</guid>
	<dc:date>2008-02-14T17:14:57+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°4/08: La costituzione come parte civile all'interno di un procedimento 231]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Il Gip Giovanna Verga con ordinanza del 24/01/08 ha ammesso la costituzione come parte civile della parte lesa (in questo caso l’Agenzia delle Entrate) nel rinvio a giudizio nei confronti di una societ&agrave; imputata per fattispecie previste dal D.Lgs. 231/01. </p>
<p>Fino ad ora la possibilit&agrave; di costituirsi parte civile in un procedimento 231 era stata negata da tutti i giudici: le motivazioni che hanno mosso il giudice Verga le potete trovare a pagina 32 del Sole 24 Ore di sabato 26 gennaio 2008. </p>
<p>Aldil&agrave; delle motivazioni la decisione, se verr&agrave; seguita anche da altri magistrati, pu&ograve; portare ad un ampliamento delle possibilit&agrave; risarcitorie delle parti lese (nell’articolo si fa riferimento ai 36.000 risparmiatori coinvolti nel caso Parmalat che hanno fatto la stessa richiesta nel processo contro le banche estere) Rilevante &egrave; anche l’ordinanza della Corte di Cassazione (n° 4018 del 24/01/08 seconda sezione penale) redatta da Piercamillo Davigo. </p>
<p>L’ordinanza fa riferimento al sequestro preventivo ai fini della confisca di 750 milioni di euro effettuato nei confronti di IMPREGILO per le vicende legate allo smaltimento dei rifiuti in Campania.</p>
<p></p>
<p>La difesa di IMPREGILO aveva sostenuto che andava sottoposto a confisca solo l’utile netto dell'attivit&agrave; illecita e quindi ricavi meno costi. Il giudice valuta tale tesi insussistente in quanto in tutte le situazioni il profitto del reato &egrave; identificato con i ricavi del reato senza possibilit&agrave; di dedurre i costi: il profitto del reato del traffico di stupefacenti non pu&ograve; essere ridotto dal costo sostenuto per l’acquisto della droga. </p>
<p>Del resto se fosse confiscato solo l’utile netto non ci sarebbe in realt&agrave; nessuna sanzione per l’azienda (salve le sanzioni pecuniarie e il risarcimento del danno), ma solo un mancato guadagno e questo vanificherebbe la finalit&agrave; deterrente della legge. In questi stessi giorni anche CALCESTRUZZI (del gruppo Italcementi) &egrave; indagata ai sensi della 231 per il reato di truffa ai danni dello stato commesso con finalit&agrave; di agevolare cosa nostra: per questo sono stati sequestrati beni per circa 600 milioni. </p>
<p>Il caso ha anche portato in carcere l’amministratore delegato e altri tre dirigenti dell’azienda per una serie di reati che avrebbero portato alla costituzione di fondi neri da destinare alla mafia attraverso la fornitura di cemento di cattiva qualit&agrave; in numerose commesse pubbliche: la nomina di un comitato di saggi (tra cui Pier Luigi Vigna) effettuata il 23/12/07 da Italcementi per verificare le irregolarit&agrave; della controllata &egrave; stata considerata operazione tardiva e di maquillage.</p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=21]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=21</guid>
	<dc:date>2008-02-08T18:57:27+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°3/08: Test Antidroga per lavoratori addetti a mansioni rischiose. Sanzioni 231]]></title>
	<description><![CDATA[<p><span style="FONT-WEIGHT: bold">Sanzioni 231 </span><br /><br />Alcuni senatori, tra cui Felice Casson (Ulivo) e Oreste Tofani (AN) presidente della Commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro, hanno presentato il 21/12/07 un disegno di legge correttivo del D.Lgs. 123/07 per qualificare come “delitti” e non come “contravvenzioni” le violazioni pi&ugrave; gravi alla normativa antinfortunistica, legate anche al D.Lgs. 231/01.<br /><br />Il regime sanzionatorio (ammenda ed arresto), derivante dalle contravvenzioni (aggiuntivo a quello previsto dal D.Lgs. 231 nei confronti della societ&agrave;), &egrave; stato ritenuto eccessivamente blando, sia per la brevit&agrave; della prescrizione (4 anni) sia per il fatto che in alcuni casi di violazione accertata da ispettori (anche in assenza di incidente) la sanzione pu&ograve; ridursi ad una pena pecuniaria e all’adempimento della prescrizione indicata dall’ispettore.<br /><br />I tecnici dei ministeri puntano a punire parte delle violazioni pi&ugrave; gravi con la solo pena dell’arresto fino a tre anni, mentre il disegno di legge Casson/Tofani attraverso la trasformazione di alcune violazioni da contravvenzioni a delitti prevede la reclusione da due a sette anni, con allungamento della prescrizione e con possibilit&agrave; di arresto in flagranza e di ricorso ad intercettazioni.<br /><br />Riguardo le sanzioni nei confronti dell'azienda, le valutazioni dei senatori sono state positive proprio per il collegamento con il D.Lgs. 231/01.</p>
<p><br /><br /><br /><span style="FONT-WEIGHT: bold">Test anti-droga per lavoratori adibiti a mansioni rischiose</span><br /><br /><br />E’ stato pubblicato un provvedimento della Conferenza Stato-Regioni, in attuazione del T.U. in materia di tossicodipendenza (DPR 309/90), che impone ai datori di lavoro l’obbligo di sottoporre al test anti-droga i dipendenti, neo-assunti o gi&agrave; in forza, adibiti a mansioni particolarmente rischiose per la sicurezza, quali la guida di mezzi di peso superiore a 3,5 tonnellate e di macchine di movimentazione terra e merci.<br /><br />Questi i punti principali del provvedimento (<a href="http://www.stratos.it/peopleManagement/blog/public/atto_intesa30ottobre07.pdf">vedi allegato</a>):<br /><br /></p>
<ul>
    <li>L’obbligo di accertamento sanitario, effettuato dal medico competente, dovr&agrave; essere effettuato preventivamente all’adibizione al lavoro per quanto riguarda i lavoratori neo-assunti, mentre sar&agrave; periodico (di norma annuale) per i dipendenti gi&agrave; in forza. </li>
    <li>Il medico che ritenga necessari ulteriori accertamenti sul lavoratore visitato, invier&agrave; lo stesso al SERT o presso alle altre strutture competenti per il giudizio definitivo. </li>
    <li>Qualora venisse accertata la tossicodipendenza di propri lavoratori, il datore di lavoro dovr&agrave; rimuovere il dipendente dalla mansione a rischio e adibirlo ad altra mansione. </li>
    <li>Il datore di lavoro che non sospende il lavoratore tossicodipendente dall’esercizio della mansione a rischio &egrave; punito con una sanzione che va da un minimo di 5 mila ad un massimo di 26 mila euro o con l’arresto da 2 a 4 mesi; il lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiuti di sottoporsi all’accertamento sanitario &egrave; punito con una sanzione che va da un minimo di 103 ad un massimo di 309 euro o con l’arresto fino a 15 giorni. </li>
    <li>I costi di tutti gli accertamenti sia preventivi che periodici sono a carico del datore di lavoro. </li>
</ul>
<br />Al momento non sono ancora stati emanati i criteri per gli accertamenti sanitari specifici. Pertanto, in assenza delle nuove indicazioni, i medici competenti dovranno fare riferimento alle procedure previste nel “vecchio” decreto sulla tossicodipendenza (Decreto n.186/90) che, peraltro, come evidenziato da Confindustria, non risulta appropriato rispetto alle nuove esigenze di accertamento (ad esempio, non riguarda la verifica della tossicodipendenza “occasionale”, ma solo di quella “abituale”).<br /><br />Tale difficolt&agrave; applicativa &egrave; gi&agrave; oggetto di numerosi dibattiti e confronti a livello nazionale e locale e l’Unione si &egrave; attivata al fine di rimuovere gli impedimenti per una corretta gestione del nuovo obbligo.<br /><br />Per chi fosse interessato a valutare personalmente, il <a href="http://www.stratos.it/peoplemanagement/blog/public/atto_intesa.pdf">testo integrale </a>dell'atto d'intesa.]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=19]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=19</guid>
	<dc:date>2008-01-25T10:04:35+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°2/08: Anticipazioni sul nuovo TU sulla sicurezza]]></title>
	<description><![CDATA[<div style="MARGIN-LEFT: 40px">Venerd&igrave; 11/01 ha avuto luogo un vertice tra Ministero del Lavoro e Ministero della Salute da un lato e le imprese (CGIL, CISL, UIL, Confindustria, Confcommercio, Confartigianto, ABI) e le Regioni dall’altro, per la messa a punto del Titolo I del nuovo Testo Unico sulla Sicurezza. <br /></div>
<br />
<div style="MARGIN-LEFT: 40px">Entro una decina di giorni, al prossimo incontro tra le parti, dovrebbe essere pronto il testo definitivo comprensivo di apparato sanzionatorio, anticipando la scadenza della delega che &egrave; a maggio 2008.<br /></div>
<br />
<div style="MARGIN-LEFT: 40px">Al momento risulta confermata sostanzialmente la bozza pubblicata (<a href="http://www.puntosicuro.it/_modules/download/download/071210_Testo_Unico_sicurezza_lavoro.pdf ">scarica documento</a> ) e quindi:<br /></div>
<br />
<ul>
    <ul>
        <li>individuazione sistemi di certificazione della sicurezza (art. 26); </li>
    </ul>
    <ul>
        <li>obbligo di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori con contratto a termine, di somministrazione lavoro, di lavoro intermittente per i datori di lavoro che non redigono il documento per la valutazione dei rischi aziendali (art. 29); </li>
    </ul>
    <ul>
        <li>applicazione della responsabilit&agrave; amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/01) e delle relative esimenti per reati derivanti da violazione di norme antinfortunistiche (obbligo di redazione di modelli organizzativi per alcune tipologie di azienda) come gi&agrave; indicato nella L. 123/07 (art. 30); </li>
    </ul>
    <ul>
        <li>riconoscimento dei sistemi OHSAS 18000 o SGSL UNI-INAIL come un valido strumento per la dimostrazione della effettiva attuazione dei requisiti previsti da D.Lgs. 231/01 per il conseguimento dell’esimente (art. 30).<br /></li>
    </ul>
</ul>
<br /><br />
<div style="MARGIN-LEFT: 40px">A fronte di un sostanziale irrigidimento dei criteri di valutazione dei rischi aziendali, previsto dal nuovo Testo Unico, dovrebbe essere riconosciuta la facolt&agrave; d'interpello nei confronti della PA e dato un periodo di 2 anni di adeguamento per le imprese sotto i 10 dipendenti. <br /></div>
<br />
<div style="MARGIN-LEFT: 40px">Al momento in cui sar&agrave; meglio definito anche questo ambito legato al D.Lgs. 626/94 poster&ograve; un “riassunto” delle aree di applicazione del D.Lgs. 231/01 con le implicazioni conseguenti e le possibili soluzioni.<br /></div>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=18]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=18</guid>
	<dc:date>2008-01-15T16:08:22+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°1/08: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altro da attività illecite]]></title>
	<description><![CDATA[<div style="MARGIN-LEFT: 40px">Come anticipato &egrave; entrato in vigore l’art. 25 – octies del D.Lgs. 231/01 che estende le sanzioni del decreto anche ai reati di Ricettazione (art. 648), Riciclaggio (art. 648 bis) ed Impiego di denaro, beni o utilit&agrave; di provenienza illecita (art. 648 ter).<br /></div>
<br />
<div style="MARGIN-LEFT: 40px">I reati di riciclaggio e d'impiego di denaro, beni o utilit&agrave; di provenienza illecita erano gi&agrave; rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01, ma esclusivamente se transnazionali (ex art. 10 L. 146/06). A seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati – unitamente alla ricettazione – divengono rilevanti anche su base nazionale.<br /></div>
<br />
<div style="MARGIN-LEFT: 40px">Tale articolo &egrave; stato introdotto dal D.Lgs. 231/07 (non &egrave; uno scherzo: hanno lo stesso numero e cambia l’anno, tanto per semplificare le cose) di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivit&agrave; criminose e di finanziamento del terrorismo.<br /></div>
<br />
<div style="MARGIN-LEFT: 40px"> </div>
<div style="MARGIN-LEFT: 40px">art. 25 - octies<br /></div>
<div style="MARGIN-LEFT: 40px">Titolo:<br /></div>
<div style="MARGIN-LEFT: 40px">Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o<br />utilita' di provenienza illecita.<br /></div>
<br />
<div style="MARGIN-LEFT: 40px">Testo: in vigore dal 29/12/2007 <br />inserito da: DLG del 21/11/2007 n. 231 art. 63 <br /></div>
<br />
<div style="MARGIN-LEFT: 80px"><span style="FONT-STYLE: italic">1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del</span><br style="FONT-STYLE: italic" /><span style="FONT-STYLE: italic">codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800</span><br style="FONT-STYLE: italic" /><span style="FONT-STYLE: italic">quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da</span><br style="FONT-STYLE: italic" /><span style="FONT-STYLE: italic">delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel</span><br style="FONT-STYLE: italic" /><span style="FONT-STYLE: italic">massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. </span><br style="FONT-STYLE: italic" /><span style="FONT-STYLE: italic">2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano</span><br style="FONT-STYLE: italic" /><span style="FONT-STYLE: italic">all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una</span><br style="FONT-STYLE: italic" /><span style="FONT-STYLE: italic">durata non superiore a due anni. </span><br style="FONT-STYLE: italic" /><span style="FONT-STYLE: italic">3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della</span><br style="FONT-STYLE: italic" /><span style="FONT-STYLE: italic">giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui</span><br style="FONT-STYLE: italic" /><span style="FONT-STYLE: italic">all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. </span><br /></div>
<br /><br />
<div style="MARGIN-LEFT: 40px">Per specifiche tipologie di societ&agrave; - intermediari finanziari o altri soggetti comunque esercenti attivit&agrave; finanziaria artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del Decreto), il Decreto Legislativo prevede una modifica del ruolo dell’Organismo di Vigilanza, cui competono specifici obblighi di comunicazione nei confronti delle Autorit&agrave; di Vigilanza, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’UIF (D.Lgs. 231/07, art. 52). <br /><br />All’Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001 (insieme ad altri organi di controllo, ad es. il Collegio Sindacale) sono attribuiti precisi obblighi, previsti dall’art. 52 del Decreto, essendo tenuto a comunicare:<br /></div>
<br />
<ol style="MARGIN-LEFT: 40px">
    <li>alle autorit&agrave; di vigilanza (Consob, Banca d’Italia), tutte le violazioni delle disposizioni da queste emanate, relative agli obblighi di adeguata verifica del cliente, all’organizzazione, registrazione, alle procedure e controlli interni istituiti per prevenire il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (art. 7 comma 2 del Decreto); </li>
    <li>al titolare dell’attivit&agrave; o al legale rappresentante, le violazioni delle prescrizioni in tema di “Segnalazione di operazioni sospette” (art. 41 del Decreto); </li>
    <li>al Ministero dell’Economia e delle Finanze, le infrazioni alle disposizioni concernenti le “Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore” (art. 49 del Decreto) e il “Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia” (art. 50 del Decreto) di cui abbiano notizia; </li>
    <li>alla UIF (Unit&agrave; di Informazione Finanziaria), le violazioni degli “Obblighi di registrazione” (art. 36 del Decreto) e conservazione dei documenti e delle informazioni precedentemente acquisite dall’ente per assolvere gli “obblighi di adeguata verifica della clientela”. </li>
</ol>
<br />
<div style="MARGIN-LEFT: 40px">Per la prima volta, quindi, a carico dell’Organismo di Vigilanza, sono stati previsti degli obblighi di segnalazione verso l’esterno dell’ente (in particolare, ad autorit&agrave; di vigilanza) prevedendo, di fatto, una sorta di obbligo di denuncia sconosciuto nella normativa sin qui vigente.<br /><br />Ai nuovi compiti dell’Organismo di Vigilanza corrispondono nuove e pi&ugrave; gravi responsabilit&agrave;, dato che l’omissione degli obblighi di comunicazione, sopra elencati, comporta una responsabilit&agrave; penale per i componenti dell’Organismo stesso.</div>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=17]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=17</guid>
	<dc:date>2008-01-15T16:00:55+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°10/07: E' stata pubblicata la bozza del nuovo TU sulla sicurezza]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Gli articoli 26 ed 30 del nuovo Testo unico sulla sicurezza, che dovrebbe essere approvato nel suo complesso entro maggio 2008, contengono delle indicazioni che possono avere al breve forti ripercussioni sull'organizzazione dell'azienda.</p>
<p>L’art. 30, come gi&agrave; indicato nella L. 123/07, conferma la necessit&agrave; del modello organizzativo 231 come strumento di esenzione e lo rende obbligatorio per alcune categorie di aziende, tra cui quelle sanitarie, facendo riferimento alle OHSAS 18001 o al SGSL dell’UNI-INAIL come sistemi validi per la dimostrazione della effettiva attuazione dei requisiti previsti dall’articolo stesso per il conseguimento dell’esimente.</p>
<p><a href="http://www.stratos.it/peoplemanagement/blog/public/Testo_Unico_sicurezza_lavoro.pdf" target="_blank">Scarica il documento</a> </p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=7]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=7</guid>
	<dc:date>2007-12-21T11:38:23+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°9/07: Possibile negazione del rilascio del DURC per i reati dall'art.25 septies del D.Lgs.231]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Dal 2008 le imprese potranno vedersi <strong>negato il rilascio del DURC</strong> (Documento Unico di Regolarit&agrave; Contributiva) con conseguente impossibilit&agrave; per l’azienda stessa di partecipare a gare di appalto, opere, servizi e forniture pubbliche e di godere dei benefici normativi e contributivi concessi in materia di lavoro. </p>
<p>Con Decreto Ministeriale del 24/10/2007 (che alleghiamo) il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha stabilito che dal 30 dicembre ’07 i datori di lavoro potranno vedersi negare il rilascio del DURC per gli stessi reati colposi derivanti da violazione della <u>normativa sulla sicurezza dei luoghi</u> <u>di lavoro</u> previsti dall’art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 introdotto dalla L. 123/07 (lesioni colpose gravi o gravissime ed omicidio colposo).  </p>
<p>Il decreto prevede nell’allegato A anche altre cause ostative del rilascio del DURC (per periodi da 3 a 24 mesi): inviamo anche file di parziale decodifica di tale allegato altrimenti poco comprensibile. </p>
<p>Il decreto non limita tale disciplina alle imprese a maggior rischio (edili, industria pesanti, chimica, ecc), <strong>ma la applica a tutte le attivit&agrave;</strong>. </p>
<p>Restando nell’ambito pi&ugrave; specifico relativo ai reati previsti dal D.Lgs. 231/01 (articoli 589 e 590 del codice penale) tale sospensione va da un minimo di 18 mesi ad un massimo di 24 mesi. </p>
<p></p>
<p>Per fare un esempio “terrorista” (!!!) un qualunque incidente colposo che comporti una prognosi superiore a 40 giorni con conseguente condanna per lesioni gravi pu&ograve; portare, con l’attuale normativa:</p>
<ul>
    <li>al mancato rilascio del DURC per 18 mesi, con le conseguenze sopra indicate, </li>
    <li>alla sanzione pecuniaria (&euro; 258.000min. - &euro; 1.549.000 max) ) </li>
    <li>alle sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 </li>
</ul>
<ol dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
    <ol>
        <li>l'interdizione dall'esercizio dell'attivit&agrave;; </li>
        <li>la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; </li>
        <li>il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; </li>
        <li>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gi&agrave; concessi; </li>
        <li>il divieto di pubblicizzare beni o servizi). </li>
    </ol>
</ol>
<p>                      ... oltre alle sanzioni specifiche previste dal codice penale.</p>
<p> Tale impianto pare, a parere di chi scrive, francamente eccessivo anche perch&egrave; mentre la parte 231 &egrave; in ogni caso demandata alla discrezionalit&agrave; (anche se parziale ed a volte pericolosa)  di un giudice,<strong> la parte relativa al DURC non prevede ambiti di discrezionalit&agrave;</strong>, ma solo la sua puntuale ed automatica applicazione da parte degli enti amministrativi preposti alla emanazione del DURC stesso.</p>
<p>Quindi a fronte di una condanna per lesioni colpose gravi (anche con conseguenze irrilevanti) il pubblico dipendente dell’INAIL non pu&ograve; far altro che <u>negare il rilascio del DURC</u> con il rischio di far chiudere o danneggiare gravemente l’azienda e colpendo il lavoratore stesso ed i suoi colleghi .</p>
<p>Ad appesantire ulteriormente il quadro, come se non bastasse, nel vertice di luned&igrave; 17 dicembre tra Ministero del Lavoro, Regioni e parti sociali &egrave; stata discussa una bozza di decreto legislativo, predisposta dal ministero stesso, che prevede che solo imprese dotate di <strong>standard di sicurezza certificati</strong> potranno partecipare a gare di appalto o ricevere incentivi pubblici. </p>
<p>Al momento non &egrave; dato sapere quali siano gli standard di sicurezza richiesti (che saranno definiti dalla Commissione consultiva del Ministero del Lavoro) e a quale “certificazione” si intenda riferirsi: certamente si tratta anche in questo caso di una stretta rispetto all’attuale livello di rigore della 626. </p>
<p>Quanto detto vale a meno che l’azienda o l’ente, oltre che applicare puntualmente la legge, non sia in grado di dimostrare la propria mancanza di responsabilit&agrave; diretta o indiretta in quanto &egrave; avvenuto attraverso adeguati strumenti di gestione del rischio.</p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=8]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=8</guid>
	<dc:date>2007-12-19T12:08:30+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°8/07: Nuovi reati inseriti tra le fattispecie previste dal D.Lgs. 231/01]]></title>
	<description><![CDATA[<p>La Commissione Greco, che sta elaborando le modifiche da apportare al D.Lgs. 231/01, ha proposto, come gi&agrave; accennato in una precedente comunicazione,  l’introduzione nel D.Lgs. 231/01:</p>
<ul>
    <li>dei reati colposi </li>
    <li>dei reati fiscali pi&ugrave; gravi (dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti, ecc.) </li>
    <li>dei reati derivanti da infrazione alla normativa antiriciclaggio (riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilit&agrave; di provenienza illecita) cos&igrave; come previsti dal codice penale, che prima erano perseguibili ai sensi della 231 solo se rientranti nella tipologia dei reati transnazionali  come previsti dalla L. 146/06. </li>
</ul>
<p>Cos&igrave; dopo l’introduzione, tramite la L. 123/07, dell’art. 25 septies che collega le sanzioni 231 ad alcuni reati derivanti da omessa applicazione del D.Lgs. 626/94, si allarga notevolmente la quantit&agrave; delle fattispecie previste dal decreto. </p>
<p>In particolare preoccupante &egrave; l’introduzione di fattispecie colpose dove l’interesse o il vantaggio per l’ente non sono cos&igrave; diretti come nelle fattispecie  dolose.</p>
<p></p>
<p>Questa modifica se, come sembra sicuro, sar&agrave; approvata dal governo, comporter&agrave; (analogamente a quanto previsto per i reati dolosi)l’esclusione della responsabilit&agrave; dell’ente:</p>
<ul>
    <li>se avr&agrave; adottato un adeguato modello organizzativo che contempli  modalit&agrave; atte a prevenire il compimento di tali reati </li>
    <li>se il modello organizzativo &egrave; sottoposto a periodiche revisioni e verifiche dall’organismo di vigilanza a ci&ograve; incaricato </li>
    <li>se non vi &egrave; stata omessa vigilanza da parte dell’organismo di controllo </li>
    <li>se le condotte che hanno portato al compimento del reato colposo sono state realizzate in violazione di precise disposizioni previste nel modello </li>
</ul>
<p> Altra novit&agrave; significativa introdotta a carico dell’organismo di vigilanza &egrave; l’obbligo (con relativa responsabilit&agrave;)di segnalazione alle autorit&agrave; di sorveglianza per violazioni dell’antiriciclaggio. </p>
<p>Sono previste anche delle semplificazioni per le piccole imprese, ma al momento non &egrave; dato di sapere quali siano di preciso tali semplificazioni (anche se possono essere intuibili) n&egrave; quale siano i parametri dimensionali ed i relativi limiti per la definizione di piccola impresa ai fini della 231. </p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=9]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=9</guid>
	<dc:date>2007-12-11T12:15:09+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°7/07: Uso di sostanze stupefacenti sul luogo di lavoro]]></title>
	<description><![CDATA[Vi segnalo che, come riportato su <span style="font-style: italic;">Il Sole 24 Ore</span>, 5 novembre 2007, pag. 33, il cosiddetto “Pacchetto Sicurezza”, disegno di legge in questi giorni in via di discussione in Parlamento, prevede al proprio interno la revoca di tutti i finanziamenti pubblici e delle agevolazioni di vario genere (contributi, mutui a tasso agevolato) e il divieto di accesso ai medesimi nel caso in cui l’azienda incorra nei reati di:<br /><br />
<ol>
    <li>false comunicazioni sociali; </li>
    <li>bancarotta fraudolenta e semplice; </li>
    <li>omicidio colposo o lesione grave o gravissima in conseguenza di violazione di norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; </li>
    <li>evasione fiscale; </li>
    <li>reati contro la PA (corruzione, concussione, ecc.);</li>
    <li>truffa, usura, ricettazione, riciclaggio; </li>
    <li>associazione a delinquere; </li>
    <li>qualunque delitto non colposo che abbia comportato una condanna non inferiore a tre anni. <br /></li>
</ol>
<br />Le fattispecie che possono verificarsi anche senza dolo o che possono essere compiute da dipendenti/collaboratori dell’azienda anche all’insaputa della medesima sono la 1), 3), 4) e 5). <br /><br />In particolare, il punto 3) va a sommarsi a quanto previsto dall’art. 9 della L.123/07 che introduce l’art.25-septies al D.Lgs. 231/01.<br /><br /><a href="http://www.stratos.it/peoplemanagement/blog/public/IntesasuDPR309_1990.pdf" target="_blank">Leggi l'articolo</a>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=11]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=11</guid>
	<dc:date>2007-11-21T12:55:02+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°6/07: Approvato il D.Lgs. Di recepimento della Terza Direttiva Antiriciclaggio]]></title>
	<description><![CDATA[Faccio seguito alla comunicazione del 19/10 relativa al recepimento da parte dello Stato italiano della Terza direttiva comunitaria antiriciclaggio in quanto venerd&igrave; 16/11 il governo ha approvato definitivamente il decreto legge al riguardo. <br /><br />Si allarga l’area dei reati contestati dal decreto 231/01 con l’introduzione di tre nuovi delitti:<br /> <br />
<ol>
    <li>la ricettazione; </li>
    <li>il riciclaggio; </li>
    <li>l’impiego di beni o di denaro di provenienza illecita, </li>
</ol>
<br /> il cui compimento prevede, come indicato nella direttiva, una forma di responsabilit&agrave; a carico delle aziende o enti. <br /><br /><br />Le pene pecuniarie sono:<br /> <br />
<ul>
    <li>sanzione da 200 a 800 quote (ogni quota da 258 a 1.549 euro);</li>
    <li>sanzione da 400 a 1000 quote per reati con pena superiore a 5 anni.</li>
</ul>
<br /><br />Sanzioni interdittive (per non pi&ugrave; di due anni): <br /><br />
<ul>
    <li>sospensione o revoca di autorizzazioni o licenze;</li>
    <li>divieto di contrattare con la PA;</li>
    <li>esclusione da agevolazioni o finanziamenti pubblici;</li>
    <li>divieto di pubblicit&agrave;.<br /></li>
</ul>
<br />Per quanto riguarda l’Organismo di Vigilanza, sono resi pi&ugrave; stringenti i suoi obblighi in quanto &egrave; introdotto per la prima volta  l’obbligo di comunicazione alle autorit&agrave; di vigilanza, al ministero dell’Economia, all’Uif (Unit&agrave; di informazione finanziaria) per una serie specifica di comportamenti illeciti di cui pu&ograve; venire a conoscenza.<br /> <br />Nonostante tale normativa coinvolga prevalentemente gli enti bancari e finanziari in genere, comporta una serie di conseguenze anche per le imprese, come riportato nel testo scaricabile dal post del 19/10.]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=10]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=10</guid>
	<dc:date>2007-11-21T12:45:08+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°5/07: Nuovi reati contenuti nel D.Lgs. 231/01, le direttrici della Commissione Greco]]></title>
	<description><![CDATA[La commissione Greco (presieduta dal PM Francesco Greco e composta dai PM Paolo Ielo e Piercamillo Davigo, oltre che da rappresentanti delle associazioni di categoria come ABI e Confindustria) sar&agrave; sicuramente prorogata fino a fine anno per giungere ad una soluzione condivisa da tutti i componenti su alcuni importanti aspetti:<br /><br />1.  riduzione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive per i reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro:<br />
<ul>
    <li>   sanzioni pecuniarie modulate da 300 a 1000 quote e non pi&ugrave; 1000 quote non riducibili (la quota oscilla discrezionalmente tra 258 e 1.500 euro);</li>
    <li>    sanzioni interdittive limitate ai casi di lesioni gravissime e omicidio colposo;</li>
</ul>
<br />   2.  allargamento della operativit&agrave; del decreto a nuove tipologie di illecito, in particolare:<br />
<ul>
    <li> reati colposi che hanno portato un vantaggio per l’azienda o l’ente e comunque realizzati nel suo interesse;</li>
    <li> reati tributari;</li>
    <li> riciclaggio;</li>
    <li> infedelt&agrave; patrimoniale;</li>
    <li> usura;</li>
    <li> abusivismo bancario;</li>
</ul>
<br />   3.  limitazione della discrezionalit&agrave; del giudice nel valutare l’efficace attuazione del modello organizzativo attraverso l’indicazione di forme organizzative pi&ugrave; snelle e pi&ugrave; aderenti a modelli di risk management.]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=12]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=12</guid>
	<dc:date>2007-11-05T14:25:45+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°4/07: Responsabilità illeciti iniziati prima del decreto e terminati dopo l'emanazione]]></title>
	<description><![CDATA[(sintesi degli articoli apparsi su <span style="font-style: italic;">Il Sole 24 ore</span> del 21 ottobre 2007, pag. 21)<br /><br />Tribunale di Milano, sezione decima penale, sentenza 31/07/07.<br /><br />Il Tribunale, accogliendo la ricostruzione della Procura, ha condannato alle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 una azienda per un illecito (in questo caso una corruzione) iniziato prima dell’entrata in vigore del decreto e terminato dopo la sua emanazione.<br /><br />Non ha valso alla difesa che alla data in cui si sono effettuate le azioni ultime dell’illecito non esistessero linee guida approvate dal Ministero di Grazia e Giustizia per la redazione di modelli organizzativi e che quindi l’azienda non lo avesse adottato.<br /><br />La societ&agrave; non aveva adottato nessuna misura equivalente e cio&egrave; individuare le attivit&agrave; in cui possono essere commessi reati, prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire, individuare modalit&agrave; di gestione idonee ad impedire la commissione dei reati, prevedere comunque l’obbligo di informazione verso un organismo delegato a vigilare:  l’azienda avrebbe dovuto adottare tutte queste cautele per sperare di non essere sanzionata.<br /><br />L’azienda oltre che alle sanzioni pecuniarie &egrave; stata anche sanzionata con il divieto a contrattare per un anno con la pubblica amministrazione in quanto non aveva provveduto n&eacute; alla rimozione delle carenze organizzative, n&eacute; al risarcimento integrale del danno, n&eacute; alla messa a disposizione del profitto conseguito ai fini della confisca.<br /><br />Chiaramente tale sentenza amplia l’ambito di aggressivit&agrave; della norma.]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=13]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=13</guid>
	<dc:date>2007-10-26T14:56:29+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°3/07: "Riciclaggio" Un interessante articolo dell'Avv.Arena]]></title>
	<description><![CDATA[<a href="http://www.stratos.it/peoplemanagement/blog/public/docuantiric.doc">L’articolo</a> dell’Avv. Maurizio Arena comparso in data 08 ottobre sul sito <a href="http://www.filodiritto.com/" target="_blank">FILO DIRITTO</a> che esamina una parte dello schema di disegno di legge del 27/07/07 di recepimeto della III direttiva CEE in materia di antiriciclaggio e che inserisce gli specifici reati nelle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/01. <br /><br />Per quanto questa normativa sia di interesse prevalente per il comparto finanziario (banche, finanziarie, assicurazioni, ecc.) pu&ograve; comunque avere delle implicazioni che coinvolgono altri soggetti (vedi modalit&agrave; di pagamento, limiti a libretti, ecc.).  <br /><br />Da notare il ruolo particolare dato all’Organismo di Vigilanza a cui viene attribuita una vera e propria posizione di garanzia, con sanzioni di tipo penale: aldil&agrave; della rilevanza delle pene, lascia perplessi la nuova veste attribuita all’OdV, che, visto l’allargamento continuo delle fattispecie previste dal D.Lgs. 231 potrebbe trovarsi caricato di responsabilit&agrave; non pi&ugrave; solo interne all’azienda.<br />]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=14]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=14</guid>
	<dc:date>2007-10-19T15:33:47+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°2/07: Il caso Banca Popolare di Lodi: soluzione. Inoltre osservazioni sulla L.123/07]]></title>
	<description><![CDATA[(sintesi degli articoli apparsi su <span style="font-style: italic;">Il Sole 24 Ore</span>, 8 ottobre 2007, pag. 41)  <br /><br />Il caso BPL (attuale Banca Popolare Italiana) &egrave; stato risolto con l’accoglimento da parte del GIP Clementina Forleo della richiesta di patteggiamento in base alle seguenti valutazioni:  effettiva adozione e attuazione di un nuovo modello di organizzazione e gestione atto a scongiurare il compimento di reati. <br />Modello che, come dice la sentenza, &egrave; “finalizzato –con previsti costanti aggiornamenti- a garantire un  assetto ottimale dell’istituto e una continua sorveglianza dello stesso”. <br />Tale modello &egrave; frutto di una precisa mappatura dei rischi, di una precisa definizione di ruoli e competenze, di una attenta valutazione di tutti i reati compresi ad oggi nel D.Lgs. 231, con particolare attenzione  quelli legati alla attivit&agrave; principale dell’istituto.  <br /><br />BPI ha poi provveduto a versare (con vincolo a favore del procedimento) la somma di 94 milioni di euro che &egrave; il valore del profitto derivante dai reati commessi.<br />L’affinamento del modello organizzativo non era stato ritenuto sufficientemente adeguato per Impregilo che &egrave; stata condannata all’interdizione a trattare con la PA in campo ambientale per 1 anno ed alla confisca  di 750 milioni di euro: Impregilo non aveva neanche provveduto al versamento del profitto derivante dall’illecito commesso.  <br />I commenti poi riguardano l’allargamento dell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 ai comportamenti colposi oltre che a quelli volontari o dolosi nel campo della sicurezza dei lavoratori, cos&igrave; come previsto  dall’art. 9 della L. 123/07, fatto che aumenta notevolmente il rischio dei destinatari della normativa, riguardando eventi di frequente e probabile accadimento presso quasi tutti gli enti, societ&agrave; e associazioni, con conseguenze nefaste, non solo di tipo pecuniario, ma anche interdittive e  di esclusione dalla partecipazione a  gare e dal rapporto con la PA,  a meno di non avere sviluppato ed attuato un adeguato modello organizzativo.   <br /><br />La necessit&agrave; di un adeguato modello di prevenzione &egrave; ribadita anche a causa del fatto che le attivit&agrave; poste in essere saranno valutate da un pubblico ministero, dai suoi consulenti e da un giudice e quindi con una cultura ed un approccio alquanto diversi da quelli della gestione di impresa.]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=15]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=15</guid>
	<dc:date>2007-10-15T15:39:36+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News n°1/07: Approvazione della L.123/07D. Implicazioni conseguenti per Dlgs. 626 e D.Lgs. 231/01]]></title>
	<description><![CDATA[<p>(sintesi degli articoli apparsi su <span style="FONT-STYLE: italic">Il Sole 24 Ore,</span> 2 ottobre 2007, pag. 31)<br /><br />Il 25 agosto 2007 &egrave; entrata in vigore la nuova normativa sulla sicurezza che, tra le altre cose, obbliga le societ&agrave;/associazioni ad aggiornare/realizzare i modelli organizzativi previsti per far fronte alla responsabilit&agrave; amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/01 tenendo conto anche delle figure di reato (omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime)  derivanti da una presunta violazione del D.Lgs. 626/94.<br /><br />Ricordiamo che il modello organizzativo nel caso specifico deve essere tale da dimostrare che l’evento negativo si &egrave; verificato in quanto il soggetto coinvolto ne &egrave; restato vittima perch&eacute; lui, o chi doveva predisporre le azioni di tutela, ha eluso o infranto o aggirato volontariamente precise, chiare, visibili e non equivocabili indicazioni comportamentali e procedurali fornite dall’azienda oppure si &egrave; trattato di un caso fortuito aldil&agrave; di qualunque possibilit&agrave; di previsione.<br /><br />Tale modello &egrave; indispensabile per evitare le sanzioni pecuniarie, interdittive  ed i provvedimenti cautelari che la magistratura potrebbe adottare.<br /></p>
<p></p>
<p>Precisiamo che per: <br /><br /></p>
<ul>
    <li>lesioni colpose gravi si intendono le conseguenze di un infortunio sul lavoro con una prognosi complessiva superiore a 40 gg; </li>
    <li>lesioni colpose gravissime si intendono la perdita di un senso, di un arto o il contrarre una malattia insanabile; </li>
    <li>omicidio colposo &egrave; evidente cosa si intenda. </li>
</ul>
<br />Le sanzioni, in assenza di un modello efficace ed attuato, sono:<br /><br />
<ul>
    <li>sanzione pecuniaria, da un minimo di 258.000 euro ad un massimo di 1.500.000 euro (tali importi sono stati ritenuti eccessivi anche dalla commissione Greco che sta rivedendo in sede parlamentare il D.Lgs. 231/01: la soluzione pi&ugrave; probabile, sostenuta sia dai magistrati Francesco Greco, Paolo Ielo, Piercamillo Davigo  che dai rappresentanti di banche ed aziende che costituiscono la commissione, &egrave; nel dimezzamento delle sanzioni che passerebbero da un minimo di 126.500 ad un massimo di 750.000 euro, cifre comunque tutt’altro che irrisorie); </li>
    <li>confisca dell’illecito arricchimento (&egrave; il caso della sanzione da 750 milioni di euro per Impregilo e dei 50 milioni a Milan e Inter), </li>
    <li>pubblicazione della sentenza di condanna; </li>
    <li>interdittive: interdizione dall’esercizio della attivit&agrave;, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla attivit&agrave; che ha portato al compimento dell’illecito, divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, esclusione da finanziamenti, contributi, sussidi e nella revoca di quelli gi&agrave; concessi, divieto di pubblicizzare beni e/o servizi; </li>
    <li>cautelari, nel senso che il magistrato in via cautelare, e quindi prima che si giunga ad un giudizio, pu&ograve; applicare le sanzioni interdittive e di confisca qualora ritenga sussista la possibilit&agrave; che “che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede” (art. 45 comma 1, D.Lgs. 231/01). </li>
</ul>
<br />Deve essere chiaro che nel caso specifico non si tratta di rifare  o riadeguare la 626 (se la normativa &egrave; applicata), cos&igrave; come &egrave; anche per le altre fattispecie previste dal D.Lgs. 231/01: si tratta invece di costituire un modello organizzativo (sostanzialmente di risk management) che:<br /><br />
<ul>
    <li>dimostri l’esistenza delle attivit&agrave;/procedure/dispositivi volti alla sicurezza;<br /></li>
    <li>dia evidenza oggettiva della loro attuazione/utilizzo; </li>
    <li>sia diffuso, conosciuto e la cui conoscenza sia dimostrata e dimostrabile; </li>
    <li>si fondi su un codice etico; </li>
    <li>sia correlato da un sistema disciplinare interno che sanzioni le violazioni; </li>
    <li>svolga attivit&agrave; di monitoraggio sistematico. </li>
</ul>
Vista l’onerosit&agrave; delle sanzioni, appare opportuna una attenta valutazione dei tempi e delle modalit&agrave; di realizzazione del modello organizzativo stesso e pertanto restiamo a vostra  disposizione per ogni dubbio o chiarimento vi necessitasse.]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=16]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=16</guid>
	<dc:date>2007-10-08T15:47:24+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Il Codice Etico]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Il codice di comportamento viene redatto in relazione alle <strong>specifiche caratteristiche dell’ente</strong>, con eventuale riferimento al codice elaborato dalle associazioni rappresentative di categoria</p>
<p>Il codice di comportamento <strong>afferma i principi etici minimi relativi al D.Lgs. 231/01 cui l’ente e i suoi collaboratori devono attenersi, integrati eventualmente con i principi etici propri dell’Ente</strong>:</p>
<ul>
    <li>rispetto di leggi e regolamenti che vigono in tutti i Paesi ove l’ente opera</li>
    <li>legittimit&agrave;, coerenza e congruit&agrave;, registrazione e verificabilit&agrave; di ogni operazione dell’ente</li>
    <li>principi base relativamente ai rapporti con gli interlocutori dell’ente: Pubblica Amministrazione, pubblici dipendenti e, nel caso di enti concessionari di pubblico servizio, interlocutori commerciali privati. (Occorre qui specificare che alcuni comportamenti rientranti nella normale prassi commerciale possono essere ritenuti inaccettabili, quando non addirittura in aperta violazione di legge e/o regolamenti, se tenuti nei confronti di dipendenti della Pubblica Amministrazione o di funzionari che agiscono per conto della Pubblica Amministrazione)</li>
    <li>tutela dell’ente, mediante le opportune azioni, anche di carattere disciplinare</li>
    <li>i principi e criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro</li>
</ul>
<p> </p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=50]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=50</guid>
	<dc:date>2007-08-24T11:34:57+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Forme di tutela per le imprese]]></title>
	<description><![CDATA[<p>La responsabilit&agrave; delle imprese, sostanzialmente assimilabile a quella penale, &egrave; evitabile unicamente se le stesse hanno adottato preventivamente dei Modelli Organizzativi e Gestionali idonei a prevenire la commissione di reati da parte dei propri rappresentanti e/o dipendenti, escludendo per questo la propria responsabilit&agrave; (attivit&agrave; di Risk Assessment e Risk Management).<br />Come detto, l’unica strada che l’impresa pu&ograve; percorrere per evitare la condanna &egrave; dimostrare al Giudice la mancanza di una “colpa organizzativa” (complicit&agrave;), ovvero: che il reato &egrave; stato commesso dal dipendente o dall’amministratore infedeli nonostante la societ&agrave; avesse adottato un’idonea attivit&agrave; preventiva, conformandosi a codici di organizzazione aziendale e controllo del comportamento, finalizzati ad evitare la commissione di reati.<br />L’azienda, in altre parole, ha l’onere di provare che le persone dell’amministratore o del dipendente hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione e di Gestione implementati dall’impresa stessa e non vi &egrave; stato omesso od insufficiente controllo da parte dell’organismo che ha il compito di vigilare sul funzionamento dei modelli .<br />In tal senso, il legislatore ha precisato che le aziende possano redigere modelli di codici di comportamento in base ai quali adottare i Modelli di Organizzazione e di Gestione. <br />Questi ultimi – &egrave; evidente –fornirebbero all’impresa adeguate garanzie sulla valutazione di conformit&agrave; ai requisiti di legge, che verrebbe effettuata dal Giudice Penale per accertare la responsabilit&agrave; dell’azienda.</p>
<p><strong>Sintesi delle caratteristiche dei componenti del Modello di Organizzazione e Gestione</strong></p>
<p><strong>A. Codice Etico: </strong>Il codice di comportamento viene redatto in relazione alle specifiche caratteristiche dell’ente, con eventuale riferimento al codice elaborato dalle associazioni rappresentative di categoria<br />Il codice di comportamento afferma i principi etici minimi relativi al D.Lgs. 231/01 cui l’ente e i suoi collaboratori devono attenersi, integrati eventualmente con i principi etici propri dell’Ente:</p>
<ul>
    <li>rispetto di leggi e regolamenti che vigono in tutti i Paesi ove l’ente opera</li>
    <li>legittimit&agrave;, coerenza e congruit&agrave;, registrazione e verificabilit&agrave; di ogni operazione dell’ente</li>
    <li>principi base relativamente ai rapporti con gli interlocutori dell’ente: Pubblica Amministrazione, pubblici dipendenti e, nel caso di enti concessionari di pubblico servizio, interlocutori commerciali privati. (Occorre qui specificare che alcuni comportamenti rientranti nella normale prassi commerciale possono essere ritenuti inaccettabili, quando non addirittura in aperta violazione di legge e/o regolamenti, se tenuti nei confronti di dipendenti della Pubblica Amministrazione o di funzionari che agiscono per conto della Pubblica Amministrazione)</li>
    <li>tutela dell’ente, mediante le opportune azioni, anche di carattere disciplinare</li>
    <li>i principi e criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro</li>
</ul>
<p><strong>B. Modello Organizzativo: </strong>Il Modello Organizzativo in senso stretto &egrave; un documento, formato sulla realt&agrave; specifica dell’Ente, nel quale si ha:</p>
<ul>
    <li>riaffermazione di principi etici di comportamento (codice etico)</li>
    <li>definizione di ruoli e responsabilit&agrave; di ogni soggetto operante nelle aree a rischio e dotato di poteri decisionali</li>
    <li>definizione delle procedure generali di:</li>
    <ul>
        <li>formazione e attuazione delle decisioni</li>
        <li>gestione delle risorse finanziarie</li>
        <li>informazione degli organi di controllo</li>
    </ul>
</ul>
<p>Allegate alle procedure generali si sviluppano delle procedure specifiche le quali prevedono che:</p>
<ul>
    <li>tutte le azioni e le operazioni critiche dell’ente devono avere una registrazione adeguata alla sua rischiosit&agrave; e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento</li>
    <li>per ogni operazione critica vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa.</li>
    <li>ogni dipendente, consulente, fornitore, cliente dell’ente deve impegnarsi al rispetto di leggi e regolamenti vigenti nei paesi in cui l’ente opera: l’ente non inizier&agrave; o proseguir&agrave; nessun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio</li>
    <li>i collaboratori devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti; se esistono dei dubbi su come procedere l’ente deve informare adeguatamente i collaboratori.</li>
    <li>l’ente dovr&agrave; assicurare un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al codice etico.</li>
    <li>quant’altro necessario in base alla natura specifica dell’Ente per attuare un corretto sistema di risk management riferito ai reati presupposto individuati dalla norma</li>
</ul>
<p><strong>C. Sistema Disciplinare: </strong>Un punto qualificante nella costruzione del modello &egrave; costituito dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico, nonch&eacute; delle procedure previste dal modello. <br />Simili violazioni ledono infatti il rapporto di fiducia instaurato con l’ente e devono di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.</p>
<p><strong>D. Organismo di Vigilanza:  </strong>L’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che l’ente possa essere esonerato dalla responsabilit&agrave; conseguente alla commissione dei reati indicati se l’organo dirigente ha,fra l’altro:</p>
<ul>
    <li>adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;</li>
    <li>affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito l’OdV).</li>
</ul>
<p>L’Odv deve essere caratterizzato da:</p>
<ul>
    <li>Autonomia ed indipendenza dei suoi componenti</li>
    <li>Professionalit&agrave; dei suoi componenti</li>
    <li>Continuit&agrave; di azione</li>
</ul>
<p>Tali caratteristiche sono individuate nel Regolamento Generale dell’Organismo di Vigilanza.<br />Sinteticamente il Regolamento prevede che   ciascuno dei soggetti chiamati ad assumere l'incarico dell'Organismo deve essere dotato di un livello di professionalit&agrave; e competenze tali da poter assolvere in modo adeguato ai propri compiti, ed in particolare: </p>
<ul>
    <li>conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui opera la Societ&agrave;; </li>
    <li>conoscenza giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato; </li>
    <li>capacita di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realt&agrave; aziendale; </li>
    <li>conoscenza dei principi e delle tecniche proprie di auditing. </li>
</ul>
<p>Inoltre, ciascuno dei soggetti chiamati ad assumere l'incarico dell'Organismo deve: </p>
<ul>
    <li>essere dotato di un profilo etico di indiscutibile valore; </li>
    <li>possedere oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualit&agrave; sopra descritte. </li>
</ul>
<p>Ciascuno dei soggetti chiamati individualmente ad assumere l'incarico di componente dell'Organismo deve rispondere ad opportuni requisiti di onorabilit&agrave;, in modo che l'imparzialit&agrave; di giudizio, l'autorevolezza e l'eticit&agrave; della propria condotta non siano pregiudicati. <br />Per garantire la terziet&agrave; e l'onorabilit&agrave; di ciascuno dei soggetti chiamati ad assumere l'incarico dell'Organismo e del personale professionale dedicato all'attivit&agrave; dello stesso, &egrave; necessario che questi: </p>
<ul>
    <li>non siano membri esecutivi degli organi di gestione e amministrazione della societ&agrave;; </li>
    <li>non siano legati alla societ&agrave; e/o alle societ&agrave; dalla stessa controllate o ad essa collegate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita (resta escluso da tale prerogativa il membro individuato nella funzione di Internal Audit, nonch&eacute; le attivit&agrave; del componente del Collegio Sindacale come membro di tale Organo e quelle del membro esterno per il normale esercizio delle proprie attivit&agrave; professionali - mandati alla lite, pareri ecc. -, sempre che queste non assumano carattere continuativo); </li>
    <li>non si trovino in conflitto di interesse, anche potenziale, con la societ&agrave;, non abbiano prestato fideiussione o altre forme di garanzia in favore della societ&agrave; o di uno degli amministratori esecutivi (o del coniuge) ovvero abbiano con questi ultimi rapporti - estranei all'incarico conferito - di credito o debito; </li>
    <li>non siano interdetti, inabilitati o falliti; </li>
    <li>non siano stati condannati per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231 e successive modi fiche; </li>
    <li>non siano condannati a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. </li>
</ul>
<p>L’Organismo deve essere dotato di adeguati poteri di controllo e verifica definiti dal Consiglio di Amministrazione e riportati all’interno del Regolamento Generale</p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=40]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=40</guid>
	<dc:date>2006-07-19T12:07:09+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Tipologia di reati]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Le tipologie di reati previste dal D.Lgs. 231 interessano le attivit&agrave; economiche di ogni carattere e dimensione ed alcune di esse sono anche assai diffuse nella pratica quotidiana, potendo, oltretutto, riferirsi a qualsiasi elemento inserito nell’organizzazione aziendale.<br />A semplice titolo esemplificativo, &egrave; opportuno evidenziare che, fra i reati che fanno scattare la responsabilit&agrave; dell’ente, vi sono: </p>
<ul>
    <li>indebita percezione di erogazioni pubbliche;</li>
    <li>corruzione, concussione</li>
    <li>la truffa ai danni dello stato (uso improprio o errato di fondi comunitari, contributi, agevolazioni di qualunque genere), </li>
    <li>la concussione, la corruzione e la malversazione ai danni dello Stato, corruzione di enti governativi o loro imprese, pubbliche autorit&agrave;, istituzioni pubbliche, organizzazioni pubbliche internazionali o loro funzionari, o soggetti che agiscono per loro conto</li>
    <li>frode informatica e reati informatici (legge 48/08 di ratifica della Convenzione di Budapest)</li>
    <li>tutti i reati societari previsti dal Codice Civile (artt. 2621 – 2641), quali, ad esempio, il falso in bilancio, l’aggiotaggio, l’infedelt&agrave; patrimoniale e l’omessa convocazione di assemblea, </li>
    <li>delitti con finalit&agrave; di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico in violazione di quanto previsto dall’art. 2 della Convenzione per la repressione del finanziamento del terrorismo (NY 09/12/1999) </li>
    <li>falsit&agrave; in monete, carte di credito e valori bollati</li>
    <li>delitti contro la personalit&agrave; individuale (sfruttamento di manodopera schiavistica e pedo-pornografia, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) </li>
    <li>i reati transnazionali (varie tipologie e modalit&agrave; di commissione reato che avvengono o coinvolgono soggetti operanti in pi&ugrave; stati - richiamo nella L. 146/06)  </li>
    <li>omicidio colposo e lesioni colpose gravi (prognosi oltre 40 gg) e gravissime derivanti da non corretta implementazione della normativa sulla sicurezza e l’igiene dei luoghi di lavoro (all’estero questa &egrave; la fattispecie pi&ugrave; frequente: 60% circa dei casi) in base all’art 9 della L.123/06.</li>
    <li>i reati commessi in violazione della normativa antiriciclaggio (riciclaggio, ricettazione, utilizzo di beni o denaro di provenienza illecita, mancate segnalazioni alle autorit&agrave;)</li>
</ul>
<p>Il decreto, come aveva del resto previsto la delega iniziale al governo, &egrave; diventato un contenitore con lo scopo di prevenire la commissione dei reati indicati a cui a breve saranno aggiunti:</p>
<ul>
    <li>i reati fiscali pi&ugrave; gravi </li>
    <li>i reati ambientali</li>
    <li>la corruzione tra privati (la delega al Governo &egrave; contenuta nella Comuni-taria 2007 approvata in via definitiva dalla Camera il 19/02/08)</li>
    <li>tutti i reati colposi che comunque portano un vantaggio all’ente</li>
</ul>
<p>Tali integrazioni non appaiono eludibili  in quanto vanno a rispondere a precise richieste della normativa europea.<br /></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=39]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=39</guid>
	<dc:date>2006-07-19T11:59:55+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[D.Lgs. 231/01]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il principio della responsabilit&agrave; delle persone giuridiche in materia penale, stralciando la consolidata massima di diritto sostanziale “societas delinquere non potest”.<br />Il provvedimento ha portata di assoluta novit&agrave;, in quanto ha configurato a carico dell’ente una peculiare forma di responsabilit&agrave; per illeciti amministrativi scaturenti da reati dolosi o colposi commessi:</p>
<ul>
    <li>da soggetti collocati in ruoli apicali nell’azienda </li>
    <li>da semplici dipendenti o collaboratori di qualunque natura dei cui effetti abbia beneficiato l’azienda medesima. </li>
</ul>
<p>Gli enti interessati dalla nuova disciplina sono in generale tutti gli enti dotati di personalit&agrave; giuridica, nonch&eacute; le societ&agrave; e associazioni, anche se prive di tale carattere.<br />Il dato rilevante, a tale riguardo, &egrave; rappresentato dal fatto che l’accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente e l’applicazione delle relative sanzioni sono attribuite al Giudice Penale ed il relativo procedimento &egrave; conformato alla disciplina del codice di rito (l’azienda viene iscritta nel registro degli indagati).<br />Innovativo appare anche il sistema sanzionatorio approntato, il quale non si limita a prevedere sanzioni economiche: </p>
<ul>
    <li>Sanzioni pecuniarie da 25.800 a 1.549.000 euro </li>
    <li>Confisca dell’illecito guadagno ma pone anche vere e proprie sanzioni di natura interdittiva, </li>
    <li>revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni</li>
    <li>divieto di contrattare con la P.A.</li>
    <li>interdizione dall’esercizio della attivit&agrave;</li>
    <li>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gi&agrave; concessi;</li>
    <li>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li>
</ul>
<p>La pericolosit&agrave; della norma sta anche nel fatto che le sanzioni, in particolare quelle interdittive e la confisca possono essere irrogate dal GIP in via cautelare prima di giungere al giudizio, immediatamente: si rischia quindi di avere il blocco della attivit&agrave; fino ad  un anno per poi essere assolti in  tribunale.<br />Nel contempo, l’aspetto punitivo &egrave;, per cos&igrave; dire, mitigato dalla previsione di particolari meccanismi che comportano l’esonero da responsabilit&agrave; per il soggetto giuridico, incentrati sull’adozione di determinati Modelli di Organizzazione e Gestione Aziendale capaci di schermare l’ente da sempre possibili reati perpetrati al suo interno.</p>
<p><br /> </p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=38]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iltuodominioqui.it/dblog/articolo.asp?articolo=38</guid>
	<dc:date>2006-07-19T11:46:10+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Dott. Francesco Manneschi</dc:creator>
</item>
	</channel></rss>
