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News n° 11/09 - Nuovi reati presupposto 231/01
NUOVI REATI PRESUPPOSTO PER IL D.LGS. 231/01
Di Dott. Francesco Manneschi (del 13/07/2009 @ 14:21:51, in D.Lgs 231/01, linkato 396 volte)
Il Disegno di Legge 1441-ter-B (diventato poi 1195 B) trasformato in legge il 9 luglio “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” che vi allego, è un testo molto articolato che contiene disposizioni in numerose materie.
Tra i principali contenuti, che possono interessare singole aziende o comparti specifici:
Da valutare anche l’art. 23 che autorizza la Guardia di Finanza, nello svolgimento della attività conoscitiva svolta per conto dell’Autorità Garante dei prezzi, ad agire “con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lettera m), e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68” La legge introduce anche numerose modifiche agli articoli del codice penale in tema di marchi e brevetti.
Per quanto riguarda il D.Lgs. 231/01 oltre alle predetta modifiche al codice penale vi è l’introduzione egli articoli 25-bis.1 e 25-nonies nel decreto 231.
Art. 25-bis.1 (Delitti contro l’industria e il commercio). 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
Art. 25-novies. (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore). 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.
Per completezza dell’informazione di seguito riporto i testi (parzialmente sintetizzati)degli articoli di codice che vengono riscritti o inseriti: l’art. 473 diventa “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni” pena della reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 2.500 a 25.000 euro per contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi o per uso di tali marchi o segni distintivi e reclusione da uno a quattro anni e multa da 3.500 a 35.000 euro per contraffazione o alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali o per uso di tali brevetti, disegni o modelli industriali: le pene si applicano a chiunque contraffà o altera pur potendo conoscere l’esistenza del titolo di proprietà industriale. l’art. 474 diventa “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi” chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Chiunque detiene perla vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. è introdotto l’art. 474-bis “Confisca” Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti. Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. è introdotto l’art. 474-ter “Circostanza aggravante” iche nel caso di commissione in modo sistematico dei reati porta sostanzialmente al raddoppio delle pene previste è introdotto l’art. 474-quater “Circostanza attenuante” che riduce le pene dalla metà ad un terzo in caso di collaborazione con le autorità da parte del reo. è introdotto l’art 517-ter (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale). – Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. è introdotto l’art. 517-quater. – (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). –Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. è introdotto l’art. 517-quinquies. – (Circostanza attenuante.– che riduce le pene dalla metà ad un terzo in caso di collaborazione con le autorità da parte del reo. Nessun commento trovato.
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