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News n.09/09: Compliance program ai fini dell'art. 25-septies della 231
Una ipotesi operativa propedeutica alla certificazione OHSAS 18001:2007
Di Dott. Francesco Manneschi (del 19/05/2009 @ 14:22:29, in D.Lgs 231/01, linkato 396 volte)
Il presente articolo vuole illustrare sinteticamente un possibile percorso volto alla realizzazione di un Modello Organizzativo, successivamente riconducibile alle Linee Guida UNI-INAIL o alla certificazione OHSAS 18001:2007, idoneo alla prevenzione dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro indicati nell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/01.
1.Il primo passo è ovviamente quello della conoscenza dei fenomeni.
Si dovrà fare quindi un’analisi dettagliata sulla casistica aziendale di infortuni sul lavoro e malattie professionali per ciascuna unità produttiva e in relazione ai singoli reparti che compongono l’area di produzione, in modo da coprire l’intero ciclo di produzione dei beni o erogazione di servizi.
Ad esempio in un’azienda distribuita su più unità dovrà, tramite il Registro Infortuni di ciascuna unità, ricostruire e dettagliare tramite indicatori l’andamento degli infortuni occorsi ai propri dipendenti in ciascuna sede per un periodo congruo di tempo (tre/cinque anni) per avere un dato significativo, per pervenire:.
• alla rilevazione del numero totale degli infortuni; • alla identificazione degli infortuni con le caratteristiche di cui all’art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 e quindi infortuni con conseguenze mortali ovvero con lesioni gravi e/o gravissime • alla attribuzione degli infortuni ai vari reparti di ogni unità produttiva, per rilevarne l’incidenza percentuale sul totale degli eventi infortunistici e sul sub-totale costituito dagli eventi rilevanti ai sensi dell’art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 per capire su quale unità si concentra il maggior numero di casi che possono determinare la responsabilità dell’ente; • alla attribuzione degli infortuni: • a fattori imprevedibili e ineliminabili, • alla disattenzione e/o distrazione da parte degli addetti, • ad un deficit di sorveglianza da parte delle persone a ciò preposte, • a carenze imputabili all’azienda, • a carenze formative e informative verso gli operatori, • a carenze strutturali sempre imputabili all’azienda. 2.Eseguita questo analisi sarà opportuno controllare le situazioni che hanno dato causa agli infortuni più gravi e se le fonti di pericolo sono state eliminate in ottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite da organi di controllo. 3.Si dovrà quindi verificare se i rischi che hanno portato ad infortuni sono stati adeguatamente individuati e stimati nel Documento sulla Valutazione dei Rischi per procedere ad una eventuale revisione del Documento stesso. Grande attenzione nella valutazione dei rischi dovrà essere data alla valutazione dei rischi da interferenza (art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/08) nel caso di appalti, il D.U.V.R.I. È bene ricordare che l’art. 30 lettera c) del D.Lgs. 81/08 richiama esplicitamente la necessità che il modello organizzativo esimente valuti le interferenze da appalto e che trattandosi di un documento relativo alla valutazione di un rischio, il D.U.V.R.I. dovrà essere sottoscritto dal datore di lavoro. 4.Fatta questa analisi, prevista dall’art. 6, comma 2, lettera a) D.Lgs. 231/01, si dovranno individuare le responsabilità aziendali collegate ai processi decisionali e gestionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in particolare chi ricopre le “posizioni di garanzia” previste: quindi il datore di lavoro, il dirigente e il preposto, così come definiti nell’art.2, comma 1, lettere b), d) ed e) D.Lgs. 81/2008 e questo anche se tali ruoli sono ricoperti “di fatto” in assenza di formale investitura, vista l’equiparazione di cui all’art. 299 D.Lgs. 81/08. 5.Si dovrà elaborare uno specifico organigramma della sicurezza in cui siano evidenziati i compiti e le responsabilità delle singole funzioni (chi fa cosa, come lo fa e a chi riporta) con particolare attenzione ai casi in cui il frazionamento di responsabilità avviene mediante il trasferimento di poteri (tramite delega) da un soggetto ad un altro. 6. Si individueranno i soggetti che possono impegnare la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/01 per i reati di cui all’art. 25-septies, che saranno gli apicali (il Datore di Lavoro e il Direttore di Stabilimento munito di specifica delega/procura per l’adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro) e i non apicali, quali i dirigenti e i preposti alla sicurezza, oltre a tutti gli altri dipendenti dell’ente, ai quali sia comunque riconosciuto dalla legge o dall’ente un contributo anche minimo alla attuazione degli obblighi in materia di prevenzione in materia e quindi anche gli stessi lavoratori, destinatari degli obblighi posti dall’art. 20 D.Lgs. 81/08. Una volta effettuata l’analisi dei rischi ai fini del D.Lgs. 231 art. 25-septies ed individuate le responsabilità si potrà passare ad adeguare i protocolli esistenti e a redigere quelli mancanti Pare opportuno che i protocolli non coincidano con le procedure: infatti i protocolli devono essere piuttosto l’espressione della policy aziendale e non contenere il dettaglio di ciò che viene operativamente fatto per rispettare tale policy. Per fare un esempio il protocollo enuncerà il fatto che per effettuare pagamenti di fatture al di sopra di certi importi sono necessarie almeno due firme, mentre la procedura specificherà operativamente gli uffici coinvolti, i ruoli coinvolti, gli importi al di sopra dei quali è necessaria la doppia firma. Questa modalità eviterà il rischio di avere un Modello contenente anche le procedure che intralcerebbe l’attività operativa dell’azienda ed eliminerà l’inconveniente di dovere aggiornare e rivedere il Modello Organizzativo ogni volta che ci siano cambiamenti di procedure o introduzione di procedure nuove rese necessarie da richieste di mercato o di norme o di miglioramento di processo, ma che non vanno ad intaccare il principio della segregazione dei compiti. Sarà poi l’Organismo di Vigilanza a valutare se le procedure sono adeguate al rispetto del protocollo. Nell’ambito specifico della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 sarà quindi necessario evidenziare attraverso quali scelte l’azienda ha pianificato i processi gestionali e decisionali in materia individuando i mezzi e gli strumenti operativi e i soggetti preposti all’attuazione delle misure di prevenzione, mirando al massimo livello di sicurezza possibile in funzione della attività e della organizzazione dell’impresa: l’OdV verificherà poi l’adeguatezza delle misure operative previste e vigilerà sulla loro concreta attuazione. Ribadisco che il mantenimento di un processo dinamico di verifica e di adeguamento del Modello, a parte le indicazioni dell’art. 30 del D.Lgs. 81/08 che ne fa un richiamo specifico, sono garantiti solo dalla presenza di un sistema di gestione che una volta messo in piedi conviene certificare OHSAS 18001:2007 per avere una verifica di parte terza come ulteriore garanzia nei confronti degli organi di controllo e della magistratura. Per chi vuole approfondire ci sono due articoli in materia sul n° 2/2009 della “Rivista 231” Nessun commento trovato.
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