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News n. 07/09:Inserimento del D.lgs. 231/01 nel codice penale e tutela della proprietà industriale
Presentati due disegni di legge in materia
Di Dott. Francesco Manneschi (del 14/04/2009 @ 12:19:49, in D.Lgs 231/01, linkato 218 volte)
Il D.Lgs. 231/01 nel codice penale. "Sparirebbe così la dizione di “responsabilità amministrativa” degli enti trasformandosi tale responsabilità direttamente in penale eliminando l’escamotage introdotto dal decreto per superare il principio che le società non possono delinquere. La motivazione di tale cambiamento, che era già stato indicato dalla commissione Pisapia, risiede essenzialmente nella volontà di dare maggiore incisività e visibilità alle sanzioni la cui portata non è spesso compresa appieno dalle aziende proprio per la dizione di “responsabilità amministrativa” ed indurre quindi le aziende stesse ad una più attenta attività di prevenzione e controllo attraverso un percorso di miglioramento organizzativo.Tutela della proprietà industriale “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento Sarebbe introdotta nell’articolo 25-bis la lettera f-bis che prevederebbe “per i delitti di cui agli articoli 473 (contraffazione e usurpazione del marchio) e 474 (introduzione e commercio nello Stato di prodotti falsi o usurpativi) del codice penale la sanzione pecuniaria sino a 500 quote”e la applicazione di tutte le sanzioni interdittive (interdizione dall’esercizio della attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, divieto di contrattare con la PA salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni e servizi) per un periodo da 3 a 12 mesi. La normativa avrà grossa ricaduta per tutte le imprese importatrici che dovranno prestare particolare attenzione alla autenticità dei marchi riportati sui prodotti importati. L’art. 474 prevede infatti la sanzione non solo nei confronti di chi “introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero prodotti industriali realizzati usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli industriali” ma anche di chi “fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, usurpazione o introduzione nel territorio dello Stato….. detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in commercio la merce di cui al primo comma.
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