D.lgs 231/01
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News n° 3/09 - La confisca del "profitto del reato": chiarimenti da sentenza della Cassazione
LA NOZIONE DI PROFITTO DEL REATO NELLA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 231/01.
Di Dott. Francesco Manneschi (del 22/01/2009 @ 09:50:36, in D.Lgs 231/01, linkato 263 volte)
La Cassazione penale con sentenza 42300/2008 ha chiarito il concetto di “profitto del reato” nel caso di un gruppo di imprese che in Puglia per ottenere la gestione di 11 RSA (residenze sanitarie assistenziali) aveva deciso di accorciare i tempi attraverso generose donazioni agli amministratori locali.


Il Pubblico Ministero aveva fatto ricorso contro la decisione del Tribunale che aveva negato il sequestro cautelare dell’intero valore dell’appalto a fini della confisca.


Secondo il Tribunale l’utile del reato assoggettabile a sequestro preventivo deve essere misurato (non è detto che debba coincidere, può anche essere diverso) sull’utile netto ricavabile dall’esecuzione del contratto, tenuto conto anche dei profitti futuri che per l’appaltatore costituiscono un credito, pur se non ancora esigibile.


La Cassazione ha respinto il ricorso del PM prendendo a riferimento la sentenza della Cassazione sezioni penaliunite che recentemente ha affrontato il caso Impregilo (sequestro di 750 milioni di euro) e che ha individuato come profitto del reato “il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato che va determinato tenendo conto dell’utilità eventualmente conseguita in concreto”.


Quindi, pur assodato che il contratto frutto d un reato di corruzione ha una causa illegittima, la conclusione è che , almeno nei casi presi in esame, non può essere preso come profitto del reato l’intero valore dell’appalto: questo anche perché la Pubblica Amministrazione ha comunque usufruito della prestazioni erogate dall’impresa condannata.

Se il profitto del reato non può essere in questi casi fatto coincidere con il valore dell’appalto è anche vero che non esiste una neanche un corrispondenza con il profitto in senso aziendale (utile netto derivante da ricavi meno costi).


Inoltre il sequestro del profitto del reato è stato ricondotto anche dal Tribunale di Bari all’utile dell’intero gruppo, non solo all’utile dell’azienda direttamente coinvolta nella attività di corruzione.


È infatti l’intero gruppo, secondo la nozione riconosciuta nell’ordinamento giuridico, a trarre vantaggio da risultati del crimine e a non avere messo in piedi un adeguato sistema di controlli supervisionato da un Organismo di Vigilanza.

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# 1
Ma si tratta proprio di una sentenza sugli incontri di Milano?
Di  Milano 3  (inviato il 20/05/2010 @ 17:21:47)
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