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News 2/09: violazione degli obblighi di sicurazza da parte de lavoratore sgrava il datore da respons
LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA DA PARTE DEL LAVORATORE SGRAVA IL DATORE DI LAVORO DA RESPONSABILITÀ
Di Dott. Francesco Manneschi (del 16/01/2009 @ 12:06:25, in D.Lgs 231/01, linkato 200 volte)
La Cassazione con sentenza 29203/08 ha sancito che solo il completo rispetto della normativa antinfortunistica da parte del lavoratore lo garantisce per il pieno risarcimento del danno subito (vedi anche Sole 24 Ore del 12/01/2009, Norme e tributi, pag.4).


Il caso valutato riguardava un capo squadra, con funzioni anche di responsabile della sicurezza, che nel momento in cui gli operai si rendevano conto della eccessiva pericolosità di una certa operazione in cantiere,avvisato, interveniva e rimaneva coinvolto in una caduta da sette metri di altezza riportando gravi lesioni.

L’Inail risarciva un danno minore rispetto a quello subito ed il capo squadra ha chiesto al condanna del datore di lavoro per il danno differenziale.


I giudici avevano respinto la richiesta in quanto l’infortunato era non solo capo squadra, ma anche responsabile per la sicurezza addestrato a tale compito attraverso specifici e periodici corsi di formazione e nella sua funzione aveva trascurato di adottare le adeguate misure di sicurezza.


L’infortunato ha quindi presentato ricorso in Cassazione sostenendo la responsabilità del datore di lavoro che avrebbe dovuto predisporre adeguati sistemi di sicurezza nel cantiere e che essendo la responsabilità della sicurezza disposta su tre livelli di gerarchia, tale responsabilità non poteva arrivare all’infortunato che aveva una posizione di quarto livello.


La Cassazione ha respinto il ricorso affermando in linea di massima che ogni lavoratore deve preoccuparsi della propria sicurezza e di quella di chi gli sta intorno coerentemente con la sua formazione e con le istruzioni ed ai mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro.


La Corte ha argomentato che anche se la responsabilità è suddivisa tra datore di lavoro, dirigenti e preposti si deve individuare in funzione della fase del processo a chi operativamente spetta la scelta delle modalità attuative e delle attrezzature.


Quindi anche un capo squadra può rivestire la carica di preposto se opportunamente formato e formalmente investito dl’incarico a prescindere dal suo livello di inquadramento contrattuale. Nel caso in oggetto il ricorrente era stato correttamente istruito e nominato e per questo gli era stata attribuita a responsabilità di un gruppo di operai anche in relazione agli obblighi per la sicurezza.


Quindi avendo “accettato tale ruolo, per il quale era stato addestrato, la qualifica di IV livello non può esimerlo per sottrarsi agli obblighi di sicurezza inerenti al ruolo rivestito”.


Faccio notare l’importanza data dalla Cassazione sia alla formazione che alla formalità della nomina, che era stata accettata espressamente dal ricorrente.

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